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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 101144/2021 R.G.,
TRA già ) Parte_1 Parte_2
In persona del procuratore speciale dott. , in forza di procura in autentica Notaio dott. Parte_3
del 3 dicembre 2021, rep. 26408, racc. 11120, rappresentata e Persona_1 difesa, per procura in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Marisa Olga Meroni (indirizzo PEC
– numero di fax 0276024561) e Paolo Marra (indirizzo PEC Email_1
– numero di fax 0276024561) presso il cui studio in Milano, Email_2
corso Italia n. 13, ha eletto domicilio;
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., Dr. con sede in , alla p.zza del Popolo n. 1, Persona_2 CP_1 elettivamente domiciliato in , alla via Tripoli n.13 presso lo studio dell'avv. Ilario Ingrosso il CP_1
quale ha dichiarato di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133,134 e 176 cpc, avvisi e comunicazioni di rito relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. 0833912324, oppure a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: che lo rappresenta e difende in virtù di Email_3
mandato rilasciato in calce alla comparsa di risposta e in forza di delibera di G.C. n. 26 del
01.02.2022;
OPPOSTO
CONCLUSIONI Come da verbale d'udienza del 7.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.12.2021, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che, per le ragioni
[...]
Parte esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
a. € 7.850,06 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 02;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 915,73 a titolo di interessi di mora (maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.), portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera d., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
e conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Part tempore, al relativo pagamento in favore di;
Part In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
[...]
delle diverse somme, a titolo di: CP_1
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
e. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , Controparte_1
Part in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale Controparte_1
Part rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” Controparte_1
“In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Il si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 4.5.2022, concludendo Controparte_1 come segue: “- preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, con ogni conseguente declaratoria;
- respingere la domanda, anche proposta ex art. 2041 c.c. poiché inammissibile per carenza di residualità;
- in subordine, rideterminare la pretesa nel quantum per tutti i fatti di cui innanzi;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., limitare l'indennizzo nel quantum in ragione della diminuzione patrimoniale o in altra somma ritenuta di giustizia, epurata da interessi moratori e anatocistici così come richiesti dall'attore.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Espletata la procedura di negoziazione assistita, la causa veniva istruita esclusivamente tramite prove documentali e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. e decisa in data odierna, previa discussione orale.
********
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, deve osservarsi che non appare condivisibile l'assunto del convenuto in CP_1 ordine all'inopponibilità del trasferimento del credito nei confronti della parte pubblica che non vi abbia prestato acquiescenza.
L'efficacia di una cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione è soggetta ad una disciplina in parte speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c. rinveniente dalla lettura integrata degli art. 69 e 70 R.D. 2440/1923 (nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e art. 9 L. 2248/1965, All.E.
L'art. 69 R.D. 2440/1923, al comma 3, derogando al principio codicistico di libertà delle forme, stabilisce che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura autenticata dal notaio”. Nel caso di specie, l'anzidetto requisito può ritenersi soddisfatto alla luce dell'atto di cessione prodotto in atti nella dovuta forma.
L'ultimo comma dell'art 70 dello stesso R.D. dispone che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e dagli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. Il richiamato art 9 prevede, per contro, che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Tuttavia, l'interpretazione letterale dell'inciso “in corso” ha indotto la giurisprudenza a circoscrivere la deroga alla regola della libera cedibilità del credito ai soli rapporti di durata i cui effetti non si siano esauriti. Nel caso di specie, l'emissione della fattura commerciale segna il momento conclusivo di ogni singola prestazione che, pertanto, può intendersi integralmente eseguita e già immessa nella disponibilità del cliente prima della cessione (Trib. Palermo, 7 gennaio 2023 n. 95, C.d.A. di Milano,
7 luglio 2020, n. 1700).
Inoltre, l'art. 106, comma 13 del Dlgs 50 del 2016 consente la libera cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A, anche senza la previa accettazione della stazione appaltante, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario. Tale requisito soggettivo può dunque ritenersi soddisfatto nel caso di specie.
Può dunque ritenersi che la attrice abbia fornito la prova dell'opponibilità al ceduto Pt_2 dell'intervenuta modifica del rapporto obbligatorio ex latere creditoris.
Sotto il profilo probatorio la società attrice ha prodotto oltre alle fatture relative a consumi di gas metano, anche i relativi contratti.
Tuttavia, il ha eccepito la non corretta quantificazione dei consumi e l'irregolare Controparte_1 funzionamento del contatore dell'impianto di erogazione.
In particolare, con riferimento ai contratti di somministrazione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sostenere che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (conf. Cass. sent. n. 23699/2016).
In sostanza, incombe sul somministrante l'obbligo di dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore, sia la corrispondenza tra il dato fornito da tale strumento ed il dato trascritto nella fattura.
L'opposta non ha fornito alcuna documentazione sul punto, né ha richiesto altri mezzi di prova, per dimostrare di aver rispettato la normativa sulla modalità di rilevazione delle misurazioni dei consumi.
La domanda ex art. 2041 c.c. non può essere accolta in virtù del principio di sussidiarietà espresso dall'art. 2042 c.c.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art.
2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico” (Cass. 18.10.2024, n. 27008).
Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree
2) condanna in persona legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1 del , in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di lite che si liquidano € Controparte_1
2.600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 7.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino