CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di conIGlio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
ConIGliere Dr. Stefano Tarantola
ConIGliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 69/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: nata in TRENTO (TN) il Parte_1 C.F._1
17/07/1966 - elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA XX SETTEMBRE 19/6
16100 GENOVA - rappresentata e difesa dall'Avv. GHIGLIOTTI LEOPOLDO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) nato in GENOVA (GE) - Controparte_1 C.F._2
il 22/05/1960 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA IV GIUGNO, 41 20013
MAGENTA - rappresentato e difeso dall'Avv. BERRA ANNA appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis Pt_1 rejectis, in accoglimento del proposto atto d'appello, riformare la sentenza inter partes n.
2818/2022 del Tribunale Civile di Genova, così statuendo previa eventuale ammissione della sottoindicata attività istruttoria:
1 In via istruttoria
Ordinare a l'esibizione dei tabulati con il traffico telefonico fra le linee Controparte_2 dell'Avv. Leopoldo Ghigliotti e quelle dell'Avv. in data 28.11.2018 Controparte_1
(linee con i numeri 010.5702938 e 335.8327104 per quanto concerne l'Avv. Ghigliotti;
con i numeri 010.5536134 e 339.1384317 per quanto concerne l'Avv. per l'ipotesi CP_1 che l'Avv. negasse l'esistenza del lungo colloquio avuto con lo scrivente nella CP_1
prima mattina di quel giorno per considerazioni sulla causa di sfratto per morosità con il n.
141/2018 R.G. fra e che in quella data era stata Parte_1 Controparte_3 trattata in udienza davanti alla Corte d'Appello di Genova.
Ciò sempre che codesta Corte non ritenesse superfluo l'ordine di esibizione perché il colloquio telefonico di cui all'istanza non è stato specificamente contestato nella comparsa di risposta dell'Avv. in appello né con le successive note del 5.5.2023 CP_1
Per quanto occorrer possa si ribadisce che l'Avv. ha affermato per la prima CP_1
volta con la memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. davanti al Tribunale di
Genova di non essere stato informato del procedimento di sfratto subito dalla IG.ra
(con buona pace della sua e-mail 30.5.2016 sub prod. 11 di prime cure), così Pt_1
rendendo necessaria la formazione di prova della di lui conoscenza di quel procedimento oltre il termine di legge per le attività istruttorie.
Ci si oppone alle istanze istruttorie che l'Avv. ha riproposto in appello per le CP_1
ragioni esposte alle pp.15 e 16 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. davanti al Tribunale di Genova
Nel merito
Dichiarare che l'Avv. fra gli anni 2012 e 2016 ha assistito Controparte_1 Parte_1
sia nel procedimento n. 1837/2012 R.G. davanti al Tribunale di Genova per la
[...]
modifica delle condizioni di separazione precedentemente concordate con il IG.
[...]
sia per gli accordi con e con il Notaio diretti ad Pt_2 Parte_3 Persona_1
assicurarle concretamente il ricevimento di quanto stabilito dal Tribunale di Genova con decreto 22.5.2012 (v. prod. 5 attorea di prime cure) per pagare il canone di locazione dell'immobile di Corso Firenze 11/10 alla IG.ra all'1.7.2012 fino al 30.6.2020 CP_3
(somma pari ad € 1.100,00 mensili, fatti salvi gli aumenti Istat) ed il contributo al mantenimento dei figli , e per otto anni (€ 11.400,00 Per_2 Per_3 Persona_4
annui, fatti salvi gli aumenti Istat), riportando quanto occorso come da sua e-mail
30.5.2016 versata sub prod. 11 attorea di prime cure.
2 Dichiarare che l'Avv. ha offerto versioni diverse/contrastanti da quelle Controparte_1
del Notaio (v. e-mail 30.5.2016 Avv. sub prod. 11 attorea di prime cure;
v. Per_1 CP_1
lettera Notaio 14.3.2016 sub prod. 13 attorea di prime cure e relazione Notaio Per_1 Per_1
19.6.2017 alla Procura della Repubblica di Genova sub prod. 23 attorea di prime cure) sul contenuto degli accordi intercorsi con per assicurare in concreto il Parte_1
pagamento delle somme che avrebbe dovuto versarle, così come Parte_3
individuate e quantificate con decreto 23.5.2012 del Tribunale di Genova.
Dare atto che il contributo al mantenimento dei figli di € 11.400,00 annui non è stato più versato a a far data dal luglio 2016 e che i canoni di locazione non Parte_1
sono stati più versati a (e/o direttamente alla locatrice IG.ra Parte_1
a far data dall'1.10.2015. CP_3
Condannare l'Avv. a pagare a la somma di capitali Controparte_1 Parte_1
€ 116.850,00, pari alla differenza fra la provvista di € 170.100,00 di cui alle prodd.
7-8 attoree in prime cure e quanto versato da dopo il decreto 23.5.2012 del Parte_3
Tribunale di Genova per il mantenimento dei figli e per il pagamento dei costi locatizi alla
IG.ra utilizzando per quota parte di € 29.195,25 la provvista di cui sopra e per CP_3 la residua parte di € 24.054,75 liquidità (evidentemente) di diversa provenienza.
Con riconoscimento di interessi legali dalla domanda giudiziale in primo grado al saldo
Dare peraltro atto che dopo l'emissione della sentenza gravata il Notaio ha Per_1
adempiuto al debito ex sentenza verso la IG.ra versando su sua indicazione Pt_1
l'importo di € 30.000,00 alla ex locatrice consegnando a Controparte_3 Parte_1 assegno circolare di € 5.000,00 (v. prod. 3 di seconde cure) e che per l'effetto
[...] chiede di decontare la somma di € 35.000,00 in linea capitale da Parte_1 quanto sopra richiesto all'Avv. CP_1
Condannare l'Avv. a rifondere alla IG.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di € 500,00 pagata dalla stessa alla Cooperativa Emmaus il 18.12.2018 (v. prod.
20 di prime cure) per liberare da cose l'appartamento locato in forza dell'obbligo di rilascio disposto dal Giudice (di tale somma si chiede il rimborso in questa sede).
Con riconoscimento di interessi legali dalla domanda giudiziale in primo grado al saldo.
Condannare l'Avv. al pagamento di spese e competenze di lite di Controparte_1 primo e secondo grado, tenendo conto che l'esponente è stata ammessa al gratuito patrocinio in entrambi i gradi (v. prodd. 1 di prime e seconde cure) e che quindi le spese legali vanno determinate secondo la normativa in materia”
3 Per l'appellato “Rigettarsi integralmente l'appello formulato dalla IGnora CP_1
avverso la sentenza 2818/2022 pubblicata il 13.12.2022 ed emessa dal Parte_1
Tribunale di Genova nel giudizio iscritto al numero di RG 15200/2019, previa valutazione della sua ammissibilità ex art. 342 c.p.c. per tutti i motivi espressi in atti.
Nella davvero denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra
IN VIA PRINCIPALE
1) Non accettando il contradditorio su domande e documenti nuovi dichiararsi ex art. 345
c.p.c. la loro inammissibilità per tutti i motivi esposti;
2) Respingersi ogni avversa pretesa perché del tutto infondata in fatto e in diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA
3) Si chiede ammettersi interrogatorio formale sulla IG.ra sui seguenti Parte_1 capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”:
a) Nel corso degli appuntamenti presso lo Studio dell'Avv. quest'ultimo CP_1 conIGliava alla IG.ra di lasciare trascritto il vincolo sull'immobile a garanzia delle Pt_1
obbligazioni a carico del marito IG. Parte_2
b) Nonostante il suggerimento dell'avv. la IG.ra si determinava ad CP_1 Pt_1
accettare la richiesta del marito IG. ed acconsentiva alla cancellazione del Parte_2 vincolo trascritto sull'immobile a garanzia delle obbligazioni a carico di quest'ultimo c) Nel corso dell'incontro del 22.05.2012 preso lo Studio del Notaio , la IG.ra Per_1
il IG. ed il Notaio si accordavano per recarsi presso la Banca Pt_1 Parte_2 Per_1
Carispezia ai fini dell'apertura di un conto corrente finalizzato all'assolvimento degli oneri di mantenimento e della locazione.
d) Le parti indicate al precedente capitolo 3decidevano di vincolare il conto corrente predetto con firma congiunta della IG.ra del IG. e del Notaio . Pt_1 Parte_2 Per_1
e) Le parti indicate al precedente capitolo 3 statuivano che il IG. era Parte_2
impossibilitato a disporre della provvista esistente sul predetto conto corrente.
f) Nel corso dell'incontro del 22.05.2012 preso lo Studio del Notaio la IG.ra Per_1 Pt_1 dispensava l'Avv. dall'accompagnarla presso Banca Carispezia per l'apertura CP_1
del conto corrente.
g) Nel corso dell'incontro del 22.05.2012 preso lo Studio del Notaio la IG.ra Per_1 Pt_1 riferiva che l'attività dell'Avv. doveva ritenersi compiuta ed ultimata. CP_1
4) Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati ed in ogni caso alle istanze (anche nuove) ex adverso formulate ed in caso di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria.
4 IN OGNI CASO
5) Spese, diritti ed onorari interamente rifusi con dichiarazione di revoca del gratuito patrocinio con effetto retroattivo”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 2818/2022 del 13/12/2022, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa da Parte_1
, nei confronti di e - esercitando
[...] Controparte_1 Persona_1 un'azione di responsabilità professionale nei confronti dei predetti, il primo quale avvocato, il secondo quale notaio, e in particolare deducendo «in estrema sintesi, una serie di manchevolezze nell'impianto di tutela ottenuto in seno al procedimento ex art. 710 c.p.c., promosso per la modifica consensuale delle condizioni di separazione dall'ex coniuge e conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Genova del Parte_3
22.05.2012, impianto che i due professionisti non erano stati in grado, per ragioni diverse
(il primo nella veste di difensore;
il secondo nella veste di mandatario), di ben concepire prima e di assicurare poi, in fase di concreta attuazione» (pag. 5 sentenza impugnata) - così decideva: «accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta Notaio Avv. Per_1
con riferimento ai fatti di cui e causa e per le ragioni di cui in parte motiva e, per Per_1
l'effetto, lo dichiara tenuto e condanna a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di euro 33.200,00 con interessi di cui in parte motiva;
rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì la parte convenuta Notaio Avv. a Per_1 Per_1
rifondere alla parte attrice ammessa al beneficio del Gratuito Patrocinio le spese di lite che si liquidano in € 3.356,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
dichiara compensate tra parte attrice e l'avv. le spese di lite.». CP_1
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 16/10/20023.
[...]
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Integrato il contraddittorio nei confronti , infine, le parti precisavano le Persona_1 conclusioni trascritte in epigrafe, mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale in data 11/9/2024, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO - «2.1. Erroneità della statuizione del Tribunale di Genova che l'incarico dell'Avv. per la IG.ra fosse stato regolarmente adempiuto CP_1 Pt_1 con il decreto di omologa del Tribunale di Genova depositato il 23.5.2012». L'appellante sostiene: «Il Giudice di prime cure nella sentenza gravata ha compiuto un errore madornale nell'inquadramento dei fatti di lite. Invero lo stesso non ha rilevato che il deposito fiduciario emergente dal provvedimento depositato il 23.5.2012 (e riproduttivo pedissequamente delle conclusioni sub f) contenute nel ricorso congiunto Parte_4
sub prod. 3 di prime cure) fosse in logico contrasto con il preliminare di vendita
[...] per l'immobile che è stato poi locato alla IG.ra siccome quel preliminare - Pt_1 stipulato il 17.5.2012 – non faceva alcun richiamo al deposito fiduciario a mani del Notaio
e obbligava direttamente la promessa conduttrice verso la Per_1 Parte_1
promessa locatrice al sostenimento dei costi locatizi, a prescindere Controparte_3
dalla circostanza che il IG. si astenesse dal pagamento dei canoni e/o dal Parte_2
procurare fideiussione bancaria a garanzia del pagamento degli stessi per la durata di anni otto (v. art. 4 del preliminare 17.5.2012 sub prod. 4 di prime cure)». (pagg. 7 – 8 appello e a seguire pagg. 8 – 10)
2) SECONDO MOTIVO - «2.2. Erroneità dell'affermazione in sentenza che le prestazioni dell'Avv. si fossero concluse in data 23.5.2012. Reticenze e falsità dell'Avv. CP_1 nelle difese giudiziali in prime cure» - L'appellante sostiene: «È insostenibile in CP_1 fatto la conclusione che le attività professionali dell'Avv. per la IG.ra i CP_1 Pt_1
fossero concluse il 23.5.2012 con il deposito del decreto che era stato deliberato il giorno prima dal Tribunale di Genova (v. prod. 5 di prime cure), vieppiù sull'assunto che le sue prestazioni sarebbero state regolarmente eseguite a tale data» (pag. 10 appello e a seguire pagg. 10 – 17).
I MOTIVI, IN QUANTO STRETTAMENTE CONNESSI, DEVONO ESSERE ESAMINATI
CONGIUNTAMENTE NEI TERMINI SEGUITO ESPOSTI.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «La responsabilità dell'avv. nella vicenda CP_1 de quo non può invece essere invocata: l'assetto stabilito in sede di modifica delle condizioni di separazione, ove fosse stato concretamente portato in esecuzione, avrebbe garantito appieno la (che aveva scelto di aderire alle richieste del marito, quanto Pt_1
alla vendita del bene immobile a lei assegnato in sede di separazione). Non risulta
6 concretamente dimostrato che all'avv. fosse stato affidato un mandato ulteriore CP_1
rispetto a quello difensivo, definitivamente assolto con il provvedimento di omologa del 23 maggio 2012. Non stupisce, del resto, se la abbia scritto a lui (quale legale che Pt_1
aveva curato la pratica di separazione) per rappresentare i propri dubbi su ciò che stava accadendo, in data 30 aprile 2013 (il tenore della missiva prova, nella parte in cui ripercorre le vicende successiva al provvedimento giudiziale, come l'avv. dopo CP_1
l'intervento del Notaio, avesse sostanzialmente esaurito i suoi contatti con la parte;
tanto è vero che in risposta, e in tempi del tutto non sospetti, il legale riferiva che avrebbe avuto bisogno di rinfrescarsi la memoria e che era certo che il Notaio stesse adempiendo al mandato ricevuto). E neppure stupisce se, dopo tre anni, nel 2016, il legale abbia inviato a
Carispezia una missiva per ottenere chiarimenti in ordine alla chiusura del conto, evidentemente richiesto dalla che a lui si rivolse per ottenere tutela dei suoi diritti. Pt_1
Le garanzie alle quali parte attrice ha spontaneamente rinunciato (garanzia bancaria per l'intera durata del contratto di locazione;
intestazione del contratto di locazione all'ex coniuge) non possono essere imputate al professionista (tanto è vero che è l'attrice stessa che quasi sembra convincere il legale della buona fede dell'ex coniuge, con la missiva più volte citata). La prova orale dedotta da parte attrice sul punto non è stata ammessa perché nulla aggiunge rispetto al quadro ricavabile dai documenti prodotti (è indifferente che l'avv. fosse presente alla stipula del mandato perché quel mandato era stato CP_1 confezionato, all'epoca, in modo corretto;
così come è indifferente che l'avv. CP_1
fosse presente al momento del rogito, allorché parte attrice rimetteva a mani del Notaio
l'assegno di euro 170.100,00, perché era compito del Notaio garantire l'esecuzione del mandato, nei limiti di quanto effettivamente e convenzionalmente pattuito;
del pari ininfluente che il legale abbia “trattato” il contratto di locazione – espressione alquanto valutativa e generica – perché la parte ha evidentemente e in modo autonomo accettato le nuove condizioni, che creavano in modo plateale e senza bisogno di consulenza da parte di alcuno un assetto differente, nei rapporti tra i coniugi, e un minus di tutela rispetto a quanto pattuito in sede di modifica delle condizioni di separazione. Quanto alla consulenza richiesta all'avv. sulle pretese avanzate dal – che poi portarono al CP_1 Parte_2 confezionamento della scrittura privata del 4 maggio 2013 – appare che la risposta del legale fu più che eloquente “mi pare che le pretese del tuo ex marito siano del tutto infondate sono sicuro che faccia esattamente quanto gli era stato domandato Per_1 nell'ambito del mandato».
7 II) Il ragionamento del Tribunale si svolge intorno a tre punti essenziali: i) che il mandato difensivo del si esaurì con la pronuncia del decreto di modifica delle condizione CP_1
della separazione in data 23/5/2012, che era conforme a quanto la cliente desiderava ottenere nell'ambito del detto procedimento;
ii) che i danni lamentati dalla Pt_1
derivavano da fatti successivi al compimento del mandato difensivo e precisamente dalla circostanza che non vennero attuate le previsioni del decreto di modifica delle condizioni della separazione, e quindi fatti che nulla avevano a che fare con il mandato difensivo conferito al iii) che, in ogni caso, avuto riguardo a come si svolsero i fatti e in CP_1
particolare alla circostanza che fu la a scegliere di non dare attuazione alle Pt_1
condizioni previste nel citato decreto, a parte sconIGliarla e comunque farle rilevare l'infondatezza delle pretese manifestate dal coniuge (lasciando a parte gli errori commessi dal , accertati con efficacia di giudicato e che non coinvolgono affatto il , Per_1 CP_1
non si vede cosa potesse fare il per impedire alla Cliente di attuare le scelte CP_1
autonomamente compiute, in difformità rispetto alle condizioni del decreto.
III) L'appellante, anziché confrontarsi con tale motivazione, reitera le difese svolte in primo grado, con argomenti che sottendono tutti l'idea che il avrebbe dovuto CP_1
dissuadere la dal dar corso alle decisioni autonomamente assunte, senza Pt_1
peraltro mai spiegare effettivamente ed in concreto con quali strumenti e modalità il avrebbe dovuto porre in essere questa mancata dissuasione che gli viene Pt_1
imputata. Si tratta di argomenti inidonei a inficiare la motivazione della sentenza impugnata che appare corretta e pienamente condivisibile.
IV) In particolare, secondo la ricostruzione del Tribunale: «… gli accordi omologati dal
Tribunale il 23.05.2012 (la era stata assistita in quella sede dall¡¦avv. Pt_1 CP_1
erano chiari: doveva stipulare A PROPRIO NOME il contratto di locazione ed Parte_2
assumere IN PROPRIO gli oneri di pagamento del canone: a garanzia di questa specifica obbligazione doveva stipulare una garanzia bancaria che coprisse 8 annualità (4 +4);
[...] assumeva l'obbligo di pagare 950,00 euro mensili a titolo di mantenimento dei Pt_2
figli: a garanzia di questa specifica obbligazione sarebbe stato istituito un deposito fiduciario a mani del Notaio le cui condizioni “già concordate” sarebbero state Per_1 formalizzate all'atto della stipula del contratto preliminare di vendita (che nelle more tra il deposito del ricorso e l'omologa, in data 17 maggio 2012, era già stato stipulato: in tale preliminare, sottoscritto dal dalla e dalla si convenne Parte_2 CP_3 Pt_1 sulla diversa intestazione del contratto di locazione - cfr. art 4 “le parti convengono che l'immobile oggetto del presente contratto, contestualmente alla vendita sarà concesso in
8 locazione dalla IG.ra lla IG.ra e si fa menzione solo della CP_3 Parte_5 fideiussione bancaria per l'intera durata del contratto che il avrebbe procurato Parte_2
e consegnato alla e non del deposito fiduciario- cfr art 4 del predetto contratto CP_3
“il IG. si obbliga, anche in adempimento dell'obbligo assunto verso la IG.ra Parte_2
ed indicato alla lett. h) della premessa, a prestare e a consegnare alla Parte_1 IG.ra , all'atto della stipula del contratto di locazione, una Controparte_3
fideiussione bancaria a garanzia del pagamento del canone come sopra indicato per la durata di anni otto”); - contestualmente (22.05.2012) veniva conferito dal Parte_2
MANDATO IRREVOCABILE al Notaio (in favore della che apponeva la Per_1 Pt_1
propria sottoscrizione per accettazione) con il quale si stabiliva: che il Notaio doveva riscuotere parte del ricavato della vendita e costituire un deposito fiduciario pari ad euro
78.800,0 (poco inferiore all'importo del mantenimento per i figli dovuto per 7 annualità; la prima annualità di euro 11.400,00 sarebbe stata corrisposta contestualmente al rogito direttamente dal a mani della;
che il Notaio doveva nei primi dieci Parte_2 Pt_1 giorni di ogni annualità successiva alla prima svincolare euro 11.400,00 (pari all'importo annuale dell'obbligo di mantenimento per i figli) e corrisponderli alla a mezzo di Pt_1
assegno bancario o circolare o a mezzo bonifico;
che il Notaio, al fine di assolvere a quanto sopra, era autorizzato ad aprire un conto presso Banca CARISPEZIA di Genova
Via Garibaldi 6; nel contesto di quel mandato, e in quella sede, assumeva Parte_2 in proprio l'obbligo di farsi rilasciare garanzia bancaria a prima richiesta in favore della locataria nuova proprietaria e nell'interesse della er il pagamento dei canoni Pt_1 per l'intera durata del contratto. - dunque, appariva chiaro che il Notaio doveva garantire l¡¦assolvimento diretto degli oneri di mantenimento mediante accredito delle relative somme alla il doveva garantire il corretto adempimento Pt_1 Parte_2 dell'obbligazione di pagamento del canone tramite garanzia bancaria» (pagg. 7 – 8).
V) L'appellante addebita al di essere stato presente alla redazione del Pt_1
preliminare e di non avere rilevato che il contenuto del preliminare si discostava dalle previsioni del provvedimento di modifica delle condizioni della separazione e che da tale
“omissione” sarebbero conseguiti i danni subiti dalla senza peraltro censurare Pt_1
quanto il Tribunale ha desunto dal contenuto della missiva 5/7/2012, che la Pt_1 indirizzò all'avvocato: «poco prima del rogito (fissato al 6 luglio 2012) evidentemente sorse qualche ripensamento da parte del la il giorno prima (5 luglio 2012), Parte_2 Pt_1 scrisse all'avv. riferendo che l'ex marito era in “buona fede” e che avrebbe CP_1
“rimediato” versando sul deposito anche le somme dovute per i canoni (cfr. doc. 28
9 fascicolo parte attrice “Caro ti aggiorno. Penso che questa volta fosse CP_1 Pt_3
davvero in buona fede, perché subito cercato di rimediare, dicendo a che domani Per_1 verserebbe sul deposito fiduciario – quello per gli alimenti – pure l'importo necessario per il pagamento dei rimanenti 7 anni di locazione. dice che si può fare, ma ovviamente Per_1
aspetta il tuo benestare. A queste condizioni penso che si potrebbe fare ugualmente il rogito domani”)» (pag. 8 sentenza impugnata). In particolare, dal contenuto della citata lettera, il Tribunale ha correttamente desunto che «Le garanzie alle quali parte attrice ha spontaneamente rinunciato (garanzia bancaria per l'intera durata del contratto di locazione;
intestazione del contratto di locazione all'ex coniuge) non possono essere imputate al professionista (tanto è vero che è l'attrice stessa che quasi sembra convincere il legale della buona fede dell'ex coniuge, con la missiva più volte citata)». Se la Pt_1 aveva “spontaneamente rinunciato” alle garanzie previste dal decreto di omologa degli accordi di modifica delle condizioni della separazione, non resta che ribadire che non si vede, e non viene neppure specificato dall'appellante, che cosa avrebbe potuto e dovuto fare il per impedirlo e in cosa concretamente consista la non meglio specificata CP_1
“omissione” che gli viene imputata dall'appellante. Questo per quanto riguarda il primo motivo di appello.
VI) Per quanto attiene al secondo motivo di appello, a prescindere dal riferimento a documenti prodotti solo in questa sede e quindi inammissibili ex art. 345 c.p.c., è del tutto evidente che – nell'ambito di tale motivo - l'appellante insiste sull'imputazione all'avvocato di due condotte così descritte: i) «l'Avv. aveva assistito al rogito di vendita del CP_1
Notaio e, sebbene l'avesse sensibilizzato il giorno prima sul fatto Per_1 Parte_1 che il Notaio era disposto a versare sul deposito fiduciario anche “l'importo Per_1 necessario al pagamento dei rimanenti sette anni di locazione” ma che era necessario anche il “benestare (v. e-mail 5.7.2012 sub prod. 28 di prime cure), non si è CP_1 curato di far sì che tanto risultasse dall'atto di vendita in cui neppure si faceva cenno al futuro utilizzo dell'assegno di € 170.100,00 per la tranche dei pagamenti riferita ai diritti economici della IG.ra ; ii) «l'Avv. aveva anche assistito alla stipula Pt_1 CP_1
del contratto di locazione (come da lui ammesso a pag. 4 della memoria 20.11.2020) e quindi è ulteriormente incomprensibile l'assunto giudiziale che l'Avv. non se ne CP_1 fosse occupato né se ne dovesse occupare. Ammesso e non concesso che l'Avv. potesse consentire la stipula di un contratto di locazione in capo alla IG.ra CP_1
quando il provvedimento del Tribunale di Genova prevedeva che il IG. Pt_1 [...] fosse il conduttore (anziché la IG.ra , l'Avv. non poteva non Pt_2 Pt_1 CP_1
10 rilevare prima della stipula di quel contratto che ad esso non era unita fideiussione bancaria per importo tale da coprire i canoni della locazione per otto anni (e che quindi il contratto non si potesse in quel momento concludere)» (pagg. 14 e s. atto di appello).
Ancora una volta, peraltro l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza appellata, laddove il Tribunale ha correttamente ritenuto: «… è indifferente che l'avv. fosse presente al momento del rogito, allorché parte attrice rimetteva a mani CP_1 del Notaio l'assegno di euro 170.100,00, perché era compito del Notaio garantire l'esecuzione del mandato, nei limiti di quanto effettivamente e convenzionalmente pattuito;
del pari ininfluente che il legale abbia “trattato” il contratto di locazione – espressione alquanto valutativa e generica – perché la parte ha evidentemente e in modo autonomo accettato le nuove condizioni, che creavano in modo plateale e senza bisogno di consulenza da parte di alcuno un assetto differente, nei rapporti tra i coniugi, e un minus di tutela rispetto a quanto pattuito in sede di modifica delle condizioni di separazione» (pag.
16 sentenza impugnata).
VII) Anche sulla asserita prosecuzione del mandato dopo il 23/5/2012, il Tribunale si è espresso con chiarezza: «Quanto alla consulenza richiesta all'avv. sulle CP_1 pretese avanzate dal – che poi portarono al confezionamento della scrittura Parte_2 privata del 4 maggio 2013 – appare che la risposta del legale fu più che eloquente “mi pare che le pretese del tuo ex marito siano del tutto infondate sono sicuro che faccia Per_1 esattamente quanto gli era stato domandato nell'ambito del mandato”» (sempre a pag. 16 sentenza impugnata), laddove il riferimento al doc. 29 di parte attrice il cui contenuto viene così ricostruito a pag. 10 della sentenza impugnata: «in data 30 aprile 2013 la Pt_1 scrisse all'avv. per riferirgli che l'ex coniuge lamentava che il mandato CP_1 irrevocabile non fosse assolto correttamente perché sarebbe stato “apposto un vincolo” su somme “superiori” rispetto a quelle concordate sia in sede di separazione che in sede di mandato irrevocabile (cfr. doc. 29 fascicolo parte attrice “ , gli accordi CP_4 CP_1
patrimoniali adottati nel maggio 2012, in attuazione del contestuale provvedimento del nostro Tribunale, in sede di ricorso congiunto a parziale modifica delle condizioni di separazione, non soddisfano più il mio ex coniuge, il quale lamenta che il mandato irrevocabile, conferito al notaio , a riscuotere parte del denaro derivante dalla Persona_1 vendita dell'immobile – precedentemente assegnatomi in quanto affidataria della prole – al fine di costituire un deposito fiduciario, avrebbero dovuto garantire solo l'adempimento delle obbligazioni al mantenimento dei figli e non anche autorizzare il notaio stesso a vincolare su un conto corrente presso Banca Carispezia una somma pari all'ammontare di
11 otto annualità di canone di locazione. In ciò sarebbe stato disatteso il provvedimento giudiziale, che prevedeva invece il rilascio di garanzia bancaria a prima richiesta, nel mio interesse e a favore della nuova proprietaria dell'immobile nonché mia locatrice, a copertura dell'integrale adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dai canoni di locazione. A tale proposito ti ricordo che una fideiussione è stata bensì prestata ma a garanzia di una sola annualità di locazione e con scadenza già nel settembre 2015. Ne conseguiva la revoca del provvedimento di assegnazione dell'immobile e la cancellazione della nota di trascrizione formalizzata a mio favore. Ora il mio ex marito invoca la revoca del vincolo sulla somma destinata al pagamento dei canoni di affitto, in quanto non autorizzato né in sede giudiziale né nel testo del mandato irrevocabile conferito al Notaio.
Spero tu mi possa rassicurare circa l'infondatezza della sua pretesa”)». Insomma, tale scambio di mail non implica in alcun modo la prosecuzione del mandato difensivo dopo il
23/5/2012, ma solo che venisse richiesto all'avvocato un'opinione, un chiarimento sul contenuto delle garanzie previste dal decreto di omologa emesso dal Tribunale in quella data, con riferimento a determinate pretese del marito della e che l'avvocato Pt_1
rispose in termini conformi alle previsioni del decreto medesimo.
VIII) I motivi in esame sono pertanto palesemente infondati, al limite dell'inammissibilità,
, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE CP_5
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
12 Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza pronunciata Parte_1
inter partes dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 15/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
13