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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 07/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 651/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Reggio Emilia (RE), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Beretti del
Foro di Reggio Emilia (c.f. ), elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio legale di quest'ultima, sito in Castelnovo ne' Monti (RE), via Roma n. 45
ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Controparte_3
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t.
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l'
[...]
, in persona Controparte_3 del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_4
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_5
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_6 [...]
, via Controparte_3
G. Mazzini 6 resistenti
OGGETTO: “Accertamento del diritto alla carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 26.06.2024, la ricorrente Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea e quindi in applicazione della superiore normativa europea e dei CCNL nazionali, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Prof.ssa
a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, Parte_1
tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni
Pag. 2 di 17 scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e conseguentemente 2) condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso Controparte_1 CP_7
a favore della ricorrente, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato (da applicarsi in via analogica) per tutti i suddetti anni scolastici (8 anni) per un importo di complessivi euro 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascun anno scolastico (data di sottoscrizione del contratto) al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. 3) condannare il al Controparte_1 CP_7
risarcimento del danno in via equitativa a favore della ricorrente Prof.ssa
per non aver potuto beneficiare, nel corso degli anni di Parte_1
servizio, della formazione/qualificazione professionale specifica che le sarebbe stata garantita mediante la disponibilità della Carta del Docente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito. In via subordinata 4) previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, condannarsi il al Controparte_1
pagamento della somma di € 4.000,00, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascun anno scolastico (data di sottoscrizione del contratto) al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Pag. 3 di 17 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.12.2024, si costituisce tempestivamente il , così Controparte_1
concludendo: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata
e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, rigettare in ogni caso la domanda riferita all'a.s. 2016/17 per decorso del termine di prescrizione quinquennale. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Nei fatti, la ricorrente allega di essere docente nella classe di concorso A046 ed in servizio – a tempo determinato - presso il liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia al momento del deposito del ricorso.
La medesima allega altresì di avere prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattich e o a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023 e
2023/2024, quest'ultimo anno scolastico in corso alla data del
26.06.2024 di deposito del ricorso.
Pag. 4 di 17 In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Tuttavia, il Ministero non le ha riconosciuto il beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , stante la lettera di diffida e messa in mora, datata 13.06.2022 e spedita dalla ricorrente in data 22.06. 2022 a mezzo di raccomandata a.r. “online”.
Pertanto, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Il costituito eccepisce - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull 'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 CP_7
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è asseg nata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Pag. 5 di 17 Unitamente a ciò, parte resistente solleva formale eccezione di prescrizione del diritto al beneficio di cui si tratta – in base all'art. 5 D.P.C.M. del 28.11.2016 - con riferimento all'a.s.
2016/2017, data che “non vi è prova di relative richieste formali” da parte della ricorrente.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Sul contradditorio così instau ratosi, la causa viene istruita documentalmente ed all'esito della camera di consiglio del
07.01.2025 viene decisa ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quin di di un diritto soggettivo , in capo a docenti a tempo determinato , che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi eurocomunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Pag. 6 di 17 Sul decorso della prescrizione relativ a all'a.s. 2016/2017,
l'eccezione di parte resistente risulta fondata e, pertanto, va accolta.
Sul punto, va rilevato che l'art. 5 D.P.C.M. del 28.11.2016 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 delineano i presupposti, le modalità e le tempistiche di fruizione della Carta docenti.
In base ai predetti, la prescrizione del diritto alla carta del docente è quinquennale e per l'anno scolastico 2016/2017 decorre dalla data di registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web (i.e. dal 30.11.2016) ovvero in caso di conferimento di incarico di supplenza annuale fino al 31/08 (ex art. 4 comma I L. n. 124/1999) o di supplenza fino al termine delle attività didattiche (ex art. 4 comma 2 L. n. 124/1999) dalla data di conferimento dell'incarico che, n ell'ipotesi dell'a.s.
2016/2017, coincide con il 11.10.2016.
Dai documenti prodotti dalla ricorrente va osservato che la lettera di diffida e messa in mora reca la data del 13.06.2022 ed
è munita di cartolina di spedizione recante la data del
22.06.2022.
A fronte della specifica eccezione di prescrizione relativa all'a.s. 2016/2017, la ricorrente produce altresì cartolina di ricevimento della raccomandata “online” attestante la ricezione dell'atto di diffida, in data 30.06.2022, da parte dell'Amministrazione scolastica resistente.
Pag. 7 di 17 Pertanto, la predetta lettera di messa in mora è priva di valenza interruttiva, in quanto ricevuta ben oltre il termine prescrizionale quinquennale a decorrere dalla data di inizio dell'incarico del 11.10.2016 ovvero a decorrere da l termine sopra indicato del 30.11.2016.
E quand'anche si volesse fare decorrere il momento iniziale del termine prescrizionale quinquennale dal 30.11.2016 (i.e. termine a partire dal quale è consentita la registrazione sulla piattaforma web), la predetta diffida non possiede egualmente effetto interruttivo per l'a.s. 2016/2017, essendo stata inviata non tempestivamente.
Le restanti richieste di carta del docente , relative agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono fondate e meritano accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
- A.S. 2017/2018 con contratto di lavoro decorrente dal
02.10.2017 al 30.06.2018, per n. 8 ore di servizio settimanali;
- A.S. 2018/2019: la ricorrente fornisce la prova di avere lavorato 243 gg con contratti a tempo determinato conferiti a titolo di “supplenze brevi e saltuarie” ovvero con contratto di
Pag. 8 di 17 lavoro decorrente dal 08.10.2018 al 31.10.2018, per n. 17 ore di servizio settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal
01.11.2018 al 04.11.2018 per 6 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 05.11.2018 al 21.12.2018 per 6 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 22.12.2018 al
06.01.2019 per sei ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 07.01.2019 al 28.02.2019 per 6 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 01.03.2019 al 31.03.2019 per 6 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal
01.04.2019 al 07.06.2019 per 6 ore settimanali;
- A.S. 2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal
02.10.2019 al 30.06.2020 per 9 ore settimanali;
- A.S. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal
19.09.2021 al 30.06.2021 per 9 ore settimanali;
- A.S. 2021/2022: la ricorrente fornisce la prova di avere lavorato 244 gg con contratti a tempo determinato conferiti a titolo di “supplenze brevi e saltuarie” ovvero con contratto di lavoro decorrente dal 06.10.2021 al 13.10.2021 per 10 ore settimanali;
con con tratto decorrente dal 14.10.2021 al
30.10.2021 per 10 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 31.10.2021 al 27.11.2021 per 10 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 28.11.2021 al 18.12.2021 per 10 ore settimanali;
con contr atto di lavoro decorrente dal
19.12.2021 al 22.01.2022 per 10 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 23.01.2022 al 19.02.2022 per 10 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 20.02.2022 al
Pag. 9 di 17 19.03.2022 per 10 ore settimanali;
c on contratto di lavoro decorrente dal 20.03.2022 al 13.04.2022 per 10 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 14.04.2022 al 30.04.2022 per 10 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal
01.05.2022 al 04.06.2022 per 10 ore settim anali;
con contratto di lavoro decorrente dal 05.06.2022 al 06.06.2022 per 10 ore settimanali;
- A.S. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal
01.09.2022 al 30.06.2023 per 13 ore settimanali;
- A.S. 2023/2024 con contratto di lavoro decorrente dal
01.09.2023 al 30.06.2024 per 9 ore settimanali.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite d i spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utili zzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificaz ione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
Pag. 10 di 17 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate n ell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere i nterpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanzia rio dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
Pag. 11 di 17 La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli ar tt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'ar t. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive -
Pag. 12 di 17 viste le identiche mansioni svolte d alla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differe nza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in atto di ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copia di contratti di lavoro ), risulta che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratt i a tempo determinato (annuali o fino al termine delle attività didattiche ) anche conferiti a titolo di supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici sopra indicati .
Sul punto, il costituito non ha contestato CP_1
specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolastico ogni anno scolastico dedotto, che trovano conferma anche nello “Stato matricolare aggiornato” prodotto dal medesimo . CP_1
In ordine alla prova del presupposto della permanenza della ricorrente nel sistema scolastico, al momento della pronuncia giudiziale, va rilevato che dallo stato matricolare, prodotto da parte resistente, risulta che la stessa è stata chiamata a svolgere attività di docenza per supplenza breve e sa ltuaria dal
08.10.2024 al 31.12.2024, essendo pertanto pacifico il suo inserimento nelle attuali G.P.S. della provincia di Reggio
Emilia.
La domanda deve trovare accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere al la docente, Parte_1
l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici 2017/2018,
Pag. 13 di 17 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023 e
2023/2024 ovvero per la complessiva somma di € 3.500,00.
Va rigettata la richiesta, avanzata dalla ricorrente all'udienza del 07.01.2024, di “liquidazione fisica della somma in quanto attualmente la docente non è in ruolo né sta insegnando”, in quanto la carta docente non attribuisce un incremento stipendiale ed ai sensi dell'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 la stessa non co stituisce “retribuzione accessoria”, avendo solamente la funzione di assicurare l'attività di formazione del personale docente tramite il sistema di carta elettronica.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della
Corte di Cassazione del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia
Pag. 14 di 17 maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri
e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte di
Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n. 29961, a cui si ritiene doveroso prestare osservanza nel rispetto della funzione nomofilattica della
Suprema Corte.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la parziale soccombenza, atteso l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente limitatamente all'a.s. 2016/2017.
In particolare, va tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00, della natura cartolare e della serialità del tipo di controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di
Pag. 15 di 17 attività decisoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex lege prevista).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione d i Giudice del Lavoro, nella perosna della dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
651/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con conseguente condanna del
[...]
a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 3.500,00 a favore di oltre accessori di Parte_1
legge maturati sino al soddisfo.
2) Condanna il in Controparte_1
persona del pro tempore a rifondere alla ricorrente le CP_9
spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro
721,00 per spese legali, da ridurre nella misura di 1/3 per compensazione.
Pag. 16 di 17 Oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 07/01/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 17 di 17
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 07/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 651/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Reggio Emilia (RE), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Beretti del
Foro di Reggio Emilia (c.f. ), elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio legale di quest'ultima, sito in Castelnovo ne' Monti (RE), via Roma n. 45
ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Controparte_3
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t.
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l'
[...]
, in persona Controparte_3 del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_4
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_5
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_6 [...]
, via Controparte_3
G. Mazzini 6 resistenti
OGGETTO: “Accertamento del diritto alla carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 26.06.2024, la ricorrente Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea e quindi in applicazione della superiore normativa europea e dei CCNL nazionali, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Prof.ssa
a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, Parte_1
tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni
Pag. 2 di 17 scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e conseguentemente 2) condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso Controparte_1 CP_7
a favore della ricorrente, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato (da applicarsi in via analogica) per tutti i suddetti anni scolastici (8 anni) per un importo di complessivi euro 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascun anno scolastico (data di sottoscrizione del contratto) al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. 3) condannare il al Controparte_1 CP_7
risarcimento del danno in via equitativa a favore della ricorrente Prof.ssa
per non aver potuto beneficiare, nel corso degli anni di Parte_1
servizio, della formazione/qualificazione professionale specifica che le sarebbe stata garantita mediante la disponibilità della Carta del Docente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito. In via subordinata 4) previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, condannarsi il al Controparte_1
pagamento della somma di € 4.000,00, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria da ciascun anno scolastico (data di sottoscrizione del contratto) al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Pag. 3 di 17 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.12.2024, si costituisce tempestivamente il , così Controparte_1
concludendo: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata
e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, rigettare in ogni caso la domanda riferita all'a.s. 2016/17 per decorso del termine di prescrizione quinquennale. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Nei fatti, la ricorrente allega di essere docente nella classe di concorso A046 ed in servizio – a tempo determinato - presso il liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia al momento del deposito del ricorso.
La medesima allega altresì di avere prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattich e o a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023 e
2023/2024, quest'ultimo anno scolastico in corso alla data del
26.06.2024 di deposito del ricorso.
Pag. 4 di 17 In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Tuttavia, il Ministero non le ha riconosciuto il beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , stante la lettera di diffida e messa in mora, datata 13.06.2022 e spedita dalla ricorrente in data 22.06. 2022 a mezzo di raccomandata a.r. “online”.
Pertanto, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Il costituito eccepisce - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull 'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 CP_7
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è asseg nata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Pag. 5 di 17 Unitamente a ciò, parte resistente solleva formale eccezione di prescrizione del diritto al beneficio di cui si tratta – in base all'art. 5 D.P.C.M. del 28.11.2016 - con riferimento all'a.s.
2016/2017, data che “non vi è prova di relative richieste formali” da parte della ricorrente.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Sul contradditorio così instau ratosi, la causa viene istruita documentalmente ed all'esito della camera di consiglio del
07.01.2025 viene decisa ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quin di di un diritto soggettivo , in capo a docenti a tempo determinato , che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi eurocomunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Pag. 6 di 17 Sul decorso della prescrizione relativ a all'a.s. 2016/2017,
l'eccezione di parte resistente risulta fondata e, pertanto, va accolta.
Sul punto, va rilevato che l'art. 5 D.P.C.M. del 28.11.2016 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 delineano i presupposti, le modalità e le tempistiche di fruizione della Carta docenti.
In base ai predetti, la prescrizione del diritto alla carta del docente è quinquennale e per l'anno scolastico 2016/2017 decorre dalla data di registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web (i.e. dal 30.11.2016) ovvero in caso di conferimento di incarico di supplenza annuale fino al 31/08 (ex art. 4 comma I L. n. 124/1999) o di supplenza fino al termine delle attività didattiche (ex art. 4 comma 2 L. n. 124/1999) dalla data di conferimento dell'incarico che, n ell'ipotesi dell'a.s.
2016/2017, coincide con il 11.10.2016.
Dai documenti prodotti dalla ricorrente va osservato che la lettera di diffida e messa in mora reca la data del 13.06.2022 ed
è munita di cartolina di spedizione recante la data del
22.06.2022.
A fronte della specifica eccezione di prescrizione relativa all'a.s. 2016/2017, la ricorrente produce altresì cartolina di ricevimento della raccomandata “online” attestante la ricezione dell'atto di diffida, in data 30.06.2022, da parte dell'Amministrazione scolastica resistente.
Pag. 7 di 17 Pertanto, la predetta lettera di messa in mora è priva di valenza interruttiva, in quanto ricevuta ben oltre il termine prescrizionale quinquennale a decorrere dalla data di inizio dell'incarico del 11.10.2016 ovvero a decorrere da l termine sopra indicato del 30.11.2016.
E quand'anche si volesse fare decorrere il momento iniziale del termine prescrizionale quinquennale dal 30.11.2016 (i.e. termine a partire dal quale è consentita la registrazione sulla piattaforma web), la predetta diffida non possiede egualmente effetto interruttivo per l'a.s. 2016/2017, essendo stata inviata non tempestivamente.
Le restanti richieste di carta del docente , relative agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono fondate e meritano accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
- A.S. 2017/2018 con contratto di lavoro decorrente dal
02.10.2017 al 30.06.2018, per n. 8 ore di servizio settimanali;
- A.S. 2018/2019: la ricorrente fornisce la prova di avere lavorato 243 gg con contratti a tempo determinato conferiti a titolo di “supplenze brevi e saltuarie” ovvero con contratto di
Pag. 8 di 17 lavoro decorrente dal 08.10.2018 al 31.10.2018, per n. 17 ore di servizio settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal
01.11.2018 al 04.11.2018 per 6 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 05.11.2018 al 21.12.2018 per 6 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 22.12.2018 al
06.01.2019 per sei ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 07.01.2019 al 28.02.2019 per 6 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 01.03.2019 al 31.03.2019 per 6 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal
01.04.2019 al 07.06.2019 per 6 ore settimanali;
- A.S. 2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal
02.10.2019 al 30.06.2020 per 9 ore settimanali;
- A.S. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal
19.09.2021 al 30.06.2021 per 9 ore settimanali;
- A.S. 2021/2022: la ricorrente fornisce la prova di avere lavorato 244 gg con contratti a tempo determinato conferiti a titolo di “supplenze brevi e saltuarie” ovvero con contratto di lavoro decorrente dal 06.10.2021 al 13.10.2021 per 10 ore settimanali;
con con tratto decorrente dal 14.10.2021 al
30.10.2021 per 10 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 31.10.2021 al 27.11.2021 per 10 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 28.11.2021 al 18.12.2021 per 10 ore settimanali;
con contr atto di lavoro decorrente dal
19.12.2021 al 22.01.2022 per 10 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 23.01.2022 al 19.02.2022 per 10 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 20.02.2022 al
Pag. 9 di 17 19.03.2022 per 10 ore settimanali;
c on contratto di lavoro decorrente dal 20.03.2022 al 13.04.2022 per 10 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal 14.04.2022 al 30.04.2022 per 10 ore settimanali;
con contratto di lavoro decorrente dal
01.05.2022 al 04.06.2022 per 10 ore settim anali;
con contratto di lavoro decorrente dal 05.06.2022 al 06.06.2022 per 10 ore settimanali;
- A.S. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal
01.09.2022 al 30.06.2023 per 13 ore settimanali;
- A.S. 2023/2024 con contratto di lavoro decorrente dal
01.09.2023 al 30.06.2024 per 9 ore settimanali.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite d i spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utili zzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificaz ione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
Pag. 10 di 17 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate n ell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere i nterpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanzia rio dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
Pag. 11 di 17 La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli ar tt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'ar t. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive -
Pag. 12 di 17 viste le identiche mansioni svolte d alla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differe nza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in atto di ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copia di contratti di lavoro ), risulta che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratt i a tempo determinato (annuali o fino al termine delle attività didattiche ) anche conferiti a titolo di supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici sopra indicati .
Sul punto, il costituito non ha contestato CP_1
specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolastico ogni anno scolastico dedotto, che trovano conferma anche nello “Stato matricolare aggiornato” prodotto dal medesimo . CP_1
In ordine alla prova del presupposto della permanenza della ricorrente nel sistema scolastico, al momento della pronuncia giudiziale, va rilevato che dallo stato matricolare, prodotto da parte resistente, risulta che la stessa è stata chiamata a svolgere attività di docenza per supplenza breve e sa ltuaria dal
08.10.2024 al 31.12.2024, essendo pertanto pacifico il suo inserimento nelle attuali G.P.S. della provincia di Reggio
Emilia.
La domanda deve trovare accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere al la docente, Parte_1
l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici 2017/2018,
Pag. 13 di 17 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023 e
2023/2024 ovvero per la complessiva somma di € 3.500,00.
Va rigettata la richiesta, avanzata dalla ricorrente all'udienza del 07.01.2024, di “liquidazione fisica della somma in quanto attualmente la docente non è in ruolo né sta insegnando”, in quanto la carta docente non attribuisce un incremento stipendiale ed ai sensi dell'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 la stessa non co stituisce “retribuzione accessoria”, avendo solamente la funzione di assicurare l'attività di formazione del personale docente tramite il sistema di carta elettronica.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della
Corte di Cassazione del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia
Pag. 14 di 17 maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri
e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte di
Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n. 29961, a cui si ritiene doveroso prestare osservanza nel rispetto della funzione nomofilattica della
Suprema Corte.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la parziale soccombenza, atteso l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente limitatamente all'a.s. 2016/2017.
In particolare, va tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00, della natura cartolare e della serialità del tipo di controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di
Pag. 15 di 17 attività decisoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex lege prevista).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione d i Giudice del Lavoro, nella perosna della dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
651/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con conseguente condanna del
[...]
a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 3.500,00 a favore di oltre accessori di Parte_1
legge maturati sino al soddisfo.
2) Condanna il in Controparte_1
persona del pro tempore a rifondere alla ricorrente le CP_9
spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro
721,00 per spese legali, da ridurre nella misura di 1/3 per compensazione.
Pag. 16 di 17 Oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 07/01/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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