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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati: Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere All'esito dell'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 938 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Paola Pt_1
Ciarelli e Laura Loreni, giusta procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del Notaio del 22.03.2024, rep. 37875, Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo D'Ambrosio CP_1 ede elettivamante dom.to come in atti.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 251/2024 depositata il 29.02.2024.
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
in data 19.11.2021, notificava presso la sede di Latina CP_1 Pt_1 ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 535/21 reso, provvisoriamente esecutivo, dal G.U.L. del Tribunale di Latina in data 19.11.2021 per il pagamento delle somme richieste a titolo di ratei di reddito di cittadinanza. l' proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, Pt_1 chiedendone la revoca per l'infondatezza delle pretese con il medesimo azionate, prospettando unicamente l'assenza del requisito reddituale del nucleo familiare del richiedente.
La si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione. Il Tribunale di Latina istruita documentalmente la causa ha rigetto l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'Istituto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Con l'atto di gravame l' ha censurato la decisione chiedendone la riforma Pt_1 con accoglimento della richiesta revoca del decreto ingiuntivo: << Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.
251/2024 emessa dal G.U.L. del Tribunale di Latina in data 29.02.2024 accogliere l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revocare il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 535/2021 reso in data 19.11.2021 dal Tribunale di Latina, sezione lavoro, perché non fondate le pretese con il medesimo azionate. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio>>.
Si è costituito in giudizio il resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1 All'udienza odierna la causa è stata decisa. Con il ricorso in appello deduce che il primo giudice avrebbe errato per CP_2 non essersi avveduto << che dalla documentazione prodotta in atti dall' CP_3 unitamente al ricorso in opposizione (v. fascicolo telematico di primo grado) la signora (con o senza il reddito dell'ex marito) in ogni caso superava la CP_1 soglia di reddito fissata dalla legge per aver diritto alla prestazione richiesta con il decreto ingiuntivo opposto. Sul punto è sufficiente richiamare la domanda di Rdc presentata dall'odierna appellata in Parte_2 data 08/03/2019 (e prodotta ripetesi nel fascicolo telematico di primo grado
– v. doc. 2) che è stata respinta dall'Istituto per sopra soglia reddito Pt_1 familiare. La soglia nucleo era stabilita, all'epoca dei fatti, in €uro 6000 x1.2=
€uro 7.200, secondo quanto previsto dal D.L. n. 4 del 2019 conv. in legge n.26 del 2019 (v. anche circolare attuativa n.43 del 2019. Rispetto al nucleo Pt_1 familiare dichiarato dalla in domanda, il reddito familiare del CP_1 nucleo rilevato in procedura RdC è di €uro 11.904,00 determinato da reddito presente nel foglio componente della dichiarante, quadro FC4 CP_1 ed FC5 della DSU prot. presentata in data Parte_2
11/01/2019 (e prodotta sempre nel fascicolo telematico di primo grado – Pt_1
v. docc. 3 e 4). Nello specifico il reddito è composto da €uro 9.804,00 per redditi esenti da imposta esclusi i trattamenti erogati da (quadro FC4 Pt_1
DSU) e da €uro 2.100,00 per assegni percepiti per il mantenimento dei figli (da parte dell'ex marito signor (quadro FC5 DSU). Avendo la opposta Per_2 compilato il quadro C e quindi il quadro D della medesima DSU (vedi sempre DSU nel fascicolo telematico in atti), non è stato necessario compilare altri moduli relativi al genitore non convivente, come da nota presente nel medesimo quadro D. Conseguentemente, il reddito familiare del nucleo era comunque sopra soglia indipendentemente dalla situazione reddituale dell'ex coniuge (genitore dei figli per i quali versa il mantenimento), sia esso convivente o meno con il nucleo familiare del richiedente la prestazione. Per quanto sopra, la reiezione della domanda RDC all'epoca disposta dall' CP_3
è corretta, in quanto il superamento della soglia di legge del reddito familiare di fatto sussiste in ogni caso, al di là della convivenza della signora con CP_1 l'ex coniuge Sig. . Pertanto, così come è stata compilata la Persona_3 autocertificazione DSU dalla opponente, presentata all' , i redditi Pt_1 denunciati appartenenti al nucleo familiare risultano inequivocabilmente sopra soglia reddito, fissato come già indicato dall' anche nel ricorso in Pt_1 opposizione di primo grado, in €uro 7.200,00…>>.
Lamenta l'appellato che tale deduzioni costituiscano nuove deduzioni in appello e come tali inammissibili. L'appello è infondato e deve essere respinto. La circostanza che dagli atti potesse o meno emergere un ulteriore motivo di censura rispetto all'insussistenza del credito azionato in via monitoria, non giustifica né legittima la deducibilità in appello di tali elementi di giudizio, fattuali e giuridici, mai portati alla cognizione del primo giudice. Da ultimo la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 7590 depositata il 21 marzo 2024, ha avuto modo di ribadire che nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (cfr. nello stesso senso Cass. nn. 4854/2014, 2529/2018 e 22357/2019 secondo cui tale divieto non riguarda solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma pure le contestazioni)
Non a caso si è riportata buona parte se non tutto il ricorso in appello al fine di evidenziare come le nuove deduzioni riguardino fatti che pur desumibili, in ipotesi, dalla produzione di primo grado, non erano mai stati, prima del gravame, ritenuto idonei ad incidere sulla prounicia ed in ultima analisi sulla spettanza del credito.
A giudizio della Corte si tratta di “fatti” nuovi, perché mai eidenziati e mai considerati quali elementi di elisione del diritto oggetto del ricorso monitoriam che – laddove considerati ed ammessi in questa sede – costiturebbero quel vulnus al diritto di difesa e in particolare alla prova, con conseguente pregiudizio della parità delle parti, e quella inammissibile trasformazione del giudizio di appello in novum iudicium.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l' al pagamento, in favore di Pt_1 CP_1
delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre
[...] rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 13.3.2025
Il Presidente
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati: Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere All'esito dell'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 938 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Paola Pt_1
Ciarelli e Laura Loreni, giusta procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del Notaio del 22.03.2024, rep. 37875, Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo D'Ambrosio CP_1 ede elettivamante dom.to come in atti.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 251/2024 depositata il 29.02.2024.
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
in data 19.11.2021, notificava presso la sede di Latina CP_1 Pt_1 ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 535/21 reso, provvisoriamente esecutivo, dal G.U.L. del Tribunale di Latina in data 19.11.2021 per il pagamento delle somme richieste a titolo di ratei di reddito di cittadinanza. l' proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, Pt_1 chiedendone la revoca per l'infondatezza delle pretese con il medesimo azionate, prospettando unicamente l'assenza del requisito reddituale del nucleo familiare del richiedente.
La si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione. Il Tribunale di Latina istruita documentalmente la causa ha rigetto l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'Istituto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Con l'atto di gravame l' ha censurato la decisione chiedendone la riforma Pt_1 con accoglimento della richiesta revoca del decreto ingiuntivo: << Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.
251/2024 emessa dal G.U.L. del Tribunale di Latina in data 29.02.2024 accogliere l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revocare il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 535/2021 reso in data 19.11.2021 dal Tribunale di Latina, sezione lavoro, perché non fondate le pretese con il medesimo azionate. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio>>.
Si è costituito in giudizio il resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1 All'udienza odierna la causa è stata decisa. Con il ricorso in appello deduce che il primo giudice avrebbe errato per CP_2 non essersi avveduto << che dalla documentazione prodotta in atti dall' CP_3 unitamente al ricorso in opposizione (v. fascicolo telematico di primo grado) la signora (con o senza il reddito dell'ex marito) in ogni caso superava la CP_1 soglia di reddito fissata dalla legge per aver diritto alla prestazione richiesta con il decreto ingiuntivo opposto. Sul punto è sufficiente richiamare la domanda di Rdc presentata dall'odierna appellata in Parte_2 data 08/03/2019 (e prodotta ripetesi nel fascicolo telematico di primo grado
– v. doc. 2) che è stata respinta dall'Istituto per sopra soglia reddito Pt_1 familiare. La soglia nucleo era stabilita, all'epoca dei fatti, in €uro 6000 x1.2=
€uro 7.200, secondo quanto previsto dal D.L. n. 4 del 2019 conv. in legge n.26 del 2019 (v. anche circolare attuativa n.43 del 2019. Rispetto al nucleo Pt_1 familiare dichiarato dalla in domanda, il reddito familiare del CP_1 nucleo rilevato in procedura RdC è di €uro 11.904,00 determinato da reddito presente nel foglio componente della dichiarante, quadro FC4 CP_1 ed FC5 della DSU prot. presentata in data Parte_2
11/01/2019 (e prodotta sempre nel fascicolo telematico di primo grado – Pt_1
v. docc. 3 e 4). Nello specifico il reddito è composto da €uro 9.804,00 per redditi esenti da imposta esclusi i trattamenti erogati da (quadro FC4 Pt_1
DSU) e da €uro 2.100,00 per assegni percepiti per il mantenimento dei figli (da parte dell'ex marito signor (quadro FC5 DSU). Avendo la opposta Per_2 compilato il quadro C e quindi il quadro D della medesima DSU (vedi sempre DSU nel fascicolo telematico in atti), non è stato necessario compilare altri moduli relativi al genitore non convivente, come da nota presente nel medesimo quadro D. Conseguentemente, il reddito familiare del nucleo era comunque sopra soglia indipendentemente dalla situazione reddituale dell'ex coniuge (genitore dei figli per i quali versa il mantenimento), sia esso convivente o meno con il nucleo familiare del richiedente la prestazione. Per quanto sopra, la reiezione della domanda RDC all'epoca disposta dall' CP_3
è corretta, in quanto il superamento della soglia di legge del reddito familiare di fatto sussiste in ogni caso, al di là della convivenza della signora con CP_1 l'ex coniuge Sig. . Pertanto, così come è stata compilata la Persona_3 autocertificazione DSU dalla opponente, presentata all' , i redditi Pt_1 denunciati appartenenti al nucleo familiare risultano inequivocabilmente sopra soglia reddito, fissato come già indicato dall' anche nel ricorso in Pt_1 opposizione di primo grado, in €uro 7.200,00…>>.
Lamenta l'appellato che tale deduzioni costituiscano nuove deduzioni in appello e come tali inammissibili. L'appello è infondato e deve essere respinto. La circostanza che dagli atti potesse o meno emergere un ulteriore motivo di censura rispetto all'insussistenza del credito azionato in via monitoria, non giustifica né legittima la deducibilità in appello di tali elementi di giudizio, fattuali e giuridici, mai portati alla cognizione del primo giudice. Da ultimo la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 7590 depositata il 21 marzo 2024, ha avuto modo di ribadire che nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (cfr. nello stesso senso Cass. nn. 4854/2014, 2529/2018 e 22357/2019 secondo cui tale divieto non riguarda solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma pure le contestazioni)
Non a caso si è riportata buona parte se non tutto il ricorso in appello al fine di evidenziare come le nuove deduzioni riguardino fatti che pur desumibili, in ipotesi, dalla produzione di primo grado, non erano mai stati, prima del gravame, ritenuto idonei ad incidere sulla prounicia ed in ultima analisi sulla spettanza del credito.
A giudizio della Corte si tratta di “fatti” nuovi, perché mai eidenziati e mai considerati quali elementi di elisione del diritto oggetto del ricorso monitoriam che – laddove considerati ed ammessi in questa sede – costiturebbero quel vulnus al diritto di difesa e in particolare alla prova, con conseguente pregiudizio della parità delle parti, e quella inammissibile trasformazione del giudizio di appello in novum iudicium.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l' al pagamento, in favore di Pt_1 CP_1
delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre
[...] rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 13.3.2025
Il Presidente
Dott. Guido Rosa