Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e francesi in Italia, effettuato a Parigi il 1 giugno 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e francesi in Italia, effettuato a Parigi il 1 giugno 1971.