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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima Sezione Civile - Area Procedure Esecutive
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4322/2022, assunta in decisione all'udienza del 4 giugno 2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., promossa da:
(c.f. , nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso su mandato dall'Avv. Ottorino Navarra, con domicilio eletto presso il suo studio in Valmontone (RM), via Casilina, n. 177, giusta procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE – OPPONENTE
Contro
(PI , in personale del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, , con sede legale in Ronco All'Adige (VR), via Fontanelle Controparte_2
n. 44, rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di costituzione, dall'avv. Stefano Perusi e con domicilio eletto presso il suo studio in Verona (VR), via Interrato dell'Acqua Morta n. 62.
CONVENUTA-OPPOSTA
Nonchè
, elettivamente domiciliata presso il suo procuratore CP_3 domiciliatario Avv. Carlo Colizza, presso il seguente indirizzo PEC
Email_1 in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, elettivamente domiciliata presso il suo procuratore domiciliatario Avv. Dario Martella, presso seguente indirizzo PEC;
Email_2
, elettivamente domiciliata presso il suo procuratore Controparte_5 domiciliatario Avv. Gianluca Magnani al seguente indirizzo PEC
Email_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_6 elettivamente domiciliata presso il suo procuratore domiciliatario Avv. Marcello Fredianial seguente indirizzo PEC;
Email_4
CONVENUTI – CONTUMACI
Oggetto: Opposizione di terzo ex art 619 cpc
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: in via preliminare, previa declaratoria di sospensione, dichiarare la legittimità e l'ammissibilità della spiegata opposizione;
in via principale e nel merito, previo accertamento delle ragioni di opposizione esposte nell'orinario atto di opposizione e nell'atto di citazione del giudizio di merito: a. – accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e la nullità della esecuzione n. 742/2010 R.G. Esec. Imm.ri; b. – condannare, altresì, parti convenute alle spese ed onorari di giudizio, con Iva e Cpa, come per legge, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, ex art. 14 D.M. 08.04.2004, n. 127”.
- Per la convenuta-opposta CP_1
“In via preliminare:
- rigettarsi la richiesta di sospensione ex adverso formulata in quanto inammissibile e/o infondata. in via principale e nel merito: - rigettarsi tutte le domande, istanze, anche istruttorie, eccezioni e conclusioni formulate dall'odierno attore nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in quanto inammissibili e/o infondate e/o indimostrate per i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre agli accessori tutti ai sensi di legge”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di Parte_1 merito dell'opposizione dispiegata nell'ambito della procedura esecutiva n. di R.G.E. 742/2010 (+905/2014 e 167/2015), la cui fase cautelare è stata definita dal GE con l'ordinanza di rigetto dell'istanza sospensiva in data 18/05/2022.
In particolare, in qualità di terzo, ha eccepito l'inefficacia del Parte_1 pignoramento in oggetto, dichiarandosi proprietario della metà degli immobili pignorati, indicati al Catasto con la particella 988, sub. nn. 503 e 5, in virtù della sentenza n. 337, emessa dal Tribunale di Velletri in data 31/01/2014, nell'ambito di giudizio divisorio.
Costituitasi in data 17/11/2022, l'opposta ha chiesto il rigetto di ogni CP_7 avversa pretesa, contestando in fatto ed in diritto le censure mosse.
Gli ulteriori soggetti, ritualmente citati, sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 17/11/2022.
Per lo svolgimento del processo si fa rinvio rinvia agli atti presenti all'interno del fascicolo telematico.
Ciò premesso, sulla scorta della documentazione in atti la domanda va ritenuta infondata per le motivazioni che seguono.
Con atto trascritto presso la Conservatoria di Velletri contro in data CP_3
21/12/2010, Reg. Gen. n. 7642 e Reg. Part. n. 46390, la ha Controparte_8 pignorato l'abitazione sita in Colleferro, via Traiana n. 70, al foglio 9, particella 988 sub. 2 e sub. 1.
Successivamente, ha trascritto il pignoramento in data 05/12/2014, Controparte_5
Reg. Gen. 4988 e Reg. part. 3914, sempre nei confronti di avente ad CP_3 oggetto l'abitazione di cui al foglio 9, part. 988, sub. 5, l'autorimessa di cui al foglio 9, part. 988, sub. 3, nonché il magazzino di cui al foglio 9, part. 988, sub. 4.
La creditrice ha trascritto un nuovo pignoramento in data Controparte_6
01/4/2015, Reg. Gen. n. 1366 e Reg. Part. 1064, contro la medesima debitrice ed in relazione ai seguenti beni siti in Colleferro: abitazione di cui al foglio 9, part. 988, sub 5, l'autorimessa di cui al foglio 9, part. 988, sub. 3, il magazzino di cui al foglio 9, part. 988, sub. 4, l'appartamento di cui al foglio 9, part. 588, sub. 2 ed il fabbricato di cui al foglio 9, part. 588, sub. 1.
Tali pignoramenti, che hanno originato le procedure esecutive di numero R.G.E. 742/10, 905/2014 e 167/2015, sono stati riuniti in data 26/28 maggio 2015.
Dalla lettura della certificazione notarile di cui all'art. 567 c.p.c., depositata dall'opposta costituita, emerge come la proprietà dei beni di cui alle particelle 988 sub. 3, 4, e 5 sia stata trasferita a in forza dell'atto di acquisto a titolo CP_3 derivativo proveniente da trascritto in data 5 gennaio 1996, a rogito Persona_1 del notaio (cfr. allegato n. 4 all'atto di costituzione).
Con riferimento, invece, ai beni di cui alle particelle 988, sub. 1 e sub. 2, la parte esecutata ne ha la titolarità a seguito dell'ordinanza pretorile di affrancazione n. 759 del 4 maggio 1998.
In ultimo, risulta che dagli immobili di cui alle particelle 988 sub. 4 e sub. 2 sono derivate le particelle 988, sub. 503, sub. 501 e sub. 507.
L'esperto incaricato nell'ambito dell'esecuzione, geom. ha Controparte_9 formato due lotti.
In particolare, il lotto 1 è comprensivo dei beni di cui alle particelle 988 sub. 503, sub. 3 e sub. 501, invece il Lotto 2 consiste nelle particelle 988, sub 5 e sub 507 (cfr. allegato n. 5 all'atto di costituzione).
In tale contesto così delineato, l'odierno opponente ha rivendicato Parte_1 la proprietà della quota pari ad 1/2 degli immobili identificati con le particelle 988 n. 503 e 5 in forza della sentenza n. 337 emessa dal Tribunale di Velletri in data 31/01/2014, nell'ambito di un giudizio divisorio.
Sul punto, va rilevato che la fattispecie appare regolata dall'articolo 2915, comma 2, c.c. a norma del quale “non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento”.
Infatti la sentenza eccepita dall'opponente risulta trascritta presso l'Ufficio Provinciale di Roma, in data 17/06/2019, Reg. Gen. n. 2872 e Reg. Part. n. 2102, successivamente alla trascrizione dei pignoramenti a carico della esecutata CP_3
, che riportano le date del 21/12/2010, 05/12/2014 e 01/04/2015.
[...]
Inoltre, il terzo opponente non può reclamare eventuali effetti prenotativi della trascrizione della domanda di divisione decisa con la sentenza sopra menzionata, giacchè la domanda giudiziale non è stata trascritta, come risulta dall'ispezione ipotecaria in atti (cfr. allegato n. 8 all'atto di costituzione).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, risulta evidente che il titolo di acquisto azionato dall'opponente deve ritenersi inopponibile alla procedura esecutiva in quanto trascritto successivamente alla trascrizione dei pignoramenti.
Ne consegue l'infondatezza della proposta opposizione, che va respinta
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti con la creditrice costituita, e sono appresso liquidate sulla base della tariffa DM 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione avanzata da Parte_1
- Condanna l'opponente, a rifondere le spese di lite nei confronti Parte_1 della creditrice opposta, per l'importo che si liquida in euro CP_7
5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri fiscali e previdenziali di legge. Così deciso in Velletri, lì 28 novembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima Sezione Civile - Area Procedure Esecutive
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4322/2022, assunta in decisione all'udienza del 4 giugno 2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., promossa da:
(c.f. , nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso su mandato dall'Avv. Ottorino Navarra, con domicilio eletto presso il suo studio in Valmontone (RM), via Casilina, n. 177, giusta procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE – OPPONENTE
Contro
(PI , in personale del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, , con sede legale in Ronco All'Adige (VR), via Fontanelle Controparte_2
n. 44, rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di costituzione, dall'avv. Stefano Perusi e con domicilio eletto presso il suo studio in Verona (VR), via Interrato dell'Acqua Morta n. 62.
CONVENUTA-OPPOSTA
Nonchè
, elettivamente domiciliata presso il suo procuratore CP_3 domiciliatario Avv. Carlo Colizza, presso il seguente indirizzo PEC
Email_1 in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, elettivamente domiciliata presso il suo procuratore domiciliatario Avv. Dario Martella, presso seguente indirizzo PEC;
Email_2
, elettivamente domiciliata presso il suo procuratore Controparte_5 domiciliatario Avv. Gianluca Magnani al seguente indirizzo PEC
Email_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_6 elettivamente domiciliata presso il suo procuratore domiciliatario Avv. Marcello Fredianial seguente indirizzo PEC;
Email_4
CONVENUTI – CONTUMACI
Oggetto: Opposizione di terzo ex art 619 cpc
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: in via preliminare, previa declaratoria di sospensione, dichiarare la legittimità e l'ammissibilità della spiegata opposizione;
in via principale e nel merito, previo accertamento delle ragioni di opposizione esposte nell'orinario atto di opposizione e nell'atto di citazione del giudizio di merito: a. – accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e la nullità della esecuzione n. 742/2010 R.G. Esec. Imm.ri; b. – condannare, altresì, parti convenute alle spese ed onorari di giudizio, con Iva e Cpa, come per legge, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, ex art. 14 D.M. 08.04.2004, n. 127”.
- Per la convenuta-opposta CP_1
“In via preliminare:
- rigettarsi la richiesta di sospensione ex adverso formulata in quanto inammissibile e/o infondata. in via principale e nel merito: - rigettarsi tutte le domande, istanze, anche istruttorie, eccezioni e conclusioni formulate dall'odierno attore nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in quanto inammissibili e/o infondate e/o indimostrate per i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre agli accessori tutti ai sensi di legge”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di Parte_1 merito dell'opposizione dispiegata nell'ambito della procedura esecutiva n. di R.G.E. 742/2010 (+905/2014 e 167/2015), la cui fase cautelare è stata definita dal GE con l'ordinanza di rigetto dell'istanza sospensiva in data 18/05/2022.
In particolare, in qualità di terzo, ha eccepito l'inefficacia del Parte_1 pignoramento in oggetto, dichiarandosi proprietario della metà degli immobili pignorati, indicati al Catasto con la particella 988, sub. nn. 503 e 5, in virtù della sentenza n. 337, emessa dal Tribunale di Velletri in data 31/01/2014, nell'ambito di giudizio divisorio.
Costituitasi in data 17/11/2022, l'opposta ha chiesto il rigetto di ogni CP_7 avversa pretesa, contestando in fatto ed in diritto le censure mosse.
Gli ulteriori soggetti, ritualmente citati, sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 17/11/2022.
Per lo svolgimento del processo si fa rinvio rinvia agli atti presenti all'interno del fascicolo telematico.
Ciò premesso, sulla scorta della documentazione in atti la domanda va ritenuta infondata per le motivazioni che seguono.
Con atto trascritto presso la Conservatoria di Velletri contro in data CP_3
21/12/2010, Reg. Gen. n. 7642 e Reg. Part. n. 46390, la ha Controparte_8 pignorato l'abitazione sita in Colleferro, via Traiana n. 70, al foglio 9, particella 988 sub. 2 e sub. 1.
Successivamente, ha trascritto il pignoramento in data 05/12/2014, Controparte_5
Reg. Gen. 4988 e Reg. part. 3914, sempre nei confronti di avente ad CP_3 oggetto l'abitazione di cui al foglio 9, part. 988, sub. 5, l'autorimessa di cui al foglio 9, part. 988, sub. 3, nonché il magazzino di cui al foglio 9, part. 988, sub. 4.
La creditrice ha trascritto un nuovo pignoramento in data Controparte_6
01/4/2015, Reg. Gen. n. 1366 e Reg. Part. 1064, contro la medesima debitrice ed in relazione ai seguenti beni siti in Colleferro: abitazione di cui al foglio 9, part. 988, sub 5, l'autorimessa di cui al foglio 9, part. 988, sub. 3, il magazzino di cui al foglio 9, part. 988, sub. 4, l'appartamento di cui al foglio 9, part. 588, sub. 2 ed il fabbricato di cui al foglio 9, part. 588, sub. 1.
Tali pignoramenti, che hanno originato le procedure esecutive di numero R.G.E. 742/10, 905/2014 e 167/2015, sono stati riuniti in data 26/28 maggio 2015.
Dalla lettura della certificazione notarile di cui all'art. 567 c.p.c., depositata dall'opposta costituita, emerge come la proprietà dei beni di cui alle particelle 988 sub. 3, 4, e 5 sia stata trasferita a in forza dell'atto di acquisto a titolo CP_3 derivativo proveniente da trascritto in data 5 gennaio 1996, a rogito Persona_1 del notaio (cfr. allegato n. 4 all'atto di costituzione).
Con riferimento, invece, ai beni di cui alle particelle 988, sub. 1 e sub. 2, la parte esecutata ne ha la titolarità a seguito dell'ordinanza pretorile di affrancazione n. 759 del 4 maggio 1998.
In ultimo, risulta che dagli immobili di cui alle particelle 988 sub. 4 e sub. 2 sono derivate le particelle 988, sub. 503, sub. 501 e sub. 507.
L'esperto incaricato nell'ambito dell'esecuzione, geom. ha Controparte_9 formato due lotti.
In particolare, il lotto 1 è comprensivo dei beni di cui alle particelle 988 sub. 503, sub. 3 e sub. 501, invece il Lotto 2 consiste nelle particelle 988, sub 5 e sub 507 (cfr. allegato n. 5 all'atto di costituzione).
In tale contesto così delineato, l'odierno opponente ha rivendicato Parte_1 la proprietà della quota pari ad 1/2 degli immobili identificati con le particelle 988 n. 503 e 5 in forza della sentenza n. 337 emessa dal Tribunale di Velletri in data 31/01/2014, nell'ambito di un giudizio divisorio.
Sul punto, va rilevato che la fattispecie appare regolata dall'articolo 2915, comma 2, c.c. a norma del quale “non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento”.
Infatti la sentenza eccepita dall'opponente risulta trascritta presso l'Ufficio Provinciale di Roma, in data 17/06/2019, Reg. Gen. n. 2872 e Reg. Part. n. 2102, successivamente alla trascrizione dei pignoramenti a carico della esecutata CP_3
, che riportano le date del 21/12/2010, 05/12/2014 e 01/04/2015.
[...]
Inoltre, il terzo opponente non può reclamare eventuali effetti prenotativi della trascrizione della domanda di divisione decisa con la sentenza sopra menzionata, giacchè la domanda giudiziale non è stata trascritta, come risulta dall'ispezione ipotecaria in atti (cfr. allegato n. 8 all'atto di costituzione).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, risulta evidente che il titolo di acquisto azionato dall'opponente deve ritenersi inopponibile alla procedura esecutiva in quanto trascritto successivamente alla trascrizione dei pignoramenti.
Ne consegue l'infondatezza della proposta opposizione, che va respinta
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti con la creditrice costituita, e sono appresso liquidate sulla base della tariffa DM 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione avanzata da Parte_1
- Condanna l'opponente, a rifondere le spese di lite nei confronti Parte_1 della creditrice opposta, per l'importo che si liquida in euro CP_7
5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri fiscali e previdenziali di legge. Così deciso in Velletri, lì 28 novembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese