TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12142 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 17629/2025
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
E , quali genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti ELIA FRANCESCO e DE
[...]
AT NI per procura in atti ricorrenti
E
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA CP_1 per procura generale in atti resistente
OGGETTO: giudizio di opposizione ad atp per indennità di frequenza
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. i ricorrenti in epigrafe indicati contestavano l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto e riconosciuto invece il minore portatore di handicap semplice.
L' si costituiva e sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa, CP_1
all'odierna udienza, con pubblica lettura di dispositivo e motivazione contestuale.
Alla luce della espletata istruttoria, la domanda pertinente all'indennità di frequenza è rimasta infondata. Ed invero in relazione al requisito sanitario, si osserva che il consulente medico-legale nominato si è così espresso : “ La definizione di “persistente” in luogo di “permanente” consente peraltro una maggiore possibilità di variazione nel tempo dello stato invalidante e quindi maggiore elasticità nel giudizio medico-legale. L'accrescimento può essere infatti foriero di non pochi mutamenti delle condizioni di salute del soggetto sia in termini di adattamento che miglioramento dello stato invalidante, nonché di possibilità di intervenire con presidi terapeutici e/o sussidi protesici. Nel caso di cui si discute ci troviamo di fronte ad un quadro clinico caratterizzato da un disturbo specifico di apprendimento (in funzionamento cognitivo nella norma) che sostanzialmente incide solo su alcune abilità scolastiche, che di fatto non ha mai causato perdi di anni scolatici o significativa riduzione di profitto, non ha necessitato di insegnante di sostegno, e che, comunque, nella realtà non comporta
“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età”.
Le conclusioni cui è giunto il nominato c.t.u. non sono state specificatamente contestate ed essendo coerenti con l'indagine espletata meritano di essere poste a fondamento della decisione.
In ragione invece della mancata contestazione da parte dell' delle CP_1
conclusioni rassegnate dal CTU in sede di ATP, il minore deve essere riconosciuto portatore di handicap semplice.
Atteso l'esito complessivo del giudizio le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio sono liquidate come da decreto del giudice designato e quelle della presente fase a presente restano a carico di parte . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso
Pag. 2 di 3 depositato il 15 maggio 2025 , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario sottostante l'indennità di frequenza;
2) Dichiara che il minore è portatore di handicap Persona_1
semplice ;
3) Dichiara interamente compensate tra le spese processuali di ATP e della presente fase.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio sono liquidate come decreto del Giudice designato e quelle della presente fase restano a carico di parte CP_1
Roma 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 17629/2025
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
E , quali genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti ELIA FRANCESCO e DE
[...]
AT NI per procura in atti ricorrenti
E
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA CP_1 per procura generale in atti resistente
OGGETTO: giudizio di opposizione ad atp per indennità di frequenza
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. i ricorrenti in epigrafe indicati contestavano l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto e riconosciuto invece il minore portatore di handicap semplice.
L' si costituiva e sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa, CP_1
all'odierna udienza, con pubblica lettura di dispositivo e motivazione contestuale.
Alla luce della espletata istruttoria, la domanda pertinente all'indennità di frequenza è rimasta infondata. Ed invero in relazione al requisito sanitario, si osserva che il consulente medico-legale nominato si è così espresso : “ La definizione di “persistente” in luogo di “permanente” consente peraltro una maggiore possibilità di variazione nel tempo dello stato invalidante e quindi maggiore elasticità nel giudizio medico-legale. L'accrescimento può essere infatti foriero di non pochi mutamenti delle condizioni di salute del soggetto sia in termini di adattamento che miglioramento dello stato invalidante, nonché di possibilità di intervenire con presidi terapeutici e/o sussidi protesici. Nel caso di cui si discute ci troviamo di fronte ad un quadro clinico caratterizzato da un disturbo specifico di apprendimento (in funzionamento cognitivo nella norma) che sostanzialmente incide solo su alcune abilità scolastiche, che di fatto non ha mai causato perdi di anni scolatici o significativa riduzione di profitto, non ha necessitato di insegnante di sostegno, e che, comunque, nella realtà non comporta
“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età”.
Le conclusioni cui è giunto il nominato c.t.u. non sono state specificatamente contestate ed essendo coerenti con l'indagine espletata meritano di essere poste a fondamento della decisione.
In ragione invece della mancata contestazione da parte dell' delle CP_1
conclusioni rassegnate dal CTU in sede di ATP, il minore deve essere riconosciuto portatore di handicap semplice.
Atteso l'esito complessivo del giudizio le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio sono liquidate come da decreto del giudice designato e quelle della presente fase a presente restano a carico di parte . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso
Pag. 2 di 3 depositato il 15 maggio 2025 , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario sottostante l'indennità di frequenza;
2) Dichiara che il minore è portatore di handicap Persona_1
semplice ;
3) Dichiara interamente compensate tra le spese processuali di ATP e della presente fase.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio sono liquidate come decreto del Giudice designato e quelle della presente fase restano a carico di parte CP_1
Roma 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3