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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 34638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34638 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. Salvatore Ponticiello depositava conclusioni scritte, con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34638 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 11/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia confermava la condanna del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): il pubblico ministero aveva presentato le conclusioni scritte il 17 maggio 2023 per l'udienza fissata il 22 maggio 2023 non consentendo alla difesa del ricorrente di controdedurre nel termine decadenziale di cinque giorni prima della sua celebrazione;
il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio, dell'udienza non partecipata, presentata il 16 maggio 2023 avrebbe, pertanto, leso il diritto al contraddittorio;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva che sarebbe stato giustificato con formule di stile senza dimostrare il concreto accrescimento della pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si profila generico in punto di identificazione delle specifiche prerogative difensive lese dal mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza cartolare. 1.1. Il collegio riafferma che la mancata - o tardiva . comunicazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero integra - in astratto - una nullità generale a regime intermedio (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Modellar°, Rv. 285186; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901). Sul punto si ribadisce che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado;
quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello;
la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello" deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque, è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)». 2 DEPOSITATO IN CANCELLARIA Quando il giudizio viene celebrato con il rito cartolare il contraddittorio cartolare "integra" il giudizio sicché le relative nullità possono essere eccepite con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Tuttavia nel caso in esame, nonostante la nullità da ipotetica lesione del diritto di difesa sia stata legittimamente eccepita con il ricorso, il vizio risulta denunciato in modo generica senza l'identificazione dell'interesse leso dalla mancata tempestiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero. E' vero, infatti, che il ritardo ha impedito al ricorrente di controdedurre nel termine di cinque giorni prima dell'udienza. Ma è altresì vero che il ricorrente non ha indicato le ragioni concrete della sua lesione;
non ha rappresentato infatti cosa avrebbe potuto controdedurre di "decisivo" per la sua posizione, se avesse avuto la comunicazione tempestiva. La mancata specificazione della lesione osta al riconoscimento del concreto interesse posto a base della doglianza che, come anticipato, si profila generica e, dunque inammissibile. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, evidenziava le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della recidiva, e, segnatamente, quelle che indicavano il concreto accrescimento della pericolosità sociale correlato alla progressione criminosa. La Corte rilevava, infatti, che era evidente la connessione tra le condotte pregresse e quella contestata, indicativa di una persistente inclinazione al delitto, resa evidente dall'ultima azione illecita (pag. 11 della sentenza impugnata). La motivazione non si presta, pertanto, al alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. Salvatore Ponticiello depositava conclusioni scritte, con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34638 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 11/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia confermava la condanna del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): il pubblico ministero aveva presentato le conclusioni scritte il 17 maggio 2023 per l'udienza fissata il 22 maggio 2023 non consentendo alla difesa del ricorrente di controdedurre nel termine decadenziale di cinque giorni prima della sua celebrazione;
il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio, dell'udienza non partecipata, presentata il 16 maggio 2023 avrebbe, pertanto, leso il diritto al contraddittorio;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva che sarebbe stato giustificato con formule di stile senza dimostrare il concreto accrescimento della pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si profila generico in punto di identificazione delle specifiche prerogative difensive lese dal mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza cartolare. 1.1. Il collegio riafferma che la mancata - o tardiva . comunicazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero integra - in astratto - una nullità generale a regime intermedio (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Modellar°, Rv. 285186; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901). Sul punto si ribadisce che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado;
quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello;
la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello" deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque, è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)». 2 DEPOSITATO IN CANCELLARIA Quando il giudizio viene celebrato con il rito cartolare il contraddittorio cartolare "integra" il giudizio sicché le relative nullità possono essere eccepite con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Tuttavia nel caso in esame, nonostante la nullità da ipotetica lesione del diritto di difesa sia stata legittimamente eccepita con il ricorso, il vizio risulta denunciato in modo generica senza l'identificazione dell'interesse leso dalla mancata tempestiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero. E' vero, infatti, che il ritardo ha impedito al ricorrente di controdedurre nel termine di cinque giorni prima dell'udienza. Ma è altresì vero che il ricorrente non ha indicato le ragioni concrete della sua lesione;
non ha rappresentato infatti cosa avrebbe potuto controdedurre di "decisivo" per la sua posizione, se avesse avuto la comunicazione tempestiva. La mancata specificazione della lesione osta al riconoscimento del concreto interesse posto a base della doglianza che, come anticipato, si profila generica e, dunque inammissibile. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, evidenziava le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della recidiva, e, segnatamente, quelle che indicavano il concreto accrescimento della pericolosità sociale correlato alla progressione criminosa. La Corte rilevava, infatti, che era evidente la connessione tra le condotte pregresse e quella contestata, indicativa di una persistente inclinazione al delitto, resa evidente dall'ultima azione illecita (pag. 11 della sentenza impugnata). La motivazione non si presta, pertanto, al alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024