Art. 4.
La presente legge non si applica nei confronti:
a) dei dipendenti dall'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) delle categorie di personale previste dall' articolo 8, lettera c), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 , ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 583 , e dalla legge 13 maggio 1961, n. 469 , tabella A;
c) dei professori e degli assistenti universitari, del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, degli ispettori scolastici e del personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette.
La presente legge non si applica nei confronti:
a) dei dipendenti dall'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) delle categorie di personale previste dall' articolo 8, lettera c), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 , ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 583 , e dalla legge 13 maggio 1961, n. 469 , tabella A;
c) dei professori e degli assistenti universitari, del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, degli ispettori scolastici e del personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette.