TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 7449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7449 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35820 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa PA OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 35820/2020 promossa da
, (CF ) con il patrocinio dell'AVV. Micaela Barbotti (C.F. Parte_1 P.IVA_1 [...]
) del Foro di Milano e dell'Avv. Angela Berinati (C.F. ) C.F._1 CodiceFiscale_2 del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso A&A Studio Legale a Milano, Via Durini
n. 5 attrice
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A. ) in persona del legale rappresentante con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Walter Marini (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio a C.F._3
Milano, piazza Diaz, n. 5
convenuta
NONCHÉ CONTRO
(CF – , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 C.F._4 tempore con il patrocinio dell'Avvocato Giovanni Olivieri ( ) elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliata presso il suo studio a Busto Arsizio, via Castiglioni n. 10 terza chiamata
NONCHÉ CONTRO
(CF – , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 PartitaIVA_3 tempore con il patrocinio dell'Avvocato Giovanni (C.F. ) elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio a Busto Arsizio, via Castiglioni n. 10 terza chiamata
NONCHÉ CONTRO (P.IVA ), con sede in Bologna, Via Stalingrado Controparte_3 P.IVA_4
n.45, in persona del procuratore speciale con il patrocinio dell'avv. Mauro Giardini
( ) di Varese ed elettivamente domiciliata presso lo studio avv. Patrizia Fusi a C.F._7
Milano via Cerva n. 8 terza chiamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente ed allegati al verbale d'udienza del 01.07.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08.10.2020, la società conveniva in giudizio la Parte_1 società deducendo quanto segue. CP_1
L'attrice esponeva di aver ricevuto dalla società Punj Lloyd Limited, con sede in Oman, un ordine per la fornitura di n. 23 valvole industriali (nello specifico, valvole da 14 pollici, classe 900, modello «top entry» con estensione e attuatore), da installarsi presso un impianto sito nello stesso Stato.
Per l'evasione dell'ordine, affidava alla società l'esecuzione della verniciatura Parte_1 CP_1 finale e dell'imballaggio di n. 12 valvole da eseguirsi presso lo stabilimento di quest'ultima mentre le operazioni di trasporto, venivano affidate alla società CP_4
Il corrispettivo per tali prestazioni veniva determinato in:
- € 1.700,00 per la verniciatura;
- € 1.200,00 per l'imballaggio di ciascuna valvola finalizzato al trasporto delle stesse per un totale complessivo di € 34.800,00.
Come concordato tra le parti, realizzati gli imballaggi e ritirati dal vettore presso lo stabilimento di n. 2 valvole venivano inviate negli Emirati Arabi Uniti (UAE) presso la società OS per CP_1 specifici controlli sulle centraline;
le restanti n. 10 venivano trasportate in Oman alla cliente finale di
. Parte_1
L'attrice provvedeva al pagamento in favore di della somma di € 26.100,00 (corrispondente alla CP_1 fattura n. 198/2018 del 30.06.2018) per la verniciatura e l'imballaggio di n. 9 valvole, sospendendo tuttavia il pagamento del residuo importo a fronte dei vizi riscontrati nelle prestazioni rese da CP_1
In particolare, lamentava che, con riferimento alle n. 2 valvole spedite negli UAE, Parte_1
l'imballaggio realizzato da risultasse difettoso: nello specifico, una trave di sostegno della CP_1 struttura si era rotta, causando la caduta e il danneggiamento della valvola (con piegatura di tubi, danneggiamento di flange e della verniciatura). Il vizio veniva prontamente denunciato a in data CP_1
06.08.2018 tramite posta elettronica, allegando report fotografico attestante i danni.
2 Successivamente, con comunicazione del 08.08.2018, segnalava analoghi difetti anche Parte_1 sull'imballaggio della seconda valvola giunta negli UAE, con identico esito: rottura della trave di supporto, caduta e danneggiamento della valvola.
In data 14.08.2018, veniva eseguito un sopralluogo tecnico presso la sede di OS negli UAE, in occasione del quale il tecnico incaricato da , sig. accertava che il danneggiamento Parte_1 CP_5 era da attribuirsi all'inadeguatezza dell'imballaggio, risultato privo di supporti di sicurezza idonei sotto il corpo della valvola.
L'attrice sottolineava come le casse, al momento della consegna, apparissero esternamente integre e come le autorità di carico e scarico non avessero segnalato anomalie, circostanze che, a suo dire, confermavano l'assenza di responsabilità in capo al trasportatore, imputando i danni esclusivamente alla progettazione e realizzazione dell'imballaggio.
manifestava la propria disponibilità a procedere ad una verifica congiunta con per Parte_1 CP_1
l'accertamento dei fatti, ma tale proposta rimaneva priva di riscontro.
Successivamente, informava l'attrice che la ditta subappaltatrice incaricata della CP_1 CP_2 realizzazione degli imballaggi, aveva attivato la propria compagnia assicuratrice (Unipol) per l'apertura di un sinistro.
In data 18.09.2018, il tecnico incaricato da redigeva una relazione tecnica in cui si Parte_1 evidenziava l'inadeguatezza dell'imballaggio interno, che avrebbe ceduto provocando la caduta delle valvole e il conseguente danneggiamento.
In data 09.10.2018, la società Punj Lloyd Limited informava che anche 7 delle 10 valvole Parte_1 consegnate in Oman risultavano danneggiate in modo analogo a quelle giunte negli UAE. La contestazione veniva formalizzata a con lettera del 18.10.2018, corredata da documentazione CP_1 fotografica.
Nel mese di ottobre 2018, conferiva incarico allo Studio dell'Ing. per una Parte_1 CP_6 perizia tecnica, la quale accertava gravi vizi nella progettazione degli imballaggi, evidenziando in particolare:
- il posizionamento errato del carico, distante dal rinforzo;
- errori costruttivi nei telai, tali da comprometterne il comportamento meccanico;
- assenza di un supporto solidale alla base del corpo valvola;
- errori di montaggio che avevano reso possibile la deformazione statica e il collasso dei supporti in condizioni dinamiche.
3 A seguito dei danni riscontrati, l'attrice si vedeva costretta a procedere con le attività di riparazione presso l'impianto ORPIC in Oman, -ove le valvole stesse sarebbero poi state installate e collaudate - affrontando i seguenti costi:
- 1.177,00 per la realizzazione, a cura della società IPAC, del nuovo imballaggio per le due valvole ancora in UE;
- € 1.975,00 per il trasporto delle medesime valvole in Oman;
- € 150,00 per la stipula di una polizza assicurativa per il trasporto;
- € 3.733,80 per l'invio dei materiali necessari alle riparazioni;
- € 5.015,00 per il relativo trasporto;
- € 25.734,06 per l'attività di riparazione eseguita dalla società H.E.M.T;
- € 6.013,97 per i costi di trasferta dei tecnici sig.ri e Testimone_1 Testimone_2
[...]
- € 21.290,00 per le attività da loro eseguite (compenso orario di € 75,00 per 42 ore del progettista/project manager e € 50,00/ora per 304 ore dell'operatore qualificato);
- € 2,500,00 per la perizia tecnica redatta dall'ing. CP_6
Il tutto per un costo complessivo pari a € 67.588,83.
Deduceva, inoltre l'attrice, che le n. 9 valvole danneggiate erano state integralmente riparate, collaudate con esito positivo ed accettate dalla cliente finale.
Non essendo stato possibile raggiungere una soluzione bonaria, avviava un procedimento Parte_1 di negoziazione assistita al quale partecipavano anche e conclusosi con esito CP_1 CP_2 negativo.
Sulla base di tali deduzioni, l'attrice formulava le seguenti domande:
- accertare l'inadempimento della società convenuta nella progettazione e realizzazione CP_1 degli imballaggi relativi alle 9 valvole oggetto di contestazione;
- Pronunciare la risoluzione parziale del contratto, con riferimento alle prestazioni relative alla realizzazione degli imballaggi suddetti;
- Disporre la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto alle prestazioni parzialmente inadempiute, per un importo pari a € 1.600,00;
- Condannare la convenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, commisurati ai costi per la riparazione delle valvole danneggiate per tutti i tioli sopra dettagliati e per il complessivo importo di € 67.588,83 o oltre al danno per lesione alla reputazione ed immagine commerciale derivante dal ritardo nella consegna delle valvole al cliente finale, da liquidarsi in via equitativa.
* * * * *
4 Si costituiva in giudizio la società mediante rituale deposito di comparsa di costituzione e CP_1 risposta, con la quale contestava integralmente le eccezioni e le pretese avverse.
La convenuta premetteva di aver eseguito esclusivamente l'attività di verniciatura delle valvole, e di affidato la progettazione e la realizzazione degli imballaggi alla società , circostanza, CP_2 questa, non contestata tra le parti.
Deduceva, inoltre:
- di non aver ricevuto dalla committente alcuna istruzione specifica in Parte_1 merito alla progettazione e realizzazione degli imballaggi, ad eccezione dell'indicazione sul tipo di materiale da impiegare;
- che le operazioni di imballaggio, eseguite presso il proprio stabilimento, si erano svolte alla costante presenza sia di un responsabile della società attrice, sia di un incaricato del cliente finale
(Punj Lloyd Limited), senza che venisse sollevata alcuna obiezione in merito alle modalità operative seguite da;
CP_2
- che, a imballaggi ultimati, tutte le casse contenenti le valvole erano state consegnate al vettore in condizioni perfettamente integre;
Parte_2
- di aver sempre escluso ogni propria responsabilità in ordine ai danneggiamenti lamentati da parte attrice, che dovevano piuttosto essere ricondotti alle operazioni di trasporto.
In diritto, la convenuta eccepiva, in via generale, l'assenza di prova circa i danni lamentati da Pt_1
, ritenendo la documentazione prodotta da parte attrice inidonea a dimostrare le effettive cause
[...] dei danneggiamenti delle valvole e la riconducibilità degli stessi a condotte imputabili a CP_1
Contestava, inoltre, la quantificazione delle pretese risarcitorie, per difetto di prova del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., tra le spese sostenute da parte attrice e il dedotto inadempimento contrattuale.
In particolare, la convenuta evidenziava come parte attrice non avesse fornito adeguata prova della diretta derivazione delle voci di spesa allegate (costi di riparazione, trasferta, materiali, manodopera, ecc.) dall'asserita responsabilità contrattuale della convenuta medesima.
Veniva infine contestata la domanda di risarcimento per danno all'immagine, sia per vizio di allegazione e difetto di prova, sia, in ogni caso, per l'inconfigurabilità di tale pregiudizio nel caso di specie, trattandosi di voce di danno non prevedibile né conoscibile alla luce dell'art. 1225 c.c.
Dall'infondatezza delle domande attoree conseguiva nella prospettazione di il diritto ad ottenere CP_1 il pagamento del saldo del corrispettivo per le prestazioni effettivamente svolte pari ad € 9.200,00.
5 In subordine, nel caso di accertato inadempimento, la convenuta rivendicava il proprio diritto ad essere manlevata da da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal presente CP_2 contenzioso.
In tale eventualità avrebbe altresì avuto diritto, previa risoluzione per grave inadempimento del CP_1 contratto con , al risarcimento del danno determinato dalla perdita di un cliente CP_2 Pt_1
in conseguenza dei fatti per cui si controverte da determinarsi in via equitativa sulla base del
[...] fatturato medio conseguito da dal cliente . CP_1 Parte_1
Sulla base delle superiori considerazioni, la convenuta chiedeva:
- in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della società , in CP_2 quanto esecutrice materiale degli imballaggi contestati;
- in via principale, il rigetto integrale delle domande proposte da parte attrice;
- in via riconvenzionale la condanna di al pagamento del saldo residuo Parte_1 dovuto per le prestazioni contrattuali effettivamente eseguite.
- Sempre in via subordinata accertarsi la risoluzione per grave inadempimento del contratto tra e condannando quest'ultima al risarcimento del danno dovuto alla CP_1 CP_2 perdita del cliente da determinarsi in via equitativa;
Parte_1
* * * * *
Con decreto del 31.03.2021, la Giudice differiva la data dell'udienza di prima comparizione al
28.09.2021 al fine di consentire alla convenuta di procedere alla chiamata in causa della CP_1 società ritualmente formalizzata Controparte_2
Si costituiva conseguentemente in giudizio anche la terza chiamata, la quale Controparte_2 contestava integralmente le domande attoree nonché la domanda di manleva avanzate nei propri confronti dalla convenuta CP_1
A supporto delle proprie richieste deduceva di aver realizzato l'imballaggio delle CP_2 valvole secondo uno specifico progetto condiviso con la società attrice , che prevedeva la Parte_1 presenza di due cavalletti laterali e di uno centrale posto in corrispondenza dell'estremità della valvola con la funzione di sollevare la valvola dal basamento della cassa, garantendo una posizione sospesa.
Sosteneva, quindi, di aver regolarmente eseguito tutte le operazioni di imballaggio secondo le istruzioni ricevute, e di aver stoccato le valvole integre all'interno degli imballaggi presso lo stabilimento di come da accordi tra le parti. CP_1
Evidenziava, in particolare, che:
6 - gli imballaggi erano stati correttamente progettati e dimensionati, come dimostrato dal fatto che non avevano subito cedimenti durante la movimentazione e lo stoccaggio presso lo stabilimento
CP_1
- i danneggiamenti lamentati dalla parte attrice erano da ricondurre verosimilmente alle eccessive sollecitazioni intervenute nella fase di trasporto, che avevano incrementato la pressione del peso della valvola sui cavalletti, causandone il cedimento.
Affermava, inoltre, di essersi attenuta scrupolosamente alle istruzioni fornite dalla stessa , Parte_1 la quale non aveva richiesto particolari accorgimenti tecnici né sollevato osservazioni, anche per il tramite dei propri addetti presenti durante le operazioni di imballaggio.
Sulla base di tali premesse, escludeva ogni responsabilità per i danni lamentati, ritenendoli imputabili a fattori esterni e non riconducibili a carenze progettuali o esecutive.
Contestava altresì la fondatezza della pretesa risarcitoria di parte attrice, rilevando come la documentazione prodotta a sostegno delle spese sostenute risultasse priva di valore probatorio, trattandosi di documenti unilateralmente formati da . Parte_1
Si opponeva inoltre alla domanda proposta da nei propri confronti, relativa alla presunta CP_1 perdita di chance per aver perso la cliente a causa dei fatti oggetto di causa, osservando Parte_1 come tale pretesa fosse meramente assertiva, priva di riscontro probatorio e, in ogni caso, non giuridicamente tutelabile nei confronti di CP_2
Infine, la terza chiamata riferiva di aver sottoscritto con la compagnia IP una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni derivanti dallo svolgimento della propria attività produttiva, e chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della predetta Compagnia assicuratrice, affinché, in ipotesi di condanna, fosse tenuta a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole.
In virtù di tali allegazioni ed eccezioni così concludeva: Controparte_2
- in via preliminare autorizzare la chiamata in causa di Controparte_7
- nel merito, rigettare integralmente le domande proposte dall'attrice Parte_1 nonché le domande di manleva e risarcitorie avanzate nei suoi confronti dalla convenuta CP_1
[...]
- in via riconvenzionale condannare al pagamento del saldo del corrispettivo per le CP_1 prestazioni contrattuali eseguite pari ad € 17.641,86;
- in subordine, e solo in caso di accertata responsabilità, condannare IP a manlevarla da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dalla presente controversia.
* * * * *
7 Con decreto del 06.09.2021 ritenuta tempestiva e meritevole di accoglimento la richiesta di chiamata della Compagnia assicurativa da parte di veniva ulteriormente differita la data CP_2 dell'udienza di prima comparizione al 08.01.2022 per consentire tale chiamata.
Si costituiva ritualmente in giudizio anche la terza chiamata IP che preliminarmente confermava l'esistenza della polizza RCT n. 0031.5106085.72 stipulata con l'assicurato evidenziando come la polizza stessa prevedesse una franchigia del 10%, limiti temporali alla garanzia e l'esclusione del rimborso per spese legali e consulenze tecniche.
Nel merito, contestava la sussistenza di un obbligo contrattuale di garanzia tra e la co- CP_2 convenuta non risultando allegata né provata alcuna fonte convenzionale dell'obbligazione. CP_1
In ogni caso, escludeva la responsabilità di nella causazione del danno, ritenendo CP_2 interrotto il nesso causale tra l'imballaggio e il danno alle valvole, in quanto riconducibile ad eventi sopravvenuti ed esterni, quali le sollecitazioni meccaniche occorse durante le operazioni di trasporto internazionale (urti, sbalzi, movimentazione nei container), tali da costituire causa autonoma e sufficiente del danno.
Evidenziava altresì che l'attrice principale ha esaminato solo due delle dodici casse, senza fornire prova diretta dei danni per ciascuna delle altre 7 valvole.
Infine, contestava il quantum debeatur, ritenendo le voci di danno non congrue, non pertinenti o comunque escluse dalla garanzia assicurativa, con specifico riferimento: ai costi di perizia, trasferta e supervisione;
al trasporto delle valvole in Oman (ritenuto evitabile); ai prezzi eccessivi dei pezzi di ricambio;
al danno da perdita di cliente (ritenuto meramente ipotetico e non dimostrato).
Ribadiva, infine, l'inoperatività della garanzia con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese legali eventualmente poste a carico dell'assicurato e concludeva per il rigetto di tutte le domande svolte nei propri confronti.
* * * * *
All'udienza del 18.01.2022 verificata la regolarità del contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 12.04.2023 venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti nei limiti di cui alla richiamata ordinanza e disposta CTU per l'accertamento di eventuali vizi dell'imballaggio e l'individuazione delle cause di cedimento della struttura interna dell'imballaggio; per la verifica della congruità dei costi sostenuti per la riparazione delle valvole e per l'espletamento del tentativo di conciliazione nominando quale CTU l'Ing. . CP_8
La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 16.05.2023 per il conferimento dell'incarico e all'udienza del 29.05.2023 per l'escussione dei testimoni.
8 Escussi i testi, esperite le operazioni peritali e depositato l'elaborato, all'udienza del 23.01.2024 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice, trattenuta la causa in decisione, assegnava termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Depositate gli scritti conclusivi da tutte le parti, la Giudice riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la rimessione della causa sul ruolo e chiedendo al CTU di fornire chiarimenti in merito alla scelta del coefficiente riduttivo di sicurezza e al coefficiente dei carichi dinamici, non adeguatamente motivati nella relazione originaria.
All'udienza del 26.11.2024, preso atto del deposito della relazione integrata, le parti precisavano nuovamente le conclusioni e la Giudice tratteneva la causa in decisione, fissando i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Con successivo provvedimento del 04.06.2025 rilevato che a causa di un problema di natura tecnica non era più possibile consultare correttamente la documentazione presente nel fascicolo telematico la
Giudice rimetteva la causa sul ruolo, invitava le parti a ridepositare telematicamente la documentazione già precedentemente versate in atti, e, onde definire più celermente il giudizio, fissava per la verifica dei superiori incombenti e la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 01.07.2025.
Alla predetta udienza, le parti discutevano la causa che veniva trattenuta in decisione.
* * *
La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si osserva come risultino incontestati tra le parti sia l'oggetto dell'incarico conferito dall'attrice a che consisteva, per quanto di interesse, nella progettazione e realizzazione degli CP_1 imballaggi per n. 12 valvole destinate al trasporto negli EAU e in Oman - sia l'affidamento dell'esecuzione dell'opera a CP_2
Dall'esame congiunto della documentazione prodotta, delle risultanze istruttorie e delle conclusioni del
CTU, è emersa prova sufficiente dell'inadempimento contrattuale relativo alla progettazione e realizzazione degli imballaggi, imputabile alla convenuta e, per essa, alla società subappaltatrice- CP_1 esecutrice CP_2
Esiti dell'istruttoria testimoniale.
Dalle risultanze dell'audizione dei testi escussi all'udienza del 29.05.2023 risultano provate le seguenti circostanze:
a) sussistenza dei danni alle valvole
Le dichiarazioni rese dai testi e hanno confermato: Testimone_3 Testimone_4
9 - il danneggiamento effettivo di due valvole trasportate negli Emirati Arabi Uniti, come documentato anche da materiale fotografico ed accertato anche dalla società destinataria OS UK (cfr. risposte ai capitoli 9, 11 e 12 e docc. 10, 13, 48, 49, 50 parte attrice);
- il danneggiamento delle restanti 9 valvole inviate in Oman, rilevato in occasione del sopralluogo effettuato in loco in data 23.10.2018 dal tecnico che aveva riferito il cedimento della Testimone_1 struttura interna degli imballaggi e la conseguente caduta delle valvole (cfr. risposte ai capitoli 24 e 25).
b) Cause dei danni
I medesimi testi hanno altresì riferito:
- che il tecnico inviato per conto di per un sopralluogo negli EAU, aveva CP_5 Parte_1 comunicato che la struttura interna degli imballaggi era priva dei necessari supporti di sicurezza, e che tale carenza aveva causato il cedimento strutturale con conseguente danneggiamento delle valvole (cfr. risposte ai capitoli 13, 14, 16);
- tali circostanze, pur se riferite de relato, risultano credibili e coerenti con la documentazione fotografica prodotta e riconosciuta dai testimoni.
Inoltre, il teste ha dichiarato di aver personalmente incaricato il tecnico e di aver Tes_3 CP_5 ricevuto da questi aggiornamenti anche alla presenza del teste consolidando così l'attendibilità Tes_4 delle informazioni.
Appare, dunque, provato che le 9 valvole hanno subito danni e che tali danni siano causalmente riconducibili a una progettazione e realizzazione inadeguata degli imballaggi, come confermato anche dai successivi accertamenti tecnici svolti dal CTU di cui si dirà in seguito.
L'istruttoria orale ha altresì consentito di accertare la sussistenza di tutte le voci di danno dedotte dall'attrice, a prescindere dalla successiva valutazione sulla loro risarcibilità, congruità e determinazione nel quantum.
In particolare:
a) Costi di riparazione delle valvole:
i testi hanno confermato sia il conferimento dell'incarico alla società H.E.M.T. per la riparazione che le fatture emesse e pagate per un totale di € 25.734,06 (cfr. capitolo 34).
A riguardo è altresì emerso il ruolo diretto del teste che ha dichiarato di aver personalmente Tes_3 impartito le direttive al fornitore per eseguire le riparazioni circostanza che rende ancor più verosimile la già chiara testimonianza resa.
b) Costi per nuovi imballaggi e trasporto:
I testi e (capitoli 36 e 37) hanno confermato la realizzazione di nuovi imballaggi a Tes_3 Tes_4 cura della società IPAC ed il relativo costo di € 1.770,00 come da documentazione allegata da parte
10 attrice e confermata dai testi (docc. 23; 24; 55; 56) nonché il trasporto delle valvole dagli EAU all'Oman ad opera della società ed il relativo costo di € 1.975,00 + IVA anch'esso CP_4 documentato);
c) Polizza assicurativa sul trasporto:
La stipula della polizza ed il relativo costo pari a € 150,00, sono stati confermati dal teste (cap. Tes_4
38) e dal doc. 57.
d) Materiali forniti da per la riparazione: Parte_1
Spesa confermata sia dai testi (cap. 39) sia dal doc. 26 di parte attrice, confermato dai medesimi testi.
e) Trasporto dei materiali:
I testi hanno confermato tanto la circostanza del trasporto dei materiali quanto la quantificazione pari ad € 5.015,00 come da fattura prodotta da parte attrice sub doc. 27(cfr. in particolare teste sul Tes_4 capitolo n. 42).
f) Invio di personale specializzato in Oman:
Anche in relazione alle ragioni di tale voce di costo ed alla sua quantificazione le dichiarazioni dei testi appaiono sufficientemente precise e concordanti.
Difatti i testi e sentiti sui capitoli da 45 a 50 di parte attrice hanno confermato che la Tes_3 Tes_4 richiesta di invio di personale specializzato proveniva dalla cliente così come hanno confermato l'effettivo svolgimento dell'attività svolta dagli addetti di in Oman nonché la Parte_1 quantificazione dei relativi compensi pari ad € 21.290,00 oltre ad € 6.013,97 per i costi di trasferta dei tecnici risultante dalla documentazione prodotta e confermata dai testimoni.
Gli accertamenti tecnici della relazione peritale.
Alle risultanze dell'istruttoria orale si aggiungono le conclusioni della CTU disposta in corso di causa, che, in risposta ai quesiti oggetto dell'incarico conferito:
- ha confermato la sussistenza dei vizi dedotti da parte attrice in quanto “l'imballaggio non era adeguato perché viziato da difetti concettuali, dimostrati analiticamente, ai quali si aggiungono carenze nella realizzazione che risultano evidenti esaminando le immagini fotografiche;
- ha accertato che le cause del cedimento della struttura di sostegno del corpo valvola sono dimostrate dal risultato dei calcoli strutturali effettuati dai quali emerge che: a) i cavalletti inferiori non erano adeguati a sostenere il peso del quale erano gravati, resistenze a flessione e taglio risultano infatti insufficienti, b) il cavalletto superiore era solo marginalmente adeguato a sostenere il peso del quale era gravato, la resistenza al taglio rientra di poco nei limiti, c) almeno un'immagine fotografica documenta un cedimento del legno del cavalletto superiore indebolito dalla chiodatura realizzata in modo errato
11 - ha ritenuto congrue e verosimili le voci dei costi esposte da parte attrice e necessari per la riparazione delle valvole in questione (cfr. relazione di CTU pag. 30 e ss. “Una premessa è d'obbligo: come osservato più sopra in generale, dalla sola documentazione fotografica a disposizione non si deduce il numero dei manufatti danneggiati ed il danno subito da ciascuno di essi, l'entità ed il tipo di intervento di ripristino sono elencati dai docc. 26. 58, 30 e 35, a loro volta senza riferimenti che permettano di stabilire utili corrispondenze con le foto. Il doc.35 contiene il prospetto delle voci di spesa esposte dall'Attrice; riguardo ai materiali il costo totale esposto è pari a circa € 3.700,00, mentre per le lavorazioni il costo totale esposto è poco superiore agli € 47.000.00. I docc. 26 e 58 riportano l'elenco dettagliato e prezzato delle parti sostituite per ciascuna valvola riparata -non identificata con s/n-, dal loro esame si può ragionevolmente affermare che i costi esposti per i materiali siano congrui. Per quanto riguarda i costi di lavorazione è necessario osservare che più della metà di essi è rappresentata dai costi esposti (espressi in OMR, Rial dell'Oman) da H.E.M.T (v.: docc. 28 e 28 bis) per i quali manca una giustificazione dettagliata, ragion per cui nel merito lo scrivente CTU non è in grado di esprimere una valutazione. Riguardo ai costi imputati alle lavorazioni del Personale Pt_1
si può affermare che: a) i tassi orari esposti sono congrui ed allineati con quelli in vigore nel
[...] periodo in esame ma per la M.O. venduta all'esterno (costi vivi di trasferta esposti a parte), generalmente il costo aziendale si valuta inferiore grossomodo sino a un massimo del 10%; b) il doc.
30 conteggia a calendario le ore-uomo, circa 340, dedicate dal Personale al ripristino Parte_1 delle valvole senza però fornire la corrispondenza tra data e s/n della/e valvola/e lavorata/e nelle date elencate, né tantomeno dettagli sul danno oggetto della riparazione;
c) pur non essendo in possesso di tutti gli elementi necessari ad esprimere con precisione una valutazione, visti i disegni della valvola
(Doc.13 , sue dimensioni e tipo di danni documentati si considera giustificato esporre CP_2 una media di 340/9=38/uomo per riparare una valvola (v.: doc.30: equivalenti a circa 2.5 giornate lavorative con 2 Tecnici)”).
Sul punto, va precisato che, sebbene la CTU abbia manifestato alcune riserve in ordine alla riconducibilità di tutti i costi documentati alle riparazioni delle valvole oggetto di causa, il Tribunale ritiene che tali perplessità possano essere superate alla luce delle testimonianze acquisite e già richiamate, che risultano concordi e sufficientemente precise.
Ciò anche in considerazione del fatto che le spese risultano supportate da fatture e giustificativi, confermati dai medesimi testi escussi e non contestate se non genericamente dalle altre parti in causa.
Inadempimento contrattuale di e per essa – infondatezza delle eccezioni delle CP_1 CP_2 convenute e terze chiamate.
12 Deve quindi ritenersi dimostrato che il danneggiamento delle valvole sia conseguenza diretta dell'inadeguata progettazione ed esecuzione degli imballaggi, e non già di fattori esterni connessi al trasporto come eccepito, seppur genericamente e con clausole di stile, dalla convenuta e dalla terza chiamata CP_2
A tale riguardo deve innanzitutto ritenersi non decisiva la mancata prova dell'integrità esterna delle casse all'arrivo a destinazione finale.
In linea astratta, tale circostanza potrebbe assumere rilievo per attribuire la responsabilità del danno al trasporto piuttosto che a un vizio originario dell'imballaggio.
Tuttavia, nel caso di specie, le risultanze istruttorie — sia orali che tecniche — per come sopra riassunte e riportate assorbono tale profilo, rendendolo ininfluente ai fini della decisione.
Come già esposto, difatti, la consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni risultano logiche, coerenti e immuni da vizi metodologici, ha evidenziato gravi carenze progettuali e costruttive degli imballaggi.
Tali elementi, valutati ex ante, rendono i danni occorsi alle valvole causalmente riconducibili alla inadeguatezza intrinseca dell'imballaggio, a prescindere dalla presenza di eventuali urti o shock esterni nel corso del trasporto peraltro nemmeno dedotti e provati.
In secondo luogo, le deposizioni testimoniali assunte e le prove documentali, confermano che le valvole sono state danneggiate internamente e presentavano tracce compatibili con la caduta all'interno della , a causa del cedimento dei supporti. Pt_3
Inoltre, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., gravava sulla parte convenuta per l'inadempimento contrattuale e, per effetto della domanda di manleva, sulla terza chiamata l'onere CP_1 CP_2 di dimostrare che il danno lamentato sia stato causato da un evento esterno, autonomo e imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la propria condotta inadempiente e l'evento dannoso.
Nel caso in esame, le convenute non hanno fornito alcuna prova positiva in tal senso, limitandosi ad affermare in maniera generica che i danni sarebbero potuti derivare dal trasporto.
Nessun elemento oggettivo è stato offerto a supporto di tale ricostruzione alternativa.
Ne consegue che, in assenza di prova di un fattore esterno interruttivo del nesso causale, il danno alle valvole deve essere imputato all'inadempimento contrattuale di nella progettazione e CP_1 realizzazione degli imballaggi, eseguita - per pacifico accordo- tramite la subappaltatrice CP_2
[...]
Nemmeno è idoneo ad escludere la responsabilità della convenuta e della terza chiamata l'assunto difensivo secondo cui la committente non avrebbe fornito adeguate istruzioni in ordine alla progettazione degli imballaggi disponendo solo istruzioni vincolanti in ordine alla tipologia di materiale da impiegare negli imballaggi.
13 È infatti principio consolidato che l'appaltatore, anche quando esegua un progetto o si attenga a direttive impartite dal committente, conserva l'obbligo di verificare la correttezza e l'idoneità tecnica delle indicazioni ricevute e di segnalare tempestivamente eventuali criticità, non potendo ridursi a mero esecutore passivo (c.d. nudus minister).
L'esonero di responsabilità può configurarsi solo qualora l'appaltatore abbia formalmente manifestato il proprio dissenso e il committente abbia nondimeno imposto l'esecuzione secondo criteri errati, circostanza che nel caso di specie non è stata né allegata né provata.
Al contrario, è pacifico che né né abbiano sollevato riserve o richieste di CP_1 CP_2 chiarimento in ordine alle direttive ricevute, limitate peraltro alla tipologia di materiale da impiegare, incontestata tra le parti, mentre l'attività di progettazione esecutiva, dimensionamento, collocazione dei supporti e rinforzi costruttivi era rimessa alla loro autonomia professionale.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera anche se conformi al progetto o alle istruzioni impartite, ove non abbia tempestivamente segnalato le carenze riscontrate e non risulti ridotto a mero esecutore privo di discrezionalità (da ultimo in tal senso Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2025, n. 10231).
Pertanto, l'eccezione sollevata dalle parti convenute deve essere disattesa, risultando del tutto priva di fondamento giuridico e smentita in primo luogo dalle allegazioni stesse delle parti che concordano nell'affermare che l'attrice ha dato indicazioni solo relativamente al materiale da utilizzare per gli imballaggi.
In secondo luogo, sia l'istruttoria espletata che gli accertamenti peritali hanno individuato la causa dei danni non nel materiale indicato dalla committente, bensì nella progettazione e nell'esecuzione degli imballaggi, attività integralmente riferibile alla sfera di responsabilità degli appaltatori.
Nemmeno appare meritevole di accoglimento l'ulteriore eccezione di parte convenuta afferente CP_1 alla mancata proposizione di accertamento tecnico preventivo da parte dell'attrice e alla natura documentale della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ritiene tali rilievi infondati.
Nel caso di specie, la circostanza che la CTU sia stata svolta in forma “documentale” non ha pregiudicato la sua efficacia probatoria.
La CTU ha comunque fornito risposte puntuali e coerenti ai quesiti posti, fondandosi su elementi oggettivi documentali e di natura tecnico-scientifica.
In mancanza di elementi che mettano in discussione la completezza e attendibilità della consulenza tecnica svolta, le eccezioni sollevate sul punto vanno, pertanto, disattese.
Prova delle singole voci di danno, risarcibilità e quantificazione delle stesse
14 Chiarita la responsabilità della convenuta e della terza chiamata occorre stabilire se le poste di danno rivendicate da parte attrice risultino adeguatamente provate e, nel caso, suscettibili di risarcimento in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertato inadempimento.
A tal fine occorre preliminarmente rilevare che la convenuta e la terza chiamata hanno contestato una asserita assenza di prova in ordine al danno stesso subito dalle 7 valvole trasportate in Oman.
Anche tale contestazione non coglie però nel segno.
Da questo punto di vista anche il CTU avrebbe espresso riserve ma al contempo va osservato come sia incontestato che tutti gli imballaggi per cui si discute siano stati realizzati in modo identico e che tutte le valvole fossero identiche.
Non solo.
Sul punto, l'Ufficio – come già rilevato – ritiene opportuno valorizzare le testimonianze orali che hanno confermato come la struttura interna dell'imballaggio avesse ceduto in relazione a tutte e 9 le valvole oggetto di causa, nonché la documentazione prodotta comprovante le contestazioni mosse dalla cliente finale per il danneggiamento delle medesime.
A ciò si aggiunge la documentazione relativa alle attività di riparazione e invio ricambi, anch'essa confermata dai testi escussi, la quale appare verosimilmente riferibile a tutte e nove le valvole e non soltanto a due di esse.
Tanto chiarito i danni dedotti da parte attrice, devono ritenersi conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento accertato in capo alla convenuta nella progettazione e realizzazione degli imballaggi, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
In particolare, la necessità di provvedere alla riparazione delle valvole danneggiate, alla loro rispedizione presso il cliente finale, nonché all'invio di personale tecnico specializzato, costituisce effetto immediato delle carenze strutturali accertate, che hanno determinato la caduta delle valvole all'interno delle casse e il conseguente danneggiamento e la necessità di riparazione per poterle consegnare al cliente finale.
Deve del pari essere inserita tra le voci risarcibili il costo sostenuto da parte attrice per la perizia tecnica dell'Ing. eseguita in epoca antecedente alla proposizione della presente causa, ma funzionale CP_6
a supportare la prova, sotto il profilo tecnico, dei presupposti delle azioni esperite.
Per quanto riguarda la quantificazione dei costi ritenuti risarcibili si ritiene di far riferimento alla documentazione agli atti - fatture prodotte e non specificamente contestate sotto questo profilo - ed alle considerazioni del CTU che ne ha accertato la congruità riducendo unicamente il costo della mano d'opera inviata da in Oman per la supervisione delle attività di riparazione. Parte_1
Conclusioni
15 Con riferimento alla domanda di risoluzione parziale del contratto di appalto in ragione dell'inadempimento di con riferimento alle prestazioni afferenti alla (sola) progettazione e CP_1 realizzazione degli imballaggi, giova evidenziare che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ., è possibile anche quando oggetto dell'obbligazione negoziale assunta sia rappresentato non da un'unica “opera” infrazionabile, ma da più “opere” aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti (cfr. Cass. Sez. 2, 02/07/2013, n. 16556).
Considerato che, nel caso di specie, è indubbia l'autonomia e l'individualità delle principali prestazioni oggetto del contratto inter partes – ovverosia la “verniciatura” delle valvole, al costo espressamente esposto nell'ordine e la progettazione e realizzazione degli imballaggi (oggetto del contendere), al costo specifico pure espressamente indicato nell'ordine versato in atti (cfr. doc. 3 citazione) – e tenuto conto del principio giuridico sopra rammentato, appare meritevole di accoglimento la domanda attorea di risoluzione parziale del contratto, essendo emerso che gli accertati vizi degli imballaggi progettati e realizzati dalla convenuta (e, per suo conto, dalla terza chiamata) sono tali da rendere tali imballaggi del tutto inadatti alla loro destinazione, con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 1668 c.c..
A mente dell'art. 1458, comma 1, c.c., la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti, con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite, in quanto non più giustificate da un valido titolo.
Nel contratto le parti avevano convenuto quale costo unitario per la verniciatura delle 12 valvole l'importo di € 1.700,00, mentre per il loro imballaggio il costo unitario previsto era di € 1.200,00 (doc.
3 citazione).
Considerata l'accertata risoluzione del contratto per la parte relativa ai nove imballaggi realizzati per le
9 valvole giunte danneggiate a destinazione, deve ritenersi che dall'importo complessivamente dovuto in origine debba essere detratta o, se già corrisposta, restituita, la somma di € 10.800,00.
Ciò posto, avendo corrisposto a a fronte di fatture emesse per l'importo Parte_1 CP_1 complessivo concordato di € 34.800,00, oltre € 500,00 per “movimentazione e carico casse” e così per un totale di € 35.300,00 (docc. 6-8), l'importo di € 26.100,00, mentre l'ammontare dovuto all'esito dello scomputo delle prestazioni relative ai nove imballaggi difettosi è di € 24.500,00, ne discende che deve essere accolta la domanda attorea di restituzione della somma di € 1.600,00 maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione (Cass. n. 6911/2018)
16 invece, per le ragioni sopra esposte, di essere accolta, nei limiti sopra evidenziati, la domanda di Pt_4 condanna di al risarcimento del danno in favore dell'attrice commisurato ai soli danni ritenuti CP_1 conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento così elencati e quantificati:
- € 1.177,00 per la realizzazione del nuovo imballaggio per le due valvole presenti negli
EAU;
- € 1.975,00 per il trasporto delle due medesime valvole in Oman;
- € 150,00 per la stipula di una polizza assicurativa per il trasporto;
- € 3.733,80 costo dei materiali necessari alle riparazioni;
- € 5.015,00 per il relativo trasporto;
- € 25.734,06 per l'attività di riparazione eseguita dalla società H.E.M.T;
- € 6.013,97 per i costi di trasferta dei tecnici Sigg.ri e Testimone_1 Testimone_2
[...]
- € 19.161,00 per le attività da loro eseguite (compenso ridotto del 10% rispetto alla domanda come da indicazioni del CTU ferma la congruità del monte ore indicato);
- € 2.500,00 per relazione peritale di parte, redatta dall'ing. CP_6
Così complessivamente € 65.459,77.
La liquidazione del danno avviene sulla base della stima effettuata dal CTU in ordine alla congruità degli importi dedotti dall'attrice con riferimento ai valori aggiornati al 7.12.2023, per cui deve procedersi alla rivalutazione monetaria dell'importo di € 65.459,77, a far tempo dal 7.12.2023.
Invece, non essendo stato neppure dedotto che per il mancato tempestivo risarcimento del danno l'attore ha subito un ulteriore pregiudizio (lucro cessante) che potrebbe giustificare il riconoscimento di c.d. interessi compensativi, nessuna voce va riconosciuta a tal proposito (Cass. Sez. 3, 10/03/2025, n.
6351).
Sulla somma di € 65.459,77, da rivalutarsi a far tempo dal 7.12.2023 alla data della decisione, liquidata a titolo risarcitorio, l'attrice ha diritto al pagamento degli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del credito di valore in credito di valuta.
Diversamente, va respinta la domanda attorea relativa al risarcimento del danno all'immagine, non avendo l'attrice allegato in modo specifico e dettagliato gli elementi idonei a fondare tale voce di danno né fornito prova concreta del pregiudizio subito, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza in materia (cfr. tra le molte Cass. Civ. del 10/07/2023 n. 19551 “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione
17 commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova)”.
Inoltre, si tratterebbe in ogni caso di danno non prevedibile né conoscibile alla stregua dell'art. 1225
c.c., non essendo stato dimostrato che la convenuta fosse a conoscenza della particolare rilevanza commerciale o reputazionale della commessa.
Infine, deve essere altresì accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1
Controparte_2
È, infatti, pacifico che l'attività di progettazione e realizzazione degli imballaggi sia stata interamente demandata da a , la quale ha operato in totale autonomia esecutiva. CP_1 CP_2
Conseguentemente, la condanna di nei confronti di comporta, in via derivata, la CP_1 Parte_1 condanna di alla manleva di in virtù dell'art. 1670 c.c. e dei principi generali in CP_2 CP_1 materia di regresso tra coobbligati solidali per responsabilità derivante da inadempimento.
Per le medesime ragioni deve ritenersi del tutto infondata la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti di avente ad oggetto il saldo del corrispettivo del rapporto Controparte_2 CP_1 contrattuale intercorso tra e anch'esso da dichiararsi parzialmente CP_1 Controparte_2 risolto, in ragione degli accertati vizi degli imballaggi oggetto di causa, tali da renderli inadatti alla loro destinazione (v. art. 1668 c.c.).
Non può trovare accoglimento neppure la domanda proposta da nei confronti di CP_1 CP_2 volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla perdita della cliente Pt_5
, quale conseguenza dei fatti per cui è causa, e commisurato al fatturato medio degli ultimi anni
[...] verso la medesima . Parte_5
Si tratta, infatti, di un danno solo genericamente dedotto e comunque privo di alcun riscontro probatorio.
In particolare, la dedotta perdita della cliente non è stata dimostrata, né è corretto commisurare l'ipotetico pregiudizio al fatturato realizzato anteriormente alla cessazione del rapporto. avrebbe dovuto, semmai, fornire la prova non solo dell'effettiva interruzione del rapporto con la CP_1 cliente, ma anche di un concreto danno da lucro cessante, attuale o almeno ragionevolmente prevedibile, desumibile da contratti, commesse o trattative in corso, elementi che tuttavia non risultano allegati né provati.
Difettano, pertanto, i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, che deve essere integralmente rigettata.
18 Risulta, infine, parzialmente fondata la domanda di manleva spiegata da nei Controparte_2 confronti della compagnia assicuratrice IP, alla quale risulta essere vincolata da polizza di responsabilità civile per danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività produttiva.
In particolare, ai sensi dell'art. 15 lettera a) delle condizioni generali di polizza: “L'Assicurazione non comprende: a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore”.
Ne deriva che, nel caso di specie deve ritenersi escluso dalla garanzia il costo per il rifacimento dell'imballaggio sostenuto dall'attrice e pari ad € 1.177,00.
In base alla clausola n. 22 delle condizioni generali di polizza, restano altresì a carico di CP_2 le spese legali sostenute per l'assistenza dei legali da questa nominati.
Rientrano, invece, pienamente nell'oggetto di polizza e nelle garanzie ricomprese dalla stessa tutti gli ulteriori danni ritenuti risarcibili all'attrice.
Ne consegue che IP è obbligata a tenere indenne da quanto verserà all'attrice in CP_2 forza della presente sentenza, ad eccezione delle voci di danno sopra richiamate, dedotto lo scoperto del 10% previsto dalla polizza agli atti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al
“decisum” e non al “disputatum”, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta.
Analogamente, seguono la soccombenza le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta in relazione CP_1 alla progettazione e realizzazione degli imballaggi di 9 delle 12 valvole oggetto del contratto stipulato con l'attrice Parte_1
- dichiara la risoluzione parziale del contratto concluso tra e nei Parte_1 CP_1 limiti indicati in parte motiva;
- condanna per l'effetto la convenuta alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 della somma di 1.600,00, a titolo di ripetizione di quanto versato per prestazioni oggetto della
[...] risoluzione contrattuale, oltre interessi legali dalla data della domanda di risoluzione al saldo;
- condanna la convenuta a corrispondere all'attrice a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la somma di € 65.459,77, oltre rivalutazione a far tempo dal 7.12.2023 alla data della presente sentenza;
19 - rigetta la domanda attorea nei confronti di relativa al risarcimento del danno CP_1 all'immagine commerciale;
- accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1 Controparte_2 che condanna a tenere indenne da tutto quanto dovuto a in esecuzione della CP_1 Parte_1 presente sentenza, ivi comprese le spese processuali;
- dichiara la risoluzione parziale del contratto concluso tra e CP_1 Controparte_2 nei limiti indicati in parte motiva;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da nei confronti di CP_1 Parte_6
e da nei confronti di per il saldo di prestazioni contrattuali non
[...] Controparte_2 CP_1 dovute a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto per le ragioni di cui in motivazione;
- rigetta la domanda di nei confronti di avente ad oggetto il CP_1 Controparte_2 risarcimento del danno per l'asserita perdita del cliente Parte_6
- accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti della Controparte_2 compagnia e, per l'effetto, condanna la medesima Compagnia a Controparte_9 tenere indenne per tutto quanto dovuto in esecuzione della presente sentenza, con CP_2 esclusione del costo sostenuto dall'attrice per il rifacimento dell'imballaggio pari ad € 1.177,00 e dedotto lo scoperto di polizza pari al 10%;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, € 759,00 per esborsi oltre rimborso forfettario
[...] del 15% IVA e CPA come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese in favore della convenuta Controparte_2 CP_1
in relazione alla domanda di manleva accolta, che si liquidano in: € 11.000,00 per compensi
[...] ed € 996,00 per esborsi oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese processuali quanto al rapporto processuale tra e Controparte_2
Controparte_9
Milano, 6.10.2025
La Giudice
PA OR
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa PA OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 35820/2020 promossa da
, (CF ) con il patrocinio dell'AVV. Micaela Barbotti (C.F. Parte_1 P.IVA_1 [...]
) del Foro di Milano e dell'Avv. Angela Berinati (C.F. ) C.F._1 CodiceFiscale_2 del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso A&A Studio Legale a Milano, Via Durini
n. 5 attrice
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A. ) in persona del legale rappresentante con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Walter Marini (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio a C.F._3
Milano, piazza Diaz, n. 5
convenuta
NONCHÉ CONTRO
(CF – , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 C.F._4 tempore con il patrocinio dell'Avvocato Giovanni Olivieri ( ) elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliata presso il suo studio a Busto Arsizio, via Castiglioni n. 10 terza chiamata
NONCHÉ CONTRO
(CF – , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 PartitaIVA_3 tempore con il patrocinio dell'Avvocato Giovanni (C.F. ) elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio a Busto Arsizio, via Castiglioni n. 10 terza chiamata
NONCHÉ CONTRO (P.IVA ), con sede in Bologna, Via Stalingrado Controparte_3 P.IVA_4
n.45, in persona del procuratore speciale con il patrocinio dell'avv. Mauro Giardini
( ) di Varese ed elettivamente domiciliata presso lo studio avv. Patrizia Fusi a C.F._7
Milano via Cerva n. 8 terza chiamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente ed allegati al verbale d'udienza del 01.07.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08.10.2020, la società conveniva in giudizio la Parte_1 società deducendo quanto segue. CP_1
L'attrice esponeva di aver ricevuto dalla società Punj Lloyd Limited, con sede in Oman, un ordine per la fornitura di n. 23 valvole industriali (nello specifico, valvole da 14 pollici, classe 900, modello «top entry» con estensione e attuatore), da installarsi presso un impianto sito nello stesso Stato.
Per l'evasione dell'ordine, affidava alla società l'esecuzione della verniciatura Parte_1 CP_1 finale e dell'imballaggio di n. 12 valvole da eseguirsi presso lo stabilimento di quest'ultima mentre le operazioni di trasporto, venivano affidate alla società CP_4
Il corrispettivo per tali prestazioni veniva determinato in:
- € 1.700,00 per la verniciatura;
- € 1.200,00 per l'imballaggio di ciascuna valvola finalizzato al trasporto delle stesse per un totale complessivo di € 34.800,00.
Come concordato tra le parti, realizzati gli imballaggi e ritirati dal vettore presso lo stabilimento di n. 2 valvole venivano inviate negli Emirati Arabi Uniti (UAE) presso la società OS per CP_1 specifici controlli sulle centraline;
le restanti n. 10 venivano trasportate in Oman alla cliente finale di
. Parte_1
L'attrice provvedeva al pagamento in favore di della somma di € 26.100,00 (corrispondente alla CP_1 fattura n. 198/2018 del 30.06.2018) per la verniciatura e l'imballaggio di n. 9 valvole, sospendendo tuttavia il pagamento del residuo importo a fronte dei vizi riscontrati nelle prestazioni rese da CP_1
In particolare, lamentava che, con riferimento alle n. 2 valvole spedite negli UAE, Parte_1
l'imballaggio realizzato da risultasse difettoso: nello specifico, una trave di sostegno della CP_1 struttura si era rotta, causando la caduta e il danneggiamento della valvola (con piegatura di tubi, danneggiamento di flange e della verniciatura). Il vizio veniva prontamente denunciato a in data CP_1
06.08.2018 tramite posta elettronica, allegando report fotografico attestante i danni.
2 Successivamente, con comunicazione del 08.08.2018, segnalava analoghi difetti anche Parte_1 sull'imballaggio della seconda valvola giunta negli UAE, con identico esito: rottura della trave di supporto, caduta e danneggiamento della valvola.
In data 14.08.2018, veniva eseguito un sopralluogo tecnico presso la sede di OS negli UAE, in occasione del quale il tecnico incaricato da , sig. accertava che il danneggiamento Parte_1 CP_5 era da attribuirsi all'inadeguatezza dell'imballaggio, risultato privo di supporti di sicurezza idonei sotto il corpo della valvola.
L'attrice sottolineava come le casse, al momento della consegna, apparissero esternamente integre e come le autorità di carico e scarico non avessero segnalato anomalie, circostanze che, a suo dire, confermavano l'assenza di responsabilità in capo al trasportatore, imputando i danni esclusivamente alla progettazione e realizzazione dell'imballaggio.
manifestava la propria disponibilità a procedere ad una verifica congiunta con per Parte_1 CP_1
l'accertamento dei fatti, ma tale proposta rimaneva priva di riscontro.
Successivamente, informava l'attrice che la ditta subappaltatrice incaricata della CP_1 CP_2 realizzazione degli imballaggi, aveva attivato la propria compagnia assicuratrice (Unipol) per l'apertura di un sinistro.
In data 18.09.2018, il tecnico incaricato da redigeva una relazione tecnica in cui si Parte_1 evidenziava l'inadeguatezza dell'imballaggio interno, che avrebbe ceduto provocando la caduta delle valvole e il conseguente danneggiamento.
In data 09.10.2018, la società Punj Lloyd Limited informava che anche 7 delle 10 valvole Parte_1 consegnate in Oman risultavano danneggiate in modo analogo a quelle giunte negli UAE. La contestazione veniva formalizzata a con lettera del 18.10.2018, corredata da documentazione CP_1 fotografica.
Nel mese di ottobre 2018, conferiva incarico allo Studio dell'Ing. per una Parte_1 CP_6 perizia tecnica, la quale accertava gravi vizi nella progettazione degli imballaggi, evidenziando in particolare:
- il posizionamento errato del carico, distante dal rinforzo;
- errori costruttivi nei telai, tali da comprometterne il comportamento meccanico;
- assenza di un supporto solidale alla base del corpo valvola;
- errori di montaggio che avevano reso possibile la deformazione statica e il collasso dei supporti in condizioni dinamiche.
3 A seguito dei danni riscontrati, l'attrice si vedeva costretta a procedere con le attività di riparazione presso l'impianto ORPIC in Oman, -ove le valvole stesse sarebbero poi state installate e collaudate - affrontando i seguenti costi:
- 1.177,00 per la realizzazione, a cura della società IPAC, del nuovo imballaggio per le due valvole ancora in UE;
- € 1.975,00 per il trasporto delle medesime valvole in Oman;
- € 150,00 per la stipula di una polizza assicurativa per il trasporto;
- € 3.733,80 per l'invio dei materiali necessari alle riparazioni;
- € 5.015,00 per il relativo trasporto;
- € 25.734,06 per l'attività di riparazione eseguita dalla società H.E.M.T;
- € 6.013,97 per i costi di trasferta dei tecnici sig.ri e Testimone_1 Testimone_2
[...]
- € 21.290,00 per le attività da loro eseguite (compenso orario di € 75,00 per 42 ore del progettista/project manager e € 50,00/ora per 304 ore dell'operatore qualificato);
- € 2,500,00 per la perizia tecnica redatta dall'ing. CP_6
Il tutto per un costo complessivo pari a € 67.588,83.
Deduceva, inoltre l'attrice, che le n. 9 valvole danneggiate erano state integralmente riparate, collaudate con esito positivo ed accettate dalla cliente finale.
Non essendo stato possibile raggiungere una soluzione bonaria, avviava un procedimento Parte_1 di negoziazione assistita al quale partecipavano anche e conclusosi con esito CP_1 CP_2 negativo.
Sulla base di tali deduzioni, l'attrice formulava le seguenti domande:
- accertare l'inadempimento della società convenuta nella progettazione e realizzazione CP_1 degli imballaggi relativi alle 9 valvole oggetto di contestazione;
- Pronunciare la risoluzione parziale del contratto, con riferimento alle prestazioni relative alla realizzazione degli imballaggi suddetti;
- Disporre la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto alle prestazioni parzialmente inadempiute, per un importo pari a € 1.600,00;
- Condannare la convenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, commisurati ai costi per la riparazione delle valvole danneggiate per tutti i tioli sopra dettagliati e per il complessivo importo di € 67.588,83 o oltre al danno per lesione alla reputazione ed immagine commerciale derivante dal ritardo nella consegna delle valvole al cliente finale, da liquidarsi in via equitativa.
* * * * *
4 Si costituiva in giudizio la società mediante rituale deposito di comparsa di costituzione e CP_1 risposta, con la quale contestava integralmente le eccezioni e le pretese avverse.
La convenuta premetteva di aver eseguito esclusivamente l'attività di verniciatura delle valvole, e di affidato la progettazione e la realizzazione degli imballaggi alla società , circostanza, CP_2 questa, non contestata tra le parti.
Deduceva, inoltre:
- di non aver ricevuto dalla committente alcuna istruzione specifica in Parte_1 merito alla progettazione e realizzazione degli imballaggi, ad eccezione dell'indicazione sul tipo di materiale da impiegare;
- che le operazioni di imballaggio, eseguite presso il proprio stabilimento, si erano svolte alla costante presenza sia di un responsabile della società attrice, sia di un incaricato del cliente finale
(Punj Lloyd Limited), senza che venisse sollevata alcuna obiezione in merito alle modalità operative seguite da;
CP_2
- che, a imballaggi ultimati, tutte le casse contenenti le valvole erano state consegnate al vettore in condizioni perfettamente integre;
Parte_2
- di aver sempre escluso ogni propria responsabilità in ordine ai danneggiamenti lamentati da parte attrice, che dovevano piuttosto essere ricondotti alle operazioni di trasporto.
In diritto, la convenuta eccepiva, in via generale, l'assenza di prova circa i danni lamentati da Pt_1
, ritenendo la documentazione prodotta da parte attrice inidonea a dimostrare le effettive cause
[...] dei danneggiamenti delle valvole e la riconducibilità degli stessi a condotte imputabili a CP_1
Contestava, inoltre, la quantificazione delle pretese risarcitorie, per difetto di prova del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., tra le spese sostenute da parte attrice e il dedotto inadempimento contrattuale.
In particolare, la convenuta evidenziava come parte attrice non avesse fornito adeguata prova della diretta derivazione delle voci di spesa allegate (costi di riparazione, trasferta, materiali, manodopera, ecc.) dall'asserita responsabilità contrattuale della convenuta medesima.
Veniva infine contestata la domanda di risarcimento per danno all'immagine, sia per vizio di allegazione e difetto di prova, sia, in ogni caso, per l'inconfigurabilità di tale pregiudizio nel caso di specie, trattandosi di voce di danno non prevedibile né conoscibile alla luce dell'art. 1225 c.c.
Dall'infondatezza delle domande attoree conseguiva nella prospettazione di il diritto ad ottenere CP_1 il pagamento del saldo del corrispettivo per le prestazioni effettivamente svolte pari ad € 9.200,00.
5 In subordine, nel caso di accertato inadempimento, la convenuta rivendicava il proprio diritto ad essere manlevata da da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal presente CP_2 contenzioso.
In tale eventualità avrebbe altresì avuto diritto, previa risoluzione per grave inadempimento del CP_1 contratto con , al risarcimento del danno determinato dalla perdita di un cliente CP_2 Pt_1
in conseguenza dei fatti per cui si controverte da determinarsi in via equitativa sulla base del
[...] fatturato medio conseguito da dal cliente . CP_1 Parte_1
Sulla base delle superiori considerazioni, la convenuta chiedeva:
- in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della società , in CP_2 quanto esecutrice materiale degli imballaggi contestati;
- in via principale, il rigetto integrale delle domande proposte da parte attrice;
- in via riconvenzionale la condanna di al pagamento del saldo residuo Parte_1 dovuto per le prestazioni contrattuali effettivamente eseguite.
- Sempre in via subordinata accertarsi la risoluzione per grave inadempimento del contratto tra e condannando quest'ultima al risarcimento del danno dovuto alla CP_1 CP_2 perdita del cliente da determinarsi in via equitativa;
Parte_1
* * * * *
Con decreto del 31.03.2021, la Giudice differiva la data dell'udienza di prima comparizione al
28.09.2021 al fine di consentire alla convenuta di procedere alla chiamata in causa della CP_1 società ritualmente formalizzata Controparte_2
Si costituiva conseguentemente in giudizio anche la terza chiamata, la quale Controparte_2 contestava integralmente le domande attoree nonché la domanda di manleva avanzate nei propri confronti dalla convenuta CP_1
A supporto delle proprie richieste deduceva di aver realizzato l'imballaggio delle CP_2 valvole secondo uno specifico progetto condiviso con la società attrice , che prevedeva la Parte_1 presenza di due cavalletti laterali e di uno centrale posto in corrispondenza dell'estremità della valvola con la funzione di sollevare la valvola dal basamento della cassa, garantendo una posizione sospesa.
Sosteneva, quindi, di aver regolarmente eseguito tutte le operazioni di imballaggio secondo le istruzioni ricevute, e di aver stoccato le valvole integre all'interno degli imballaggi presso lo stabilimento di come da accordi tra le parti. CP_1
Evidenziava, in particolare, che:
6 - gli imballaggi erano stati correttamente progettati e dimensionati, come dimostrato dal fatto che non avevano subito cedimenti durante la movimentazione e lo stoccaggio presso lo stabilimento
CP_1
- i danneggiamenti lamentati dalla parte attrice erano da ricondurre verosimilmente alle eccessive sollecitazioni intervenute nella fase di trasporto, che avevano incrementato la pressione del peso della valvola sui cavalletti, causandone il cedimento.
Affermava, inoltre, di essersi attenuta scrupolosamente alle istruzioni fornite dalla stessa , Parte_1 la quale non aveva richiesto particolari accorgimenti tecnici né sollevato osservazioni, anche per il tramite dei propri addetti presenti durante le operazioni di imballaggio.
Sulla base di tali premesse, escludeva ogni responsabilità per i danni lamentati, ritenendoli imputabili a fattori esterni e non riconducibili a carenze progettuali o esecutive.
Contestava altresì la fondatezza della pretesa risarcitoria di parte attrice, rilevando come la documentazione prodotta a sostegno delle spese sostenute risultasse priva di valore probatorio, trattandosi di documenti unilateralmente formati da . Parte_1
Si opponeva inoltre alla domanda proposta da nei propri confronti, relativa alla presunta CP_1 perdita di chance per aver perso la cliente a causa dei fatti oggetto di causa, osservando Parte_1 come tale pretesa fosse meramente assertiva, priva di riscontro probatorio e, in ogni caso, non giuridicamente tutelabile nei confronti di CP_2
Infine, la terza chiamata riferiva di aver sottoscritto con la compagnia IP una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni derivanti dallo svolgimento della propria attività produttiva, e chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della predetta Compagnia assicuratrice, affinché, in ipotesi di condanna, fosse tenuta a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole.
In virtù di tali allegazioni ed eccezioni così concludeva: Controparte_2
- in via preliminare autorizzare la chiamata in causa di Controparte_7
- nel merito, rigettare integralmente le domande proposte dall'attrice Parte_1 nonché le domande di manleva e risarcitorie avanzate nei suoi confronti dalla convenuta CP_1
[...]
- in via riconvenzionale condannare al pagamento del saldo del corrispettivo per le CP_1 prestazioni contrattuali eseguite pari ad € 17.641,86;
- in subordine, e solo in caso di accertata responsabilità, condannare IP a manlevarla da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dalla presente controversia.
* * * * *
7 Con decreto del 06.09.2021 ritenuta tempestiva e meritevole di accoglimento la richiesta di chiamata della Compagnia assicurativa da parte di veniva ulteriormente differita la data CP_2 dell'udienza di prima comparizione al 08.01.2022 per consentire tale chiamata.
Si costituiva ritualmente in giudizio anche la terza chiamata IP che preliminarmente confermava l'esistenza della polizza RCT n. 0031.5106085.72 stipulata con l'assicurato evidenziando come la polizza stessa prevedesse una franchigia del 10%, limiti temporali alla garanzia e l'esclusione del rimborso per spese legali e consulenze tecniche.
Nel merito, contestava la sussistenza di un obbligo contrattuale di garanzia tra e la co- CP_2 convenuta non risultando allegata né provata alcuna fonte convenzionale dell'obbligazione. CP_1
In ogni caso, escludeva la responsabilità di nella causazione del danno, ritenendo CP_2 interrotto il nesso causale tra l'imballaggio e il danno alle valvole, in quanto riconducibile ad eventi sopravvenuti ed esterni, quali le sollecitazioni meccaniche occorse durante le operazioni di trasporto internazionale (urti, sbalzi, movimentazione nei container), tali da costituire causa autonoma e sufficiente del danno.
Evidenziava altresì che l'attrice principale ha esaminato solo due delle dodici casse, senza fornire prova diretta dei danni per ciascuna delle altre 7 valvole.
Infine, contestava il quantum debeatur, ritenendo le voci di danno non congrue, non pertinenti o comunque escluse dalla garanzia assicurativa, con specifico riferimento: ai costi di perizia, trasferta e supervisione;
al trasporto delle valvole in Oman (ritenuto evitabile); ai prezzi eccessivi dei pezzi di ricambio;
al danno da perdita di cliente (ritenuto meramente ipotetico e non dimostrato).
Ribadiva, infine, l'inoperatività della garanzia con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese legali eventualmente poste a carico dell'assicurato e concludeva per il rigetto di tutte le domande svolte nei propri confronti.
* * * * *
All'udienza del 18.01.2022 verificata la regolarità del contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 12.04.2023 venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti nei limiti di cui alla richiamata ordinanza e disposta CTU per l'accertamento di eventuali vizi dell'imballaggio e l'individuazione delle cause di cedimento della struttura interna dell'imballaggio; per la verifica della congruità dei costi sostenuti per la riparazione delle valvole e per l'espletamento del tentativo di conciliazione nominando quale CTU l'Ing. . CP_8
La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 16.05.2023 per il conferimento dell'incarico e all'udienza del 29.05.2023 per l'escussione dei testimoni.
8 Escussi i testi, esperite le operazioni peritali e depositato l'elaborato, all'udienza del 23.01.2024 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice, trattenuta la causa in decisione, assegnava termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Depositate gli scritti conclusivi da tutte le parti, la Giudice riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la rimessione della causa sul ruolo e chiedendo al CTU di fornire chiarimenti in merito alla scelta del coefficiente riduttivo di sicurezza e al coefficiente dei carichi dinamici, non adeguatamente motivati nella relazione originaria.
All'udienza del 26.11.2024, preso atto del deposito della relazione integrata, le parti precisavano nuovamente le conclusioni e la Giudice tratteneva la causa in decisione, fissando i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Con successivo provvedimento del 04.06.2025 rilevato che a causa di un problema di natura tecnica non era più possibile consultare correttamente la documentazione presente nel fascicolo telematico la
Giudice rimetteva la causa sul ruolo, invitava le parti a ridepositare telematicamente la documentazione già precedentemente versate in atti, e, onde definire più celermente il giudizio, fissava per la verifica dei superiori incombenti e la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 01.07.2025.
Alla predetta udienza, le parti discutevano la causa che veniva trattenuta in decisione.
* * *
La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si osserva come risultino incontestati tra le parti sia l'oggetto dell'incarico conferito dall'attrice a che consisteva, per quanto di interesse, nella progettazione e realizzazione degli CP_1 imballaggi per n. 12 valvole destinate al trasporto negli EAU e in Oman - sia l'affidamento dell'esecuzione dell'opera a CP_2
Dall'esame congiunto della documentazione prodotta, delle risultanze istruttorie e delle conclusioni del
CTU, è emersa prova sufficiente dell'inadempimento contrattuale relativo alla progettazione e realizzazione degli imballaggi, imputabile alla convenuta e, per essa, alla società subappaltatrice- CP_1 esecutrice CP_2
Esiti dell'istruttoria testimoniale.
Dalle risultanze dell'audizione dei testi escussi all'udienza del 29.05.2023 risultano provate le seguenti circostanze:
a) sussistenza dei danni alle valvole
Le dichiarazioni rese dai testi e hanno confermato: Testimone_3 Testimone_4
9 - il danneggiamento effettivo di due valvole trasportate negli Emirati Arabi Uniti, come documentato anche da materiale fotografico ed accertato anche dalla società destinataria OS UK (cfr. risposte ai capitoli 9, 11 e 12 e docc. 10, 13, 48, 49, 50 parte attrice);
- il danneggiamento delle restanti 9 valvole inviate in Oman, rilevato in occasione del sopralluogo effettuato in loco in data 23.10.2018 dal tecnico che aveva riferito il cedimento della Testimone_1 struttura interna degli imballaggi e la conseguente caduta delle valvole (cfr. risposte ai capitoli 24 e 25).
b) Cause dei danni
I medesimi testi hanno altresì riferito:
- che il tecnico inviato per conto di per un sopralluogo negli EAU, aveva CP_5 Parte_1 comunicato che la struttura interna degli imballaggi era priva dei necessari supporti di sicurezza, e che tale carenza aveva causato il cedimento strutturale con conseguente danneggiamento delle valvole (cfr. risposte ai capitoli 13, 14, 16);
- tali circostanze, pur se riferite de relato, risultano credibili e coerenti con la documentazione fotografica prodotta e riconosciuta dai testimoni.
Inoltre, il teste ha dichiarato di aver personalmente incaricato il tecnico e di aver Tes_3 CP_5 ricevuto da questi aggiornamenti anche alla presenza del teste consolidando così l'attendibilità Tes_4 delle informazioni.
Appare, dunque, provato che le 9 valvole hanno subito danni e che tali danni siano causalmente riconducibili a una progettazione e realizzazione inadeguata degli imballaggi, come confermato anche dai successivi accertamenti tecnici svolti dal CTU di cui si dirà in seguito.
L'istruttoria orale ha altresì consentito di accertare la sussistenza di tutte le voci di danno dedotte dall'attrice, a prescindere dalla successiva valutazione sulla loro risarcibilità, congruità e determinazione nel quantum.
In particolare:
a) Costi di riparazione delle valvole:
i testi hanno confermato sia il conferimento dell'incarico alla società H.E.M.T. per la riparazione che le fatture emesse e pagate per un totale di € 25.734,06 (cfr. capitolo 34).
A riguardo è altresì emerso il ruolo diretto del teste che ha dichiarato di aver personalmente Tes_3 impartito le direttive al fornitore per eseguire le riparazioni circostanza che rende ancor più verosimile la già chiara testimonianza resa.
b) Costi per nuovi imballaggi e trasporto:
I testi e (capitoli 36 e 37) hanno confermato la realizzazione di nuovi imballaggi a Tes_3 Tes_4 cura della società IPAC ed il relativo costo di € 1.770,00 come da documentazione allegata da parte
10 attrice e confermata dai testi (docc. 23; 24; 55; 56) nonché il trasporto delle valvole dagli EAU all'Oman ad opera della società ed il relativo costo di € 1.975,00 + IVA anch'esso CP_4 documentato);
c) Polizza assicurativa sul trasporto:
La stipula della polizza ed il relativo costo pari a € 150,00, sono stati confermati dal teste (cap. Tes_4
38) e dal doc. 57.
d) Materiali forniti da per la riparazione: Parte_1
Spesa confermata sia dai testi (cap. 39) sia dal doc. 26 di parte attrice, confermato dai medesimi testi.
e) Trasporto dei materiali:
I testi hanno confermato tanto la circostanza del trasporto dei materiali quanto la quantificazione pari ad € 5.015,00 come da fattura prodotta da parte attrice sub doc. 27(cfr. in particolare teste sul Tes_4 capitolo n. 42).
f) Invio di personale specializzato in Oman:
Anche in relazione alle ragioni di tale voce di costo ed alla sua quantificazione le dichiarazioni dei testi appaiono sufficientemente precise e concordanti.
Difatti i testi e sentiti sui capitoli da 45 a 50 di parte attrice hanno confermato che la Tes_3 Tes_4 richiesta di invio di personale specializzato proveniva dalla cliente così come hanno confermato l'effettivo svolgimento dell'attività svolta dagli addetti di in Oman nonché la Parte_1 quantificazione dei relativi compensi pari ad € 21.290,00 oltre ad € 6.013,97 per i costi di trasferta dei tecnici risultante dalla documentazione prodotta e confermata dai testimoni.
Gli accertamenti tecnici della relazione peritale.
Alle risultanze dell'istruttoria orale si aggiungono le conclusioni della CTU disposta in corso di causa, che, in risposta ai quesiti oggetto dell'incarico conferito:
- ha confermato la sussistenza dei vizi dedotti da parte attrice in quanto “l'imballaggio non era adeguato perché viziato da difetti concettuali, dimostrati analiticamente, ai quali si aggiungono carenze nella realizzazione che risultano evidenti esaminando le immagini fotografiche;
- ha accertato che le cause del cedimento della struttura di sostegno del corpo valvola sono dimostrate dal risultato dei calcoli strutturali effettuati dai quali emerge che: a) i cavalletti inferiori non erano adeguati a sostenere il peso del quale erano gravati, resistenze a flessione e taglio risultano infatti insufficienti, b) il cavalletto superiore era solo marginalmente adeguato a sostenere il peso del quale era gravato, la resistenza al taglio rientra di poco nei limiti, c) almeno un'immagine fotografica documenta un cedimento del legno del cavalletto superiore indebolito dalla chiodatura realizzata in modo errato
11 - ha ritenuto congrue e verosimili le voci dei costi esposte da parte attrice e necessari per la riparazione delle valvole in questione (cfr. relazione di CTU pag. 30 e ss. “Una premessa è d'obbligo: come osservato più sopra in generale, dalla sola documentazione fotografica a disposizione non si deduce il numero dei manufatti danneggiati ed il danno subito da ciascuno di essi, l'entità ed il tipo di intervento di ripristino sono elencati dai docc. 26. 58, 30 e 35, a loro volta senza riferimenti che permettano di stabilire utili corrispondenze con le foto. Il doc.35 contiene il prospetto delle voci di spesa esposte dall'Attrice; riguardo ai materiali il costo totale esposto è pari a circa € 3.700,00, mentre per le lavorazioni il costo totale esposto è poco superiore agli € 47.000.00. I docc. 26 e 58 riportano l'elenco dettagliato e prezzato delle parti sostituite per ciascuna valvola riparata -non identificata con s/n-, dal loro esame si può ragionevolmente affermare che i costi esposti per i materiali siano congrui. Per quanto riguarda i costi di lavorazione è necessario osservare che più della metà di essi è rappresentata dai costi esposti (espressi in OMR, Rial dell'Oman) da H.E.M.T (v.: docc. 28 e 28 bis) per i quali manca una giustificazione dettagliata, ragion per cui nel merito lo scrivente CTU non è in grado di esprimere una valutazione. Riguardo ai costi imputati alle lavorazioni del Personale Pt_1
si può affermare che: a) i tassi orari esposti sono congrui ed allineati con quelli in vigore nel
[...] periodo in esame ma per la M.O. venduta all'esterno (costi vivi di trasferta esposti a parte), generalmente il costo aziendale si valuta inferiore grossomodo sino a un massimo del 10%; b) il doc.
30 conteggia a calendario le ore-uomo, circa 340, dedicate dal Personale al ripristino Parte_1 delle valvole senza però fornire la corrispondenza tra data e s/n della/e valvola/e lavorata/e nelle date elencate, né tantomeno dettagli sul danno oggetto della riparazione;
c) pur non essendo in possesso di tutti gli elementi necessari ad esprimere con precisione una valutazione, visti i disegni della valvola
(Doc.13 , sue dimensioni e tipo di danni documentati si considera giustificato esporre CP_2 una media di 340/9=38/uomo per riparare una valvola (v.: doc.30: equivalenti a circa 2.5 giornate lavorative con 2 Tecnici)”).
Sul punto, va precisato che, sebbene la CTU abbia manifestato alcune riserve in ordine alla riconducibilità di tutti i costi documentati alle riparazioni delle valvole oggetto di causa, il Tribunale ritiene che tali perplessità possano essere superate alla luce delle testimonianze acquisite e già richiamate, che risultano concordi e sufficientemente precise.
Ciò anche in considerazione del fatto che le spese risultano supportate da fatture e giustificativi, confermati dai medesimi testi escussi e non contestate se non genericamente dalle altre parti in causa.
Inadempimento contrattuale di e per essa – infondatezza delle eccezioni delle CP_1 CP_2 convenute e terze chiamate.
12 Deve quindi ritenersi dimostrato che il danneggiamento delle valvole sia conseguenza diretta dell'inadeguata progettazione ed esecuzione degli imballaggi, e non già di fattori esterni connessi al trasporto come eccepito, seppur genericamente e con clausole di stile, dalla convenuta e dalla terza chiamata CP_2
A tale riguardo deve innanzitutto ritenersi non decisiva la mancata prova dell'integrità esterna delle casse all'arrivo a destinazione finale.
In linea astratta, tale circostanza potrebbe assumere rilievo per attribuire la responsabilità del danno al trasporto piuttosto che a un vizio originario dell'imballaggio.
Tuttavia, nel caso di specie, le risultanze istruttorie — sia orali che tecniche — per come sopra riassunte e riportate assorbono tale profilo, rendendolo ininfluente ai fini della decisione.
Come già esposto, difatti, la consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni risultano logiche, coerenti e immuni da vizi metodologici, ha evidenziato gravi carenze progettuali e costruttive degli imballaggi.
Tali elementi, valutati ex ante, rendono i danni occorsi alle valvole causalmente riconducibili alla inadeguatezza intrinseca dell'imballaggio, a prescindere dalla presenza di eventuali urti o shock esterni nel corso del trasporto peraltro nemmeno dedotti e provati.
In secondo luogo, le deposizioni testimoniali assunte e le prove documentali, confermano che le valvole sono state danneggiate internamente e presentavano tracce compatibili con la caduta all'interno della , a causa del cedimento dei supporti. Pt_3
Inoltre, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., gravava sulla parte convenuta per l'inadempimento contrattuale e, per effetto della domanda di manleva, sulla terza chiamata l'onere CP_1 CP_2 di dimostrare che il danno lamentato sia stato causato da un evento esterno, autonomo e imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la propria condotta inadempiente e l'evento dannoso.
Nel caso in esame, le convenute non hanno fornito alcuna prova positiva in tal senso, limitandosi ad affermare in maniera generica che i danni sarebbero potuti derivare dal trasporto.
Nessun elemento oggettivo è stato offerto a supporto di tale ricostruzione alternativa.
Ne consegue che, in assenza di prova di un fattore esterno interruttivo del nesso causale, il danno alle valvole deve essere imputato all'inadempimento contrattuale di nella progettazione e CP_1 realizzazione degli imballaggi, eseguita - per pacifico accordo- tramite la subappaltatrice CP_2
[...]
Nemmeno è idoneo ad escludere la responsabilità della convenuta e della terza chiamata l'assunto difensivo secondo cui la committente non avrebbe fornito adeguate istruzioni in ordine alla progettazione degli imballaggi disponendo solo istruzioni vincolanti in ordine alla tipologia di materiale da impiegare negli imballaggi.
13 È infatti principio consolidato che l'appaltatore, anche quando esegua un progetto o si attenga a direttive impartite dal committente, conserva l'obbligo di verificare la correttezza e l'idoneità tecnica delle indicazioni ricevute e di segnalare tempestivamente eventuali criticità, non potendo ridursi a mero esecutore passivo (c.d. nudus minister).
L'esonero di responsabilità può configurarsi solo qualora l'appaltatore abbia formalmente manifestato il proprio dissenso e il committente abbia nondimeno imposto l'esecuzione secondo criteri errati, circostanza che nel caso di specie non è stata né allegata né provata.
Al contrario, è pacifico che né né abbiano sollevato riserve o richieste di CP_1 CP_2 chiarimento in ordine alle direttive ricevute, limitate peraltro alla tipologia di materiale da impiegare, incontestata tra le parti, mentre l'attività di progettazione esecutiva, dimensionamento, collocazione dei supporti e rinforzi costruttivi era rimessa alla loro autonomia professionale.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera anche se conformi al progetto o alle istruzioni impartite, ove non abbia tempestivamente segnalato le carenze riscontrate e non risulti ridotto a mero esecutore privo di discrezionalità (da ultimo in tal senso Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2025, n. 10231).
Pertanto, l'eccezione sollevata dalle parti convenute deve essere disattesa, risultando del tutto priva di fondamento giuridico e smentita in primo luogo dalle allegazioni stesse delle parti che concordano nell'affermare che l'attrice ha dato indicazioni solo relativamente al materiale da utilizzare per gli imballaggi.
In secondo luogo, sia l'istruttoria espletata che gli accertamenti peritali hanno individuato la causa dei danni non nel materiale indicato dalla committente, bensì nella progettazione e nell'esecuzione degli imballaggi, attività integralmente riferibile alla sfera di responsabilità degli appaltatori.
Nemmeno appare meritevole di accoglimento l'ulteriore eccezione di parte convenuta afferente CP_1 alla mancata proposizione di accertamento tecnico preventivo da parte dell'attrice e alla natura documentale della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ritiene tali rilievi infondati.
Nel caso di specie, la circostanza che la CTU sia stata svolta in forma “documentale” non ha pregiudicato la sua efficacia probatoria.
La CTU ha comunque fornito risposte puntuali e coerenti ai quesiti posti, fondandosi su elementi oggettivi documentali e di natura tecnico-scientifica.
In mancanza di elementi che mettano in discussione la completezza e attendibilità della consulenza tecnica svolta, le eccezioni sollevate sul punto vanno, pertanto, disattese.
Prova delle singole voci di danno, risarcibilità e quantificazione delle stesse
14 Chiarita la responsabilità della convenuta e della terza chiamata occorre stabilire se le poste di danno rivendicate da parte attrice risultino adeguatamente provate e, nel caso, suscettibili di risarcimento in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertato inadempimento.
A tal fine occorre preliminarmente rilevare che la convenuta e la terza chiamata hanno contestato una asserita assenza di prova in ordine al danno stesso subito dalle 7 valvole trasportate in Oman.
Anche tale contestazione non coglie però nel segno.
Da questo punto di vista anche il CTU avrebbe espresso riserve ma al contempo va osservato come sia incontestato che tutti gli imballaggi per cui si discute siano stati realizzati in modo identico e che tutte le valvole fossero identiche.
Non solo.
Sul punto, l'Ufficio – come già rilevato – ritiene opportuno valorizzare le testimonianze orali che hanno confermato come la struttura interna dell'imballaggio avesse ceduto in relazione a tutte e 9 le valvole oggetto di causa, nonché la documentazione prodotta comprovante le contestazioni mosse dalla cliente finale per il danneggiamento delle medesime.
A ciò si aggiunge la documentazione relativa alle attività di riparazione e invio ricambi, anch'essa confermata dai testi escussi, la quale appare verosimilmente riferibile a tutte e nove le valvole e non soltanto a due di esse.
Tanto chiarito i danni dedotti da parte attrice, devono ritenersi conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento accertato in capo alla convenuta nella progettazione e realizzazione degli imballaggi, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
In particolare, la necessità di provvedere alla riparazione delle valvole danneggiate, alla loro rispedizione presso il cliente finale, nonché all'invio di personale tecnico specializzato, costituisce effetto immediato delle carenze strutturali accertate, che hanno determinato la caduta delle valvole all'interno delle casse e il conseguente danneggiamento e la necessità di riparazione per poterle consegnare al cliente finale.
Deve del pari essere inserita tra le voci risarcibili il costo sostenuto da parte attrice per la perizia tecnica dell'Ing. eseguita in epoca antecedente alla proposizione della presente causa, ma funzionale CP_6
a supportare la prova, sotto il profilo tecnico, dei presupposti delle azioni esperite.
Per quanto riguarda la quantificazione dei costi ritenuti risarcibili si ritiene di far riferimento alla documentazione agli atti - fatture prodotte e non specificamente contestate sotto questo profilo - ed alle considerazioni del CTU che ne ha accertato la congruità riducendo unicamente il costo della mano d'opera inviata da in Oman per la supervisione delle attività di riparazione. Parte_1
Conclusioni
15 Con riferimento alla domanda di risoluzione parziale del contratto di appalto in ragione dell'inadempimento di con riferimento alle prestazioni afferenti alla (sola) progettazione e CP_1 realizzazione degli imballaggi, giova evidenziare che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ., è possibile anche quando oggetto dell'obbligazione negoziale assunta sia rappresentato non da un'unica “opera” infrazionabile, ma da più “opere” aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti (cfr. Cass. Sez. 2, 02/07/2013, n. 16556).
Considerato che, nel caso di specie, è indubbia l'autonomia e l'individualità delle principali prestazioni oggetto del contratto inter partes – ovverosia la “verniciatura” delle valvole, al costo espressamente esposto nell'ordine e la progettazione e realizzazione degli imballaggi (oggetto del contendere), al costo specifico pure espressamente indicato nell'ordine versato in atti (cfr. doc. 3 citazione) – e tenuto conto del principio giuridico sopra rammentato, appare meritevole di accoglimento la domanda attorea di risoluzione parziale del contratto, essendo emerso che gli accertati vizi degli imballaggi progettati e realizzati dalla convenuta (e, per suo conto, dalla terza chiamata) sono tali da rendere tali imballaggi del tutto inadatti alla loro destinazione, con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 1668 c.c..
A mente dell'art. 1458, comma 1, c.c., la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti, con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite, in quanto non più giustificate da un valido titolo.
Nel contratto le parti avevano convenuto quale costo unitario per la verniciatura delle 12 valvole l'importo di € 1.700,00, mentre per il loro imballaggio il costo unitario previsto era di € 1.200,00 (doc.
3 citazione).
Considerata l'accertata risoluzione del contratto per la parte relativa ai nove imballaggi realizzati per le
9 valvole giunte danneggiate a destinazione, deve ritenersi che dall'importo complessivamente dovuto in origine debba essere detratta o, se già corrisposta, restituita, la somma di € 10.800,00.
Ciò posto, avendo corrisposto a a fronte di fatture emesse per l'importo Parte_1 CP_1 complessivo concordato di € 34.800,00, oltre € 500,00 per “movimentazione e carico casse” e così per un totale di € 35.300,00 (docc. 6-8), l'importo di € 26.100,00, mentre l'ammontare dovuto all'esito dello scomputo delle prestazioni relative ai nove imballaggi difettosi è di € 24.500,00, ne discende che deve essere accolta la domanda attorea di restituzione della somma di € 1.600,00 maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione (Cass. n. 6911/2018)
16 invece, per le ragioni sopra esposte, di essere accolta, nei limiti sopra evidenziati, la domanda di Pt_4 condanna di al risarcimento del danno in favore dell'attrice commisurato ai soli danni ritenuti CP_1 conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento così elencati e quantificati:
- € 1.177,00 per la realizzazione del nuovo imballaggio per le due valvole presenti negli
EAU;
- € 1.975,00 per il trasporto delle due medesime valvole in Oman;
- € 150,00 per la stipula di una polizza assicurativa per il trasporto;
- € 3.733,80 costo dei materiali necessari alle riparazioni;
- € 5.015,00 per il relativo trasporto;
- € 25.734,06 per l'attività di riparazione eseguita dalla società H.E.M.T;
- € 6.013,97 per i costi di trasferta dei tecnici Sigg.ri e Testimone_1 Testimone_2
[...]
- € 19.161,00 per le attività da loro eseguite (compenso ridotto del 10% rispetto alla domanda come da indicazioni del CTU ferma la congruità del monte ore indicato);
- € 2.500,00 per relazione peritale di parte, redatta dall'ing. CP_6
Così complessivamente € 65.459,77.
La liquidazione del danno avviene sulla base della stima effettuata dal CTU in ordine alla congruità degli importi dedotti dall'attrice con riferimento ai valori aggiornati al 7.12.2023, per cui deve procedersi alla rivalutazione monetaria dell'importo di € 65.459,77, a far tempo dal 7.12.2023.
Invece, non essendo stato neppure dedotto che per il mancato tempestivo risarcimento del danno l'attore ha subito un ulteriore pregiudizio (lucro cessante) che potrebbe giustificare il riconoscimento di c.d. interessi compensativi, nessuna voce va riconosciuta a tal proposito (Cass. Sez. 3, 10/03/2025, n.
6351).
Sulla somma di € 65.459,77, da rivalutarsi a far tempo dal 7.12.2023 alla data della decisione, liquidata a titolo risarcitorio, l'attrice ha diritto al pagamento degli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del credito di valore in credito di valuta.
Diversamente, va respinta la domanda attorea relativa al risarcimento del danno all'immagine, non avendo l'attrice allegato in modo specifico e dettagliato gli elementi idonei a fondare tale voce di danno né fornito prova concreta del pregiudizio subito, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza in materia (cfr. tra le molte Cass. Civ. del 10/07/2023 n. 19551 “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione
17 commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova)”.
Inoltre, si tratterebbe in ogni caso di danno non prevedibile né conoscibile alla stregua dell'art. 1225
c.c., non essendo stato dimostrato che la convenuta fosse a conoscenza della particolare rilevanza commerciale o reputazionale della commessa.
Infine, deve essere altresì accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1
Controparte_2
È, infatti, pacifico che l'attività di progettazione e realizzazione degli imballaggi sia stata interamente demandata da a , la quale ha operato in totale autonomia esecutiva. CP_1 CP_2
Conseguentemente, la condanna di nei confronti di comporta, in via derivata, la CP_1 Parte_1 condanna di alla manleva di in virtù dell'art. 1670 c.c. e dei principi generali in CP_2 CP_1 materia di regresso tra coobbligati solidali per responsabilità derivante da inadempimento.
Per le medesime ragioni deve ritenersi del tutto infondata la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti di avente ad oggetto il saldo del corrispettivo del rapporto Controparte_2 CP_1 contrattuale intercorso tra e anch'esso da dichiararsi parzialmente CP_1 Controparte_2 risolto, in ragione degli accertati vizi degli imballaggi oggetto di causa, tali da renderli inadatti alla loro destinazione (v. art. 1668 c.c.).
Non può trovare accoglimento neppure la domanda proposta da nei confronti di CP_1 CP_2 volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla perdita della cliente Pt_5
, quale conseguenza dei fatti per cui è causa, e commisurato al fatturato medio degli ultimi anni
[...] verso la medesima . Parte_5
Si tratta, infatti, di un danno solo genericamente dedotto e comunque privo di alcun riscontro probatorio.
In particolare, la dedotta perdita della cliente non è stata dimostrata, né è corretto commisurare l'ipotetico pregiudizio al fatturato realizzato anteriormente alla cessazione del rapporto. avrebbe dovuto, semmai, fornire la prova non solo dell'effettiva interruzione del rapporto con la CP_1 cliente, ma anche di un concreto danno da lucro cessante, attuale o almeno ragionevolmente prevedibile, desumibile da contratti, commesse o trattative in corso, elementi che tuttavia non risultano allegati né provati.
Difettano, pertanto, i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, che deve essere integralmente rigettata.
18 Risulta, infine, parzialmente fondata la domanda di manleva spiegata da nei Controparte_2 confronti della compagnia assicuratrice IP, alla quale risulta essere vincolata da polizza di responsabilità civile per danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività produttiva.
In particolare, ai sensi dell'art. 15 lettera a) delle condizioni generali di polizza: “L'Assicurazione non comprende: a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore”.
Ne deriva che, nel caso di specie deve ritenersi escluso dalla garanzia il costo per il rifacimento dell'imballaggio sostenuto dall'attrice e pari ad € 1.177,00.
In base alla clausola n. 22 delle condizioni generali di polizza, restano altresì a carico di CP_2 le spese legali sostenute per l'assistenza dei legali da questa nominati.
Rientrano, invece, pienamente nell'oggetto di polizza e nelle garanzie ricomprese dalla stessa tutti gli ulteriori danni ritenuti risarcibili all'attrice.
Ne consegue che IP è obbligata a tenere indenne da quanto verserà all'attrice in CP_2 forza della presente sentenza, ad eccezione delle voci di danno sopra richiamate, dedotto lo scoperto del 10% previsto dalla polizza agli atti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al
“decisum” e non al “disputatum”, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta.
Analogamente, seguono la soccombenza le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta in relazione CP_1 alla progettazione e realizzazione degli imballaggi di 9 delle 12 valvole oggetto del contratto stipulato con l'attrice Parte_1
- dichiara la risoluzione parziale del contratto concluso tra e nei Parte_1 CP_1 limiti indicati in parte motiva;
- condanna per l'effetto la convenuta alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 della somma di 1.600,00, a titolo di ripetizione di quanto versato per prestazioni oggetto della
[...] risoluzione contrattuale, oltre interessi legali dalla data della domanda di risoluzione al saldo;
- condanna la convenuta a corrispondere all'attrice a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la somma di € 65.459,77, oltre rivalutazione a far tempo dal 7.12.2023 alla data della presente sentenza;
19 - rigetta la domanda attorea nei confronti di relativa al risarcimento del danno CP_1 all'immagine commerciale;
- accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1 Controparte_2 che condanna a tenere indenne da tutto quanto dovuto a in esecuzione della CP_1 Parte_1 presente sentenza, ivi comprese le spese processuali;
- dichiara la risoluzione parziale del contratto concluso tra e CP_1 Controparte_2 nei limiti indicati in parte motiva;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da nei confronti di CP_1 Parte_6
e da nei confronti di per il saldo di prestazioni contrattuali non
[...] Controparte_2 CP_1 dovute a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto per le ragioni di cui in motivazione;
- rigetta la domanda di nei confronti di avente ad oggetto il CP_1 Controparte_2 risarcimento del danno per l'asserita perdita del cliente Parte_6
- accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti della Controparte_2 compagnia e, per l'effetto, condanna la medesima Compagnia a Controparte_9 tenere indenne per tutto quanto dovuto in esecuzione della presente sentenza, con CP_2 esclusione del costo sostenuto dall'attrice per il rifacimento dell'imballaggio pari ad € 1.177,00 e dedotto lo scoperto di polizza pari al 10%;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, € 759,00 per esborsi oltre rimborso forfettario
[...] del 15% IVA e CPA come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese in favore della convenuta Controparte_2 CP_1
in relazione alla domanda di manleva accolta, che si liquidano in: € 11.000,00 per compensi
[...] ed € 996,00 per esborsi oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese processuali quanto al rapporto processuale tra e Controparte_2
Controparte_9
Milano, 6.10.2025
La Giudice
PA OR
20