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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 54/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. BR Riga Presidente dr. NA IA NA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. MICCINELLI Parte_1
CO
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. IOANNONI FIORE ENRICO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 88/2025 in data 11 febbraio 2025 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Teramo, ha accolto l'opposizione formulata da e dichiarato l'estinzione dei crediti sottesi Controparte_1 all'atto di intimazione n. 108 202490046619 82/000 notificato in data 18 settembre 2024, per un importo complessivo pari ad euro 27.555,86 - afferente le cartelle di pagamento n. 10820090005688709000, notificata in data 27.11.2009, avente quale ente impositore l' per omessi contributi e sanzioni per gli anni 2006 e 2007 e n. CP_2
10820120001585128000, notificata in data 02.04.2012, avente quale ente impositore la Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo - per intervenuta prescrizione quinquennale. In particolare, il giudice di primo grado, negata la chiamata in giudizio di richiesta CP_2 dall' previa qualificazione dell'opposizione proposta come opposizione all'esecuzione CP_3 ex art. 615 c.p.c., ha ritenuto prescritti i crediti azionati, per essere decorsi oltre 5 anni dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo – ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10876201500000119000, in data 08/5/2015 – e quella dell'intimazione di pagamento opposta. Avverso la suindicata sentenza, notificata in data 12 febbraio 2025, ha proposto appello l' con ricorso depositato in data 11 marzo 2025, chiedendo la riforma della stessa e CP_3 concludendo per il rigetto dell'opposizione. Si è costituita in giudizio contestando ogni motivo di gravame e Controparte_4 chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea declaratoria di estinzione dei crediti da parte del primo giudice per intervenuta prescrizione quinquennale ed in particolare la violazione a falsa applicazione del D.L. 18/2020 e D.L. 189/2016 nonché l'errore di fatto sub specie di errore di calcolo nell'applicazione del D.L. 18/2020 e del Dlgs. 189/2016.
Il Tribunale nello specifico, secondo l'appellante, avrebbe escluso l'applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020, prevista per i soli crediti affidati all' durante il periodo di sospensione (comma 4bis), omettendo di Controparte_5 tener conto dell'ultimo capoverso dell'art. 68 del D.L. 18/2020 che recita “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, che a sua volta, all'art. 12 comma 2, recita “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.” Il Tribunale inoltre avrebbe errato anche nel determinare i giorni di sospensione del corso della prescrizione, indicandoli in 1095 giorni anziché in 1157 ex D.L. 189/2016. I motivi sono fondati e meritano accoglimento. Preliminarmente deve darsi atto che è intervenuto il giudicato in ordine all'accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, che l'intimazione di pagamento opposta fa riferimento a due cartelle di pagamento rispettivamente n. 10820090005688709000 – ente impositore , notificata in data 27.11.2009 e n. 10820120001585128000 – ente CP_2 impositore Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo, notificata in data 02.04.2012, non opposte, per entrambe le quali il primo atto interruttivo della prescrizione, maturata successivamente alla notifica delle stesse, è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CPI n. , notificata in data 08/5/2015 seguita poi dalla PartitaIVA_1 intimazione oggetto della presente opposizione, notificata in data 18.09.2024.
pag. 2/4 In particolare, , con i motivi di gravame, si è limitata a Parte_2 censurare il verificarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, così come accertato dal Tribunale, che non avrebbe tenuto conto del richiamo normativo alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 e delle previsioni di cui al D.L. 189/2016, in materia di sospensione del termine di prescrizione. Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, fermo restando il termine di prescrizione quinquennale operante in materia, anche applicando il numero di giorni di sospensione indicato nella sentenza del Tribunale, pari a 1095, a causa del sisma del 2016 (dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2019) e ulteriori 542 per l'emergenza Covid 19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), si perviene ad un totale di 1637 giorni di sospensione, che, detratti dai giorni di calendario intercorrenti tra l'8.5.2015 (notifica del primo atto interruttivo della prescrizione) e il 18.9.2024 (notifica del secondo atto interruttivo della prescrizione) pari ad un totale di 3418, conduce a residui 1781 giorni, pari a 4 anni 10 mesi e 28 giorni, cioè ad un periodo temporale inferiore al quinquennio necessario per ritenere maturata la prescrizione. Il giudice di primo grado ha infatti commesso un errore di calcolo nell'affermare che
“Ebbene, anche considerando tali ipotesi sospensive, ovvero dal 26.10.2016 al 31.12.2019 (dal 26.10.2016 perché il è stato incluso tra i Comuni di cui all'allegato 2 Controparte_6 del decreto-legge n. 189 del 2016, afferente il sisma del 26 e 30 ottobre 2016, e non anche nell'allegato 1 di cui al sisma di agosto 2016; si tratta di 1095 giorni;
ad ogni modo, non sarebbe cambiato anche considerando la data del 25.8.2016) e poi dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (542 giorni), alla data di notifica dell'atto di intimazione, avvenuta in data 18.9.2024, era già decorso il termine di prescrizione quinquennale” atteso che, decorrendo il termine iniziale dall'8 maggio 2015, tenuto conto della sospensione dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2019 per il sisma e dell'ulteriore sospensione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per la pandemia, alla data del 18 settembre 2024 non erano trascorsi 1825 giorni (pari a 5 anni) ma solo 1781 giorni. Ne consegue che non si è perfezionata la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle per cui è causa e che pertanto, in base al principio della “ragione più liquida”, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione formulata in primo grado da va rigettata, Controparte_1 ritenuti assorbiti tutti i restanti motivi di gravame. Nel caso in esame, il suddetto principio - secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza necessità di esaminare previamente le altre - si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, avendo l'appellante comunque eccepito all'errata declaratoria di prescrizione dei crediti pronunciata dal giudice di primo grado conseguente alla violazione di norme e all'errato calcolo dei termini di sospensione della stessa, ragion per cui la decisione rientra nell'ambito del thema decidendum sottoposto all'attenzione della Corte. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
pag. 3/4 - Rigetta l'opposizione formulata da Controparte_4
- Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida Controparte_4 in € 3.290 per il primo grado e in € 3.473 per il presente grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NA IA NA BR Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 54/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. BR Riga Presidente dr. NA IA NA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. MICCINELLI Parte_1
CO
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. IOANNONI FIORE ENRICO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 88/2025 in data 11 febbraio 2025 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Teramo, ha accolto l'opposizione formulata da e dichiarato l'estinzione dei crediti sottesi Controparte_1 all'atto di intimazione n. 108 202490046619 82/000 notificato in data 18 settembre 2024, per un importo complessivo pari ad euro 27.555,86 - afferente le cartelle di pagamento n. 10820090005688709000, notificata in data 27.11.2009, avente quale ente impositore l' per omessi contributi e sanzioni per gli anni 2006 e 2007 e n. CP_2
10820120001585128000, notificata in data 02.04.2012, avente quale ente impositore la Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo - per intervenuta prescrizione quinquennale. In particolare, il giudice di primo grado, negata la chiamata in giudizio di richiesta CP_2 dall' previa qualificazione dell'opposizione proposta come opposizione all'esecuzione CP_3 ex art. 615 c.p.c., ha ritenuto prescritti i crediti azionati, per essere decorsi oltre 5 anni dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo – ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10876201500000119000, in data 08/5/2015 – e quella dell'intimazione di pagamento opposta. Avverso la suindicata sentenza, notificata in data 12 febbraio 2025, ha proposto appello l' con ricorso depositato in data 11 marzo 2025, chiedendo la riforma della stessa e CP_3 concludendo per il rigetto dell'opposizione. Si è costituita in giudizio contestando ogni motivo di gravame e Controparte_4 chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea declaratoria di estinzione dei crediti da parte del primo giudice per intervenuta prescrizione quinquennale ed in particolare la violazione a falsa applicazione del D.L. 18/2020 e D.L. 189/2016 nonché l'errore di fatto sub specie di errore di calcolo nell'applicazione del D.L. 18/2020 e del Dlgs. 189/2016.
Il Tribunale nello specifico, secondo l'appellante, avrebbe escluso l'applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020, prevista per i soli crediti affidati all' durante il periodo di sospensione (comma 4bis), omettendo di Controparte_5 tener conto dell'ultimo capoverso dell'art. 68 del D.L. 18/2020 che recita “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, che a sua volta, all'art. 12 comma 2, recita “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.” Il Tribunale inoltre avrebbe errato anche nel determinare i giorni di sospensione del corso della prescrizione, indicandoli in 1095 giorni anziché in 1157 ex D.L. 189/2016. I motivi sono fondati e meritano accoglimento. Preliminarmente deve darsi atto che è intervenuto il giudicato in ordine all'accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, che l'intimazione di pagamento opposta fa riferimento a due cartelle di pagamento rispettivamente n. 10820090005688709000 – ente impositore , notificata in data 27.11.2009 e n. 10820120001585128000 – ente CP_2 impositore Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo, notificata in data 02.04.2012, non opposte, per entrambe le quali il primo atto interruttivo della prescrizione, maturata successivamente alla notifica delle stesse, è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CPI n. , notificata in data 08/5/2015 seguita poi dalla PartitaIVA_1 intimazione oggetto della presente opposizione, notificata in data 18.09.2024.
pag. 2/4 In particolare, , con i motivi di gravame, si è limitata a Parte_2 censurare il verificarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, così come accertato dal Tribunale, che non avrebbe tenuto conto del richiamo normativo alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 e delle previsioni di cui al D.L. 189/2016, in materia di sospensione del termine di prescrizione. Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, fermo restando il termine di prescrizione quinquennale operante in materia, anche applicando il numero di giorni di sospensione indicato nella sentenza del Tribunale, pari a 1095, a causa del sisma del 2016 (dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2019) e ulteriori 542 per l'emergenza Covid 19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), si perviene ad un totale di 1637 giorni di sospensione, che, detratti dai giorni di calendario intercorrenti tra l'8.5.2015 (notifica del primo atto interruttivo della prescrizione) e il 18.9.2024 (notifica del secondo atto interruttivo della prescrizione) pari ad un totale di 3418, conduce a residui 1781 giorni, pari a 4 anni 10 mesi e 28 giorni, cioè ad un periodo temporale inferiore al quinquennio necessario per ritenere maturata la prescrizione. Il giudice di primo grado ha infatti commesso un errore di calcolo nell'affermare che
“Ebbene, anche considerando tali ipotesi sospensive, ovvero dal 26.10.2016 al 31.12.2019 (dal 26.10.2016 perché il è stato incluso tra i Comuni di cui all'allegato 2 Controparte_6 del decreto-legge n. 189 del 2016, afferente il sisma del 26 e 30 ottobre 2016, e non anche nell'allegato 1 di cui al sisma di agosto 2016; si tratta di 1095 giorni;
ad ogni modo, non sarebbe cambiato anche considerando la data del 25.8.2016) e poi dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (542 giorni), alla data di notifica dell'atto di intimazione, avvenuta in data 18.9.2024, era già decorso il termine di prescrizione quinquennale” atteso che, decorrendo il termine iniziale dall'8 maggio 2015, tenuto conto della sospensione dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2019 per il sisma e dell'ulteriore sospensione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per la pandemia, alla data del 18 settembre 2024 non erano trascorsi 1825 giorni (pari a 5 anni) ma solo 1781 giorni. Ne consegue che non si è perfezionata la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle per cui è causa e che pertanto, in base al principio della “ragione più liquida”, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione formulata in primo grado da va rigettata, Controparte_1 ritenuti assorbiti tutti i restanti motivi di gravame. Nel caso in esame, il suddetto principio - secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza necessità di esaminare previamente le altre - si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, avendo l'appellante comunque eccepito all'errata declaratoria di prescrizione dei crediti pronunciata dal giudice di primo grado conseguente alla violazione di norme e all'errato calcolo dei termini di sospensione della stessa, ragion per cui la decisione rientra nell'ambito del thema decidendum sottoposto all'attenzione della Corte. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
pag. 3/4 - Rigetta l'opposizione formulata da Controparte_4
- Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida Controparte_4 in € 3.290 per il primo grado e in € 3.473 per il presente grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NA IA NA BR Riga
pag. 4/4