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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15251/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15251/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AN EF ( , elettivamente domiciliata in via C.F._1
pagina 1 di 50 Ragazzi del '99 n. 3/E, Bologna presso lo studio dello stesso difensore avv.
AN EF
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERVELLATI CP_1 P.IVA_2
AU ), elettivamente domiciliata in Strada Maggiore CodiceFiscale_2
n. 10, Bologna presso il difensore avv. CERVELLATI AU
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. DOMENICHINI CLAUDIA ( ), C.F._3
elettivamente domiciliata in Strada Maggiore n. 42, Bologna presso lo studio del difensore avv. DOMENICHINI CLAUDIA
ER HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 16 gennaio 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In tale udienza, le parti confermavano le conclusioni rese in precedenti memorie (14 e 15 maggio 2024). pagina 2 di 50 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.12.2021 la impresa attrice
(di seguito anche soltanto “ Parte_1 Parte_1
, senza denominazione sociale) conveniva in giudizio innanzi al
[...]
Tribunale di Bologna la società (di seguito anche soltanto CP_1
“ , senza denominazione sociale) al fine di ottenere l'accertamento del CP_1
grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, la dichiarazione di risoluzione del contratto e la condanna al pagamento della somma complessiva di
Euro 203.431,61, oltre interessi.
In particolare, parte attrice rappresentava:
- di aver stipulato con un contratto di subappalto per l'installazione e il CP_1
montaggio di un impianto di produzione di energia elettrica, termica e frigorifera mediante combustione di un combustibile alimentato a biomassa;
nonché per la realizzazione di tutte le opere ad esso complementari;
- tale contratto si inseriva nel principale rapporto di appalto che legava la appaltatrice (rectius, sub-committente) IPER200 con la committente
[...]
; CP_3
- in ragione della duratura collaborazione commerciale tra le parti, il contratto di subappaltato non veniva stipulato in forma scritta ma per accordo verbale, cui seguiva una generica traccia dei costi trasmessa via mail alla committenza (doc. 1);
pagina 3 di 50 - i lavori iniziarono nel gennaio 2019, proseguendo per tutto l'anno solare, e venivano provati dai DDT, dalle fatture e dalle bolle giornaliere (doc. 3 e 4).
A fronte di tali lavorazioni e in assenza di alcuna contestazione circa l'esistenza di eventuali vizi, parte sub-committente si rendeva parzialmente CP_1
inadempiente alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo. In
particolare, invero, venivano corrisposti acconti per complessivi Euro 87.492,78
Iva inclusa;
residuando in tal modo in suo favore il credito complessivo di Euro
203.431,61 Iva inclusa.
Tale la ricostruzione in fatto di parte attrice.
Per tali motivi parte attrice chiedeva:
1) di accertare il grave inadempimento di CP_1
2) per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di subappalto.
3) Condannare parte convenuta al pagamento della somma totale di Euro
203.431,61, oltre interessi.
4) Con vittoria di compensi e spese di lite.
…oooOooo…
Parte convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa CP_1
di risposta del 25.03.2022, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti attorei, domandando nel merito il rigetto di tutte le domande avverse e, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno. Con tale atto, inoltre,
pagina 4 di 50 parte convenuta avanzava anche richiesta di chiamata in causa del terzo
[...]
(di seguito anche solo “ Controparte_4 [...]
”) al fine di ottenere, in via principale, l'accertamento dell'autonomia CP_3
dei rapporti tra e e, in subordine nella Controparte_3 Parte_1
ipotesi di condanna, la dichiarazione di tale terza chiamata tenuta a tenerla indenne per quanto eventualmente dovuto a titolo di tutte le domande attoree.
Nel proprio atto di costituzione in giudizio, dunque, parte convenuta rappresentava:
- la ricostruzione dei fatti esposta da parte attrice era del tutto incompleta ed errata;
- non vi era, infatti, alcun rapporto contrattuale di subappalto che legasse le due parti ma due distinti ed autonomi rapporti contrattuali con , Controparte_3
secondo cui:
i) si occupava delle forniture dei materiali;
CP_1
ii) invece, del montaggio e della installazione Parte_1
dell'impianto, nonché della sua successiva gestione e approvvigionamento dei combustibili.
- il valore complessivo dell'appalto, al netto delle successive variazioni intercorse, ammontava alla somma complessiva di Euro 816.000,00 oltre IVA.
pagina 5 di 50 In sintesi, dunque, parte convenuta rappresentava che non vi fosse alcun rapporto di subappalto, bensì due rapporti distinti e autonomi con la peculiarità di una intermediazione di carattere meramente contabile/fiscale della stessa CP_1
relativamente al pagamento del corrispettivo da parte della committente
[...]
. In particolare, infatti, la committente avrebbe effettuato i pagamenti CP_3
ad la quale avrebbe trattenuto in deposito le somme per poi CP_1
corrisponderle a ad ogni SAL. Parte_1
Proseguiva, quindi, la convenuta la propria narrazione in fatto rappresentando che ad inizio 2020 veniva disposto dall'autorità giudiziaria sequestro preventivo dell'impianto a causa delle condotte gravemente negligenti ed inquinanti di
(doc.
8-9 convenuta) ma di cui la convenuta risultava Parte_1
totalmente estranea. Il sequestro, interamente imputabile a parte attrice,
impediva l'accesso all'impianto deteriorandolo e richiedendo maggiori costi per il suo ripristino e messa in funzione. Di tali costi, pertanto, parte convenuta chiedeva la condanna al risarcimento.
In diritto, parte convenuta eccepiva la mancata sussistenza del credito, contestandone la totale genericità della prova e la mancata riferibilità al caso in concreto, nonché la non effettiva esecuzione delle lavorazioni.
Infine, in merito alla chiamata in causa di , parte convenuta Controparte_3
rappresentava che eventualmente le pretese avanzate da parte attrice avrebbero pagina 6 di 50 dovuto essere a lei rivolte, in quanto le due parti avversarie erano legate da autonomo e distinto rapporto contrattuale. Per l'effetto, domandava in subordine la condanna a tenerla indenne per tutto quanto eventualmente tenuta a corrispondere a Parte_1
Per tali motivi, dunque, parte convenuta domandava: CP_1
1) In via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo.
2) In via principale, il rigetto di tutte le domande attoree.
3) In via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei Parte_1
danni causati dal proprio inadempimento.
4) per effetto della chiamata in causa del terzo, in via principale, di accertare l'autonomia dei rapporti tra e e, per Controparte_3 Parte_1
l'effetto, di dichiarare il terzo tenuto a manlevarla o comunque tenerla indenne di quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo all'attore.
5) Con vittoria di spese.
…oooOooo…
Alla udienza del 14 aprile 2022 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo
, che si costituiva in giudizio Controparte_4
con comparsa di costituzione e risposta e che con tale atto contestava integralmente, in fatto e in diritto, gli atti avversi.
In primo luogo, infatti, la terza chiamata specificava in fatto:
pagina 7 di 50 - di aver stipulato in data 2-10 ottobre 2018 con la società un contratto CP_1
di fornitura di un “impianto tri-generativo per la produzione di energia termica,
elettrica e frigorifera. Alimentato da biomassa solida di origine vegetale” (doc. 3 terza chiamata);
- di aver tempestivamente pagato il quantum dovuto, corrispondendo la somma complessiva di Euro 664.648,00 (doc. 4 e 5 terza chiamata);
- ai sensi dell'art. 1 di tale contratto, le attività cui si era obbligata CP_1
consistevano nella fornitura dell'impianto e in tutte le ulteriori attività necessarie per il suo funzionamento (lo studio preliminare dello stato di fatto, l'adeguamento degli impianti, il completamento dell'area, il posizionamento, montaggio e collegamento dei componenti dell'impianto, i test e collaudi e, infine, il rilascio della certificazione);
- su consiglio della stessa società appaltatrice (così come previsto dallo stesso regolamento contrattuale), stipulava in data 26 novembre 2019 un contratto di gestione e conduzione di tale impianto con la impresa (doc. 6 Parte_1
e 7 terza chiamata).
Prosegue, dunque, la terza chiamata sostenendo che, diversamente da quanto rappresentato da parte convenuta, non svolgeva un mero ruolo di CP_1
intermediario ma ricopriva un ruolo principale nel rapporto e che aveva affidato porzioni delle esecuzioni dei lavori alla odierna parte attrice. In breve, il rapporto pagina 8 di 50 della terza chiamata era con la convenuta, per l'appalto; salvo il diverso rapporto, ma solo questo, per la gestione e conduzione, che era invece con la attrice.
Tale tesi veniva corroborata da un corredo documentale prodotto in giudizio:
- copia della relazione tecnica dell'ufficio tecnico del Comune (doc. 8);
- copia della dichiarazione del legale rappresentante di del 09.12.2019 nel CP_1
corso della procedura abilitativa semplificata (doc. 9);
- copia della domanda di connessione per impianti di produzione effettuata da
(doc. 10); CP_1
- copia della procura conferita a per la costruzione e gestione CP_1
dell'impianto (doc. 11);
- copia della ordinanza del TAR Emilia-Romagna del 25.05.2022 nella quale venivano respinte le richieste di ritenendola coinvolta nelle vicende CP_1
inerenti alla realizzazione dell'impianto (doc. 12).
Concludeva, dunque, la terza chiamata la propria narrazione sostenendo di essere stata vittima di una truffa organizzata ai suoi danni da parte attrice e da parte convenuta, integrata dalla realizzazione di un impianto vetusto e non corrispondente a quanto ordinato nel quale venivano sostanzialmente “bruciati”
rifiuti. Per tale ragione, il 31.01.2020 il Nucleo investigativo dei Carabinieri effettuava la perquisizione, sottoponendo a sequestro preventivo l'impianto (doc.
pagina 9 di 50 16), poi successivamente convalidato dal G.I.P. con decreto dell'11.02.2020 (doc.
17).
Per tali motivi, dunque, la parte Opera chiedeva: CP_3
1) di respingere le domande, da chiunque avanzate, nei suoi confronti.
2) In via riconvenzionale, dichiarare la risoluzione del contratto del 02.10.2018 per inadempimento della società CP_1
3) Dichiarare risolto il contratto di gestione e conduzione dell'impianto del 26.11.2019
per inadempimento della società Parte_1
4) Dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare a restituire la somma di CP_1
Euro 664.648,00, oltre interessi.
5) Ordinare, in via solidale tra loro, e di rimuovere e CP_1 Parte_1
smantellare, a propria cura e spese, l'impianto.
6) In via subordinata, dichiarare IPER200 e al pagamento della Parte_1
somma di Euro 200.000,00 quale costo per la bonifica del terreno e la rimozione e smaltimento del materiale presente.
7) Con vittoria di spese e compensi.
Questi, in estrema sintesi, gli atti introduttivi di parte attrice, di parte convenuta e della terza chiamata.
…oooOooo…
pagina 10 di 50 Alla udienza del 14 aprile 2022, il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo Opera Diocesana, come detto subito sopra.
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 15 settembre 2022, il giudice, con ordinanza del 21.09.2022, concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava alla udienza di decisione sulle prove.
Alla udienza del 12 gennaio 2023, il giudice si riservava;
riserva che veniva sciolta con la ordinanza dell'11.02.2023 nella quale, ritenuta la necessità di sentire le parti a chiarimenti sui fatti di causa, il giudice fissava la udienza successiva per la comparizione personale delle parti in causa.
Alla udienza del 4 aprile 2023, il giudice, sentite le parti a chiarimento dei fatti di causa, si riservava.
Con ordinanza del 04.05.2023, il giudice ammetteva in parte le prove orali dedotte e rinviava alla relativa udienza di assunzione.
Alle udienze del 9 giugno 2023 e 19 settembre 2023, si procedeva all'assunzione delle prove testimoniali;
a conclusione delle quali il giudice, con ordinanza a verbale di udienza, ordinava alla terza chiamata la produzione dell'originale del contratto di somministrazione del 26.11.2019 e rinviava alla udienza successiva.
Alla udienza del 9 novembre 2023, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter
c.p.c., il giudice rinviava alla udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 11 di 50 Il presidente della II sezione, nell'ambito delle attività (anche PNRR) di riduzione del tempo medio, appena insediato in sezione (settembre 2024) assegnava a sé
medesimo le cause di più antica iscrizione;
al fine appunto di riduzione del DT
(disposition time; tempo medio). La causa veniva dunque assegnata a questo presidente qui con funzioni di giudice;
con ordinanza del 10.10.2024, si rinviava la udienza di precisazione delle conclusioni come precedentemente fissata.
Alla udienza del 16 gennaio 2025, su richiesta di parte il giudice CP_1
autorizzava la produzione della sentenza medio tempore intercorsa nel diverso giudizio penale;
dunque, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrenza differita.
Seguivano le difese finali.
Esse sono da considerarsi immanenti al presente provvedimento.
La circostanza che lo svolgimento del processo non costituisca più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza – a seguito della novellazione dell'articolo 132 c.p.c. – consentirebbe anche la integrale omissione dello svolgimento del processo. A maggior ragione, la narrazione dei fatti di causa può
limitarsi a quanto precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
UNO
pagina 12 di 50 Preliminarmente: sulla controversia nel suo complesso
e sulle domande reciproche
Prima di procedere nel merito della controversia, è opportuno dedicare una prima sezione di motivazione del presente provvedimento decisorio alla descrizione dei rapporti intercorrenti tra le parti. Ciò si considera, infatti, dovuto in ragione del non sempre chiaro impianto processuale delle tre parti in giudizio, le quali sollevano reciproche eccezioni e domande di condanna.
La controversia sorge nell'ambito di un appalto per la costruzione di un «impianto tri-generativo per la produzione di energia termica, elettrica e frigorifera. Alimentato da
biomassa solida di origine vegetale» a servizio degli immobili di proprietà di
[...]
, ubicati nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO). A tal fine, CP_3 [...]
commissionava la realizzazione dell'opera alla impresa CP_3 CP_1
stipulando uno specifico contratto di appalto (doc. 3 terza chiamata). Le lavorazioni, inoltre, venivano realizzate anche mediante l'attività resa da parte della odierna attrice In particolare, l'effettivo ruolo svolto Parte_1
da nella intera operazione negoziale è oggetto di disputa, poiché Parte_1
rappresentato diversamente dalle parti:
a) secondo la narrazione di e di , infatti, Parte_1 Controparte_3 Parte_1
avrebbe assunto la posizione di subappaltatrice di dunque sub- CP_1
committente ed appaltatore, per la realizzazione di alcune specifiche lavorazioni pagina 13 di 50 (su tale assunto fonda la propria domanda di condanna al pagamento Parte_1
del corrispettivo nei confronti di;
CP_1
b) secondo parte invece, il rapporto di appalto intercorreva CP_1
esclusivamente tra e la committenza. Secondo tale narrazione, invero, Parte_1
si sarebbe limitata esclusivamente alla fornitura del materiale e a CP_1
svolgere successivamente una mera funzione contabile/fiscale come intermediario dei pagamenti tra e (tale è, quindi, la difesa di Controparte_3 Parte_1
rispetto alla domanda attorea). CP_1
Tuttavia, la tesi di IPER200 (quella di cui alla lett b) non è fondata.
Come verrà meglio rappresentato nelle prossime sezioni di motivazione, infatti, il corredo documentale prodotto in giudizio (in particolar modo, il contratto) e la istruttoria espletata hanno effettivamente provato da un lato la esistenza del contratto di appalto tra e e, dall'altro lato, il ruolo Controparte_3 CP_1
assunto – ma solo “a valle” e come sub-appaltatore – da parte di Parte_1
[...]
Un ulteriore rapporto contrattuale, inoltre, legava le odierne parti in causa.
L'attore, invero, veniva incaricato dalla committenza della gestione, manutenzione
e conduzione dell'impianto realizzato (doc. 6 terza chiamata;
doc. 7 convenuta) e non certo dell'appalto. Dunque, tale rapporto, completamente autonomo e pagina 14 di 50 differente rispetto a quello relativo alla costruzione dell'impianto di cui sopra, legava esclusivamente con Controparte_3 Parte_1
Vi è da specificare, però, che, nonostante la sua stipulazione (anche se, come si vedrà, viene contestato da parte di il perfezionamento Parte_1
tramite disconoscimento della sottoscrizione), tale contratto di gestione non è mai stato portato ad effettiva esecuzione;
ciò, infatti, in ragione del sequestro penale dell'impianto disposto medio tempore.
Anche tale rapporto, tuttavia, è oggetto di contestazione.
Come anticipato, parte attrice ha disconosciuto la scrittura privata prodotta,
allegandone una diversa dal contenuto parzialmente differente in grado di escludere dal novero della responsabilità le eventuali inadempienze relative al combustibile o biomassa (doc. 11 attore). L'eccezione di tuttavia, non Parte_1
è fondata e deve ritenersi provato il rapporto contrattuale che lega parte attrice con la terza chiamata . Controparte_3
In tale contesto, di natura prettamente contrattuale, si inserisce anche il parallelo procedimento penale a carico dei rappresentanti legali di e Parte_1
(R.G. dibattimento 4575/2022), culminato con la pubblicazione della CP_1
sentenza n. 3478 del 26.07.2024.
In seguito a perquisizione del 31 gennaio 2020 svolta dalla P.G. della Regione
Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, Nucleo Investigativo di Polizia
pagina 15 di 50 Ambientale agroalimentare e forestale di Bologna, veniva disposto (e successivamente convalidato dal G.I.P.) il sequestro preventivo dell'impianto e dell'area (doc. 16 e 17 terza chiamata).
Il procedimento penale terminava con la sentenza di condanna in primo grado dei responsabili legali delle società e per truffa aggravata e Parte_1 CP_1
ulteriori reati ambientali uniti dal vincolo della continuazione, oltre alla condanna,
a titolo di provvisionale, dell'importo complessivo di Euro 680.000,00 e alla condanna delle due società per illeciti amministrativi.
Tale sentenza veniva depositata in data 24.10.2024 e successivamente appellata sia nei capi penali, sia in quelli di civili, da e dai responsabili legali di CP_1
entrambe le società. Non veniva, invece, proposto appello da Parte_1
sicché rispetto ad essa le statuizioni di condanna devono ritenersi
[...]
irrevocabili.
A sintesi di questa prima sezione di motivazione, occorre evidenziare schematicamente gli elementi che compongono la controversia.
In primo luogo, è pacifica la realizzazione dell'impianto, nonché la sua costruzione non corretta. Le reciproche contestazioni, invece, concernono i rispettivi ruoli assunti nell'intero rapporto negoziale e gli inadempimenti addebitati reciprocamente.
pagina 16 di 50 È pacifico, inoltre, il pagamento da parte di delle fatture a Controparte_3
La difesa di parte convenuta nei confronti della terza chiamata, infatti, CP_1
attiene a profili di inammissibilità della domanda riconvenzionale e al ruolo meramente contabile asseritamente assunto dalla appaltatrice.
Pertanto, alla luce di tale intricata rappresentazione, la vicenda deve essere interpretata complessivamente in tutto il suo essere, non limitando il punto di osservazione ad un singolo rapporto tra le parti (il rapporto attore-convenuto;
quello convenuto-terzo chiamato e quello attore-terzo chiamato). Si può, pertanto, sintetizzare che tra le parti possono rinvenirsi tre differenti rapporti contrattuali
(o, almeno, asseriti tali), in una sorta di triangolo di domande:
i) il primo rapporto tra e (terzo-convenuto); Controparte_3 CP_1
ii) il rapporto tra e (attore-convenuto); Parte_1 CP_1
iii) il rapporto tra e (terzo-attore). Controparte_3 Parte_1
Tali rapporti, sebbene in parte contestati da parte convenuta come CP_1
verrà motivato nel prosieguo della trattazione, legano a vario titolo le parti in causa. In essi, quindi, si inseriscono le domande e le eccezioni reciproche sollevate dalle parti.
In breve, la vicenda riguarda tali tre rapporti, i quali verranno atomisticamente trattati nelle prossime sezioni di motivazione.
pagina 17 di 50 Infine, singole sezioni di motivazione verranno dedicate alla domanda di condanna alla messa in pristino avanzata da e alla eccezione di IPER200 Controparte_3
relativa ai rapporti con il separato giudizio penale.
DUE
Il rapporto – Controparte_3 CP_1
Logicamente, il primo rapporto da trattare è quello che lega la terza chiamata con la convenuta ai sensi del quale le due parti Controparte_3 CP_1
sollevano opposte domande:
i) Opera Diocesana domanda, accertato il grave inadempimento di di CP_1
dichiarare la risoluzione del contratto e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di Euro 664.648,00;
ii) invece, domanda in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità CP_1
della domanda riconvenzionale di e, in via principale, di Controparte_3
dichiarare la terza chiamata tenuta a manlevarla da tutte le domande attoree.
La domanda riconvenzionale di è fondata. Controparte_3
Diversamente, non trovano fondamento le domande di parte convenuta.
Tale rapporto viene trattato cronologicamente per primo in questo provvedimento decisorio, poiché deve essere interpretato come la fonte di tutta la operazione contrattuale oggetto della presente controversia. Opera Diocesana, infatti,
nell'ottobre 2019 commissionava a la realizzazione dell'impianto di CP_1
pagina 18 di 50 trigenerazione, rapporto principale a valle del quale si inseriscono anche i rapporti con (per come subappalto;
per Opera Parte_1 CP_1 CP_3
come separato contratto di gestione). A fondamento del perfezionamento di tale rapporto negoziale produce in giudizio il regolamento Controparte_3
contrattuale (doc. 3 terza chiamata).
La tesi processuale di IPER200, in realtà, non mira tanto a negare la sussistenza di tale contratto, quanto più ne contesta la corretta qualificazione giuridica. In
particolare, parte convenuta, sostiene la qualificazione del contratto in termini di vendita e non in termini di appalto (nonostante venga impropriamente utilizzato il termine “fornitura”, infatti, tale è la tesi in diritto di parte convenuta).
Da tale diversa qualificazione, conseguirebbe una perimetrazione delle obbligazioni in capo a limitatamente alla consegna del materiale;
diversamente - CP_1
sempre secondo la tesi della convenuta - l'attività di realizzazione dell'impianto sarebbe addebitabile interamente a Parte_1
Tale assunto, però, viene sostenuto sulla base di una interpretazione meramente letterale del regolamento contrattuale, il quale utilizza il termine “fornitura”.
La tesi, tuttavia, non è fondata.
In primo luogo, si deve precisare che, come da uniforme orientamento giurisprudenziale, nell'interpretazione del contratto il criterio formale del nomen
iuris non trova valore dirimente. Il nomen utilizzato dalle parti, infatti, concorre a pagina 19 di 50 qualificare il rapporto e a descriverne il contenuto ma non vincola per ciò solo il giudice nella ricerca della reale volontà delle parti. Ciò per due ordini di ragioni:
i) poiché, come da giurisprudenza oramai largamente maggioritaria e pacifica sul punto, nonché ai sensi dell'articolo 1362 c.c., l'operazione di interpretazione del contratto non può fondarsi esclusivamente sul dato testuale ma, anche sulla ricerca della reale ed effettiva volontà delle parti;
ii) in quanto nel regolamento contrattuale le parti, oltre al termine “fornitura”
utilizzano anche riferimenti testuali riconducibili ad attività tipiche dello schema contrattuale dell'appalto (“studio dello stato di fatto e precedenti lavori da integrare”,
“adeguamento impianti ed allacciamenti”, “completamento dell'area”,
“posizionamento, montaggio e collegamento dei componenti”, “test e collaudi”,
“chiusura lavori”).
Del resto, la mancata prevalenza del nomen iuris rispetto al rapporto effettivo costituisce un principio pacifico affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui occorre dare prevalenza al contenuto sostanziale di un atto rispetto alla sua mera forma. Il criterio sostanzialistico, del resto, permea l'intero ordinamento giuridico, trovando inoltre applicazione non solo nel diritto civile sostanziale (come detto, per esempio l'articolo 1362 c.c.) ma anche in altri settori dello stesso, come nella disciplina processualcivilistica, nel diritto amministrativo o nel diritto penale.
pagina 20 di 50 In secondo luogo, in diritto si ha contratto di appalto (e non contratto di vendita) quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell'opera, essendo il lavoro (il facere) prevalente rispetto alla materia stessa. In altri termini, si è in presenza di un contratto d'appalto laddove l'oggetto prevalente della obbligazione assunta dall'appaltatore
è la realizzazione di un opus (unicum o anche derivato da una produzione in serie) oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario
(caratterizzandosi, quindi, anche di una dose di intuitus personae), mentre la fornitura della materia residua come semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine connesse.
Nel caso di specie, si è obbligata da un lato a progettare l'impianto a CP_1
biomassa secondo le caratteristiche e lo stato del luogo di proprietà della committente;
dall'altro a produrre, trasportare, consegnare, montare e collaudare l'opera in loco. Tali sono, dunque, prevalentemente prestazioni di fare ulteriori a quelle di dare tipiche della compravendita, sicché il rapporto contrattuale deve essere correttamente inquadrato nell'alveo del contratto di appalto (1655 c.c.).
A nulla rileva ai fini della individuazione di tale qualificazione giuridica del rapporto l'eventuale coinvolgimento operativo di la quale Parte_1
- come meglio si illustrerà nelle prossime sezioni di motivazione - ha assunto pagina 21 di 50 una funzione di subappaltatore di nella esecuzione di alcune specifiche CP_1
lavorazioni parziali.
Il rapporto, pertanto, deve essere correttamente qualificato alla stregua di un contratto di appalto.
Diversamente, non persuade la tesi difensiva di parte convenuta finalizzata ad eccepire un diverso tipo di rapporto. IPER200, invero, sostiene di essersi esclusivamente obbligata a fornire (rectius, vendere) il materiale.
Vieppiù.
Parte IPER200 mantiene per tutto il corso del giudizio una tesi difensiva finalizzata a contestare la sussistenza del contratto di appalto stesso, nonostante la produzione in giudizio del contratto e gli ulteriori elementi di prova. Tale difesa, infatti, si fonda su una rappresentazione che, seppur legittima, non trova alcun riscontro probatorio: non vi è alcuna prova scritta (né presunzione o principio di prova), infatti, che possa in qualche modo condurre a ritenere fondata o apparentemente verosimile la opposta rappresentazione di IPER200. A titolo esemplificativo, IPER200, se da un lato afferma di essersi limitata alla fornitura del materiale e di aver poi svolto una funzione di intermediario finanziario tra la committente e dall'altro non prova poi l'effettivo Parte_1
svolgimento di tale distinta attività contabile e produce documenti relativi ad ulteriori rapporti intercorrenti con fornitori terzi (doc. nn. 22 e 23 convenuta). In
pagina 22 di 50 altri termini, infatti, se non vengono prodotti documenti in grado di provare di aver effettivamente ricoperto un ruolo di natura contabile nella operazione (per esempio, non produce prova dei pagamenti in favore di;
allo Parte_1
stesso tempo viene provato il suo ruolo di appaltatore.
La parte convenuta giuoca poi semanticamente sul termine “fornitura” che si legge in contratto. Tale termine ha un utilizzo non già di tipo contrattuale ma ad altri fini. Così, nella materia fiscale, nella quale rileva solo il dato bruto dare/avere, si hanno “clienti” e “fornitori”. Così, in materia di IVA, sono fornitori coloro che emettono la fattura e ricevono il compenso;
sono clienti coloro che ricevono la fattura e pagano. Però, i fornitori possono effettuare la “fornitura” con vari contratti del codice civile, come ad esempio la vendita, l'appalto, la somministrazione;
e così via. Anche nelle regole civilistiche sulla sub-fornitura (l.
18 giugno 1998 n. 192), la disposizione legislativa ha una funzione di tutela dei piccoli sub-fornitori; questi non sono solo i venditori. Dunque, il termine, nel contratto che qui si esamina, è del tutto anodino;
la parte convenuta,
evidentemente, tenta l'artifizio semantico, comunque nel linguaggio comune ma non in quello giuridico, per cui “fornire” (a pagamento) vuol dire “vendere”. Il che non è.
pagina 23 di 50 In breve, vi era contratto di appalto tra le parti;
contratto “a valle del quale” si inseriva il differente rapporto che lega a di cui nelle prossime CP_1 Parte_1
sezioni di motivazione.
Qualificato correttamente in termini giuridici il rapporto contrattuale che lega
(committente) a (appaltatrice), occorre trattare il tema Controparte_3 CP_1
dell'asserito inadempimento della appaltatrice.
Opera Diocesana, infatti, nella propria comparsa domanda di accertare e dichiarare l'inadempimento di controparte e, per l'effetto, di condannare la stessa alla restituzione di tutto quanto percepito a titolo di corrispettivo.
A tale fine, parte creditrice prova il titolo (il contratto d'appalto di cui al doc. 3
terza chiamata) e gli avvenuti pagamenti (docc. 4 e 5 terza chiamata). Inoltre, la terza chiamata produce in giudizio un ricco corredo documentale in grado di provare la propria rappresentazione in fatto. In particolare, vengono prodotte:
- la relazione tecnica del Comune di San Lazzaro di Savena del 3.12.2019 (doc. 8
terza chiamata);
- la dichiarazione del legale rappresentante di resa in sede di procedura CP_1
abilitativa semplificata (c.d. PAS) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile in cui viene dichiarato che i lavori saranno eseguiti da stessa (doc. 9 terza chiamata); CP_1
pagina 24 di 50 - la domanda di connessione per impianti di produzione del 12.02.2019 rivolta all'ente nazionale di distribuzione dell'energia elettrica (doc. 10 terza chiamata);
- la procura conferita dalla committente all'appaltatrice per la c.d. PAS CP_1
per la costruzione dell'impianto (doc. 11 terza chiamata).
Di converso, IPER200, pur non contestando gli avvenuti pagamenti in suo favore da parte della committente, fonda la propria difesa eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di poiché del Controparte_3
tutto estranea alla domanda attorea avanzata da Parte_1
L'eccezione non è fondata.
L'art. 36 c.p.c., invero, prevede che la parte convenuta (o terza chiamata)
costituendosi in giudizio può avanzare le domande riconvenzionali «che dipendono dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di
eccezione». Pertanto, ai fini della ammissibilità, la relazione che lega la domanda principale con la domanda riconvenzionale non deve essere intesa in senso restrittivo ma è sufficiente che sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuno la celebrazione del medesimo processo per esigenze di economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
In altri termini, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice l'accertamento del collegamento oggettivo della domanda riconvenzionale con la domanda pagina 25 di 50 principale, anche in termini di eccezione, tale da rendere opportuno il simultaneus processus nell'ottica del perseguimento di ragioni di economia processuale e di speditezza della macchina della giustizia (Cass., ord. 8454/2024; ord. 533/2020; sent. 27564/2011).
Nel caso di specie, il contratto di appalto tra e è stato Controparte_3 CP_1
dedotto in giudizio da parte convenuta nella propria comparsa al fine di giustificare la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo. In
particolare, infatti, effettuava una chiamata, domandando per l'effetto CP_1
la condanna di a manlevarla per tutto quanto eventualmente Controparte_3
condannata a restituire a parte attrice.
In sintesi, quindi, viene provato il titolo e allegato l'inadempimento da parte del creditore;
differentemente parte debitrice non esaudisce la prova liberatoria provando il proprio corretto adempimento o la impossibilità alla sua realizzazione.
Del resto, la non corretta realizzazione dell'impianto è elemento pacifico, giacché
causa anche del parallelo procedimento in sede penale.
Non può certamente dubitarsi della non “scarsa importanza” dell'inadempimento di parte convenuta, alla luce di quanto effettivamente realizzato (sostanzialmente
un inceneritore) a fronte di quanto oggetto di pattuizione (un impianto trigenerativo
a biomassa).
pagina 26 di 50 Dall'accertamento di tale inadempimento, pertanto, conseguono gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c.; retroattività che trova certamente applicazione anche ai rapporti contrattuali di appalto in ragione della loro mancata inclusione nel genus dei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Pertanto, parte convenuta deve essere condannata a restituire la somma complessiva di CP_1
Euro 664.648,00, oltre interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo.
TRE
Il rapporto – Parte_1 CP_1
Come precedentemente anticipato, “a valle” del primo rapporto d'appalto intercorrente tra e si inserisce il rapporto tra Controparte_3 CP_1
e parte convenuta. Parte_1
Parte attrice, in particolare, rappresenta di aver stipulato con un CP_1
contratto di subappalto, per il quale domanda di accertare e dichiarare l'inadempimento di controparte.
Diversamente, parte convenuta eccepisce l'inesistenza del rapporto contrattuale, sostenendo di non ricoprire il ruolo di sub-committente nei confronti di Parte_1
ma di svolgere esclusivamente una funzione meramente contabile. In
[...]
altri termini, infatti, IPER200 - come in parte evidenziato nella precedente sezione di motivazione - rappresenta che le proprie obbligazioni si sarebbero pagina 27 di 50 limitate alla consegna della merce, residuando interamente in capo a Parte_1
ogni ulteriore obbligazione circa il montaggio e l'installazione
[...]
dell'impianto (oltre che alla sua successiva gestione). Pertanto, al fine di giustificare i pagamenti diretti di nei suoi confronti (provati, Controparte_3
come detto, dai documenti nn. 4 e 5 della terza chiamata), parte convenuta sostiene che le tre parti, nel pieno della loro autonomia, avrebbero stabilito che i pagamenti sarebbero transitati per il tramite di per poi confluire da CP_1
Parte_1
Tuttavia, tale tesi difensiva non ha trovato alcun riscontro probatorio in giudizio,
né documentale, né di natura presuntiva;
sicché non può trovare accoglimento tale diversa rappresentazione dei rapporti contrattuali tra le parti. Il contratto scritto intercorrente tra e IPER200 prova, come detto, il rapporto Controparte_3
principale di committente-appaltatore, mentre alcuna prova è stata raggiunta circa il diverso ruolo (meramente contabile) asserito da parte convenuta.
In diritto si tratterebbe, del resto, di una ipotesi di simulazione relativa.
infatti, sostiene che il contratto di cui al doc. 3 della terza chiamata CP_1
rappresenterebbe un mero «contratto formale» (definizione resa dal legale rappresentante di alla udienza del 4 aprile 2023) e che la reale volontà CP_1
delle tre parti fosse, appunto, quella di istituire la società come intermediario pagina 28 di 50 finanziario-contabile-fiscale, per i pagamenti correnti tra e Controparte_3
(il contratto dissimulato). Parte_1
Tuttavia, ai fini della prova dell'accordo simulatorio, la disciplina codicistica - così come “commercializzata” dal Codice del 1942 - prevede che la parte che abbia intenzione di eccepire la simulazione debba produrre la c.d.
controdichiarazione scritta. Ciò, infatti, in ragione del “pregiudizio” di attendibilità che il legislatore codicistico ha adottato nei confronti della prova testimoniale in materia contrattuale (2721 ss c.c.), salvo le ipotesi di eccezione.
Parte convenuta, però, non prova tale diversa rappresentazione.
Ciononostante, la opposta domanda attorea non è fondata.
Parte attrice infatti, non prova il titolo sulla base del quale Parte_1
fonda la propria domanda di inadempimento e di condanna.
In particolare, pur ritenendo attendibile la mancata stipulazione di un contratto di subappaltato in forma scritta con in ragione sia dei rapporti commerciali CP_1
pregressi e duraturi (circostanza confermate da entrambe le parti nei propri scritti introduttivi), sia della circostanza che il contratto di appalto non rientra nella categoria dei contratti per cui viene richiesta la stipulazione in forma scritta ad
substantiam (1350 c.c.), tuttavia non viene provato il titolo né il valore della commessa in grado di accertare il grave inadempimento di non scarsa importanza di alla obbligazione di pagamento. CP_1
pagina 29 di 50 Inoltre, non può nemmeno essere attribuito valore dirimente alle testimonianze di alcuni lavoratori di parte attrice escusse nel corso della istruttoria. La prova testimoniale, infatti, se da un lato può attribuire attendibilità alla realizzazione di lavorazioni e alla sussistenza di un rapporto negoziale, dall'altro non prova il
quantum di cui viene richiesta la condanna ulteriore a quanto già corrisposto da parte convenuta a parte attrice. In altri termini, non viene provato il valore del contratto residuo di cui viene richiesto il pagamento da (che, Parte_1
secondo la tesi attorea, ammonta ad Euro 203.431,61).
Ciò, infatti, per diverse ragioni:
a) in primo luogo, come anticipato, per un deficit di prova. Il comparto probatorio di parte attrice è nel suo complesso molto confuso e in larga parte non riferibile al cantiere in esame. Vengono, per l'appunto, prodotti i D.D.T. e le fatture di acquisto merci (doc. 3 attore), le bolle giornaliere (doc. 4 attore), ulteriori fatture
(doc. 5 attore), un prospetto riepilogativo (doc. 6 attore) e alcune mail (doc. nn. 7,
7A e 7B). Tuttavia, tale documentazione non è né in grado di provare la riferibilità
di quanto ivi rappresentato ai lavori presso i locali di , né di Controparte_3
provare il quantum residuo di cui viene richiesto il pagamento.
Inoltre, il quantum già corrisposto da a non trova conferma CP_1 Parte_1
documentale né una precisa quantificazione. Nel proprio atto introduttivo infatti, riferisce di aver ricevuto acconti per complessivi Parte_1
pagina 30 di 50 Euro 87.492,78; mentre quantifica tale cifra dapprima in Euro 60.000,00 CP_1
oltre IVA e poi in Euro 75.000,00 oltre IVA.
Trattasi, in altri termini, di un deficit di prova riferito sia (in parte) all'an delle lavorazioni, sia al quantum delle stesse.
b) in secondo luogo, anche laddove venissero valorizzate (doc. 4 attoreo), le bolle giornaliere e le fatture sono atti di parte che, seppur ipoteticamente in grado di fondare il credito nella preliminare fase sommaria tipica di un procedimento monitorio, non possono ritenersi da sole sufficienti a provare il credito in una fase a cognizione piena (ex multis, Cass., ord. 19944/2023; ord. 5915/2011; sent.
5071/2009).
In sintesi, da tali evidenze, pertanto, consegue una attendibile presunzione sì circa il rapporto di subappalto (<>) ma per ciò solo non sufficiente per provare la debenza della ulteriore somma invocata (<> ulteriore, rispetto a quanto già ricevuto, a sua volta non chiaro nel titolo del pagamento per questa causa).
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda attorea verso il convenuto.
QUATTRO
Sulla domanda di condanna di CP_1
nei confronti di Parte_1
pagina 31 di 50 Nell'ambito del rapporto contrattuale tra e si CP_1 Parte_1
inseriscono anche le due domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dalla convenuta nei confronti dell'attrice.
Si tratta di domanda con la stessa direzione di quella di cui al punto TRE di motivazione ma con verso opposto (dal convenuto verso l'attore Parte_1
.
[...]
In particolare, infatti, lamenta alcuni danni recati dalla condotta CP_1
inadempiente di danni di cui domanda il risarcimento. Tali voci di Parte_1
danno sono specificate in:
a) non meglio precisati costi di manutenzione straordinaria per correggere i difetti di installazione di Parte_1
b) il costo dei due decreti ingiuntivi notificati in favore di due società creditrici per la somma complessiva di Euro 58.055,41 (spese incluse), oltre quanto già anticipato a tali società a titolo di acconto per la somma complessiva di Euro
18.293,80 (doc. nn. 22 e 23 convenuta).
La domanda non è fondata.
Quanto alla prima voce di danno (sub a), non prova né di aver sostenuto CP_1
tali voci, né la attualità di tali danni. In altri termini, lamenta un CP_1
eventuale danno che avrebbe potuto eventualmente subire laddove la committenza ( la avesse incaricata di risolvere i difetti di Controparte_3
pagina 32 di 50 costruzione a proprie spese. Trattasi di una voce di danno evidentemente del tutto ipotetica e non verificatasi, poiché, appunto, relativa a lavori di manutenzione e riparazione non realmente sostenuti.
Quanto, invece, alla seconda voce di danno (quella sub b), occorre precisare che dalla documentazione prodotta in giudizio, indipendentemente dalle sorti dell'eventuale giudizio di cognizione in opposizione di cui in realtà non vi è prova, il decreto ingiuntivo e, soprattutto, i relativi ricorsi non riferiscono quanto rappresentato da I ricorsi per decreto ingiuntivo, infatti, CP_1
differentemente da quanto sostiene parte convenuta, non menzionano alcun rapporto di subappalto tra le due società creditrici e ma Parte_1
entrambi si riferiscono a rapporti contrattuali diretti con CP_1
Anche tali atti, quindi, concorrono a confutare la tesi difensiva di CP_1
(secondo la quale, appunto, essa avrebbe assolto ad una mera funzione contabile), descrivendo i rapporti contrattuali secondo lo schema di appalto ( Controparte_3
– e subappalto (IPER200 – . CP_1 Parte_1
In sintesi, in entrambi i casi non è stata raggiunta da parte convenuta la prova del proprio credito e della debenza di esso da parte di Ne Parte_1
consegue, pertanto, anche in questo caso il rigetto.
In sintesi, nei rapporto fra attore ed il convenuto, non vi Parte_1
sono condanne hinc inde: né condanne in favore della attrice Parte_1
pagina 33 di 50 per quanto alla precedente sezione TRE di motivazione;
né in senso opposto, per quanto alla presente sezione di motivazione QUATTRO.
CINQUE
Il rapporto – Parte_1 Controparte_3
Trattati gli altri due rapporti, occorre a tale punto esaminare il terzo e ultimo rapporto contrattuale.
Trattasi, in particolare, del rapporto che lega (parte attrice) Parte_1
ad (terza chiamata e committente). Controparte_3
La terza chiamata, infatti, propone domanda riconvenzionale anche nei confronti di parte attrice, domandando di accertare l'inadempimento di controparte e, per l'effetto, di dichiarare la risoluzione del negozio di gestione, quello che fu stipulato fra la chiamata e la attrice.
In particolare, rappresenta di aver stipulato in data 26 novembre Controparte_3
2019 - in maniera del tutto autonoma dal rapporto con relativo alla CP_1
costruzione dell'impianto - un diverso contratto con per la Parte_1
gestione, la conduzione e la manutenzione dell'impianto trigenerativo (doc. n. 6 terza chiamata).
Dal canto suo, invece, parte attrice eccepisce il mancato perfezionamento del contratto di gestione, disconoscendo la scrittura privata prodotta in giudizio da controparte (doc. n. 6 terza chiamata, che corrisponde al doc. n. 7 parte pagina 34 di 50 convenuta). In subordine, qualora venisse accertata la sussistenza del rapporto contrattuale con , la attrice domanda la condanna della terza Controparte_3
chiamata al pagamento in suo favore della somma di Euro 203.431,61 (vale a dire la medesima somma che domanda nei confronti di e di cui alla CP_1
precedente sezione di motivazione).
La domanda di è fondata. Controparte_3
In particolare, non trova valore dirimente il disconoscimento di Parte_1
del contratto prodotto in giudizio, né la mancata produzione
[...]
dell'originale da parte di . Anche se il giudice della istruttoria Controparte_3
allora incaricato non ha ritenuto necessario lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo grafologico, la valorizzazione dell'intero comparto probatorio permette di ritenere provato il rapporto contrattuale.
Ciò, infatti, per diversi motivi.
In primo luogo, trattasi di un contratto d'appalto che, pertanto, non richiede la forma scritta ad substantiam. del resto, nonostante la difesa a tratti Parte_1
contraddittoria, sembra non contestare di per sé la sussistenza del rapporto di gestione stesso, quanto più la specifica versione prodotta in giudizio da controparte;
diversa versione che escluderebbe la propria responsabilità (e, pertanto, l'inadempimento asserito). La versione prodotta in giudizio da
(ma priva della sottoscrizione di ) di cui al Parte_1 Controparte_3
pagina 35 di 50 doc. n. 11, infatti, coincide con la versione disconosciuta, tranne che per tre diverse clausole (art. 3 comma 9, art. 11 e art. 14). Tali disposizioni, in particolare,
escludono la responsabilità dell'appaltatrice per Parte_1
inadempimenti relativi al combustibile. Trattasi, non a caso, degli inadempimenti imputati direttamente alla stessa.
In sintesi, dunque, la mancata produzione in giudizio dell'originale o il mancato giudizio di verificazione non preclude di ritenere provato il rapporto contrattuale di gestione tra e . A tale punto deve trovare Parte_1 Controparte_3
valorizzazione la mail prodotta in giudizio da parte convenuta in formato “.eml”
per il tramite della quale trasmetteva a la versione Parte_1 CP_1
del contratto di Opera firmata, cioè quello disconosciuto (doc. 21 CP_3
convenuta). Sul punto la difesa di parte attrice appare generica, limitandosi a sostenere aprioristicamente la falsità della stessa.
Si deve evidenziare, inoltre, che il formato digitale “.eml” garantisce la integrabilità del documento, nonché la riferibilità al mittente (nel caso di specie,
appunto, della relativa mail. Parte_1
In secondo luogo, la versione del contratto di (doc. n. 11 attore), Parte_1
proprio in ragione della mancata sottoscrizione della controparte , Controparte_3
non prova il perfezionamento dell'accordo; né, per la stessa ragione di mancanza dello scambio proposta-accettazione (1326 c.c.), può essere in altro modo pagina 36 di 50 valorizzato alla stregua di un patto aggiunto e (parzialmente) contrario alla prima versione del regolamento contrattuale.
Pertanto, tali elementi concorrono a provare la sussistenza del rapporto contrattuale di gestione, sicché deve considerarsi provato da parte creditrice Opera
il titolo. CP_3
In breve.
Vi è un contratto senza sottoscrizione (sottoscrizione disconosciuta e, per ritenuta irrilevanza della questione, senza che il precedente g.i. abbia proceduto ad istruire la verificazione). Tale contratto, tuttavia, deve ritenersi il testo voluto dalle parti;
ciò poiché è la stessa attrice ad inviarlo in allegato. Tale invio è un elemento sufficiente per ritenere che tale fosse il patto che ha legato attrice e terza chiamata;
infatti, si è in presenza di un contratto che non richiede la forma scritta.
Vi è poi un non-contratto, che consta in una proposta della Parte_1
non accettata dalla (si tratta del contratto in cui sono escluse Controparte_3
alcune ipotesi di responsabilità). Questa proposta scompare dall'orizzonte decisorio del giudice.
Infine.
La difesa di come detto, ha qualche profilo di Parte_1
contraddittorietà. Tuttavia, non esclude un rapporto contrattuale proprio con la terza chiamata;
anzi, chiede somme che non potrebbe chiedere se non in base ad un pagina 37 di 50 contratto. In questo contesto – anche ad escludere il testo disconosciuto (e mai verificato) e che invece questo giudice ritiene il vero contenuto del rapporto, in ragione dell'invio in allegato – il contenuto del contratto è determinato dall'articolo 1374 c.c.; dunque, con tutte le conseguenze di legge, incluse le responsabilità che derivano dal contratto ex se (anche in mancanza di clausole) e dall'articolo 1218 c.c.
In subordine, parte attrice domanda, laddove venisse Parte_1
accertata l'esistenza del rapporto contrattuale con controparte, la condanna in suo favore della somma di Euro 203.431,61, oltre interessi. Tuttavia, anche in questo caso (come nel rapporto con , parte attrice non prova la fattispecie in CP_1
grado di legittimare tale voce di danno. Non vengono, infatti, prodotti elementi in grado di provare la debenza di tali somme. Non sembra che il rapporto sia mai nemmeno iniziato.
Tutto quanto alla presente sezione di motivazione appare – nonostante l'intricarsi delle difese – irrilevante. Infatti, tale rapporto non è mai iniziato ad essere eseguito;
per la inidoneità tecnica e per il sequestro.
Va dunque disposta la risoluzione.
Non rileva che si versi in ipotesi di risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta.
Il contratto è risolto.
pagina 38 di 50 SEI
Sulla domanda di condanna in pristino
, oltre alle due distinte domande di risoluzione per inadempimento Controparte_3
già trattate nelle precedenti sezioni di motivazione, domanda anche la condanna alla rimessione in pristino del proprio terreno.
Trattasi, del resto, di attività di bonifica necessariamente conseguente all'inquinamento di un sito, già oggetto di una ordinanza ARPAE ex art. 244,
d.lgs. 152/2006 del 01.03.2022 (doc. n. 23 terza chiamata).
La domanda è fondata.
L'accertata negligenza delle parti convenuta ed attrice implica necessariamente la condanna a provvedere alla bonifica dei siti inquinati dalla condotta posta in essere;
condanna che viene disposta in solido nei confronti di e CP_1
in ragione della loro reciproca responsabilità e posizione di Parte_1
garanzia assunta nello svolgimento delle lavorazioni.
Nell'ordinamento giuridico italiano, infatti, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi ambientali assurge a valore primario e assoluto ed è imposta dai precetti costituzionali (articoli 2, 3, 9, 32, 41 e 42 cost.). Il comportamento idoneo ad integrare l'illecito ambientale, pertanto, consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento delle matrici ambientali, destinata a persistere sino a quando il pagina 39 di 50 suo autore (o autori) abbia (o abbiano) ripristinato il luogo interessato alla sua condizione precedente.
In diritto, la tutela dell'ambiente assume una preminente posizione di tutela e la sua lesione integra una violazione del principio generale del neminem laedere. In tal senso, quindi, la principale forma di tutela coincide con la condanna alla messa in ripristino dei siti inquinati, al fine di eliminare ogni eventuale contaminazione residua.
Pertanto, la tutela specifica ricopre una posizione di necessaria primazia;
tutela che - nel caso di specie - si sostanzia nella rimozione di quanto già realizzato in difformità di quanto commissionato con il contratto di ottobre 2018, oltre ogni ulteriore adempimento richiesto per legge dalla amministrazione competente (doc.
n. 23 terza chiamata, ordinanza ARPAE).
La attività di bonifica viene per legge imputata in capo all'autore dell'inquinamento secondo il principio generale chi inquina paga, fondato almeno su una responsabilità di natura colposa. Secondo tale principio, dunque, chiunque,
realizzando un fatto illecito o omettendo attività o comportamenti doverosi, arrechi un danno all'ambiente (alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo) è
obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per l'equivalente patrimoniale (art. 311, secondo comma, d.lgs. 152/2006).
pagina 40 di 50 Nel caso di specie, se il dolo delle parti non ha trovato al momento una prova, né sul punto può essere valorizzata la sentenza penale di primo grado in quanto non irrevocabile;
ciononostante l'accertamento dell'elemento colposo viene fatto derivare dalla violazione degli obblighi di diligenza e custodia che soggiacciono ad ogni operatore economico nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Posto che il bene fu consegnato alle parti attrice e convenuta e che esse hanno operato sul terreno, inquinandolo in modo significativo, in via extracontrattuale,
quanto meno, emerge una chiara responsabilità di attrice e convenuta verso la
. Controparte_3
La responsabilità è in solido;
né vi sono domande delle parti attrice e chiamata alla determinazione del riparto interno di responsabilità.
In relazione alla sola convenuta, oltre alla responsabilità extracontrattuale – chi ha la detenzione di un bene non lo deve danneggiare – vi è una chiara responsabilità contrattuale. Infatti, essa ha assunto anche, nel contratto, una obbligazione (contrattuale, ripetesi contrattuale), di custodire, che discende dal contratto di appalto;
l'appaltatore deve restituire il bene e, nella obbligazione restitutoria, vi è anche quella di custodire (arg. artt. 1177 e 1665 c.c.).
Occorre ora procedere – dato l'<> – alle modalità ed al tipo di condanna.
L' propone due domande, una principale, di condanna ad un fare Controparte_3
ed una subordinata, di pagare i danni.
pagina 41 di 50 Viene accolta la prima, per il favore che l'ordinamento ha per il risarcimento in forma specifica;
nonché perché si tratta appunto dell'accoglimento della domanda
principale della . Controparte_3
Va detto che la somma di Euro 200.000,00, quale costo complessivamente stimato dei costi di bonifica, può avere anche plausibilità ma è comunque domanda subordinata.
Trattasi, pertanto, di una condanna di facere (appunto il ripristino dello stato dei luoghi antecedente agli interventi inquinanti posti in essere da e CP_1
che, eventualmente in sede di esecuzione, potrà essere Parte_1
surrogata in caso di persistente inadempimento delle due parti soccombenti dal rimborso delle spese ai sensi dell'art. 614 c.p.c.
Quanto agli ulteriori elementi strutturali della responsabilità, non è oggetto di contestazione la circostanza che entrambi abbiano concorso alla realizzazione, pro quota, del fatto dannoso rappresentato dalla stessa realizzazione dell'impianto. A
fronte di una diversa (ma non provata) ripartizione della responsabilità nelle lavorazioni, trova applicazione la presunzione di solidarietà di cui all'articolo 2055, terzo comma, c.c. (oltre al profilo di responsabilità contrattuale che, come ormai pacifico, ben può concorrere con quella extracontrattuale).
SETTE
Il rapporto con il procedimento penale
pagina 42 di 50 Dato atto nelle precedenti sezioni di motivazione delle domande di natura contrattuale (i tre distinti rapporti di cui supra) e della domanda di condanna in pristino conseguente al danno ambientale, una singola sezione di motivazione deve essere destinata alla trattazione del tema relativo al rapporto con il separato giudizio penale (R.G. dibattimento 4575/2022; sent. n. 3478 del 26.07.2024).
Il rapporto con il procedimento penale, infatti, viene in rilievo nel presente giudizio civile ai fini dell'accoglimento della eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di sollevata da Controparte_3 CP_1
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito, ratione temporis applicabile al caso di specie), infatti, eccepisce la inammissibilità delle domande CP_1
riconvenzionali della terza chiamata in ragione del trasferimento della domanda risarcitoria in sede penale e la conseguente rinuncia della domanda prospettata nel presente giudizio civile.
La eccezione non è fondata.
In diritto, il tema del rapporto tra la domanda risarcitoria in sede civile e il giudizio penale ha per lungo tempo interessato la dottrina e la giurisprudenza, fino a giungere ad un sostanziale capovolgimento legislativo con la riforma del codice di procedura penale del 1988.
Si fronteggiano, infatti, due distinti indirizzi: l'uno (di origine francese e fatto proprio dal precedente codice di rito) inteso a riconoscere preminenza al giudizio pagina 43 di 50 penale rispetto a quello civile, nell'ottica della unitarietà della giurisdizione e della certezza dei rapporti giuridici;
l'altro (coniato secondo il modello anglo-americano e adottato dall'attuale codice di procedura penale) che riconosce autonomia e indipendenza ai due procedimenti.
Nell'attuale assetto normativo, pertanto, le norme di rilievo sono rappresentate dall'articolo 75 c.p.p. e dagli articoli 651 e 652 c.p.p., i quali, riconoscendo la possibilità che i due giudizi possano scorrere su binari paralleli e distinti, hanno fatto venire meno la c.d. pregiudizialità penale.
Nel caso di specie, in particolare, parte convenuta eccepisce che la costituzione di parte civile in sede penale e la conseguente domanda risarcitoria ivi avanzata costituisca espressione della facoltà prevista all'articolo 75, primo comma, c.p.p. dalla quale la legge fa conseguire la rinuncia agli atti in sede civile.
Tuttavia, l'operare dell'effetto giuridico di tale norma è subordinato alla coincidenza degli elementi strutturali delle due domande. In altri termini, la costituzione di parte civile nel processo penale comporta il trasferimento in tale sede dell'azione civile precedentemente proposta, a norma dell'art. 75 c.p.p., con conseguente estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti, nel solo caso di
effettiva coincidenza delle azioni per personae, petitum e causa petendi (Cass., Sez.
Unite, sent. 6538/2010; Cass., ord. 34529/2019).
pagina 44 di 50 Nel caso di specie, tuttavia, non vi è coincidenza di tali elementi in quanto da un lato la domanda di avanzata in sede civile è rivolta alle società Controparte_3
contraenti (e non ai rappresentanti legali a titolo personale) – differenza di personae – e, dall'altro, trova il proprio fondamento giuridico nell'asserito (e, come detto, accertato) inadempimento contrattuale.
Diversamente, in sede penale la domanda risarcitoria di viene Controparte_3
rivolta nei confronti dei due rappresentanti legali delle compagini societarie
( e ) al fine di ottenere il risarcimento del Parte_2 Parte_3
danno quantificato nell'ingiusto profitto di cui alla fattispecie della truffa posta in essere e accertata dal giudice di prime cure.
In sintesi, dunque, le due azioni (quella avanzata in via riconvenzionale in sede civile e quella come parte civile in sede penale) hanno elementi distinti. Ne
consegue, pertanto, il rigetto della eccezione di CP_1
OTTO
In sintesi conclusiva
In conclusione, occorre destinare una ultima sezione di motivazione ad un breve riepilogo delle domande prospettate.
Dato atto del rapporto contrattuale di subappalto che legava IPER200 a ma del difetto di prova di parte attrice circa la Parte_1
quantificazione del quantum, le domande attoree di risoluzione e di conseguente pagina 45 di 50 condanna deve essere rigettata per difetto di prova (su ciò il punto 1 del dispositivo).
Quanto, invece, alle domande della terza chiamata nei confronti di parte attrice e parte convenuta, entrambe trovano accoglimento. In particolare, dato atto da un lato del contratto di appalto che legava a e accertato Controparte_3 CP_1
l'inadempimento di non scarsa importanza della società appaltatrice;
e, dall'altro, del rapporto contrattuale di gestione dell'impianto tra e Controparte_3
Parte_1
a) viene dichiarata la risoluzione del contratto di appalto che legava
[...]
a e, per l'effetto, viene condannata al pagamento CP_3 CP_1 CP_1
della somma complessiva di Euro 664.648,00 (su ciò i punti 3 , 4 e 5 del dispositivo);
b) viene dichiarata la risoluzione del contratto di gestione che legava
[...]
a (su ciò il punto 6 del dispositivo). CP_3 Parte_1
Inoltre, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno di parte convenuta nei confronti di (su ciò il punto 2 del Parte_1
dispositivo).
Infine, viene accolta altresì la domanda di di condanna in solido Controparte_3
di parte attrice e parte convenuta alla rimessione in pristino del sito inquinato (su ciò il punto 7 del dispositivo).
pagina 46 di 50 Spese di lite
Così pronunciato, le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza nella liquidazione di cui al dispositivo;
liquidazione operata in applicazione dei parametri medi.
Facendo richiamo dei principi chiovendiani in termini di spese processuali, occorre,
inoltre, sollevare la parte vittoriosa ( ) da tutti i costi sostenuti a Controparte_3
vario titolo in giudizio. La tutela giurisdizionale di un diritto, laddove fondata, per essere piena ed effettiva non deve essere fonte di un danno economico per la parte vincitrice.
Tuttavia, in ragione della peculiarità della controversia e della presenza di plurime domande di condanna reciproche, occorre specificare la debenza delle spese di lite in ragione dei singoli rapporti.
Quanto alle spese di lite di e in ragione della loro CP_1 Parte_1
reciproca soccombenza nelle domande di condanna, si compensano anche le spese di lite.
Quanto, invece, alle spese di lite della terza chiamata, e CP_1 Parte_1
vengono condannate in solido tra loro a rifondere quanto dovuto in
[...]
favore di . Controparte_3
Scaglione da Euro 520.001,00 a Euro 1.000.000,00.
P.Q.M.
pagina 47 di 50 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
15251/2021; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA integralmente tutte le domande di parte attrice
[...]
(C.F. ) nei confronti di parte convenuta e della Parte_1 P.IVA_1
terza chiamata.
2) RIGETTA integralmente tutte le domande riconvenzionali di parte convenuta tanto nei confronti di parte attrice (ristoro per decreti ingiuntivi;
altro), quanto nei confronti della terza chiamata (manleva rispetto alle domande attoree;
altro).
3) DICHIARA RISOLTO il contratto di appalto intercorrente tra
[...]
e per inadempimento imputabile a parte Controparte_4 CP_1
convenuta e, per l'effetto, CP_1
4) CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
restituire quanto già percepito quale corrispettivo del contratto d'appalto e conseguentemente:
5) CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Controparte_4
della somma di Euro 664.648,00, oltre interessi di cui all'articolo
[...]
1284, quarto (penultimo) comma c.c., dalla domanda (costituzione della terza chiamata in giudizio) fino all'effettivo saldo.
6) DICHIARA RISOLTO il contratto di gestione intercorrente tra
[...]
Controparte_5
pagina 48 di 50 7) CONDANNA parte attrice e parte convenuta, e Parte_1
in solido tra loro, alla rimessione in pristino dei siti contaminati, CP_1
ubicati in via San Ruffillo n. 5, San Lazzaro di Savena (BO). Il contenuto di questa obbligazione di fare coincide con:
7-a) quanto alla ordinanza di ripristino di ARPAE primo marzo 2022 e precedenti controlli, come in pratica SINADOC
29076/2020;
7 -b) comunque, oltre a quanto a 7 – a, con la realizzazione di un ripristino del bene di proprietà della terza chiamata, secondo le migliori regole tecniche.
8) DICHIARA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE nel rapporto giuridico processuale fra e CP_1 Parte_1
9) CONDANNA, in solido tra loro, parte attrice e parte Parte_1
convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
. Spese che si liquidano in Euro 32.000,00 per Controparte_4
compenso avvocati;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede. Anticipazioni pari ad Euro 1.686,00. Infine, IVA e Cassa come per legge.
10) SI LI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 31 luglio 2025
pagina 49 di 50 Il giudice Marco D'Orazi
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