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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9806/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Caivano, alla via De Gasperi n. 33, presso lo studio legale dell'avv.
Carlo Russo, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
- resistente contumace–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed Controparte_1 [...] chiedendo l'accertamento della prescrizione degli avvisi di addebito Controparte_2 contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2023 9007528162 000 da
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 2013 0003408445 000, Controparte_2
e n. 371 2013 0009833230 000;
b) che in ogni caso è maturata la prescrizione successiva rispetto al momento di notifica di tali avvisi di addebito.
Ritualmente citati in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la contumacia;
CP_3 si è costituita ed ha eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso. CP_4
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Il ricorrente agisce sulla base di un'intimazione di pagamento notificatagli relativamente agli avvisi di addebito n. 371 2013 0003408445 000, e n. 371 2013 0009833230 000.
Egli incentra le sue doglianze esclusivamente sul decorso del termine di prescrizione dal momento di notifica degli avvisi di addebito al momento di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non avendo ricevuto atti interruttivi da parte dell'ente chiamato in giudizio.
, tuttavia, ha depositato molteplici atti interruttivi della prescrizione, Controparte_2
notificati prima che decorresse il termine previsto dalla legge: sono presenti in giudizio, infatti,
l'intimazione di pagamento n.07120179033963627000 notificata il 30/09/2017, l'intimazione di pagamento n.07120189025885142000 notificata il 29/01/2019, oltre all'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 26/11/2018 ed accettata con comunicazione del
14/06/2019.
Con riferimento alle intimazioni di pagamento appena indicate, dunque, la notifica appare regolarmente perfezionata mediante consegna a persona abilitata alla ricezione e successivo invio della comunicazione di avvenuta consegna: l'ente convenuto ha provato di aver inviato la comunicazione di avvenuta notifica mediante il deposito del prospetto di poste italiane, non essendo certamente necessario l'invio di una raccomandata con avviso.
Allo stesso modo deve ritenersi che la richiesta – accolta da – di dilazione del debito CP_4
da parte del ricorrente, e riferita anche agli avvisi di addebito oggetto del giudizio, debba qualificarsi come atto interruttivo della prescrizione prescindendo dalla sua natura di atto ricognitivo del debito o meno: ritiene questo giudice, infatti, che anche qualora tale atto non dovesse essere qualificato come atto ricognitivo del debito e quindi pur qualora il contribuente possa contestare l'an della pretesa contributiva, tale atto debba necessariamente essere ritenuto valido ai fini di interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Per le ragioni appena esposte, quindi, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del giudizio il termine di prescrizione di 5 anni non era ancora decorso ed il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese nei confronti dell' , rimasto contumace. CP_3
Nei confronti di invece, le spese seguono la Controparte_2
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso e dichiara quindi dovuti i contributi riferiti intimazione di pagamento n.
071 2023 9007528162 000 con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 2013 0003408445
000, e n. 371 2013 0009833230 000;
- Nulla per le spese nei confronti dell' ; CP_3
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...]
, liquidandole in complessivi € 1.865,00, oltre accessori, se dovuti. Controparte_2
Si comunichi.
Aversa, 06.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9806/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Caivano, alla via De Gasperi n. 33, presso lo studio legale dell'avv.
Carlo Russo, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
- resistente contumace–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed Controparte_1 [...] chiedendo l'accertamento della prescrizione degli avvisi di addebito Controparte_2 contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2023 9007528162 000 da
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 2013 0003408445 000, Controparte_2
e n. 371 2013 0009833230 000;
b) che in ogni caso è maturata la prescrizione successiva rispetto al momento di notifica di tali avvisi di addebito.
Ritualmente citati in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la contumacia;
CP_3 si è costituita ed ha eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso. CP_4
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Il ricorrente agisce sulla base di un'intimazione di pagamento notificatagli relativamente agli avvisi di addebito n. 371 2013 0003408445 000, e n. 371 2013 0009833230 000.
Egli incentra le sue doglianze esclusivamente sul decorso del termine di prescrizione dal momento di notifica degli avvisi di addebito al momento di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non avendo ricevuto atti interruttivi da parte dell'ente chiamato in giudizio.
, tuttavia, ha depositato molteplici atti interruttivi della prescrizione, Controparte_2
notificati prima che decorresse il termine previsto dalla legge: sono presenti in giudizio, infatti,
l'intimazione di pagamento n.07120179033963627000 notificata il 30/09/2017, l'intimazione di pagamento n.07120189025885142000 notificata il 29/01/2019, oltre all'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 26/11/2018 ed accettata con comunicazione del
14/06/2019.
Con riferimento alle intimazioni di pagamento appena indicate, dunque, la notifica appare regolarmente perfezionata mediante consegna a persona abilitata alla ricezione e successivo invio della comunicazione di avvenuta consegna: l'ente convenuto ha provato di aver inviato la comunicazione di avvenuta notifica mediante il deposito del prospetto di poste italiane, non essendo certamente necessario l'invio di una raccomandata con avviso.
Allo stesso modo deve ritenersi che la richiesta – accolta da – di dilazione del debito CP_4
da parte del ricorrente, e riferita anche agli avvisi di addebito oggetto del giudizio, debba qualificarsi come atto interruttivo della prescrizione prescindendo dalla sua natura di atto ricognitivo del debito o meno: ritiene questo giudice, infatti, che anche qualora tale atto non dovesse essere qualificato come atto ricognitivo del debito e quindi pur qualora il contribuente possa contestare l'an della pretesa contributiva, tale atto debba necessariamente essere ritenuto valido ai fini di interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Per le ragioni appena esposte, quindi, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del giudizio il termine di prescrizione di 5 anni non era ancora decorso ed il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese nei confronti dell' , rimasto contumace. CP_3
Nei confronti di invece, le spese seguono la Controparte_2
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso e dichiara quindi dovuti i contributi riferiti intimazione di pagamento n.
071 2023 9007528162 000 con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 2013 0003408445
000, e n. 371 2013 0009833230 000;
- Nulla per le spese nei confronti dell' ; CP_3
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...]
, liquidandole in complessivi € 1.865,00, oltre accessori, se dovuti. Controparte_2
Si comunichi.
Aversa, 06.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo