Ordinanza presidenziale 23 giugno 2020
Decreto decisorio 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 19/04/2021, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 01956/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2008, proposto da
AB NN, US AB, AO AB, RA AB, rappresentati e difesi dagli avvocati Aurelio Bianchini, Michele Misino, Laura Poggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Aurelio Bianchini D'Alberigo in Venezia, S. Croce, 269;
contro
Comune di Isola della Scala - (Vr), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
Regione Veneto non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 26 maggio 2008, pubblicata sul B.U.R.V. n. 52 del 24 giugno 2008, con la quale è stata approvata con modifiche d'ufficio la variante Zone residenziali adottata dal Comune di Isola della Scala in data 12.02.2005; della deliberazione del Consiglio Comunale di Isola della Scala n. 11 del 12.02.2005 di adozione della variante zone residenziali di Isola della Scala;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Isola della Scala;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, con ordinanza presidenziale n. 571/2020, il Presidente assegnava il termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di memoria motivata, che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l 'improcedibilità del ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 19.4.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO