Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 762/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 762 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 3 aprile 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto ex artt.
337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Mario Pomilio, 33 presso lo studio dell'avv. Antonella Di Guglielmo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Villaricca alla via Della Libertà presso lo studio dell'avv. Giovanna Pulitanò che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti al minore alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 24 febbraio 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio Persona_1
(nato a [...] il [...]) - regolarmente riconosciuto da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 3 aprile 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 4 aprile 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. il minore avrà residenza presso l'abitazione familiare, sita in Melito di Napoli alla Via Giulio
Cesare nr. 42, congiuntamente alla madre- sig.ra on cui abita in via prevalente e presso Pt_1
la quale è la sua residenza anagrafica;
3. le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. la casa familiare sita in Melito di Napoli, via Giulio Cesare nr. 42, è assegnata alla sig.ra Pt_1
, con tutti gli arredi ivi presenti;
[...]
5. il sig. che non abita in via prevalente con il figlio, potrà vedere e tenere Parte_2
con sé il minore nei tempi e con le modalità di seguito indicate: Persona_1
- due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì prelevandolo all'uscita della scuola alle ore 16:00 o diversamente alle ore 17:00, previo pagamento della quota giornaliera del tempo prolungato, essendo l'orario scolastico ordinario fissato sino alle 16:00, il sig. terrà Pt_2
con sé il piccolo per l'intero pomeriggio e lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, tra le ore 20:30 e le 21:00 comunicando alla stessa se il piccolo abbia o meno cenato;
- nei periodi di permanenza del minore col padre, in ordine al rientro a casa, potendosi verificare un imprevisto, tempestivamente comunicato, per cui la sig.ra tardi a rientrare nell'abitazione Pt_1
familiare, la stessa autorizza il sig. a riaccompagnare il figlio minore presso l'abitazione Pt_2
dei nonni materni;
- per i fine settimana, considerando le esigenze lavorative del padre Egli esprime piena disponibilità
a prendere il minore a settimane alterne, terminato l'orario di lavoro nella giornata del sabato alle
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ore 21:00 per tenerlo con sé sino alla sera di domenica, riportandolo, poi, presso la madre la domenica sera dopo aver cenato, nonché in altre occasioni che di volta in volta i genitori concorderanno;
- nel periodo estivo il padre entro il 30 giugno di ogni anno comunicherà alla madre, il periodo di vacanza di 15 giorni che trascorrerà col minore nei periodi estivi, considerando necessario che il piccolo trascorra un lasso temporale consecutivo di almeno 7 giorni in compagnia del padre.
Entrambi i genitori reciprocamente comunicheranno i relativi luoghi di soggiorno, nonché i recapiti e località balneari o montane dove si recheranno;
- per ciò che concerne le vacanze natalizie, è concordemente stabilito per esigenze lavorative del padre che il minore trascorrerà la Vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre;
per le vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore e poi con l'altro, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, la vigilia di Capodanno e Capodanno, nonché il 6 gennaio.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il Parte_2 Parte_1
giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
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universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7. il sig. concede espressa autorizzazione acché l'assegno unico per il figlio Parte_2
minore, che ha la propria residenza privilegiata con la madre, sia riscosso in maniera diretta dalla sig.ra . Parte_1
Spese legali compensate.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
( nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi Parte_2
richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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