Articolo 16 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 gennaio 1998
Art. 16. (Promozione del turismo). 1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all' articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292 , per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente