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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Q U I N T A S E Z I O N E C I V I L E
Il Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10225 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi dagli
[...] C.F._2 avv. Antonio Atria (pec: ) Email_1
OPPONENTI
E
(già Controparte_1 Controparte_2
) (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] P.IVA_1 per essa quale procuratrice speciale (già ) rappresentata e Controparte_3 CP_4 difesa dall'Avv. Valerio Scimemi (pec: ) Email_2
OPPOSTA
Avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
nullità della fideiussione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato telematicamente il 09.07.2021 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2519 emesso dal Tribunale di
[...]
Palermo il 24.05.2021 con cui era stato loro ingiunto di pagare, quali fideiussori della società
Centro Genesi srl, la somma di € 225.853,25, a titolo di capitale, oltre interessi moratori sulla sorte capitale, in favore di con riferimento al rapporto di Controparte_5 mutuo chirografario n. 306075831 del 26 aprile 2010 di originari € 300.000,00, finanziamento revocato con nota del 6.5.2014 a seguito del mancato pagamento di dieci rate.
A sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto: - il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
(già e la carenza di titolarità sostanziale con Controparte_6 riferimento ai crediti di cui era stato chiesto il pagamento;
- l'omessa produzione del contratto di mutuo;
- la decadenza ex art. 1957 c.c. dell'obbligazione di garanzia per non avere la creditrice formulato tempestiva istanza per il recupero del credito nei confronti della debitrice principale;
- la nullità della fideiussione in quanto conforme al modello ABI, frutto dell'intesa anticoncorrenziale ex art. 2 L. 287/1990, accertata col provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di Banca
d'Italia;
- l'applicazione di un TAEG effettivo di un tasso di interessi di mora superiore al tasso soglia;
- l'inesigibilità delle somme richieste a causa delle condotte illegittime poste in essere dall'istituto di credito nella gestione di detti rapporti, che aveva determinato i saldi negativi oggi registrati.
Si è costituita in giudizio deducendo di essere Controparte_1 subentrata nella titolarità del credito già vantato da nei confronti della Controparte_7 [...] in forza del contratto di cessione crediti deteriorati ed altri attivi Controparte_8 dell'11 aprile 2018, intercorso tra i commissari liquidatori di Controparte_9 ed (che aveva poi mutato la propria denominazione in , con tutte le
[...] CP_2 CP_1 relative garanzie. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Con ordinanza del 30.11.2021, rigettata la domanda di chiamata in causa del terzo formulata dagli opponenti e accolta parzialmente l'istanza ex art. 648 c.p.c., è stato assegnato termine per l'assolvimento della condizione di procedibilità mediante espletamento della mediazione obbligatoria.
***
Esposti i fatti di causa, deve innanzitutto ritenersi dimostrata la titolarità in capo ad ei crediti oggetto del giudizio. Controparte_1
Al riguardo si osserva che il D.L. 99/17 convertito con legge 121/17 ha disciplinato
“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_9
e di nonché le modalità e le condizioni delle misure a
[...] Controparte_10 sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato” (art. 1).
( in LCA”), in data Controparte_11 CP_12
26 giugno 2017, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto legge ha ceduto a
[...]
Co ( ”) le attività e passività costituenti l'azienda bancaria, ad eccezione di alcune CP_13
2 attività classificate o classificabili come crediti deteriorati alla data del 26 giugno 2017 (“in sofferenza”, “unlikely to pay” o “past due”) di titolarità di in LCA e delle sue filiale o CP_12 Co Co controllate trasferite ad (il “Contratto di Cessione a ”); Co Successivamente, in esecuzione del Contratto di Cessione a e in conformità con le previsioni di cui al Decreto Legge, n LCA, con scrittura privata in data 10 luglio 2017 come integrata in CP_12 data 19 gennaio 2018, ha acquistato da (banca controllata dall'allora Controparte_7 [...]
Co e ceduta a ) i crediti deteriorati di quest'ultima (“Retrocessione Controparte_9
BN”). In seguito, in attuazione del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 22.2.2018 (doc. Cont 8 del fascicolo monitorio), ( ”) - per il Controparte_2 tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza” costituito con DM
n.221/2018 (il “DM”) - con contratto di cessione concluso in data 11/04/2018 ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge cit. ha acquistato pro soluto da in LCA i crediti deteriorati classificati o CP_12 classificabili “in sofferenza”, “unlikely to pay” o “past due” alla data di avvio della liquidazione Co Co coatta amministrativa (i “Crediti Deteriorati”) e altri attivi non ceduti a e/o retrocessi da , ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto Legge, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA con esclusione da tale perimetro di certe attività, passività, contratti e rapporti individuati nel contratto di cessione in coerenza con i criteri dettati dal predetto DM. Di tale Cessione è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legge.
L'inclusione del credito già vantato da nei confronti della Controparte_7 Controparte_8
– in dipendenza del rapporto di finanziamento contraddistinto dal n. 030/6075831 - tra
[...] quelli oggi nella titolarità di risulta comunque dalla dichiarazione resa dal Notaio CP_1 Per_1 il 21.5.2024, dalla quale per vero si deduce una ulteriore precedente cessione ad
[...] CP_15
e da questa all'odierna opposta. Valenza fortemente indiziaria in tale direzione ha peraltro la
[...] disponibilità, da parte della ricorrente in monitorio, del titolo del credito (contratto di finanziamento), dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni opponenti e dell'estratto ex art. 50 TUB di relativo al rapporto di mutuo alla data del 30.12.2015. Controparte_7
Può quindi concludersi per l'infondatezza del primo motivo di opposizione.
Passando all'esame delle altre contestazioni e, muovendo – per ragioni di evidente priorità logico giuridica – dall'eccezione di nullità radicale delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti in quanto – a loro dire - riproduttive dello schema ABI del 2003 censurato dalla Banca
d'Italia con il provvedimento del 2005 in quanto frutto di accertata intesa anticoncorrenziale tra gli Istituti di credito - questione il cui scrutinio rientra nella competenza funzionale del Tribunale di Palermo quale giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto proposta in via di
3 eccezione/incidentale (cfr. ex multis, Cass. ord. 33041/2023, 3248/2023, secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale), è appena il caso di richiamare la nota pronuncia edita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (set- 30/12/2021 n. 41994) (nel cui solco si è posta la successiva giurisprudenza di legittimità), secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità garante, sono soltanto parzialmente nulli, a sensi degli artt. 2, comma 3, della legge 287/90 e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e dunque contrastanti con gli artt. 2 comma 2 lette. A) della legge 287/1990 e 101 TFUE salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. 26934/2023).
Spetta, però, a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. 18794/2023; 30383/2024).
In assenza di alcuna allegazione e prova al riguardo da parte degli opponenti (a tanto onerati), che si sono persino astenuti dall'indicare specificamente le clausole negoziali
“incriminate” e di depositare lo schema ABI e il provvedimento dell'Autorità antitrust, non essendo neppure plausibile che taluna delle parti avrebbe rifiutato la stipula del negozio in assenza delle clausole della cui invalidità si tratta, l'eccezione di nullità radicale delle garanzie prestate non potrebbe comunque essere accolta, e ciò indipendentemente dalle considerazioni – invero assorbenti – esposte più avanti.
In seno alla propria comparsa conclusionale, gli opponenti hanno chiesto accertarsi, in via incidentale, la nullità parziale delle fideiussioni, con specifico riferimento alla clausola contenuta nell'art. 6: all'inefficacia della deroga convenzionale dell'art. 1957 c.c. conseguirebbe, infatti, la decadenza della creditrice dalla garanzia, non avendo essa azionato le proprie pretese entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale coincidente con il primo inadempimento della mutuataria nel pagamento delle rate del finanziamento chirografario.
Premesso che gli opponenti non hanno depositato copia del predetto schema tipo della fideiussione né il provvedimento dell'autorità designata e che siffatta lacuna documentale –
4 secondo l'indirizzo più volte ribadito dalla Suprema Corte – osterebbe all'esame dell'eccezione, non avendo detto provvedimento forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio, e non essendo dunque soggetto al principio jura novit curia né costituendo fatto notorio (Cass. 33472/2024), ritiene chi giudica di dar conto comunque dell'infondatezza dell'eccezione proposta.
Va rammentato che lo schema negoziale “tipo” predisposto nell'ottobre 2002 dall' per la fideiussione omnibus a garanzia di operazioni bancarie, Controparte_16 rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 2 co. 1 legge 287/90, venne trasmesso alla Banca
d'Italia, all'epoca avente funzione di autorità antitrust, la quale – per verificarne la compatibilità con la disciplina di matrice eurounitaria in materia di intese restrittive della concorrenza - interpellò l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato che, a sua volta, pose in luce profili critici idonei a restringere la concorrenza, attraverso un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito, nonché di accrescimento del costo complessivo del finanziamento per il debitore. Tali criticità riguardavano in particolare le clausole nn. 2, 6 e 8 di detto schema, ovvero, rispettivamente, la clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c. che si intende quindi derogato;
ed infine, la clausola di sopravvivenza, secondo la quale, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del fideiussore di restituire le somme erogate al debitore.
Sulla scorta del parere reso, la Banca d'Italia emise il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui affermò che gli artt. 2,6,8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, si pongono in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) legge 287/1990.
Le fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti nel febbraio 2010 si pongono al di fuori dell'ambito di indagine preso in esame dall'Autorità antitrust. Tuttavia, secondo alcune pronunce di merito, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal Provvedimento n. 55/2005, comporterebbe una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Si tratterebbe di una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova
5 contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incomberebbe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza (Corte d'appello Milano,
26.2.2025 n. 794).
Ora, al di là del fatto che siffatto indirizzo addosserebbe alla creditrice l'onere di fornire una prova negativa, non piò trascurarsi che i giudici di legittimità hanno – nel tempo – riconosciuto valenza di prova privilegiata ai provvedimenti dell'Autorità amministrativa nell'ambito di giudizi promossi dai consumatori o, in generale, dagli utenti finali (Cass. 11904/2014). Una tale efficacia è legata, verosimilmente, alla possibilità per la stessa Autorità di condurre all'interno del mercato di riferimento, in un determinato periodo di tempo, una approfondita indagine conoscitiva sullo stato della concorrenza, grazie ai poteri e agli strumenti di cui dispone per legge: un'istruttoria di questo tipo, infatti, è senza dubbio in grado di dimostrare, molto meglio di quanto potrebbe fare un privato, la natura dei comportamenti collettivi delle imprese all'interno di quello specifico mercato e in quel determinato arco temporale oggetto di indagine, con la conseguenza che è ragionevole che a un simile completo accertamento venga riconosciuta un'efficacia probatoria erga omnes nei giudizi instaurati dagli utenti pregiudicati dalla condotta anticoncorrenziale, siano essi finalizzati al risarcimento del danno, o alla sanzione dell'invalidità contrattuale.
Si è però notato, proprio con riferimento alle fideiussioni omnibus, che le norme del modello
ABI "censurate" ai sensi della normativa antitrust non sono nulle in sé, ma solo in quanto risultano essere manifestazione dell'intesa vietata, e se è vero che anche nella pratica di poco successiva al Provv. n. 55 del 2005 in alcuni casi le banche hanno ancora perdurato, per qualche tempo, nella descritta pratica anticoncorrenziale (cfr. Cass. n. 13846/2019), nondimeno il
Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 non può certo essere utilizzato "all'infinito", sia per il passato, che per il futuro, e quindi anche in relazione a periodi di tempo di gran lunga anteriori, ovvero successivi, alla sua emanazione, come nel caso di specie, in cui le fideiussioni si sono perfezionate a distanza di 5 anni dalla conclusione di quel procedimento. CP_
Al di fuori dell'ambito di riferimento preso in esame dalla e tanto più laddove lo iato temporale sia significativamente rilevante, non esistono, infatti, indizi utili per poter legittimamente ritenere che fosse ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun formale, pertinente, accertamento da parte dell'Autorità competente.
In quest'ottica deve ritenersi che i garanti, che neppure hanno prodotto il provvedimento del 2005 sul quale fondano l'intero loro costrutto, per poter dimostrare la nullità del proprio
6 contratto "a valle", avrebbero dovuto, dapprima allegare e provare il presupposto costituito dalla permanenza dell'intesa vietata alla data di stipulazione delle garanzie in esame, siccome elemento costitutivo essenziale e imprescindibile per potersi configurare una violazione rilevante dell'art. 2, comma 2, lettera a), della L. n. 287 del 1990, il tutto, secondo gli ordinari principi della ripartizione dell'onere della prova (cfr. in questi termini C.A. Venezia, sez. 1, sentenza n. 193 del
23.1.2020; C. A. Venezia 13.3.2025 n. 519).
In tal senso si è espressa da ultimo anche la Suprema Corte, affermando che l'accertamento operato dalla Banca d'Italia nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente, cioè persistente, in epoca successiva (e a distanza di tanti anni) il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa concorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (Cass. 30383/2024).
In definitiva, la sostanziale analogia tra le disposizioni contenute in detti contratti non comporta di per sé che dette clausole, in ipotesi tra loro uniformi, siano effettivamente espressive ed attuative di un'intesa restrittiva della concorrenza raggiunta al fine di alterare la concorrenza nello specifico settore delle garanzie bancarie, e come tale vietata ai sensi della disciplina antitrust.
E se è vero che di tale intesa non potrebbe essere fornita una prova diretta, bensì soltanto indiziaria, detta prova, nel caso in esame, vertendosi nell'ambito di un giudizio di anticoncorrenzialità c.d. stand alone, avrebbe dovuto incentrarsi sul fatto che gli istituti di credito operanti sul territorio nazionale avessero continuato ad applicare in maniera uniforme le medesime clausole ritenute illegittime.
Va infatti precisato che lo stesso provvedimento n. 55 del 2005 esplicitamente riconosceva che le clausole oggetto nel loro complesso di contestazione risultavano in se stesse ed anche nella loro combinazione del tutto lecite in quanto relative a norme derogabili e che l'effetto anticoncorrenziale era determinato dal fatto che esse risultavano inserite in una schema negoziale predisposto dall'Associazione bancaria e che dunque il loro effetto anticoncorrenziale derivava dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme.
In tale contesto appare dunque evidente che il solo fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole non possa ritenersi, di per sé stesso, elemento sufficiente a dare effettivo conto della permanenza, successiva al provvedimento della Banca
d'Italia, di un'intesa rilevante sul piano antitrust. Per cui, in mancanza di qualsiasi allegazione sul punto l'assunto degli opponenti non è in alcun modo supportato.
In presenza, dunque, di valida deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. (all'art. 6 i contratti di fideiussione, sottoscritti da e , prevedono infatti che “i diritti derivanti alla Banca Pt_1 Pt_2
7 dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), è superfluo indagare se – come sostenuto dagli attori – la banca abbia effettivamente omesso di proporre istanze contro la società debitrice nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e di coltivarle diligentemente, salvaguardando il diritto d regresso dei fideiussori, non potendo da tale omissione derivare l'estinzione della garanzia.
***
Riguardo all'entità del credito riveniente dal finanziamento chirografario accordato alla società Centro Genesi srl, può ritenersi assolto da l'onere probatorio che le competeva, CP_1 avendo prodotto copia del contratto corredato del relativo piano di ammortamento e la nota del
06.05.2014 indirizzata al della revoca del finanziamento da parte Controparte_8 della Banca mutuante con indicazione analitica delle somme insolute, e non essendovi contestazione circa l'effettiva erogazione alla mutuataria della somma di cui la Banca ha chiesto la restituzione. Nel caso in cui il rapporto sia costituito da un mutuo, infatti, la somma che il mutuatario deve restituire al finanziatore è predeterminata ab origine nel suo esatto ammontare, comprensiva sia dell'importo del capitale, sia dell'importo degli interessi contrattuali, per cui è sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata (Cass.
21/2023).
A fronte di tale produzione, cui si aggiunge l'estratto conto ex articolo 50 del tub (allegato
13 del fascicolo di parte monitorio), da cui risulta il credito derivante dal contratto di mutuo chirografario n°306075831 del 26 aprile 2010 e dalle coeve fideiussioni a garanzia, pari alla somma di € 225.853,25, di cui € 29.093,45 a titolo di 10 rate scadute e impagate dal 31 luglio 2013 al 30 aprile 2014 ed € 196.853,24 a titolo di debito residuo dopo l'ultima rata insoluta e non pagata, oltre interessi al tasso contrattuale sulla quota capitale di ogni singola rata scaduta e non pagata dalla relativa data di scadenza alla data di effettivo soddisfo, nonché sul capitale residuo dalla data di risoluzione del contratto alla data di effettivo soddisfo, gli opponenti non hanno contestato il fondamento della pretesa creditoria e l'inadempimento della debitrice (peraltro dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza n°152/2015 del 23 ottobre 2015), per cui tali fatti devono considerarsi pacifici ai sensi dell'art. 115 cpc, così come l'assenza di fatti estintivi sopravvenuti.
Gli opponenti si sono piuttosto limitati ad eccepire – invero in maniera alquanto generica - il superamento del tasso soglia antiusura, per effetto dell'omessa inclusione nel TAEG contrattuale della penale/commissione pattuita per l'estinzione anticipata del finanziamento, la quale – come noto - rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio
8 del jus poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
La questione dell'inclusione o meno di tale voce ai fini della valutazione della usurarietà o meno del rapporto agli effetti previsti dagli artt. 644 c.p.c. e 1815 c.c. ha suscitato opinioni contrastati presso le corti di merito, ove è tuttavia nettamente prevalsa la soluzione negativa sul rilievo che la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa pertanto non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito.
Ed invero, diversamente dal saggio degli interessi (corrispettivi o moratori) necessariamente rapportato ad un intervallo temporale predefinito (l'anno), la commissione di estinzione anticipata troverà applicazione una tantum e dunque l'incidenza percentuale è espressa in termini assoluti, prescindendo dal medesimo fattore tempo rilevante per il TAEG. In altri termini, la restituzione anticipata estingue il finanziamento in un'unica soluzione ponendo fine all'obbligazione del mutuatario di restituzione nel corso del periodo temporale previsto in contratto, non risultando pertanto ipotizzabile un ulteriore sviluppo del piano di ammortamento: dunque, diverso deve necessariamente essere il criterio di computo.
In questo senso si era peraltro espressa anche la Cassazione penale, secondo cui il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.p., pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens, con l'uso del termine «corrispettivo», rende evidente come il
“pagamento” (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Per cui, clausola penale - per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 – 1386
c.c.) - ex se, non può essere considerata come parte di quel «corrispettivo» che previsto dall'art. 644
c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale (Cass. pen. n.
5683/2012; Cass. pen. n. 29010/2018).
Da ultimo anche la terza sezione civile della Suprema Corte ha evidenziato che la penale in argomento trova giustificazione causale nella necessità di assicurare la remuneratività dell'operazione per il finanziatore anche nel caso in cui, estinto anticipatamente il finanziamento, il cliente non sia più tenuto a corrispondere gli interessi corrispettivi per la durata contrattuale inizialmente stabilita (cfr. Cass. 7352/2022) e ha ritenuto che essa non vada considerata ai fini dello scrutinio che interessa in quanto:
9 • non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es. la penale di anticipata estinzione e gli interessi);
• la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
• la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
• non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del
2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti.
Errano, parimenti, gli opponenti nel denunciare l'illegittimità del costo del finanziamento procedendo ad una non consentita sommatoria degli interessi moratori agli interessi corrispettivi e agli altri costi connessi all'accensione del finanziamento. E' infatti principio ormai consolidato che la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di
(e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (ex multis, Cass. 14214/2022; S.U.
19597/2020).
Non v'era dunque spazio per una indagine contabile esplorativa, fondandosi i rilievi di parte opponente su presupposti non conformi a diritto.
Va conseguentemente rigettata la domanda attorea volta al risarcimento del danno non soltanto patrimoniale, connesso all'impossibilità dello stesso di far fronte alle proprie obbligazioni a causa dell'aggravarsi del loro status creditizio, ma altresì di natura non patrimoniale, eziologicamente conseguente alla lesione dei principi costituzionali della libertà di autodeterminazione e della libertà
d'impresa. Danno equitativamente valutabile nel doppio dell'usura che verrà accertata.
10 In disparte l'irrimediabile lacunosità della domanda, a tal punto generica da non consentire la corretta istaurazione di contraddittorio sul punto, non è chi non veda l'estraneità della cessionaria alla eventuale condotta illecita – rimasta indimostrata – ascritta alla banca mutuante.
Al rigetto dell'opposizione, seguono la conferma del decreto opposto – che va dichiarato definitivamente esecutivo – e la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, applicando – per tutte le fasi – il massimo coefficiente riduttivo di cui all'art. 4 del Regolamento agli importi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per le cause di valore fino ad € 260.000,00, tenuto conto della semplicità delle questioni decisorie, sulle quali si registrano indirizzi giurisprudenziali pressochè uniformi e della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 2519/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il 24.05.2021; dichiara definitivamente esecutivo il decreto opposto;
condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di
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le liquida in complessivi € 7.051,50 per compensi, oltre Controparte_1
IVA, CPA e rimborso pese forfetarie nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in Palermo il giorno 19 giugno 2025
Il Giudice
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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