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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 945/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 945/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1
Casalecchio di Reno (BO), via Bazzanese n. 2, di professione infermiera, assistita e rappresentata,
dall'Avv. Monica Casciola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in
Casalecchio di Reno (BO), via Mazzini n. 6
e
, nato in [...] il [...], c.f. , residente in [...]CP_1 C.F._2
San Pietro (BO), via Lavino n. 135, di professione operaio metalmeccanico, assistito e rappresentato,
giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Cassanelli Stami ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Vignola (MO), via Caselline n. 330
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del
17/04/2025;
il P.M ha espresso parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 16/01/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
pagina 1 di 3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 14/06/2013
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con decreto depositato in data 11 febbraio 2014;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata in Parte_1
Bologna il 19 aprile 1973, e , nato in [...] il [...], celebrato a ZOLA CP_1
PREDOSA (BO) il 13/03/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZOLA
PREDOSA (BO)- al n. 3 parte 2 Serie A anno 1999;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
CP_
1. prende atto che il signor a partire dal mese di gennaio 2025, non corrisponde più alcun contributo al mantenimento della figlia , avendo la stessa trovato un'occupazione ed essendo Per_1
pertanto economicamente autosufficiente;
2. prende atto che le parti hanno concordato di farsi carico del mantenimento ordinario e straordinario della figlia fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
Per_2
3. dispone che le spese straordinarie verranno sostenute al 50% tra i genitori intendendosi ivi ricomprese quelle relative a cure mediche, visite specialistiche, eventuali corsi di studio ed universitari, libri di testo, attività sportive o eventuali ulteriori attività necessarie per la figlia secondo quanto concordato tra i genitori;
CP_
4. dispone che il signor viste anche le proprie condizioni reddituali, progressivamente in riduzione, versi alla figlia mediante bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato Per_2
pagina 2 di 3 acceso presso Unicredit S.p.A. codice iban [...], la somma di Euro
200 (duecento) fino al mese di agosto 2025, la somma di Euro 180 (centottanta) dal mese di settembre 2025 al mese di maggio 2026 e cesserà ogni contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, a partire dal mese di giugno 2026; la signora contribuirà in ugual misura al Pt_1
mantenimento della figlia mediante prestazioni assistenziali di varia natura a seconda delle Per_2
esigenze della figlia;
CP_
5. prende atto che le parti hanno concordato che il signor versi alla signora sul conto Pt_1
corrente alla stessa intestato acceso presso Ingdirect iban [...]CC0010122762 la somma complessiva di euro 1200 (milleduecento), transattivamente concordata, quali somme non precedentemente versate, mediante 6 (sei) rate mensili di euro 200 (duecento) a decorrere dal corrente mese di gennaio e fino al mese di giugno 2025 compreso;
CP_
6. prende atto che il signor si impegna a consegnare alla signora a titolo di assegnazione Pt_1
definitiva il servizio di bicchieri da dodici ricevuto quale regalo della liste di nozze;
7. prende atto che i coniugi, dichiarandosi economicamente indipendenti ed autosufficienti, si danno reciprocamente atto di avere regolato a parte ogni altra loro questione di carattere patrimoniale e non, fin dal tempo della separazione, e di avere nulla da pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e ragione;
8. Compensa integralmente la spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Zola Predosa (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2025 _________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 945/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1
Casalecchio di Reno (BO), via Bazzanese n. 2, di professione infermiera, assistita e rappresentata,
dall'Avv. Monica Casciola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in
Casalecchio di Reno (BO), via Mazzini n. 6
e
, nato in [...] il [...], c.f. , residente in [...]CP_1 C.F._2
San Pietro (BO), via Lavino n. 135, di professione operaio metalmeccanico, assistito e rappresentato,
giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Cassanelli Stami ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Vignola (MO), via Caselline n. 330
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del
17/04/2025;
il P.M ha espresso parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 16/01/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
pagina 1 di 3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 14/06/2013
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con decreto depositato in data 11 febbraio 2014;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata in Parte_1
Bologna il 19 aprile 1973, e , nato in [...] il [...], celebrato a ZOLA CP_1
PREDOSA (BO) il 13/03/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZOLA
PREDOSA (BO)- al n. 3 parte 2 Serie A anno 1999;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
CP_
1. prende atto che il signor a partire dal mese di gennaio 2025, non corrisponde più alcun contributo al mantenimento della figlia , avendo la stessa trovato un'occupazione ed essendo Per_1
pertanto economicamente autosufficiente;
2. prende atto che le parti hanno concordato di farsi carico del mantenimento ordinario e straordinario della figlia fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
Per_2
3. dispone che le spese straordinarie verranno sostenute al 50% tra i genitori intendendosi ivi ricomprese quelle relative a cure mediche, visite specialistiche, eventuali corsi di studio ed universitari, libri di testo, attività sportive o eventuali ulteriori attività necessarie per la figlia secondo quanto concordato tra i genitori;
CP_
4. dispone che il signor viste anche le proprie condizioni reddituali, progressivamente in riduzione, versi alla figlia mediante bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato Per_2
pagina 2 di 3 acceso presso Unicredit S.p.A. codice iban [...], la somma di Euro
200 (duecento) fino al mese di agosto 2025, la somma di Euro 180 (centottanta) dal mese di settembre 2025 al mese di maggio 2026 e cesserà ogni contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, a partire dal mese di giugno 2026; la signora contribuirà in ugual misura al Pt_1
mantenimento della figlia mediante prestazioni assistenziali di varia natura a seconda delle Per_2
esigenze della figlia;
CP_
5. prende atto che le parti hanno concordato che il signor versi alla signora sul conto Pt_1
corrente alla stessa intestato acceso presso Ingdirect iban [...]CC0010122762 la somma complessiva di euro 1200 (milleduecento), transattivamente concordata, quali somme non precedentemente versate, mediante 6 (sei) rate mensili di euro 200 (duecento) a decorrere dal corrente mese di gennaio e fino al mese di giugno 2025 compreso;
CP_
6. prende atto che il signor si impegna a consegnare alla signora a titolo di assegnazione Pt_1
definitiva il servizio di bicchieri da dodici ricevuto quale regalo della liste di nozze;
7. prende atto che i coniugi, dichiarandosi economicamente indipendenti ed autosufficienti, si danno reciprocamente atto di avere regolato a parte ogni altra loro questione di carattere patrimoniale e non, fin dal tempo della separazione, e di avere nulla da pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e ragione;
8. Compensa integralmente la spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Zola Predosa (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2025 _________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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