Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 713
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    L'ente impositore ha provato la notifica del previo avviso di accertamento per l'annualità 2019, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La notifica del previo avviso di accertamento in data 2.3.2022 ha impedito il maturare della prescrizione, anche considerando la sospensione prevista dal DL n. 18/2020.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La cartella di pagamento, richiamando l'avviso di accertamento già notificato e conosciuto, contiene un contenuto adeguato a dare contezza delle ragioni della pretesa. L'obbligo di allegare documenti è limitato a quelli non conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.

  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La notifica del previo avviso di accertamento per l'annualità 2021 non è risultata eseguita, configurando un vizio procedurale che comporta la nullità della cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 713
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 713
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo