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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.437 del 2024 promossa da:
DA
C.F. rapp.to, e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione dall'avvocato Antonioluigi Iacomino (c.f.
[...]
) del Foro di Torre Annunziata, ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
presso lo studio di quest'ultimo sito in Torre del Greco al C.so Avezzana n.61 pec:
Email_1
– succursale per l'Italia (C.F. e P.IVA , in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano alla via Tazzoli n. 6 - elett.te dom.ta in pressso lo studio dell'avv , c.f.: Parte_2
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, a C.F._3
rogito del Notaio di Padova, del 05 Novembre 2021, Rep. n. 643 – Racc. Persona_1
n. 442, dall'Avv. (C.F. ), pec Parte_2 C.F._3
,e domiciliata presso ,l'Avv. Alfredo Del Email_2
Plato (C.F. , del Foro di Napoli, presso lo studio dello stesso, sito C.F._4
in Napoli, Via Posillipo n. 203, pagina 1 di 4 -CONVENUTA
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_2
sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 (C.F. Filiale Metropolitana di P.IVA_2
Area Stabiese,
terzo pignorato non costituito
Oggetto:; opposizione a pignoramento ex art 615 II c. cpc
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto notificato In data 23.3.2023 la sottoponeva a CP_3
pignoramento tutte le somme dovute dal terzo al debitore in CP_2 Parte_1 forza di decreto ingiuntivo n 49/2011 del Tribunale di Torre Annunziata e di atto di precetto notificato il 6.2.2023
Il pignoramento veniva iscritto a ruolo ed assumeva il n RG 1730/2023.
Con atto del 4.7.2023 proponeva opposizione al Parte_1 pignoramento deducendo : il difetto di legittimazione della non avendo la CP_1
stessa dimostrato la qualità di cessionaria del credito;
la prescrizione del credito;
la mancanza di conformità del titolo e del precetto e la mancanza di procura alle liti. In ulteriore subordine l'inesistenza del titolo ed infine l'impignorabilità della pensione pignorata. Chiedeva, pertanto, in via cautelare la sospensione del pignoramento .
Con ordinanza del 21.1.2024 questo giudice, in funzione di GE , ritenuta prima facie fondata l'eccezione di prescrizione, sospendeva il pignoramento, concedendo il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per introdurre il giudizio di merito dell'opposizione .
Con atto di citazione notificato alla il 26.1.2024, Parte_3
introduceva la fase di merito dell'opposizione, chiedendo Parte_1 di : 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della rispetto al CP_1
credito portato dal decreto ingiuntivo n. 49/2011 emesso dal Tribunale di Perugia - Sez.
pagina 2 di 4 distaccata di città di Castello - in favore di Findomestic s.p.a. il 18/02/2011 nei confronti del signor per la somma di € 27.982,69 oltre interessi, spese legali liquidate e Parte_1 successive;
2) in subordine, qualora fosse accertata l'intervenuta cessione del credito da parte di
Findomestic s.p.a. ad e dunque la legittimazione di quest'ultima a richiederlo, CP_1
accogliere la domanda di accertamento negativo del credito di euro 27.982,69 oltre interessi, spese legali liquidate e successive portato dal decreto ingiuntivo n. 49/2011 emesso dal Tribunale di
Perugia - Sez. distaccata di città di Castello il 18.02.2011, per intervenuta prescrizione dello stesso.
Si costituiva l'opposta che contestava l'opposizione e ne chiedeva CP_1
il rigetto.
Con decreto del 20.9.2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necesario terzo pignorato . CP_2
Eseguita la stessa e depositate le memorie Cartabia nei termini previsti con predetto decreto, la causa è stata rimessa in decisione per l'udienza del 1.10.2025
La domanda è fondata.
In particolare è fondante ed assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
. CP_1
Invero oggetto del pignoramento è un credito derivante dal decreto ingiuntivo n°
49/2011 emesso dal Tribunale di Perugia sez distaccata di città di Castello a favore della
FINDOMESTIC SPA .
agisce dichiarandosi cessionaria del credito portato da detto titolo. Controparte_4
Senonchè non ha fornito prova della sua legittimazione. L'atto di cessione fra
Findomestic SPA e , depositato dall'opposta è incompleto e non consente Parte_3
di verificare se il credito oggetto di esecuzione sia stato effettivamente trasferito al cessionario : ed infatti l'art 2.1 individua l'oggetto della cessione attraverso il richiamo ad un allegato A al contratto che non risulta depositato. Né è indicativo a tal fine il documento depositato sub all 10, richiamato dall'opposta e definito “portafoglio clienti” di incerta provenienza ma che, in ogni caso, non presenta alcun elemento che possa ricondurlo con certezza al contratto di cessione in atti.
pagina 3 di 4 L'opposizione va pertanto accolta .
Le spese seguono la soccombenza e , in considerazione alla natura della lite, vanno liquidati nel minimo come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:
1) Accoglie l'opposizione al pignoramento RG es 1730/2023 e dichiara il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente ad agire per Parte_3
l'esecuzione del titolo portato dal D.I. N 49/2011 emesso dal Tribunale di
Perugia sez distaccata di Città di Castello
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_3
euro 3809 per compensi, oltre spese di CU , rimborso forfettaio ed iva e cpa , in favore del procuratore attributario dell'opponente, avv Antonioluigi Iacomino
Torre Annunziata, 31/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Carlino
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