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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 713/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6227/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014414291000 TASSA AUT. 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella in atti indicata, notificata in data 11.7.2025 e relativa a tassa automobilistica per il 2019 e 2021.
Ha contestato la dovutezza dell'imposta, deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la sua intervenuta prescrizione ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso con annullamento della complessiva cartella portante anche tassa automobilistica per il 2021 (sicchè deve ritenersi che l'opposizione riguardi anche tale annualità) , con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
La Regione IA ed il concessionario si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso di cui hanno assunto l'inammissibilità e/o l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
L'ente impositore ha infatti provato la notifica del previo avviso di accertamento per l'annualità 2019 (il
2.3.2022), cosicché non è maturata nel caso in esame (anche alla luce della sospensione prevista dal DL
n. 18/2020) alcuna prescrizione.
Non ricorre, per detta annualità, neanche il dedotto vizio afferente al preteso difetto di motivazione dell'atto.
Infatti, in disparte il contenuto normativamente vincolato della cartella di pagamento, deve osservarsi come l'atto esattoriale in rilievo in questa sede, che contiene le ragioni della pretesa e richiama l'avviso già ricevuto e conosciuto dal contribuente, ha un contenuto oggettivamente adeguato a dare contezza al destinatario di ragioni e causali della pretesa tributaria.
La Corte rileva, inoltre, come l'obbligo di allegare i documenti richiamati nell'atto non sia assoluto, valendo solo agli atti che sono, allo stesso tempo, sconosciuti al contribuente e necessari per integrare la motivazione.
E' stato chiarito in giurisprudenza (tra più Cass. n. 34269/2022) che, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, costituisce principio consolidato quello per cui l'articolo 7, comma 1, L. n.
212/2002, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente a quegli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 655917-01) ovvero dei quali non abbia, comunque, agevole conoscibilità (Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01). Principio ribadito da Cass. n. 16122/2023 che ha evidenziato il consolidato orientamento per cui, al fine di soddisfare il requisito della motivazione dell'accertamento, è stato ritenuto sufficiente che l'atto esterno, richiamato da quello impositivo, sia, se non effettivamente conosciuto, quanto meno conoscibile dal contribuente destinatario dell'avviso; il riferimento è alle plurime pronunce che hanno ritenuto legittima anche la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere, solo iuris tantum, conosciuti dal destinatario dell'accertamento (Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2014, n. 26527; Cass., Sez. 5, 27 novembre 2015, n. 24254; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27628); ciò senza omettere di considerare quell'orientamento che, finanche nel caso di doppia motivazione per relationem, ovvero quando il documento menzionato nella motivazione dell'atto tributario faccia a sua volta riferimento ad ulteriori documenti, ritiene sufficiente che questi ultimi siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest'ultimo (Cass., Sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12312; Cass., Sez. 5, 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., Sez. 6-5, 4 giugno 2018, n. 14275; Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2018, n.
32127; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2021, n. 593; Cass., Sez. 5, 1 febbraio 2022, n. 3009; Cass., Sez. 5, 7 aprile 2022, n. 11283). L'interpretazione giurisprudenziale della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, comma
1, ultimo periodo, è dunque pacifica nel senso che non possa considerarsi nullo l'atto impositivo e/o esattoriale la cui motivazione faccia riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente;
detto orientamento rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di realizzare un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa (e, quindi, di buon andamento dell'amministrazione, art. 97 Cost.) ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (artt.
24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, che verrebbe ad essere illegittimamente compresso solo nel caso di una non agevole conoscibilità dell'atto esterno richiamato dalla motivazione o di una conoscibilità richiedente una complessa attività di ricerca (Cass., Sez. 5, n. 11283/2022).
La Corte condivide, inoltre, il principio affermato dal S.C., e dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo il quale l'atto esattoriale ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto atto riscossivo contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla richiesta di pagamento in precedenza notificata (si vedano Cass., Sez. 5, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 1961;
Cass., Sez. 5, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 7 maggio
2021, n. 12140; Cass., Sez. 6- 5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2022, n. 6209; Cass.,
Sez. 5, 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2023, n. 5546, Cass. n. 34416/2024).
Quanto all'annualità 2021, il ricorso è invece meritevole di accoglimento in quanto è fondata l'eccezione di illegittimità dell'impugnata cartella di pagamento per omessa notifica del previo avviso di accertamento.
E' infatti noto come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria sia assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni e ciò allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e successivamente consegnato al contribuente.
Nel caso in esame non risulta essere stata eseguita la notifica del previo avviso di accertamento, che la difesa della Regione assume non essere necessaria;
ciò comporta, per come detto, un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge a cui consegue la nullità della (successiva) cartella per omessa notifica del presupposto atto di accertamento.
Ciò con la necessaria precisazione per cui non è condivisibile l'assunto della Regione IA secondo cui la riscossione dovrebbe considerarsi legittima in virtù della legge regionale n. 56/2023, atteso che quest'ultima non può avere effetti retroattivi e ciò a mente dello stesso Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) il quale, salvo svilirne la valenza o disapplicarlo de facto, prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" (art. 3, comma 1) con l'unica eccezione delle leggi di interpretazione autentica (e non è questo il caso).
Deve aggiungersi che la stessa legge regionale - al comma 1 dell'art. 6 – pur nel prevedere l'accorpamento della fase di accertamento con quella della riscossione, non manca di esplicitare (e non poteva essere diversamente), richiamandoli, il necessario rispetto dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statuale: <<
1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione>>. Un richiamo di stile, e privo di reale significato, se non inteso anche con riferimento al principio del divieto di retroattività delle disposizioni tributarie.
Premesso, poi, che l'indicata legge regionale è entrata in vigore il 31.12.2023, non è superfluo osservare che il divieto di retroattività della legge in materia tributaria costituisce declinazione del più ampio principio della certezza del diritto che rappresenta uno dei cardini del sistema ordinamentale sia nazionale che comunitario.
Come affermato in giurisprudenza (Cass. n. 26683/2019), il principio di irretroattività della legge (in materia penale espressamente sancito dalla Costituzione) va ricondotto all'art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e va riconosciuto carattere interpretativo (dunque con valenza retroattiva) alle sole norme che hanno l'oggettivo fine di chiarire il senso di norme preesistenti. Il divieto di retroattività della legge nel settore tributario, pur non godendo di una espressa copertura costituzionale, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, per cui, allorquando una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore, non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive, che però, oltre a dover espressamente contenere tale previsione (di retroattività), devono altresì trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenute da adeguati motivi di interesse generale.
Non può nemmeno postularsi, in modo per vero inammissibilmente elusivo delle questioni sottese al principio in parola, che la disposizione di cui alla richiamata legge regionale sia di tipo meramente procedimentale
(e non sostanziale) con consequenziale estraneità della stessa al divieto di retroattività.
Infatti, il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, sopra già riportato, contiene un espresso riferimento alla comminatoria di sanzioni - per omissione, totale o parziale della tassa, ovvero per il ritardato pagamento – con il che l'impugnato atto esattoriale deriverebbe da una disposizione che a maggior ragione, versandosi nel settore dei provvedimenti definiti dalla giurisprudenza comunitaria come comunque “punitivi” benché non di tipo penale (cfr., per tutte, CGE sentenza 5.6.2012, C-489/10, Società_3), sarebbe sorretto da una norma
- recante un sostanziale aggravio del procedimento nei confronti del contribuente - entrata in vigore in epoca successiva a quella dell'infrazione e, per come detto, non applicabile retroattivamente.
In definitiva, quindi, il ricorso va respinto per l'annualità 2019 ed accolto nel resto (2021).
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6227/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014414291000 TASSA AUT. 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella in atti indicata, notificata in data 11.7.2025 e relativa a tassa automobilistica per il 2019 e 2021.
Ha contestato la dovutezza dell'imposta, deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la sua intervenuta prescrizione ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso con annullamento della complessiva cartella portante anche tassa automobilistica per il 2021 (sicchè deve ritenersi che l'opposizione riguardi anche tale annualità) , con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
La Regione IA ed il concessionario si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso di cui hanno assunto l'inammissibilità e/o l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
L'ente impositore ha infatti provato la notifica del previo avviso di accertamento per l'annualità 2019 (il
2.3.2022), cosicché non è maturata nel caso in esame (anche alla luce della sospensione prevista dal DL
n. 18/2020) alcuna prescrizione.
Non ricorre, per detta annualità, neanche il dedotto vizio afferente al preteso difetto di motivazione dell'atto.
Infatti, in disparte il contenuto normativamente vincolato della cartella di pagamento, deve osservarsi come l'atto esattoriale in rilievo in questa sede, che contiene le ragioni della pretesa e richiama l'avviso già ricevuto e conosciuto dal contribuente, ha un contenuto oggettivamente adeguato a dare contezza al destinatario di ragioni e causali della pretesa tributaria.
La Corte rileva, inoltre, come l'obbligo di allegare i documenti richiamati nell'atto non sia assoluto, valendo solo agli atti che sono, allo stesso tempo, sconosciuti al contribuente e necessari per integrare la motivazione.
E' stato chiarito in giurisprudenza (tra più Cass. n. 34269/2022) che, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, costituisce principio consolidato quello per cui l'articolo 7, comma 1, L. n.
212/2002, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente a quegli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 655917-01) ovvero dei quali non abbia, comunque, agevole conoscibilità (Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01). Principio ribadito da Cass. n. 16122/2023 che ha evidenziato il consolidato orientamento per cui, al fine di soddisfare il requisito della motivazione dell'accertamento, è stato ritenuto sufficiente che l'atto esterno, richiamato da quello impositivo, sia, se non effettivamente conosciuto, quanto meno conoscibile dal contribuente destinatario dell'avviso; il riferimento è alle plurime pronunce che hanno ritenuto legittima anche la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere, solo iuris tantum, conosciuti dal destinatario dell'accertamento (Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2014, n. 26527; Cass., Sez. 5, 27 novembre 2015, n. 24254; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27628); ciò senza omettere di considerare quell'orientamento che, finanche nel caso di doppia motivazione per relationem, ovvero quando il documento menzionato nella motivazione dell'atto tributario faccia a sua volta riferimento ad ulteriori documenti, ritiene sufficiente che questi ultimi siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest'ultimo (Cass., Sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12312; Cass., Sez. 5, 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., Sez. 6-5, 4 giugno 2018, n. 14275; Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2018, n.
32127; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2021, n. 593; Cass., Sez. 5, 1 febbraio 2022, n. 3009; Cass., Sez. 5, 7 aprile 2022, n. 11283). L'interpretazione giurisprudenziale della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, comma
1, ultimo periodo, è dunque pacifica nel senso che non possa considerarsi nullo l'atto impositivo e/o esattoriale la cui motivazione faccia riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente;
detto orientamento rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di realizzare un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa (e, quindi, di buon andamento dell'amministrazione, art. 97 Cost.) ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (artt.
24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, che verrebbe ad essere illegittimamente compresso solo nel caso di una non agevole conoscibilità dell'atto esterno richiamato dalla motivazione o di una conoscibilità richiedente una complessa attività di ricerca (Cass., Sez. 5, n. 11283/2022).
La Corte condivide, inoltre, il principio affermato dal S.C., e dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo il quale l'atto esattoriale ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto atto riscossivo contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla richiesta di pagamento in precedenza notificata (si vedano Cass., Sez. 5, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 1961;
Cass., Sez. 5, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 7 maggio
2021, n. 12140; Cass., Sez. 6- 5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2022, n. 6209; Cass.,
Sez. 5, 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2023, n. 5546, Cass. n. 34416/2024).
Quanto all'annualità 2021, il ricorso è invece meritevole di accoglimento in quanto è fondata l'eccezione di illegittimità dell'impugnata cartella di pagamento per omessa notifica del previo avviso di accertamento.
E' infatti noto come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria sia assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni e ciò allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e successivamente consegnato al contribuente.
Nel caso in esame non risulta essere stata eseguita la notifica del previo avviso di accertamento, che la difesa della Regione assume non essere necessaria;
ciò comporta, per come detto, un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge a cui consegue la nullità della (successiva) cartella per omessa notifica del presupposto atto di accertamento.
Ciò con la necessaria precisazione per cui non è condivisibile l'assunto della Regione IA secondo cui la riscossione dovrebbe considerarsi legittima in virtù della legge regionale n. 56/2023, atteso che quest'ultima non può avere effetti retroattivi e ciò a mente dello stesso Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) il quale, salvo svilirne la valenza o disapplicarlo de facto, prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" (art. 3, comma 1) con l'unica eccezione delle leggi di interpretazione autentica (e non è questo il caso).
Deve aggiungersi che la stessa legge regionale - al comma 1 dell'art. 6 – pur nel prevedere l'accorpamento della fase di accertamento con quella della riscossione, non manca di esplicitare (e non poteva essere diversamente), richiamandoli, il necessario rispetto dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statuale: <<
1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione>>. Un richiamo di stile, e privo di reale significato, se non inteso anche con riferimento al principio del divieto di retroattività delle disposizioni tributarie.
Premesso, poi, che l'indicata legge regionale è entrata in vigore il 31.12.2023, non è superfluo osservare che il divieto di retroattività della legge in materia tributaria costituisce declinazione del più ampio principio della certezza del diritto che rappresenta uno dei cardini del sistema ordinamentale sia nazionale che comunitario.
Come affermato in giurisprudenza (Cass. n. 26683/2019), il principio di irretroattività della legge (in materia penale espressamente sancito dalla Costituzione) va ricondotto all'art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e va riconosciuto carattere interpretativo (dunque con valenza retroattiva) alle sole norme che hanno l'oggettivo fine di chiarire il senso di norme preesistenti. Il divieto di retroattività della legge nel settore tributario, pur non godendo di una espressa copertura costituzionale, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, per cui, allorquando una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore, non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive, che però, oltre a dover espressamente contenere tale previsione (di retroattività), devono altresì trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenute da adeguati motivi di interesse generale.
Non può nemmeno postularsi, in modo per vero inammissibilmente elusivo delle questioni sottese al principio in parola, che la disposizione di cui alla richiamata legge regionale sia di tipo meramente procedimentale
(e non sostanziale) con consequenziale estraneità della stessa al divieto di retroattività.
Infatti, il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, sopra già riportato, contiene un espresso riferimento alla comminatoria di sanzioni - per omissione, totale o parziale della tassa, ovvero per il ritardato pagamento – con il che l'impugnato atto esattoriale deriverebbe da una disposizione che a maggior ragione, versandosi nel settore dei provvedimenti definiti dalla giurisprudenza comunitaria come comunque “punitivi” benché non di tipo penale (cfr., per tutte, CGE sentenza 5.6.2012, C-489/10, Società_3), sarebbe sorretto da una norma
- recante un sostanziale aggravio del procedimento nei confronti del contribuente - entrata in vigore in epoca successiva a quella dell'infrazione e, per come detto, non applicabile retroattivamente.
In definitiva, quindi, il ricorso va respinto per l'annualità 2019 ed accolto nel resto (2021).
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva e compensa le spese.