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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1478/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8569/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - IS - AV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 528/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NO e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239000687352000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in. 528/2024, pubblicata il 22/05/2024, la C. di G. Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 1 giugno 2023,
e la prodromica cartella esattoriale n. 012 2016 0011375314000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2011 per complessivi euro 684,90,
Ha argomentato che dalla notifica della cartella ( 25 gennaio 2017) e il 1° giugno 2023 (data di notifica dell'impugnata ingiunzione di pagamento) erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione e, segnatamente, l'avviso di intimazione 012 2019 9003279805000, notificato a mezzo PEC in data 27 settembre 2019, come da relata di notifica prodotta dal resistente concessionario della riscossione.
Ha quindi condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la parte in peigrafe, contestando esclusivamente la statuizione relativa alle spese processuali
Si è costituita controparte ed ha contrastato l'avverso gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con il primo motivo di appello, la parte deduce erroneità e ingiustizia della sentenza appellata per contraddittorietà ed illogicità oltre che evidente violazione e/o falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 147/2022, in sede di governo di liquidazione delle spese di lite
Il motivo è fondato.
Il valore della causa, ricavabile dal tributo richiesto con la cartella, è pacificamente non superiore a 684,00.
Il primo Giudice ha condannato l'odierna parte appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti di Ag.entrate - IS - AV per l'importo di euro 1.065,00 pur avendo espressamente asserito di liquidare le spese di lite “nel valore minimo, attesa la non complessità del giudizio, tenendo conto del valore della controversia, e dunque in riferimento allo scaglione fino a euro 1.101,00.”
Applicando gli stessi parametri invocati dal primo Giudice e, quindi, considerato il valore della causa fino a euro 1.100 ed i valori minimi, l'importo liquidabile doveva essere invece di euro 278,00 (Fase di studio della controversia, valore minimo: euro 90,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 53,00; Fase istruttoria/trattazione: euro 45; Fase decisionale, valore minimo: euro 90,00).
Dunque, entro tali limiti e con riferimento alla differenza per eccesso liquidata dal primo giudice, va accolto il motivo di gravame proposto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità anche della liquidazione delle spese disposta nei confronti della Regione, in euro 850,00 onnicomprensivi, nonostante l'applicazione dei medesimi parametri sopra invocati (valore della controversia fino a 1100,00 ed applicazione dei valori minimi) e nonostante la difesa espletata da propri funzionari.
Anche tale motivo è fondato.
L'importo riconosciuto in favore della parte resistente in questione (Regione Campania) calcolato con l'applicazione dei parametri espressamente richiamati dal primo Giudice (che correttamente andavano quantificate in euro 278,00), andava ulteriormente decurtato per la Regione, difesa da propri funzionari alla luce del principio secondo cui “Nel processo tributario, qualora la parte pubblica sia assistita da propri funzionari o dipendenti, in caso di vittoria ha diritto alla liquidazione delle spese di giudizio applicando i parametri degli onorari forensi ma con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, (Cass.
27634/2021; n. 1019 del 10/01/2024)
Dunque, alla Regione competeva l'importo delle spese processuali pari a 222,4 (278,00 - 20%) .
Anche il secondo motivo vq quindi accolto entro tali limiti.
Quanto alle spese del presente grado, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si dispone la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese del presente grado.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8569/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - IS - AV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 528/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NO e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239000687352000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in. 528/2024, pubblicata il 22/05/2024, la C. di G. Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 1 giugno 2023,
e la prodromica cartella esattoriale n. 012 2016 0011375314000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2011 per complessivi euro 684,90,
Ha argomentato che dalla notifica della cartella ( 25 gennaio 2017) e il 1° giugno 2023 (data di notifica dell'impugnata ingiunzione di pagamento) erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione e, segnatamente, l'avviso di intimazione 012 2019 9003279805000, notificato a mezzo PEC in data 27 settembre 2019, come da relata di notifica prodotta dal resistente concessionario della riscossione.
Ha quindi condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la parte in peigrafe, contestando esclusivamente la statuizione relativa alle spese processuali
Si è costituita controparte ed ha contrastato l'avverso gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con il primo motivo di appello, la parte deduce erroneità e ingiustizia della sentenza appellata per contraddittorietà ed illogicità oltre che evidente violazione e/o falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 147/2022, in sede di governo di liquidazione delle spese di lite
Il motivo è fondato.
Il valore della causa, ricavabile dal tributo richiesto con la cartella, è pacificamente non superiore a 684,00.
Il primo Giudice ha condannato l'odierna parte appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti di Ag.entrate - IS - AV per l'importo di euro 1.065,00 pur avendo espressamente asserito di liquidare le spese di lite “nel valore minimo, attesa la non complessità del giudizio, tenendo conto del valore della controversia, e dunque in riferimento allo scaglione fino a euro 1.101,00.”
Applicando gli stessi parametri invocati dal primo Giudice e, quindi, considerato il valore della causa fino a euro 1.100 ed i valori minimi, l'importo liquidabile doveva essere invece di euro 278,00 (Fase di studio della controversia, valore minimo: euro 90,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 53,00; Fase istruttoria/trattazione: euro 45; Fase decisionale, valore minimo: euro 90,00).
Dunque, entro tali limiti e con riferimento alla differenza per eccesso liquidata dal primo giudice, va accolto il motivo di gravame proposto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità anche della liquidazione delle spese disposta nei confronti della Regione, in euro 850,00 onnicomprensivi, nonostante l'applicazione dei medesimi parametri sopra invocati (valore della controversia fino a 1100,00 ed applicazione dei valori minimi) e nonostante la difesa espletata da propri funzionari.
Anche tale motivo è fondato.
L'importo riconosciuto in favore della parte resistente in questione (Regione Campania) calcolato con l'applicazione dei parametri espressamente richiamati dal primo Giudice (che correttamente andavano quantificate in euro 278,00), andava ulteriormente decurtato per la Regione, difesa da propri funzionari alla luce del principio secondo cui “Nel processo tributario, qualora la parte pubblica sia assistita da propri funzionari o dipendenti, in caso di vittoria ha diritto alla liquidazione delle spese di giudizio applicando i parametri degli onorari forensi ma con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, (Cass.
27634/2021; n. 1019 del 10/01/2024)
Dunque, alla Regione competeva l'importo delle spese processuali pari a 222,4 (278,00 - 20%) .
Anche il secondo motivo vq quindi accolto entro tali limiti.
Quanto alle spese del presente grado, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si dispone la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese del presente grado.