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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.12076/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avvocato Matteo Sances
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Controparte_1
IC
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dagli Avvocati Maria Lupoli, Maria Teresa Petrucci, Salvatore Graziuso, Riccardo
VO, SE GG e BE PA BA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_3 difesa dagli Avvocati Maria Lupoli, Maria Teresa Petrucci, Salvatore Graziuso,
Riccardo VO, SE GG e BE PA BA
Resistenti
Oggetto: Opposizione a Intimazione di pagamento.
Con atto depositato il 30/11/2020 il ricorrente in epigrafe - chiede l'annullamento, previa sospensione, della Intimazione di pagamento n. 0592019
9009757253000, ricevuta in data 11/11/2019, da parte dell
[...]
con la quale gli è stato richiesto il pagamento di € Controparte_4
1.073.953,37, limitatamente alla Cartella esattoriale n. 0592006
0025867225000, presuntivamente notificata il 6/9/2006, avente ad oggetto la somma di € 50.416,70 per contributi da DM10 per l'anno 2005, eccependo CP_2
a tal fine la prescrizione quinquennale del credito in essa riportato.
, e si sono costituiti in CP_2 Controparte_3 Controparte_4 giudizio, con memoria nella quale eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per tardività della proposizione e prescrizione decennale degli obblighi contributivi, chiedendo la reiezione del ricorso, previa riunione ai procedimenti R.G. nn.
12231/2020, 12455/2020 e 12694/2020, con il quale il ricorrente ha impugnato altre cartelle esattoriali comprese nella stessa Intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Con ricorso depositato in data 3/12/2020, iscritto al n.12231/2020 e riunito al presente procedimento in data 17/12/2021, il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della Intimazione di pagamento n. 0592019
9009757253000, ricevuta in data 11/11/2019, da parte dell
[...]
con la quale gli è stato richiesto il pagamento di € Controparte_4
1.073.953,37, limitatamente alla Cartella esattoriale n. 0592006
0001668524000, presuntivamente notificata il 24/4/2006, avente ad oggetto la somma di € 48.276,30 per contributi da DM10 per l'anno 2004, eccependo CP_2
a tal fine la prescrizione quinquennale del credito in essa riportato.
Anche in questo giudizio si sono costituiti ed con memorie Controparte_4 CP_2 nelle quali evidenziano che si tratta della stessa Intimazione già impugnate nel procedimento n.12076/2020.
Con atto depositato in data 9/12/2020, iscritto al numero 12455/2020 e riunito al presente procedimento in data 17/12/2021, il ricorrente in epigrafe ha chiesto l'annullamento previa sospensione della Intimazione di pagamento n.
0592019 9009757253000, ricevuta in data 11/11/2019, da parte dell'
[...]
, con la quale gli è stato richiesto il pagamento di € Controparte_4
1.073.953,37, limitatamente alle Cartelle esattoriali n.0592004 0058863760000, inerente contributi da DM10 per l'anno 2003, presuntivamente notificata il CP_2
12/4/2005, n.0592004 0007925135000, inerente contributi da DM10 per CP_2
l'anno 2003, presuntivamente notificata il 27/8/2004 e n.05920060031642121000, inerente contributi da DM10 per l'anno 2006, CP_2 presuntivamente notificata il 19/3/2007, anche in tal caso eccependo prescrizione quinquennale dei crediti riportati nelle Cartelle.
In tale procedimento si sono costituiti in giudizio , e CP_2 CP_3 [...]
con memorie nelle quali chiedono la reiezione del ricorso e la Controparte_4 riunione del procedimento al n.12076/2020; nella propria Controparte_4 memoria rappresenta di aver interrotto il decorso del termine prescrizionale attraverso Intimazioni di pagamento notificate nel 2016, nel 2017 e nel 2019.
2 Con ricorso depositato in data 16/12/2020, iscritto al n.12694/2020 e riunito al presente procedimento in data 17/12/2021 il ricorrente in epigrafe ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della Intimazione di pagamento n. 0592019
9009757253000, ricevuta in data 11/11/2019, da parte dell
[...]
con la quale gli è stato richiesto il pagamento di € Controparte_4
1.073.953,37, limitatamente alle Cartelle esattoriali n.0592007 0012771487000, inerente contributi da DM10 per l'anno 2006, presuntivamente notificata il CP_2
4/5/2007, n.0592007 0031248466000, inerente contributi da DM10 per CP_2
l'anno 2006, presuntivamente notificata il 21/11/2007, n.0592007
0052114535000, inerente contributi da DM10 per l'anno 2007, CP_2 presuntivamente notificata il 17/4/2008, n.05920080014689492000, inerente contributi da DM10 per l'anno 2007, presuntivamente notificata il CP_2
27/05/2008, e n.0592008 0019475558000, inerente contributi da DM10 CP_2 per l'anno 2007, presuntivamente notificata il 15/9/2008, eccependo prescrizione quinquennale del credito in esse riportato.
Anche in questo procedimento si sono costituiti Controparte_4
e , con memorie nelle quali chiedono il rigetto del ricorso e la CP_2 CP_3 riunione al procedimento n.12076/2020, rappresentando che le Cartelle sono state ritualmente notificate e che il termine di prescrizione è stato interrotto da
Intimazioni di pagamento precedenti quella odiernamente opposta ed evidenziando l'abuso del processo per aver il ricorrente proposto varie opposizioni avverso la medesima Intimazione di pagamento, sia pure con riferimento a cartelle diverse.
Infine, con atto depositato in data 8/1/2021, iscritto al numero 307/2021 R.G.
e riunito al presente procedimento in data 17/12/2021 il ricorrente in epigrafe ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della Intimazione di pagamento n. 0592019 9009757253000, ricevuta in data 11/11/2019, da parte dell'
[...]
, con la quale gli è stato richiesto il pagamento di € Controparte_4
1.073.953,37, limitatamente alle cartelle esattoriali n.0592008 0027281801000, inerente contributi da DM10 per gli anni 2007 e 2008, presuntivamente CP_2 notificata l'11/11/2008, n.0592009 0002270642000, inerente contributi CP_5
per l'anno 2000 e da DM10 per l'anno 2008, presuntivamente notificata il
[...]
7/5/2009, n.0592008 0037374725000, inerente contributi da DM10 per CP_2
l'anno 2008, presuntivamente notificata il 31/3/2009, n.0592009
0016712734000, inerente contributi da DM10 per l'anno 2008, CP_2 presuntivamente notificata il 12/5/2009, n.0592009 0023362840000 inerente contributi da DM10 per l'anno 2008, presuntivamente notificata CP_2
l'8/7/2009, n.0592009 0010604452000, inerente contributi da DM10 per CP_2
3 l'anno 2008, presuntivamente notificata il 4/8/2009, eccependo prescrizione quinquennale dei crediti riportati nelle cartelle.
Si sono costituiti in giudizio e , con Controparte_4 CP_2 CP_3 memorie nelle quali chiedono il rigetto del ricorso e la riunione al procedimento n.12076/2020, eccependo inammissibilità della opposizione per tardività e interruzione della prescrizione attraverso Intimazioni di pagamento notificate tra il 2009 e il 2016.
Tanto premesso e rilevato che nel procedimento n.12076/2020 con ordinanza del 27/1/2021 è stata sospesa la efficacia esecutiva della Intimazione di pagamento n.0592019 9009757253000 con riferimento alla Cartella n. 0592006
0025867225000, nel procedimento n.12231/2020 con ordinanza del 27/1/2021
è stata respinta la istanza di sospensione relativa alla predetta Intimazione di pagamento con riferimento alla cartella n. 0592006 0001668524000, nel procedimento n.12455/2020 con ordinanza del 26/1/2021 è stata sospesa la esecutività della Intimazione di pagamento con riferimento alle Cartelle
n.0592004 0058863760000, n.0592004 0007925135000 e n.0592006
0031642121000, nel procedimento n.12694/2020 con ordinanza dell'8/3/2021
è stata sospesa la esecutorietà della Intimazione di pagamento con riferimento alle Cartelle n.0592007 0012771487000, n.0592007 0031248466000,
n.0592007 0052114535000, n.0592008 0014689492000 e n.0592008
0019475558000 e nel procedimento n.307/2021 con ordinanza del 2/8/2021 è stata sospesa la esecutorietà della Intimazione di pagamento con riferimento alle
Cartelle n.0592008 0027281801000, n.0592009 0002270642000, n.0592009
0016712734000 e n.0592009 0010604452000, mentre è stata respinta la istanza di sospensione con riferimento alle cartelle n.0592008 0037374725000 e n.0592009 0023362840000, il ricorso è fondato soltanto in parte e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Va in primo luogo osservato che parte ricorrente nel presente procedimento e nei procedimenti a questo riuniti ha proposto opposizione ad un'unica Intimazione di pagamento recante n. 0592019 9009757253000, ricevuta in data
11/11/2019, eccependo la prescrizione del credito contributivo riportato nelle sottostanti cartelle di pagamento:
1) n.0592004 0007925135000, per contributi DM10 anno 2003, presuntivamente notificata in data 27/8/2004;
2) n.0592004 0058863760000, per contributi DM10 anno 2003, presuntivamente notificata in data 12/4/2005;
3) n.0592006 0001668524000, per contributi DM10 anno 2004, presuntivamente notificata in data 24/4/2006;
4 4) n.0592006 0025867225000, per contributi DM10 anno 2005, presuntivamente notificata in data 6/9/2006;
5) n.0592006 0031642121000, per contributi DM10 anno 2006, presuntivamente notificata in data 19/3/2007;
6) n.0592007 0012771487000, per contributi DM10 anno 2006, presuntivamente notificata in data 4/5/2007;
7) n.0592007 0031248466000, per contributi DM10 anno 2006, presuntivamente notificata in data 21/11/2007;
8) n.0592007 0052114535000, per contributi DM10 anno 2007, presuntivamente notificata in data 17/4/2008;
9) n.0592008 0014689492000, per contributi DM10 anno 2007, presuntivamente notificata in data 27/5/2008;
10) n.0592008 0019475558000, per contributi DM10 anno 2007, presuntivamente notificata in data 15/9/2008;
11) n.0592008 0027281801000, per contributi DM10 anni 2007/2008, presuntivamente notificata in data 11/11/2008;
12) n.0592008 0037374725000, per contributi DM10 anno 2008, presuntivamente notificata in data 31/3/2009;
13) n.0592009 0002270642000, per contributi IVS 2000 e DM10 anno 2008, presuntivamente notificata in data 7/5/2009;
14) n.0592009 0010604452000, per contributi DM10 anno 2008, presuntivamente notificata in data 4/8/2009;
15) n.0592009 0016712734000, per contributi DM10 anno 2008, presuntivamente notificata in data 12/5/2009;
16) n.0592009 0023362840000, per contributi DM10 anno 2008, presuntivamente notificata in data 8/7/2009.
Per quanto attiene alla eccepita prescrizione del credito azionato per decorso del termine prescrizionale successivo alla notificazione della cartella, nel giudizio de quo l'opposizione - in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo - deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Va, inoltre, osservato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.23397 del 17/11/2016 ha chiarito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
5 irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_2 per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_6
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”.
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata alle memorie di costituzione di risulta che il credito contributivo di cui alle Cartelle Controparte_4
n.0592004 0007925135000, n.0592004 0058863760000, n.0592006
0001668524000, n.0592006 0025867225000, n. n.0592006 0031642121000
n.0592007 0012771487000, n.0592007 0031248466000, n. 0592007
0052114535000, n.0592008 0014689492000 e n.0592008 0019475558000
(rispettivamente dalla n.1 alla n.10 dell'elenco summenzionato), riguardanti contributi DM10 per gli anni dal 2003 al 2007, notificate tra il 27/8/2004 ed il
15/9/2008, deve ritenersi estinto per decorso del termine quinquennale, alla data di notifica del primo atto interruttivo rappresentato dalla intimazione di pagamento n. 0592016 9002659586000 (v. alleg. 3 memoria fascicolo princ.), eseguita il 15/3/2016.
Del pari deve ritenersi estinto il credito contributivo di cui alla cartella n.11)
n.0592008 0027281801000, inerente contributi DM10 anni 2007/2008, notificata in data 11/11/2008, in quanto sebbene abbia interrotto la CP_7 prescrizione con apposita Intimazione di pagamento n. 0592009 9030780792000, notificata l'11/11/2009 (v. alleg. 11 RG 307/2021), il successivo atto interruttivo, ossia l'intimazione di pagamento n.0592016 9002659586000, è stato notificato in data 15/03/2016, ben oltre il termine quinquennale dalla precedente
Intimazione (v. alleg. 3 fascicolo principale).
Analoghe considerazioni vanno fatte per la cartella 13) n. 0592009
0002270642000, relativa a contributi IVS 2000 e DM10 anno 2008, non essendo stati allegati, né documentati dalle parti convenute ulteriori atti interruttivi della prescrizione successivi alla notificazione della Cartella in questione in data
7/5/2009 ed anteriori alla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 0592014
9012350531000 in data 10/07/2014, quale atto interruttivo (v. alleg. 12 RG
307/2021); per la cartella 14) n.0592009 0010604452000, relativa a contributi
DM10 anno 2008, non essendo stati allegati, né documentati dalle parti
6 convenute ulteriori atti interruttivi della prescrizione successivi alla notificazione della Cartella in data 4/8/2009 ed anteriori alla notificazione del Fermo amministrativo n. 059802014 00007979000 in data 23/11/2015 (v. allegato n. Cont 15 della memoria di nel procedimento n.307/2021); nonché per la Cartella
n.15) n.0592009 0010604452000, per contributi DM10 anno 2008, notificata in data 12/5/2009, il cui credito deve ritenersi estinto alla data di notificazione del
Fermo amministrativo n. 059802014 00007979000 in data 23/11/2015 (vedasi Cont allegato n. 15 memoria di nel procedimento n.307/2021).
Invece, il termine quinquennale di prescrizione è stato tempestivamente interrotto in relazione ai contributi previdenziali di cui alla cartella 12) n. 0592008
0037374725000, riguardante contributi DM10 anno 2008, notificata il
31/3/2009, avendo documentato di aver Controparte_9 validamente interrotto il relativo decorso con i seguenti atti, anteriori alla intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio:
-Intimazione di pagamento n.0592014 9001217623000, notificata in data
5/3/2014 a mani di persona dichiaratasi compagna del destinatario (v. allegato Cont n13 memoria di nel procedimento n.307/2021);
- Fermo amministrativo n. 059802014 00007979000, notificato in data Cont 23/11/2015 (v. allegato 15 memoria nel procedimento n.307/202 );
- Intimazione di pagamento n.0592016 9002659586000, notificata in data Cont 15/03/2016 (vedasi allegato 3 memoria di nel procedimento n.12076/2020);
- Intimazione di pagamento n.0592019 9009757253000, notificata in data Cont 11/11/2019 (v. allegato n.10 memoria di nel procedimento n.12076/2020).
Analogamente, il termine quinquennale di prescrizione è stato tempestivamente interrotto in relazione ai contributi previdenziali di cui alla cartella 16) n. 0592009
0023362840000, per contributi DM10 anno 2008, notificata l'8/7/2009, avendo documentato di aver validamente interrotto il Controparte_9 relativo decorso con i seguenti atti, anteriori alla intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio:
- Intimazione di pagamento n.0592014 9001217724000, notificata in data Cont 05/03/2014 (v. allegato 14 memoria nel procedimento n.307/2021);
- Fermo amministrativo n. 059802014 00007979000, notificato in data Cont 23/11/2015 (v. alleg. 15 memoria nel procedimento n.307/2021);
- Intimazione di pagamento n.0592016 9002659586000, notificata in data Cont 15/03/2016 (v. allegato n.3 memoria di nel fascicolo n.12076/2020);
- intimazione di pagamento n.0592019 9009757253000, notificata in data Cont 11/11/2019 (v. allegato n.10 memoria di nel fascicolo n.12076/2020).
7 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve pertanto accogliere la opposizione proposta limitatamente alle cartelle di pagamento n. 0592004 0007925135000,
n.0592004 0058863760000, n.0592006 0001668524000, n.0592006
0025867225000, n.0592006 0031642121000, n.0592007 0012771487000,
n.0592007 0031248466000, n.0592007 0052114535000, n.0592008
0014689492000, n.0592008 0019475558000, n.0592008 0027281801000,
n.0592009 0002270642000, n.0592009 0010604452000, n.0592009
0016712734000, rispetto alle quali non è stata offerta prova di atti interruttivi della prescrizione, sicché le medesime vanno annullate;
si devono, invece, ritenere dovute all'ente previdenziale le somme riportate nelle Cartelle di pagamento n.0592008 0037374725000 e n.0592009 0023362840000.
Si ritiene equo, a motivo della parziale soccombenza attorea, compensare le spese processuali tra ricorrente ed per un terzo e porre la Controparte_4 restante parte di spese a carico della soccombente Controparte_4 nella misura liquidate, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo, mentre si ritiene equo compensare le spese tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento della presente opposizione, annulla la di pagamento Parte_2
0592019 9009757253000 limitatamente alle cartelle di pagamento n.0592004
0007925135000, n.0592004 0058863760000, n.0592006 0001668524000,
n.0592006 0025867225000, n.0592006 0031642121000, n.0592007
0012771487000, n.0592007 0031248466000, n.0592007 0052114535000,
n.0592008 0014689492000, n.0592008 0019475558000, n.0592008
0027281801000, n.0592009 0002270642000, n.0592009 0010604452000,
n.0592009 0016712734000 e dichiara prescritto il credito riportato nelle predette cartelle di pagamento.
Respinge l'opposizione proposta in relazione alle Cartelle di pagamento n.0592008 0037374725000 e n.0592009 0023362840000, comprese nella predetta Intimazione di pagamento n. 0592019 9009757253000.
Compensa le spese processuali tra ricorrente e per Controparte_4
1/3 e condanna al pagamento, in favore del Controparte_4 ricorrente, della parte residua di spese, liquidata in € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Compensa interamente le spese processuali tra le altre parti del giudizio.
8 Lecce, li 3 Ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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