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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3426 - 2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. MAZZOCCOLI Parte_1
PIETRO DAMIANO;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.QUINTO MARIA;
CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24/07/2024, Parte_1
premesso di aver contratto in data 26/08/2005 matrimonio in
GINOSA (TA) con , che della loro unione erano nati CP_1
i figli nato il [...] ed nato il Persona_1 Persona_2
11.07.2012, chiedeva pronunziarsi la separazione dal coniuge,
esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Le parti congiuntamente depositavano telematicamente in data
26.03.2025 accordo di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale stipulato in data 26.03.2025, con contestuale istanza di trattazione scritta per la successiva udienza. Con decreto del 01.04.2025 questo Tribunale disponeva che l'udienza del 03.04.2025 si tenesse in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni,
dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è
creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che le parti rispettivamente in data 01.04.2025 e
02.04.2025 hanno depositato telematicamente note scritte con cui confermavano e si riportavano integralmente all'accordo del
26.03.2025, depositato telematicamente in pari data , inteso a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché quelli patrimoniali.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti,
non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] , e Controparte_1
, nato a [...] il [...] , uniti in matrimonio in Ginosa il 26/08/2005 , con atto trascritto nell'apposito registro al n. 56 , parte II, serie A, anno 2005 ; 2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle concordate CP_1 Parte_1
e trasfuse nell'accordo del 26.03.2025, depositato telematicamente in data 26.03.2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 4/04/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi