Art. 2.
Ai candidati ai concorsi a cattedre di scuole medie indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953 e' consentito presentare i titoli conseguiti nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951. Tali titoli saranno valutati a norma della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132 , eventualmente anche dopo l'espletamento delle prove orali.
Ai candidati ai concorsi a cattedre di scuole medie indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953 e' consentito presentare i titoli conseguiti nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951. Tali titoli saranno valutati a norma della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132 , eventualmente anche dopo l'espletamento delle prove orali.