CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/09/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di BA
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Mutuo” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1007 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Soranno, in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Bitetto (BA) alla via Marco Castore, 2, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e per essa, quale mandataria Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Michele Abbattista ed elettivamente domiciliati in Potenza alla Via Piazzale L. Rizzo n. 12 (c/o avv. Rosa Fasulo), nonché al domicilio digitale:
Email_2
APPELLATA
N O N C H E'
Controparte_3
APPELLATA contumace
1 All'udienza collegiale tenutasi il 18 aprile 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2371/2017 emesso dal Tribunale di BA il 10 maggio 2017 con il quale, su istanza della gli si ingiungeva Controparte_3 il pagamento della complessiva somma di €. 867.538,91 oltre interessi come da domanda e le spese di procedura.
In particolare, il debitore opponente deduceva la propria estraneità rispetto al mutuo posto a base della richiesta monitoria, in quanto, secondo la sua prospettazione, il mutuatario, nel caso di specie, era, in proprio e anche quale fideiussore, tale socio accomandatario della Madonna di NA
Grottole Agricola sas, società che, nel finanziamento de quo era soltanto terza datrice di ipoteca.
Assumeva, pertanto, il che, una volta divenuto socio accomandatario Parte_1 della società Madonna di Grottole Agricola sas, non aveva potuto assumere su di sé alcuna obbligazione derivante dal contratto di mutuo, giacché in esso la società, della quale era illimitatamente responsabile, era solo terza datrice di ipoteca e non mutuataria.
Inoltre, deduceva l'opponente, la società in questione aveva cambiato forma, divenendo una società a responsabilità limitata e ciò era avvenuto con il consenso presunto della banca creditrice ai sensi dell'art. 2500 quinquies cod. civ., sicché egli non era più, in ogni caso, illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società.
Nel costituirsi in giudizio, la banca opposta contestava ogni avversa richiesta e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 22 novembre 2017, il Tribunale, rilevata la mancata introduzione del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità ed applicato il d.lvo n. 28/10, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Nel giudizio interveniva, con comparsa del 4 marzo 2019, ex art. 111 c.p.c. la
[...]
e, per essa, quale mandataria la , CP_1 Controparte_2 nella qualità di cessionaria del credito vantato dalla Controparte_3
Con ordinanza del 23 aprile 2019, il Tribunale, ritenutine i presupposti, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Infine, la causa, istruita sui documenti depositati dalle parti, veniva decisa con la sentenza n. 2384/2022 del 15 giugno 2022, con la quale il Tribunale di BA rigettava l'opposizione e, dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo, condannava l'opponente alla rifusione delle spese legali, liquidate in complessivi €.
2 14.446,50, oltre oneri accessori, mentre le spese tra l'opponente e la società intervenuta venivano compensate.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed Parte_1 in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, in accoglimento della domanda di inibitoria, ritualmente e formalmente invocata nel presente atto, ordinare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (e del decreto ingiuntivo opposto) e/o dell'esecuzione ove mai iniziata, sussistendo i presupposti indicati dall'art. 283 cpc;
2) nel merito, in accoglimento dell'odierno appello ed in ragione di quanto sopra esposto al capo A) del presente atto, accertare e dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande azionate da controparte nei confronti del sig. e Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto n.2371/2017, emesso il 10.5.2017 dal Tribunale di BA e depositato il successivo 11.5.2017, in ragione del mancato avveramento della condizione di procedibilità di cui all'art.5 del D.lgs. n.28/2010 alla luce delle plurime condotte elusive sia del dettato normativo che della ratio legis poste in essere da parte avversa;
3) in subordine, ove non dichiarata l'improcedibilità di tutte le avverse domande e la conseguente revoca del provvedimento monitorio, in accoglimento dell'odierno appello ed in ragione di quanto sopra esposto al capo B) del presente atto, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione debitoria in capo al sig.
[...]
e, comunque, annullare e revocare il predetto decreto ingiuntivo;
Parte_1
4) in via ancor più subordinata, ove non dichiara l'improcedibilità di tutte le avverse domande e la conseguente revoca del provvedimento monitorio e nella denegata ipotesi in cui si individui quale parte mutuataria la predetta società MADONNA DI GROTTOLE AGRICOLA SAS, in accoglimento dell'odierno appello ed in ragione di quanto sopra esposto al capo C) del presente atto, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione debitoria in capo al sig. e, comunque, Parte_1 annullare e revocare il predetto decreto ingiuntivo;
5) sempre in via subordinata, ove non dichiara l'improcedibilità di tutte le avverse domande e la conseguente revoca del provvedimento monitorio e nella denegata ipotesi in cui si individui quale parte mutuataria la predetta società MADONNA DI GROTTOLE AGRICOLA SAS, in accoglimento dell'odierno appello ed in ragione di quanto sopra esposto al capo D) del presente atto, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire della controparte e, nel contempo, l'inammissibilità dell'avversa azione giudiziaria poiché volta ad ottenere una (vietata) duplicazione di titolo esecutivo per il medesimo credito e, per l'effetto, comunque, annullare e revocare il predetto decreto ingiuntivo;
6) con vittoria di spese e competenze di causa relative ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara anticipatario”.
3 Mentre l'originaria creditrice non è comparsa e ne va Controparte_3 dichiarata la contumacia in appello, si è costituita in giudizio la cessionaria
[...]
unipersonale (e, per essa, la ) CP_1 Controparte_2 impugnando e contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Dichiarata inammissibile e rigettata (con riferimento alle spese processuali) l'istanza ex art. 283 c.p.c., in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 18 aprile 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di BA avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della procedura ex d.lvo 28/2010.
Infatti, il aveva eccepito che, fissato dal Tribunale il termine di 15 giorni Parte_1 per l'introduzione della procedura, prevista come condizione di procedibilità, esso opponente aveva avviato la procedura medesima, ma il creditore opposto non si era presentato all'incontro, non consentendo l'avverarsi della condizione di procedibilità.
Sul punto, il primo giudice aveva motivato il rigetto dell'eccezione affermando che, poiché, secondo consolidata giurisprudenza, “la condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” e
“la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri” (Cass. civ. 8473/2019), sicché “deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo dal suo difensore” e che “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84)”(Cass. civ. 8473/2019), nel caso presente, la condizione di procedibilità poteva dirsi avverata, in quanto al primo incontro ai fini della mediazione, avvenuto in data 20 dicembre 2017 l'opposta era stata rappresentata dal dott. Valicenti, con delega dell'Avv. Angelo Michele Abbattista.
L'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice, secondo l'appellante, consisterebbe nell'avere ritenuto validamente delegato il dott. Valicenti per la
4 comparizione della parte sostanziale al primo (ed unico) incontro dinanzi al mediatore.
In particolare, l'appellante assume che la delega conferita dall'avv. Abbattista, difensore della al dott. Valicenti non era idonea a consentire Controparte_3 la valida partecipazione della parte sostanziale alla procedura di mediazione, dal momento che, per un verso, il mandato alle liti conferito all'avv. Abbattista è cosa diversa rispetto alla procura che deve essere rilasciata ad hoc per la procedura di mediazione e, per l'altro, tale delega non potrebbe essere conferita dal procuratore, bensì dalla parte sostanziale.
Il motivo, sotto tale profilo, è fondato e va accolto.
In primo luogo, come ha avuto modo di precisare recentissimamente questa stessa Sezione della Corte d'Appello, “nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la presenza personale delle parti, assistite dal difensore. La normativa prevede infatti espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti, che i loro avvocati. Tale previsione comporta che per ritenersi realizzata la condizione di procedibilità, la parte deve presentarsi davanti al mediatore e non possa inviare in sua vece solo il proprio avvocato. Al più è consentito il conferimento al difensore di una delega che, va specificato, non può essere la procura alle liti sottoscritta dalla parte ed autenticata dal difensore” (App. BA, sez. II, 6 maggio 2025 n. 655, nello stesso senso, Cassazione 30379/24; 18106/24; 13029/22).
Può, dunque, con tranquillità affermarsi che, nel caso di specie, il soggetto che è comparso all'incontro dinanzi al mediatore (dott. Valicenti) non era munito di alcuna procura sostanziale, avendo ricevuto soltanto la delega a presenziare, rilasciata dal difensore della banca, il quale, a sua volta, non era munito di alcuna delega per la mediazione, ma soltanto della procura alle liti, come detto, irrilevante ai fini della procedura di cui al d.lvo 28/2010.
D'altro canto, l'appellata, nel difendersi sul punto, non ha contestato la mancata presentazione per l'inesistenza di una delega ad hoc, ma ha escluso che tale circostanza potesse rappresentare il mancato avveramento della condizione di procedibilità, in suo danno, dal momento che l'orientamento per il quale l'onere di attivare la procedura di mediazione incombe sull'opposto – nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo -, nella sua qualità di attore sostanziale, era stato affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite soltanto con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, in epoca successiva al momento in cui si è svolto l'incontro dinanzi al mediatore.
Secondo l'appellata, quindi, la propria mancata partecipazione alla mediazione non potrebbe comportare l'improcedibilità, in quanto, in virtù del c.d. fenomeno dell'overruling, essa opposta si sarebbe trovata di fronte ad un repentino mutamento della giurisprudenza che l'avrebbe fatta incorrere in una decadenza senza sua colpa.
Orbene, sul punto, va rilevato che in ordine al cd. “overruling” solo dichiarativo (o
“prospective overruling”) – in altri termini cd. “mutamento di giurisprudenza”, la
5 Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15144/2011 (seguita poi da numerose pronunce, tra cui Cass. civ., n. 12521/2014; Cass. civ., Sez. Un., n. 10453/2015) ha sancito il principio per cui, in forza dell'art. 111 Cost. il mutamento dell'indirizzo esegetico deve considerarsi valido solo per il futuro tutte le volte in cui il “revirement” risponda a determinate caratteristiche. Innanzitutto è necessario che il mutamento giurisprudenziale riguardi una regola del processo, cioè una norma processuale. In secondo luogo, occorre poi che il mutamento interpretativo abbia carattere “imprevedibile”, in ragione del carattere consolidato e non controverso della precedente interpretazione giurisprudenziale da un lato e, dall'altro, del repentino ed improvviso mutamento della giurisprudenza successiva o, quanto meno, privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi. Una condizione siffatta non è ravvisabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi (Cass. civ., n. 27086/2011) o di incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte (Cass. civ., n. 3782/2018) o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso (Cass. civ., n. 14214/2013). In terzo luogo, poi, occorre che l'”overruling” determini una preclusione o decadenza che incida sul diritto di azione o di difesa della parte che abbia confidato incolpevolmente (ossia non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo) nell'interpretazione precedente.
Qualora ricorrano questi tre presupposti, la Corte di cassazione ha chiarito che il rimedio della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c. può essere invocato, anch'esso alla luce dei principi costituzionali del giusto processo, in caso di errore oggettivamente scusabile per l'affidamento riposto su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, poi travolta da un imprevedibile mutamento interpretativo (Cass. civ., n. 15811/2010; Cass. civ., n. 23836/2012).
La giurisprudenza di merito che si è occupata della questione dopo il dictum delle Sezioni Unite della Cassazione, ha avuto modo di affermare che “è sufficiente leggere l'ordinanza interlocutoria della S.C. del 2 luglio 2019, n. 18741 con cui si rimettevano gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rivestendo particolare importanza, la questione della parte onerata dell'avvio della mediazione obbligatoria nei giudizi introdotti con ricorso monitorio, ove si segnalava, in sintesi, che si trattava di un tema caratterizzato da un ampio dibattito dottrinale e da un non sopito contrasto nella giurisprudenza di merito, acuito dalla vastità del contenzioso interessato alla mediazione e dal diffuso ricorso al procedimento monitorio, per escludere in maniera netta ed inequivocabile il presupposto della tutela apprestata in materia di overruling” (App. Taranto, 7 settembre 2023, n.353).
Ancora, in motivazione ha ritenuto la Corte di Taranto, nell'arresto citato, che non potesse farsi luogo alla rimessione in termini avuto riguardo allo “stringente principio di diritto somministrato dalla S.C. con l'ordinanza n. 36454/2021 di cassazione con rinvio”; in particolare, segnalava la Corte territoriale “che la S.C. nel solco dei principi elaborati in materia di prospective overruling ha statuito che il diritto alla rimessione in termini non può essere riconosciuto in presenza di una incertezza
6 interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione, non determinando essa, in assenza di un orientamento consolidato, alcun mutamento imprevedibile della precedente interpretazione e, quindi, alcun affidamento incolpevole della parte (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3782) e non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (Cass. s.u. 12 febbraio 2019, n. 4135 già citata)” (nello stesso senso App. Napoli sez. VII, 10 maggio 2023, n.2102).
Ciò posto, ritiene, tuttavia, la Corte che la mancata partecipazione della banca opposta alla primo ed unico incontro dinanzi al mediatore non comporti l'invocata improcedibilità della domanda del creditore e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Infatti, secondo il recente insegnamento di Cass. Civ., Sez. III, ord. 18 dicembre 2023, n. 35364 (che si è espressa in una vicenda del tutto sovrapponibile alla presente) “se è vero che nelle cause instaurate per via monitoria soggette a mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 1 bis, occorre, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, promuovere la procedura di mediazione, e ciò formalmente grava sul ricorrente/opposto, cosicché se non adempie al suo onere si verificano improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo (S.U. 18 settembre 2020 n. 19596), va peraltro constatato che, nel caso concreto, la procedura era stata attivata, pur non dalla banca, così comunque da integrare lo scopo deflattivo insito nella norma;
e la mancata partecipazione della banca alla procedura di mediazione è stata pertanto correttamente ritenuta dal giudice d'appello "irrilevante", pur sulla base di ragioni diverse da quelle appena evidenziate”.
Tanto appare sufficiente per escludere, nel caso presente, la improcedibilità della domanda, tenuto conto che l'opponente, pur non essendovi tenuto, aveva comunque avviato la procedura (che, peraltro, si era conclusa con un verbale di esito negativo, essendo stata eccepita la mancata comparizione della banca e la conseguente improcedibilità soltanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di BA aveva ritenuto che, nel contratto di mutuo di cui si discute, il soggetto mutuatario fosse effettivamente la società Madonna di Grottole Agricola sas, della quale – all'epoca della stipula - era socio accomandatario illimitatamente responsabile tale al NA quale era subentrato (nel corso del rapporto) assumendo su di Parte_1 sé le obbligazioni della società di cui era socio accomandatario.
Secondo l'appellante, che ripropone l'argomentazione spesa nell'opposizione, invece, il sarebbe intervenuto nell'atto, in proprio, quale mutuatario e, Per_1 successivamente, come legale rappresentante della società Madonna di Grottole Agricola sas, che avrebbe assunto la sola veste di terzo datore di ipoteca.
7 Sul punto, il Tribunale aveva rigettato le allegazioni del facendo leva Parte_1 sulla piana lettura del contratto di mutuo, oltre che sulla base dell'ulteriore documentazione prodotta in atti.
Orbene, nel contratto di mutuo del 10 giugno 2009, del quale si discute, si dà atto espressamente, alla voce “parte mutuataria e datrice di ipoteca”, che il Per_1
interviene “oltre che in proprio quale fideiubente” anche nella sua qualità
[...] di socio accomandatario della società Madonna di Grottole Società Agricola sas di UM CE & C.
Contrariamente agli assunti dell'appellante, quindi, nella individuazione delle parti presenti si parla di “datrice di ipoteca”, e non di “terza datrice di ipoteca”, come confermato dal successivo art. 4, per il quale la società che stipula il contratto di mutuo quale mutuataria, attraverso il proprio legale rappresentante Per_1
– che, come spesso avviene, si dichiara anche fideiussore in proprio –
[...] garantisce l'obbligazione di restituzione con la concessione di una ipoteca su immobili propri.
Non vi è alcuna spiegazione alternativa, sia perché la società in accomandita semplice, negli artt. 4 e 5 del contratto di mutuo, concede una normale ipoteca su beni di sua proprietà a garanzia del mutuo contratto senza che in nessuna parte del regolamento contrattuale venga qualificata come terza rispetto al mutuatario debitore, sia perché la prestazione di una fideiussione da parte del Per_1
sarebbe incompatibile con la qualità di mutuatario, come assunta
[...] dall'appellante (né la prestazione di una garanzia personale - fornita nell'atto anche da tale - da parte del socio accomandatario deve meravigliare, Persona_2 giacché, pur essendo quest'ultimo responsabile illimitatamente delle obbligazioni della società, avrebbe potuto liberarsi del vincolo - come di fatto avvenuto – laddove fosse subentrato diverso accomandatario, sicché era interesse della banca ottenere una garanzia che resistesse anche ad una eventuale fuoriuscita del dalla Per_1 compagine societaria.
Deve dedursi che l'indicazione contenuta nel contratto alla pag. 2 “quale parte mutuante e datrice di ipoteca” sta inequivocabilmente a significare che la società in accomandita semplice, in persona del legale rappresentante NA
(che si dichiarava anche fideiussore) era la mutuataria e concedeva ipoteca a garanzia delle obbligazioni restitutorie.
Si aggiunga, ad abundantiam, che nelle comunicazioni bancarie tra le parti, come unico soggetto mutuatario era sempre indicato la società Madonna di Grottole Agricola sas, senza che questa avesse mai contestato alcunché.
Né, in presenza di un atto pubblico, è ammissibile una prova orale per dimostrare un contenuto diverso da quello chiaramente riportato nelle clausole scritte.
In tale senso va confermato il rigetto delle prove orali richieste in primo grado, rigettate dal Tribunale e riproposte in appello.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il dovesse rispondere Parte_1
8 – nella sua qualità di socio accomandatario subentrante – delle obbligazioni della società.
Sul punto, il primo giudice, argomentando in ordine al corrispondente motivo di opposizione, aveva richiamato l'art. 2269 cod. civ. – secondo cui chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio – e l'art. 2315 cod. civ., con particolare riferimento alla società in accomandita semplice.
L'appellante, tuttavia non ha spiegato la propria critica nei confronti della ratio decidendi del Tribunale, soffermandosi – per contestarla - sull'affermazione della banca creditrice, contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, secondo cui sarebbe stato sottoscritto dal un atto di accollo interno. Parte_1
Come già detto, il primo giudice ha rinvenuto la responsabilità del Parte_1 nell'avere assunto quest'ultimo la qualità di socio accomandatario ed essere subentrato (con responsabilità illimitata) nelle obbligazioni assunte dalla società in accomandita semplice prima del suo ingresso, senza che fosse necessario sottoscrivere alcuno specifico atto di accollo.
Segue che il motivo di appello sul punto sia per un verso inammissibile, in quanto non recante alcun ragionamento contro fattuale rispetto alla ratio decidendi del primo giudice, e, per l'altro infondato.
Nello stesso motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto non opponibile al creditore la trasformazione della società debitrice da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, con ogni conseguenza in ordine alla responsabilità illimitata (dell'accomandatario), nel primo caso, e limitata, nel secondo.
Sul punto, il primo giudice, dopo avere rilevato come nell'atto di trasformazione il socio avesse espressamente dichiarato che sarebbe rimasto Parte_1 illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte dalla società prima della trasformazione, ha richiamato l'art. 2500 quinquies cod. civ. che preclude ai soci a responsabilità illimitata (come l'accomandatario di liberarsi delle Parte_1 obbligazioni sociali se non con il consenso dei creditori sociali.
Il Tribunale, dunque, ha escluso che tale consenso sia stato prestato espressamente dalla banca e, sul punto, non vi è stato appello del debitore;
ma ha escluso anche che vi sia stato un consenso presunto ai sensi dell'art. 2500 quinquies ult. co. cod. civ., che si realizza laddove i creditori “ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento” non lo neghino espressamente nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”.
Infatti, il giudice di prime cure ha affermato che l'opponente non aveva Parte_1 fornito la prova rigorosa ed insuscettibile di equipollenti (come specificato dalla giurisprudenza di legittimità) della citata comunicazione, insistendo, anche in appello, nel valorizzare la lettera del 19 ottobre 2015, di cui però manca la prova sia della spedizione che della ricezione e che sarebbe stata consegnata a mani del
9 vice Direttore Generale della e del Responsabile del Servizio Legale e Pt_2 CP_3 Parte Contenzioso della .
L'impossibilità di attribuire alla consegna a mani della lettera un valore equivalente alla raccomandata o ad altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (anche per l'impossibilità di individuare una data certa da cui fare decorrere il termine di sessanta giorni della norma citata), comporta il rigetto dell'appello sul punto e la conferma della sentenza di primo grado.
Né le prove orali, rigettate in primo grado e reiterate in appello, avrebbero potuto colmare la lacuna, sia perché è il mezzo utilizzato per la comunicazione a dover garantire di per sé la prova dell'avvenuto ricevimento e tale non può essere una consegna a mani, sia perché, ad abundantiam, i capitoli di prova non erano sufficientemente circostanziati quanto alle condizioni di spazio e di luogo.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ravvisato l'interesse della banca a promuovere l'azione monitoria ed aveva rigettato l'eccezione di violazione del divieto di duplicazione del titolo esecutivo.
In sintesi, il primo giudice aveva affermato, richiamando consolidata giurisprudenza, che il beneficio di escussione, come fatto palese dalla stessa denominazione dell'istituto, attiene alla fase dell'esecuzione e non preclude al creditore di procurarsi un titolo, da azionare soltanto nell'ipotesi in cui l'esecuzione nei confronti della società sia stata infruttuosa.
Sotto diverso profilo, il Tribunale aveva correttamente rilevato come l'instaurazione di una azione esecutiva nei confronti della società (con aggressione dei beni della stessa) fosse irrilevante rispetto al titolo giudiziale richiesto nei confronti del sorretto evidentemente dall'interesse ad aggredire beni personali di Parte_1 quest'ultimo.
Anche in questo caso la censura dell'appellante si rivolge alle deduzioni di parte avversa, più che spiegare una specifica critica alla ratio decidendi del Tribunale.
Insiste, inoltre, l'appellante nel richiamare la procedura esecutiva avviata e poi abbandonata nei confronti della società, laddove correttamente il primo giudice ne aveva sancito l'irrilevanza, anche perché l'eventuale azione esecutiva conseguente al titolo giudiziale oggi in discussione sarebbe rivolta al in proprio e non Parte_1 alla società.
Né giova all'appellante l'argomento della duplicazione dei titoli per essere già munita la banca di un titolo, rappresentato dal contratto pubblico di mutuo, tenuto conto della palese differenza tra i due titoli (convenzionale il primo e giudiziale il secondo) e le differenti conseguente con riferimento alle eccezioni sollevabili in sede di opposizione all'esecuzione.
Sussiste, in conclusione, l'interesse della banca ad ottenere il titolo giudiziale richiesto e non risulta violato alcun divieto di duplicazione.
10 Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione delle spese del primo grado, nel senso che, sulla scorta dell'esito complessivo della causa, con l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, il capo delle spese andrebbe riformato, nel senso della condanna dell'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado.
E' evidente che, rigettato integralmente l'appello e confermata integralmente la sentenza, anche con riferimento al capo sulle spese – non gravato da specifici motivi di censura – le spese del secondo grado seguino la soccombenza e vengano liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BA, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1
avverso la sentenza n. 2384/2022 del 15 giugno 2022, del Tribunale di
[...]
BA :
a) Dichiara la contumacia della;
Controparte_3
b) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
c) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellata spese che si quantificano in €. 26.155,00, Controparte_4 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; d) nulla per le spese nel rapporto con l'appellata contumace Controparte_3
[...]
e) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante
Parte_1
Così decisa il 3 settembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di BA
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Mutuo” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1007 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Soranno, in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Bitetto (BA) alla via Marco Castore, 2, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e per essa, quale mandataria Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Michele Abbattista ed elettivamente domiciliati in Potenza alla Via Piazzale L. Rizzo n. 12 (c/o avv. Rosa Fasulo), nonché al domicilio digitale:
Email_2
APPELLATA
N O N C H E'
Controparte_3
APPELLATA contumace
1 All'udienza collegiale tenutasi il 18 aprile 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2371/2017 emesso dal Tribunale di BA il 10 maggio 2017 con il quale, su istanza della gli si ingiungeva Controparte_3 il pagamento della complessiva somma di €. 867.538,91 oltre interessi come da domanda e le spese di procedura.
In particolare, il debitore opponente deduceva la propria estraneità rispetto al mutuo posto a base della richiesta monitoria, in quanto, secondo la sua prospettazione, il mutuatario, nel caso di specie, era, in proprio e anche quale fideiussore, tale socio accomandatario della Madonna di NA
Grottole Agricola sas, società che, nel finanziamento de quo era soltanto terza datrice di ipoteca.
Assumeva, pertanto, il che, una volta divenuto socio accomandatario Parte_1 della società Madonna di Grottole Agricola sas, non aveva potuto assumere su di sé alcuna obbligazione derivante dal contratto di mutuo, giacché in esso la società, della quale era illimitatamente responsabile, era solo terza datrice di ipoteca e non mutuataria.
Inoltre, deduceva l'opponente, la società in questione aveva cambiato forma, divenendo una società a responsabilità limitata e ciò era avvenuto con il consenso presunto della banca creditrice ai sensi dell'art. 2500 quinquies cod. civ., sicché egli non era più, in ogni caso, illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società.
Nel costituirsi in giudizio, la banca opposta contestava ogni avversa richiesta e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 22 novembre 2017, il Tribunale, rilevata la mancata introduzione del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità ed applicato il d.lvo n. 28/10, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Nel giudizio interveniva, con comparsa del 4 marzo 2019, ex art. 111 c.p.c. la
[...]
e, per essa, quale mandataria la , CP_1 Controparte_2 nella qualità di cessionaria del credito vantato dalla Controparte_3
Con ordinanza del 23 aprile 2019, il Tribunale, ritenutine i presupposti, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Infine, la causa, istruita sui documenti depositati dalle parti, veniva decisa con la sentenza n. 2384/2022 del 15 giugno 2022, con la quale il Tribunale di BA rigettava l'opposizione e, dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo, condannava l'opponente alla rifusione delle spese legali, liquidate in complessivi €.
2 14.446,50, oltre oneri accessori, mentre le spese tra l'opponente e la società intervenuta venivano compensate.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed Parte_1 in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, in accoglimento della domanda di inibitoria, ritualmente e formalmente invocata nel presente atto, ordinare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (e del decreto ingiuntivo opposto) e/o dell'esecuzione ove mai iniziata, sussistendo i presupposti indicati dall'art. 283 cpc;
2) nel merito, in accoglimento dell'odierno appello ed in ragione di quanto sopra esposto al capo A) del presente atto, accertare e dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande azionate da controparte nei confronti del sig. e Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto n.2371/2017, emesso il 10.5.2017 dal Tribunale di BA e depositato il successivo 11.5.2017, in ragione del mancato avveramento della condizione di procedibilità di cui all'art.5 del D.lgs. n.28/2010 alla luce delle plurime condotte elusive sia del dettato normativo che della ratio legis poste in essere da parte avversa;
3) in subordine, ove non dichiarata l'improcedibilità di tutte le avverse domande e la conseguente revoca del provvedimento monitorio, in accoglimento dell'odierno appello ed in ragione di quanto sopra esposto al capo B) del presente atto, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione debitoria in capo al sig.
[...]
e, comunque, annullare e revocare il predetto decreto ingiuntivo;
Parte_1
4) in via ancor più subordinata, ove non dichiara l'improcedibilità di tutte le avverse domande e la conseguente revoca del provvedimento monitorio e nella denegata ipotesi in cui si individui quale parte mutuataria la predetta società MADONNA DI GROTTOLE AGRICOLA SAS, in accoglimento dell'odierno appello ed in ragione di quanto sopra esposto al capo C) del presente atto, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione debitoria in capo al sig. e, comunque, Parte_1 annullare e revocare il predetto decreto ingiuntivo;
5) sempre in via subordinata, ove non dichiara l'improcedibilità di tutte le avverse domande e la conseguente revoca del provvedimento monitorio e nella denegata ipotesi in cui si individui quale parte mutuataria la predetta società MADONNA DI GROTTOLE AGRICOLA SAS, in accoglimento dell'odierno appello ed in ragione di quanto sopra esposto al capo D) del presente atto, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire della controparte e, nel contempo, l'inammissibilità dell'avversa azione giudiziaria poiché volta ad ottenere una (vietata) duplicazione di titolo esecutivo per il medesimo credito e, per l'effetto, comunque, annullare e revocare il predetto decreto ingiuntivo;
6) con vittoria di spese e competenze di causa relative ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara anticipatario”.
3 Mentre l'originaria creditrice non è comparsa e ne va Controparte_3 dichiarata la contumacia in appello, si è costituita in giudizio la cessionaria
[...]
unipersonale (e, per essa, la ) CP_1 Controparte_2 impugnando e contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Dichiarata inammissibile e rigettata (con riferimento alle spese processuali) l'istanza ex art. 283 c.p.c., in assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 18 aprile 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di BA avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della procedura ex d.lvo 28/2010.
Infatti, il aveva eccepito che, fissato dal Tribunale il termine di 15 giorni Parte_1 per l'introduzione della procedura, prevista come condizione di procedibilità, esso opponente aveva avviato la procedura medesima, ma il creditore opposto non si era presentato all'incontro, non consentendo l'avverarsi della condizione di procedibilità.
Sul punto, il primo giudice aveva motivato il rigetto dell'eccezione affermando che, poiché, secondo consolidata giurisprudenza, “la condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” e
“la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri” (Cass. civ. 8473/2019), sicché “deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo dal suo difensore” e che “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84)”(Cass. civ. 8473/2019), nel caso presente, la condizione di procedibilità poteva dirsi avverata, in quanto al primo incontro ai fini della mediazione, avvenuto in data 20 dicembre 2017 l'opposta era stata rappresentata dal dott. Valicenti, con delega dell'Avv. Angelo Michele Abbattista.
L'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice, secondo l'appellante, consisterebbe nell'avere ritenuto validamente delegato il dott. Valicenti per la
4 comparizione della parte sostanziale al primo (ed unico) incontro dinanzi al mediatore.
In particolare, l'appellante assume che la delega conferita dall'avv. Abbattista, difensore della al dott. Valicenti non era idonea a consentire Controparte_3 la valida partecipazione della parte sostanziale alla procedura di mediazione, dal momento che, per un verso, il mandato alle liti conferito all'avv. Abbattista è cosa diversa rispetto alla procura che deve essere rilasciata ad hoc per la procedura di mediazione e, per l'altro, tale delega non potrebbe essere conferita dal procuratore, bensì dalla parte sostanziale.
Il motivo, sotto tale profilo, è fondato e va accolto.
In primo luogo, come ha avuto modo di precisare recentissimamente questa stessa Sezione della Corte d'Appello, “nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la presenza personale delle parti, assistite dal difensore. La normativa prevede infatti espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti, che i loro avvocati. Tale previsione comporta che per ritenersi realizzata la condizione di procedibilità, la parte deve presentarsi davanti al mediatore e non possa inviare in sua vece solo il proprio avvocato. Al più è consentito il conferimento al difensore di una delega che, va specificato, non può essere la procura alle liti sottoscritta dalla parte ed autenticata dal difensore” (App. BA, sez. II, 6 maggio 2025 n. 655, nello stesso senso, Cassazione 30379/24; 18106/24; 13029/22).
Può, dunque, con tranquillità affermarsi che, nel caso di specie, il soggetto che è comparso all'incontro dinanzi al mediatore (dott. Valicenti) non era munito di alcuna procura sostanziale, avendo ricevuto soltanto la delega a presenziare, rilasciata dal difensore della banca, il quale, a sua volta, non era munito di alcuna delega per la mediazione, ma soltanto della procura alle liti, come detto, irrilevante ai fini della procedura di cui al d.lvo 28/2010.
D'altro canto, l'appellata, nel difendersi sul punto, non ha contestato la mancata presentazione per l'inesistenza di una delega ad hoc, ma ha escluso che tale circostanza potesse rappresentare il mancato avveramento della condizione di procedibilità, in suo danno, dal momento che l'orientamento per il quale l'onere di attivare la procedura di mediazione incombe sull'opposto – nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo -, nella sua qualità di attore sostanziale, era stato affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite soltanto con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, in epoca successiva al momento in cui si è svolto l'incontro dinanzi al mediatore.
Secondo l'appellata, quindi, la propria mancata partecipazione alla mediazione non potrebbe comportare l'improcedibilità, in quanto, in virtù del c.d. fenomeno dell'overruling, essa opposta si sarebbe trovata di fronte ad un repentino mutamento della giurisprudenza che l'avrebbe fatta incorrere in una decadenza senza sua colpa.
Orbene, sul punto, va rilevato che in ordine al cd. “overruling” solo dichiarativo (o
“prospective overruling”) – in altri termini cd. “mutamento di giurisprudenza”, la
5 Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15144/2011 (seguita poi da numerose pronunce, tra cui Cass. civ., n. 12521/2014; Cass. civ., Sez. Un., n. 10453/2015) ha sancito il principio per cui, in forza dell'art. 111 Cost. il mutamento dell'indirizzo esegetico deve considerarsi valido solo per il futuro tutte le volte in cui il “revirement” risponda a determinate caratteristiche. Innanzitutto è necessario che il mutamento giurisprudenziale riguardi una regola del processo, cioè una norma processuale. In secondo luogo, occorre poi che il mutamento interpretativo abbia carattere “imprevedibile”, in ragione del carattere consolidato e non controverso della precedente interpretazione giurisprudenziale da un lato e, dall'altro, del repentino ed improvviso mutamento della giurisprudenza successiva o, quanto meno, privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi. Una condizione siffatta non è ravvisabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi (Cass. civ., n. 27086/2011) o di incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte (Cass. civ., n. 3782/2018) o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso (Cass. civ., n. 14214/2013). In terzo luogo, poi, occorre che l'”overruling” determini una preclusione o decadenza che incida sul diritto di azione o di difesa della parte che abbia confidato incolpevolmente (ossia non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo) nell'interpretazione precedente.
Qualora ricorrano questi tre presupposti, la Corte di cassazione ha chiarito che il rimedio della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c. può essere invocato, anch'esso alla luce dei principi costituzionali del giusto processo, in caso di errore oggettivamente scusabile per l'affidamento riposto su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, poi travolta da un imprevedibile mutamento interpretativo (Cass. civ., n. 15811/2010; Cass. civ., n. 23836/2012).
La giurisprudenza di merito che si è occupata della questione dopo il dictum delle Sezioni Unite della Cassazione, ha avuto modo di affermare che “è sufficiente leggere l'ordinanza interlocutoria della S.C. del 2 luglio 2019, n. 18741 con cui si rimettevano gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rivestendo particolare importanza, la questione della parte onerata dell'avvio della mediazione obbligatoria nei giudizi introdotti con ricorso monitorio, ove si segnalava, in sintesi, che si trattava di un tema caratterizzato da un ampio dibattito dottrinale e da un non sopito contrasto nella giurisprudenza di merito, acuito dalla vastità del contenzioso interessato alla mediazione e dal diffuso ricorso al procedimento monitorio, per escludere in maniera netta ed inequivocabile il presupposto della tutela apprestata in materia di overruling” (App. Taranto, 7 settembre 2023, n.353).
Ancora, in motivazione ha ritenuto la Corte di Taranto, nell'arresto citato, che non potesse farsi luogo alla rimessione in termini avuto riguardo allo “stringente principio di diritto somministrato dalla S.C. con l'ordinanza n. 36454/2021 di cassazione con rinvio”; in particolare, segnalava la Corte territoriale “che la S.C. nel solco dei principi elaborati in materia di prospective overruling ha statuito che il diritto alla rimessione in termini non può essere riconosciuto in presenza di una incertezza
6 interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione, non determinando essa, in assenza di un orientamento consolidato, alcun mutamento imprevedibile della precedente interpretazione e, quindi, alcun affidamento incolpevole della parte (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3782) e non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (Cass. s.u. 12 febbraio 2019, n. 4135 già citata)” (nello stesso senso App. Napoli sez. VII, 10 maggio 2023, n.2102).
Ciò posto, ritiene, tuttavia, la Corte che la mancata partecipazione della banca opposta alla primo ed unico incontro dinanzi al mediatore non comporti l'invocata improcedibilità della domanda del creditore e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Infatti, secondo il recente insegnamento di Cass. Civ., Sez. III, ord. 18 dicembre 2023, n. 35364 (che si è espressa in una vicenda del tutto sovrapponibile alla presente) “se è vero che nelle cause instaurate per via monitoria soggette a mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 1 bis, occorre, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, promuovere la procedura di mediazione, e ciò formalmente grava sul ricorrente/opposto, cosicché se non adempie al suo onere si verificano improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo (S.U. 18 settembre 2020 n. 19596), va peraltro constatato che, nel caso concreto, la procedura era stata attivata, pur non dalla banca, così comunque da integrare lo scopo deflattivo insito nella norma;
e la mancata partecipazione della banca alla procedura di mediazione è stata pertanto correttamente ritenuta dal giudice d'appello "irrilevante", pur sulla base di ragioni diverse da quelle appena evidenziate”.
Tanto appare sufficiente per escludere, nel caso presente, la improcedibilità della domanda, tenuto conto che l'opponente, pur non essendovi tenuto, aveva comunque avviato la procedura (che, peraltro, si era conclusa con un verbale di esito negativo, essendo stata eccepita la mancata comparizione della banca e la conseguente improcedibilità soltanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di BA aveva ritenuto che, nel contratto di mutuo di cui si discute, il soggetto mutuatario fosse effettivamente la società Madonna di Grottole Agricola sas, della quale – all'epoca della stipula - era socio accomandatario illimitatamente responsabile tale al NA quale era subentrato (nel corso del rapporto) assumendo su di Parte_1 sé le obbligazioni della società di cui era socio accomandatario.
Secondo l'appellante, che ripropone l'argomentazione spesa nell'opposizione, invece, il sarebbe intervenuto nell'atto, in proprio, quale mutuatario e, Per_1 successivamente, come legale rappresentante della società Madonna di Grottole Agricola sas, che avrebbe assunto la sola veste di terzo datore di ipoteca.
7 Sul punto, il Tribunale aveva rigettato le allegazioni del facendo leva Parte_1 sulla piana lettura del contratto di mutuo, oltre che sulla base dell'ulteriore documentazione prodotta in atti.
Orbene, nel contratto di mutuo del 10 giugno 2009, del quale si discute, si dà atto espressamente, alla voce “parte mutuataria e datrice di ipoteca”, che il Per_1
interviene “oltre che in proprio quale fideiubente” anche nella sua qualità
[...] di socio accomandatario della società Madonna di Grottole Società Agricola sas di UM CE & C.
Contrariamente agli assunti dell'appellante, quindi, nella individuazione delle parti presenti si parla di “datrice di ipoteca”, e non di “terza datrice di ipoteca”, come confermato dal successivo art. 4, per il quale la società che stipula il contratto di mutuo quale mutuataria, attraverso il proprio legale rappresentante Per_1
– che, come spesso avviene, si dichiara anche fideiussore in proprio –
[...] garantisce l'obbligazione di restituzione con la concessione di una ipoteca su immobili propri.
Non vi è alcuna spiegazione alternativa, sia perché la società in accomandita semplice, negli artt. 4 e 5 del contratto di mutuo, concede una normale ipoteca su beni di sua proprietà a garanzia del mutuo contratto senza che in nessuna parte del regolamento contrattuale venga qualificata come terza rispetto al mutuatario debitore, sia perché la prestazione di una fideiussione da parte del Per_1
sarebbe incompatibile con la qualità di mutuatario, come assunta
[...] dall'appellante (né la prestazione di una garanzia personale - fornita nell'atto anche da tale - da parte del socio accomandatario deve meravigliare, Persona_2 giacché, pur essendo quest'ultimo responsabile illimitatamente delle obbligazioni della società, avrebbe potuto liberarsi del vincolo - come di fatto avvenuto – laddove fosse subentrato diverso accomandatario, sicché era interesse della banca ottenere una garanzia che resistesse anche ad una eventuale fuoriuscita del dalla Per_1 compagine societaria.
Deve dedursi che l'indicazione contenuta nel contratto alla pag. 2 “quale parte mutuante e datrice di ipoteca” sta inequivocabilmente a significare che la società in accomandita semplice, in persona del legale rappresentante NA
(che si dichiarava anche fideiussore) era la mutuataria e concedeva ipoteca a garanzia delle obbligazioni restitutorie.
Si aggiunga, ad abundantiam, che nelle comunicazioni bancarie tra le parti, come unico soggetto mutuatario era sempre indicato la società Madonna di Grottole Agricola sas, senza che questa avesse mai contestato alcunché.
Né, in presenza di un atto pubblico, è ammissibile una prova orale per dimostrare un contenuto diverso da quello chiaramente riportato nelle clausole scritte.
In tale senso va confermato il rigetto delle prove orali richieste in primo grado, rigettate dal Tribunale e riproposte in appello.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il dovesse rispondere Parte_1
8 – nella sua qualità di socio accomandatario subentrante – delle obbligazioni della società.
Sul punto, il primo giudice, argomentando in ordine al corrispondente motivo di opposizione, aveva richiamato l'art. 2269 cod. civ. – secondo cui chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio – e l'art. 2315 cod. civ., con particolare riferimento alla società in accomandita semplice.
L'appellante, tuttavia non ha spiegato la propria critica nei confronti della ratio decidendi del Tribunale, soffermandosi – per contestarla - sull'affermazione della banca creditrice, contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, secondo cui sarebbe stato sottoscritto dal un atto di accollo interno. Parte_1
Come già detto, il primo giudice ha rinvenuto la responsabilità del Parte_1 nell'avere assunto quest'ultimo la qualità di socio accomandatario ed essere subentrato (con responsabilità illimitata) nelle obbligazioni assunte dalla società in accomandita semplice prima del suo ingresso, senza che fosse necessario sottoscrivere alcuno specifico atto di accollo.
Segue che il motivo di appello sul punto sia per un verso inammissibile, in quanto non recante alcun ragionamento contro fattuale rispetto alla ratio decidendi del primo giudice, e, per l'altro infondato.
Nello stesso motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto non opponibile al creditore la trasformazione della società debitrice da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, con ogni conseguenza in ordine alla responsabilità illimitata (dell'accomandatario), nel primo caso, e limitata, nel secondo.
Sul punto, il primo giudice, dopo avere rilevato come nell'atto di trasformazione il socio avesse espressamente dichiarato che sarebbe rimasto Parte_1 illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte dalla società prima della trasformazione, ha richiamato l'art. 2500 quinquies cod. civ. che preclude ai soci a responsabilità illimitata (come l'accomandatario di liberarsi delle Parte_1 obbligazioni sociali se non con il consenso dei creditori sociali.
Il Tribunale, dunque, ha escluso che tale consenso sia stato prestato espressamente dalla banca e, sul punto, non vi è stato appello del debitore;
ma ha escluso anche che vi sia stato un consenso presunto ai sensi dell'art. 2500 quinquies ult. co. cod. civ., che si realizza laddove i creditori “ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento” non lo neghino espressamente nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”.
Infatti, il giudice di prime cure ha affermato che l'opponente non aveva Parte_1 fornito la prova rigorosa ed insuscettibile di equipollenti (come specificato dalla giurisprudenza di legittimità) della citata comunicazione, insistendo, anche in appello, nel valorizzare la lettera del 19 ottobre 2015, di cui però manca la prova sia della spedizione che della ricezione e che sarebbe stata consegnata a mani del
9 vice Direttore Generale della e del Responsabile del Servizio Legale e Pt_2 CP_3 Parte Contenzioso della .
L'impossibilità di attribuire alla consegna a mani della lettera un valore equivalente alla raccomandata o ad altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (anche per l'impossibilità di individuare una data certa da cui fare decorrere il termine di sessanta giorni della norma citata), comporta il rigetto dell'appello sul punto e la conferma della sentenza di primo grado.
Né le prove orali, rigettate in primo grado e reiterate in appello, avrebbero potuto colmare la lacuna, sia perché è il mezzo utilizzato per la comunicazione a dover garantire di per sé la prova dell'avvenuto ricevimento e tale non può essere una consegna a mani, sia perché, ad abundantiam, i capitoli di prova non erano sufficientemente circostanziati quanto alle condizioni di spazio e di luogo.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ravvisato l'interesse della banca a promuovere l'azione monitoria ed aveva rigettato l'eccezione di violazione del divieto di duplicazione del titolo esecutivo.
In sintesi, il primo giudice aveva affermato, richiamando consolidata giurisprudenza, che il beneficio di escussione, come fatto palese dalla stessa denominazione dell'istituto, attiene alla fase dell'esecuzione e non preclude al creditore di procurarsi un titolo, da azionare soltanto nell'ipotesi in cui l'esecuzione nei confronti della società sia stata infruttuosa.
Sotto diverso profilo, il Tribunale aveva correttamente rilevato come l'instaurazione di una azione esecutiva nei confronti della società (con aggressione dei beni della stessa) fosse irrilevante rispetto al titolo giudiziale richiesto nei confronti del sorretto evidentemente dall'interesse ad aggredire beni personali di Parte_1 quest'ultimo.
Anche in questo caso la censura dell'appellante si rivolge alle deduzioni di parte avversa, più che spiegare una specifica critica alla ratio decidendi del Tribunale.
Insiste, inoltre, l'appellante nel richiamare la procedura esecutiva avviata e poi abbandonata nei confronti della società, laddove correttamente il primo giudice ne aveva sancito l'irrilevanza, anche perché l'eventuale azione esecutiva conseguente al titolo giudiziale oggi in discussione sarebbe rivolta al in proprio e non Parte_1 alla società.
Né giova all'appellante l'argomento della duplicazione dei titoli per essere già munita la banca di un titolo, rappresentato dal contratto pubblico di mutuo, tenuto conto della palese differenza tra i due titoli (convenzionale il primo e giudiziale il secondo) e le differenti conseguente con riferimento alle eccezioni sollevabili in sede di opposizione all'esecuzione.
Sussiste, in conclusione, l'interesse della banca ad ottenere il titolo giudiziale richiesto e non risulta violato alcun divieto di duplicazione.
10 Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione delle spese del primo grado, nel senso che, sulla scorta dell'esito complessivo della causa, con l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, il capo delle spese andrebbe riformato, nel senso della condanna dell'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado.
E' evidente che, rigettato integralmente l'appello e confermata integralmente la sentenza, anche con riferimento al capo sulle spese – non gravato da specifici motivi di censura – le spese del secondo grado seguino la soccombenza e vengano liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BA, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1
avverso la sentenza n. 2384/2022 del 15 giugno 2022, del Tribunale di
[...]
BA :
a) Dichiara la contumacia della;
Controparte_3
b) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
c) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellata spese che si quantificano in €. 26.155,00, Controparte_4 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; d) nulla per le spese nel rapporto con l'appellata contumace Controparte_3
[...]
e) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante
Parte_1
Così decisa il 3 settembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
11