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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/11/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 13 novembre 2025, alle ore 12:00, innanzi al Giudice dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi: per , l'Avv. MASSIMILIANO FOCACCI. Parte_1 per e , l'Avv. GRAZIA Controparte_1 Controparte_2
LANFRANCHI.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente.
L'avv. Focacci discute oralmente richiamandosi all'appello e alle note conclusive, contesta le sentenze citate dalla controparte che riguardano le apparecchiature dei limiti di velocità del Comune di Venezia che ha approvato un regolamento che anche per gli strumenti di rilevamento ha chiesto CP_3
l'omologazione, anticipando in qualche modo il Legislatore, come da sentenza della Corte Costituzionale del 2015. L'autovelox, a differenza del T-red, è uno strumento di misurazione, pertanto la giurisprudenza citata è inconferente. Chiede l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza, con vittora di spese del grado come da nota.
L'avv. Lanfranchi discute oralmente richiamando le conclusioni contenute in comparsa e gli argomenti dedotti anche nelle note conclusive autorizzate. Chiede pertanto il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria di spese.
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula.
Avverte che verrà data lettura della sentenza in coda di udienza, indicativamente alle ore 19:00.
I procuratori delle parti rinunciano sin da ora alla comparizione per la lettura del dispositivo.
Verbalizzazione sospesa alle ore 12:04.
pagina 1 di 13 Riaperto il verbale alle ore 19:16, dato atto che nessuno è comparso, pronuncia sentenza scritta in calce al processo verbale, dandone lettura e provvedendo al contestuale deposito in cancelleria per la pubblicazione.
Pavia, 13.11.2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 2 di 13 R.G. 246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 246/2025, promossa da:
(C.F: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MASSIMILIANO FOCACCI del Foro di Pavia;
APPELLANTE - APPELLATO INCID. contro
(C.F: e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F: ), rappresentati e difesi dall'Avv. GRAZIA LANFRANCHI del
[...] C.F._2
Foro di Pavia;
APPELLATI - APPELLANTI INCID.
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
Conclusioni:
- parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale: In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.162/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 22.10.2024, depositata in data 02.01.2025 e Pt_1 notificata in data 02.01.2025, a definizione del procedimento n. 697/2024 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e di conseguenza confermare il verbale di accertamento n.
1197RF/24, rigettando il ricorso proposto dai Sigg.ri e Controparte_1 [...]
Compensi e spese rifusi.”; Controparte_2
- parte appellata: “nel merito, rigettare l'appello del e, in accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale dei signori e , in riforma della sentenza n. 162/2024 del CP_2 CP_1
G.d.P. di Voghera, annullare integralmente il verbale di infrazione n. 1197RF/24 (registro n.
pagina 3 di 13 4210) del . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambedue i gradi Parte_1 di giudizio.”.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato al Giudice di Pace di in data 29.05.2024, e Pt_1 Controparte_1
nelle loro qualità rispettivamente di proprietaria e conducente del veicolo Controparte_2
Mercedes GLC 250 targato FR518EX, proponevano opposizione avverso il verbale n. 1197RF/2024
(registro n. 4210) del 05.03.2024, notificato a mezzo posta il 02.05.2024, con il quale veniva loro contestata la violazione dell'art. 41 comma 11 e art. 146 comma 3 C.d.S., accertata in data 05.03.2024 alle ore 11:33, per avere impegnato con il suddetto veicolo l'intersezione cittadina tra Corso XXVII
Marzo e Via Papa Giovanni XIII, nonostante la lanterna del semaforo ivi presente proiettasse la luce rossa nella corrispondente direzione di marcia. In conseguenza di tale violazione, accertata mediante dispositivo elettronico fisso approvato per la rilevazione delle infrazioni semaforiche, veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 167,00, oltre spese di notifica, nonché applicata la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida.
Gli opponenti chiedevano dichiararsi nullo il verbale impugnato, in quanto illegittimo e ingiusto per i seguenti motivi:
1) rilevazione effettuata con apparecchio “ENVES EVO MVD 1605, matr. S/N: AJ0453H”, solamente approvato e tarato, ma non anche “debitamente omologato”;
2) erronea qualificazione della violazione contestata;
3) abnormità delle sanzioni irrogate rispetto alla tenuità del fatto.
Il resisteva con memoria difensiva del 10.08.2024, depositando gli atti relativi Parte_1 all'infrazione corredati da prove fotografiche ed i documenti attestanti la conformità e funzionalità dell'apparecchiatura installata presso l'impianto semaforico.
Con sentenza n. 162/2024 pronunciata in data 22.10.2024, il Giudice di Pace - ritenendo integrata la diversa violazione dell'art. 146, comma 2 C.d.S. (superamento della linea di arresto con il semaforo rosso) anziché quella contestata di cui all'art. 146 comma 3 C.d.S. (attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso) - accoglieva parzialmente il ricorso e, “previo annullamento del verbale di accertamento n-1997RF/24 (registro n. 4210)”, disponeva “a cura della Polizia Locale del Comune di
”, la contestazione, in capo ai ricorrenti, della violazione di cui all'art. 142 comma 2 C.d.S., Pt_1 anziché dell'art. 142, comma 3 C.d.S.”, compensando integralmente le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, il proponeva tempestivo ricorso in appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, censurando l'erronea ricostruzione del fatto e la carenza e contraddittorietà della motivazione resa dal Giudice di primo grado. In estrema sintesi, l'appellante sosteneva che dalla visione pagina 4 di 13 del filmato riprodotto all'udienza del 22.10.2024 emergesse, senza ombra di dubbio, la violazione contestata di attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso, essendosi l'autovettura fermata solo
“qualche istante”, dopo aver già superato la linea di arresto, salvo riprendere subito la marcia attraversando l'incrocio ancora con luce del semaforo proiettata sul rosso;
ribadiva altresì l'infondatezza del primo motivo di opposizione, ritenendo non sussistere per le apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche prescrizioni di omologazione (e taratura) analoghe a quelle previste per i dispositivi-misuratori di rilevazione elettronica della velocità.
Anche e parzialmente vittoriosi in primo grado, Controparte_1 Controparte_2 proponevano appello incidentale ex art. 436 c.p.c. con memoria di risposta del 21.03.2025, ritualmente notificata, censurando l'impugnata sentenza per non essersi il Giudice di Pace pronunciato sul primo motivo di opposizione, reiterandone le argomentazioni ed insistendo per l'annullamento integrale del verbale impugnato.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, tentata senza esito la conciliazione, la causa veniva rinviata per la decisione con discussione orale all'udienza del 13.11.2025, autorizzando le parti al deposito di brevi note conclusive fino a dieci giorni prima. Ad esito della discussione veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo in coda d'udienza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Assume carattere logicamente prioritario il motivo di appello incidentale, con il quale è denunciato il vizio di omessa pronuncia su questione decisiva (e potenzialmente assorbente), con riferimento all'illegittimità della accertata infrazione al C.d.S. attraverso apparecchiatura solamente “approvata” e
“tarata”, ma non anche “debitamente omologata”.
1.1 In primo grado, i ricorrenti eccepivano come non era dato comprendere se lo strumento rilevatore
“ENVES EVO MVD 1605 - matr. S/N AJ0453H” descritto in verbale, “oltre che approvato e tarato”, fosse stato anche “omologato”; nonostante l'eccezione ed in mancanza di prova dell'avvenuta omologazione ministeriale dello strumento in questione, il Giudice di primo grado avrebbe - erroneamente - presupposto la validità dell'accertamento, sia pure riqualificando (accogliendo il secondo motivo di ricorso) la condotta nella violazione dell'art. 146, comma 2, anziché in quella più grave di cui al comma 3 dell'art. 146 C.d.S.
Gli appellanti incidentali sostengono, invece, che sia radicalmente illegittimo l'accertamento svolto in assenza del requisito di omologazione dello strumento automatico utilizzato, non essendo questo sodisfatto dalla semplice “approvazione” del dispositivo, ancorché sottoposto a verifica e taratura, trattandosi di un procedimento diverso e necessario “non solo per i rilevatori della velocità ma anche per il passaggio col rosso”, come si desume dai principi recentemente affermati dalla Corte di Cassazione pagina 5 di 13 (citano Cass. civ., sez. II, ord. n. 10505/2024 in tema di “autovelox”, seguita da Cass. ord. n. 21894/2024 per il caso di rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico, nonché Cass. ord. n.
26315/2024 per i dispositivi di accertamento delle violazioni con strumenti di videosorveglianza dei canali di Venezia) estesi da alcune pronunce dei giudici di prossimità anche alle rilevazioni eseguite a mezzo di impianti semaforici.
D'altronde, secondo la tesi degli originari ricorrenti, l'obbligatorietà della omologazione di tutti gli strumenti di misura che vengono utilizzati per l'accertamento delle infrazioni stradali (“non solo gli autovelox, ma anche i Photored, le telecamere per l'accesso alle Ztl, gli etilometri, ecc.”) è in linea con il più generale principio di “garanzia materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico”, che non ammette equipollenti, non essendo ammissibile che la prova di “perfetta funzionalità” del dispositivo e di “attendibilità” del relativo accertamento possa essere “surrogata da semplici affermazioni contenute nel verbale piuttosto che da altri elementi surretizi”.
1.2 Il motivo, nel merito, è infondato.
Nel dettaglio, non è persuasiva la tesi per la quale “l'omologazione” dell'apparecchiatura sarebbe requisito essenziale e indispensabile, per assurgere a “fonte di prova” della violazione accertata, non soltanto per lo strumento di misurazione elettronico della velocità (“autovelox”), ma anche per i documentatori fotografici e, più in generale, per “tutti gli strumenti dedicati” al rilevamento automatico delle infrazioni al C.d.S.
1.3 Sebbene sia ormai chiaro che l'art. 45, comma 6, del C.d.S., ove pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. n. 495 del 1992), non opera alcuna equiparazione tra i procedimenti di “approvazione” e “omologazione” del prototipo, al contrario distinguendo nettamente i due termini, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse (poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento), deve ribadirsi che né il Codice della strada, né il suo regolamento esecutivo, prescrivono per le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni semaforiche la più stringente procedura di omologazione.
L'omologazione, infatti, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di pagina 6 di 13 accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (limiti di velocità), la quale considera - “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità” - quali “fonti di prova” le risultanze delle apparecchiature
“debitamente omologate”, come precisato dal regolamento (artt. 192, comma 2 e 345, comma 2 del
D.P.R. n. 495/1992).
1.4 Il recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, ord. n.
10505/2024, citato dagli appellanti incidentali), che ha per la prima volta approfondito, in modo diretto, la questione di diritto controversa circa la legittimità, o meno, dell'accertamento del superamento dei limiti di velocità eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non “debitamente omologato”, ha chiaramente spiegato che la risposta (in quel caso, negativa) si rinviene proprio dalla interpretazione letterale e combinata degli artt. 142, comma 6 C.d.s. e dell'art. 45, comma 6 C.d.S., del quale è complementare ed esplicativo l'art. 192 del regolamento di esecuzione del C.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) di disciplina dei “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6 C.d.S.).
1.5 Ebbene, analoga espressione («debitamente omologate») non si riscontra, né nelle fonti primarie, né in quelle secondarie ed attuative, per i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico le violazioni della segnaletica stradale di cui all'art. 146 C.d.S.
Ciò è desumibile chiaramente da quanto disposto dall'art. 201, comma 1-ter, C.d.S (così come modificato per effetto della legge n. 120 del 2010), che, nel disciplinare le modalità di contestazione senza la presenza degli organi di polizia stradale delle violazioni nei casi di attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa (lett. b del comma 1-bis), prescrive che i dispositivi preposti in tal senso
è necessario siano «omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico», con ciò evidenziando la sufficienza di una delle due procedure (così anche Trib.
Alessandria, sent. n. 1029/2022).
1.6 Del resto, tale interpretazione trova implicita conferma nel già citato art. 192 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (d.P.R. n. 495/1992, come modificato dal d.P.R. n. 610/1996) che, nel distinguere le attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili), al secondo comma stabilisce che l'Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto «di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole», pagina 7 di 13 mentre la terzo comma sancisce che «Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il
Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.».
1.7 Da tanto si desume che, per la legge, non tutti i dispositivi devono essere “necessariamente omologati”, ma solo quelli per i quali l'omologazione è prescritta espressamente, risultando altrimenti sufficiente la semplice approvazione del prototipo.
1.8 Né a una diversa conclusione si può giungere considerando le altre pronunce della Seconda sezione della Suprema Corte citate dalla difesa degli appellanti incidentali.
1.8.1 In particolare, nessun “allargamento del campo” dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di apparecchi misuratori della velocità, può desumersi dalla ordinanza di Cass. n. 26315/2024 [relativa ad una opposizione ad ordinanza-ingiunzione del Comune di
Venezia a titolo di sanzione amministrativa per il transito di una imbarcazione nel bacino San Marco, accertata con dispositivo “Agros”, nonostante il divieto imposto alle unità adibite al servizio taxi in determinate fasce orarie come prescritto dall'art. 17, comma 1, di una ordinanza dirigenziale], la quale, infatti, nel richiamare l'indirizzo sezionale sull'esplicito riferimento normativo all'obbligatorietà della omologazione del dispositivo, evidenzia che la “premessa normativa è che la sanzione si fonda (tra
l'altro) sul regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta”, che espressamente richiedeva (art. 67, comma 4) che “I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di “tipo omologato”” [cfr. Cass. n. 26315/2024 cit., in motiv.; ma v. anche, da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord. 05.11.2025, n. 29318, che ribadisce il principio in tema di accertamento della violazione dell'art. 44 dell'ordinanza emanata dalla Capitaneria del Porto di Venezia, sanzionata dall'art. 1174 cod. nav., per avere il motoscafo ad uso taxi transitato in bacino San Marco superando il limite di velocità prescritto per la zona, come accertato mediante telelaser comprensivo di rilievo fotografico].
1.8.2 Invece, la decisione di Cass. civ., sez. II, ord. 02.08.2024, n. 21894, pure richiamata dalla difesa degli appellanti incidentali a sostegno della ritenuta estensione dell'omologazione agli accertamenti eseguiti mediante telecamera semaforica, si è invece occupata propriamente delle regole di riparto delle competenze per la previa individuazione delle intersezioni stradali site nei centri abitati il cui attraversamento è regolato da semafori presidiati da apparecchiature di controllo con rilevamento automatico, enunciando il principio secondo cui “In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs.
n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora
l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d. è illegittima la Controparte_4 pagina 8 di 13 contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario.”.
È vero che in detta pronuncia - avente ad oggetto l'accertamento della violazione di cui all'art. 146, comma 3 C.d.S. attraverso documentatore fotografico semaforico (denominato “T-red”) - la Suprema
Corte in motivazione (citando Cass. n. 21605/2011 per l'incidenza della modifica normativa apportata dal D.L. n. 151/2003 e, successivamente, dal D.L. n. 106/2005), ha, in effetti, richiamato l'art. 201, comma 1 ter, C.d.S. aggiunto dall'art. 4, comma 1, del suddetto D.L. 27 giugno 2003, n. 151, il cui testo nella versione originaria prevedeva che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma 1 bis dello stesso articolo) non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale «qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate»; tuttavia, come peraltro evidenzia la stessa ordinanza (senza però riportarne il testo novellato) l'art. 201 C.d.S. è stato, poi, ulteriormente modificato dall'art. 36, comma 1 lett. e) della Legge 29 luglio 2010, n. 120 (vigente dal 13.08.2010), il quale ha sostituito il comma 1-ter come segue: «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1».
1.9 È evidente, pertanto, come la novella del 2010 abbia inciso sui requisiti della omologazione ed approvazione delle apparecchiature di rilevamento, prendendo atto delle distinzioni esistenti a livello procedimentale e normativo, anche secondario, di talché non sempre (e non per tutti i dispositivi) è richiesta la “debita omologazione”, ai fini della legittimità (e idoneità probatoria) del relativo accertamento.
1.10 Oltretutto, anche recentemente, la Suprema Corte - nel dare continuità ai principi di diritto affermati da Cass. n. 10505/2024 cit. in tema di accertamento delle violazioni ai limiti di velocità mediante
“autovelox” - ha ribadito che, alla luce del vigente quadro normativo di riferimento, i mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni (art. 45 C.d.S.) non sono sempre accomunati dalla stessa procedura amministrativa, essendo taluni “destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante
l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del pagina 9 di 13 superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio)” e “altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (cfr. Cass. n. 10505/2024, in motiv.; conf., da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord. 1° ottobre 2025, n. 26521).
1.11 Ne consegue che, per l'accertamento della violazione in esame (art. 146, comma 3 C.d.S.) mediante apparecchiatura di rilevamento automatico è necessario (e sufficiente) che il dispositivo, utilizzato come documentatore fotografico delle infrazioni semaforiche, sia munito del decreto di approvazione ministeriale.
§2. Ciò posto, nel caso di specie il dispositivo denominato “EnVES EVO MVD 1605”, nella versione con telecamera, “matr. S/N AJ0453H”, prodotto dalla soc. , risulta approvato con decreto CP_5 della Direzione generale per la sicurezza stradale del n. 4220 del 21.06.2017, come dimostra il CP_6 documento allegato alla memoria difensiva nel giudizio di primo grado (cfr. doc. 3, all. b) e come correttamente indicato nel verbale di accertamento impugnato (cfr. doc. 1).
2.1 Il ha anche prodotto sia la delibera di G.C. n. 93 del 20.04.2021 per la prosecuzione delle Pt_1 infrazioni stradali di cui all'art. 146 del C.d.S. con gli apparecchi installati nelle tre intersezioni semaforiche del centro abitato interessate dal rilevamento (tra cui Corso XXVII Marzo e Via Papa
Giovanni XXIII, in entrambe le direzioni di marcia), con l'obiettivo della prevenzione dei sinistri in funzione di garanzia della sicurezza della strada (cfr. doc. 3, all. a), sia il certificato di taratura dell'apparato installato sulla lanterna semaforica della specifica intersezione monitorata, ricomprendente al suo interno anche la dichiarazione di verifica di corretto funzionamento rilasciata dalla società produttrice (“ ) in data 16.08.2023 (cfr. doc. 3, all. c). CP_5
Nel verbale di accertamento opposto è correttamente menzionato anche l'esito positivo di tale verifica tecnica, eseguita circa sette mesi prima dell'accertamento dell'infrazione.
2.2 Orbene, siffatta produzione documentale è idonea a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata, atteso il carattere di presunzione di affidabilità del mezzo tecnico impiegato ed il conseguente valore probatorio che il rilevamento fotografico assume, in difetto di una specifica contestazione e idonea prova contraria da parte degli opponenti (non essendo sufficiente un articolo di giornale sul “contestato” impianto semaforico cittadino per smentirne la corretta funzionalità).
2.3 Peraltro, come evidenzia la difesa del appellante, la Suprema Corte (con riferimento a Pt_1 violazioni analoghe a quelle oggetto di esame nel presente giudizio) ha in più occasioni affermato che
“In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il C.d.S. nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, pagina 10 di 13 l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale.” (cfr. Cass.
n. 10458/2019, che richiama, a sua volta, Cass. n. 11574/2017; conf. Cass. n. 16064/2020).
2.4 Infatti, secondo il consolidato orientamento di legittimità, da cui non si ha motivo di dissentire, la nota sentenza della Corte Cost. n. 113/2015 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura - riguarda soltanto le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (cfr. Cass. 10458/2019; Cass. n. 31818/2019).
Ne consegue che dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi “T-Red”, che non costituiscono strumenti di misurazione (cfr. Cass. n. 16064/2020).
2.5 Ribadito che, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, nel caso di specie l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è comprovato dalla documentazione video e fotografica dell'infrazione, acquisita con l'apparecchiatura indicata (approvata, collaudata e sottoposta a verifica tecnica di funzionalità), mentre è onere di chi propone l'opposizione alla sanzione alla sanzione eccepire, in concreto, sotto quale profilo l'apparecchiatura utilizzata sarebbe difforme dai requisiti (di installazione o di funzionamento) previsti nel decreto e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione.
2.6 I ricorrenti, odierni appellanti incidentali, tuttavia, non hanno provveduto ad assolvere a tale onere.
Nello specifico, la legittimità della sanzione è quindi assicurata dalla rilevazione fotografica del passaggio del veicolo Mercedes GLC 250d targato FR518EX con segnale rosso di stop nella sua direzione di marcia, non essendo l'Amministrazione gravata da ulteriori oneri di prova, avendo già depositato in primo grado il verbale di accertamento con rilievo fotografico, l'attestazione di conformità dell'apparecchiatura utilizzata e lo stesso verbale di collaudo, eseguito qualche mese prima della violazione.
L'evidenza dell'accertamento del passaggio con semaforo rosso dell'intersezione Corso XXVII Marzo e
Via Papa Giovanni XIII in Voghera (PV), direzione Medassino, è evidente dal semplice esame e pagina 11 di 13 confronto dei fotogrammi (ben visibili) acquisiti dalla telecamera in sequenza temporale: l'esame della videoripresa di 13,00 secondi visionata nel contraddittorio tra le parti in primo grado ed acquisita agli atti del giudizio (cfr. doc. 4 fasc. app.) consente, poi, di apprezzare la condotta di guida in tutta la sua dinamica, dal superamento della linea di arresto del veicolo con il semaforo rosso (sec. 00:00:01 – tempo dal rosso: 28.352 s) fino al completo attraversamento dell'intersezione stradale sempre con la lanterna del semaforo sul rosso (sec. 00:00:13 – tempo dal rosso: 48.952 s.).
La prosecuzione della marcia del veicolo nonostante il semaforo emetteva la luce rossa è palese e non necessitava di alcuna attività di valutazione soggettiva o di elaborazione postuma da parte dell'agente operatore, sicché al verbale che l'attesta deve attribuirsi pieno valore probatorio (v. anche Cass. n.
15966/2012).
2.7 È dunque marchiano l'errore di valutazione del fatto e delle prove in cui è incorso il Giudice di Pace, nella parte in cui, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha ritenuto integrata la diversa violazione dell'art. 146, comma 2 C.d.S., anziché quella contestata del comma 3 dell'art. 146 C.d.S.
2.8 Il dispositivo pronunciato con la sentenza gravata - oltre ad essere affetto da errore materiale nella parte in cui richiama la fattispecie di cui all'art. 142 C.d.S., anziché l'art. 146 C.d.S. – risulta, vieppiù, abnorme nella parte in cui ordina la diversa contestazione ritenuta emersa dal giudizio, essendo precluso al giudice dell'opposizione applicare una sanzione per una fattispecie diversa da quella contestata dalla
P.A. (cfr. cfr. Cass. n. 1233/2005; Cass. n. 23284/2006; Cass. n. 8892/2009).
2.9 La S.C. infatti insegna che “In tema di sanzioni amministrative, l'esercizio da parte del giudice del potere di modificare l'ordinanza amministrativa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della p.a. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione”(cfr.
Cass. n. 29608/2022); in termini ancora più aderenti al caso di specie, v. anche Cass. n. 2995/2019, secondo cui: “Il giudice ordinario ha il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento, ovvero di modificarlo, anche limitatamente all'entità della sanzione, commisurandola - in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati - ad una sanzione inferiore a quella recata dall'ordinanza e proporzionale alle infrazioni ritenute sussistenti, restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni”.
2.10 L'appello principale è, dunque, fondato e merita accoglimento.
§3. Ne consegue che, in totale riforma della sentenza di primo grado, verbale di accertamento n.
1197RF/2024 del 05.03.2024 deve essere confermato e l'opposizione rigettata. Ai sensi dell'art. 7,
pagina 12 di 13 comma 12 D.lgs. n. 150/2011, quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
3.1 Le spese del presente grado di giudizio (non essendo documentate spese generali con apposita nota da parte del responsabile delegato davanti al Giudice di Pace) seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, come modif. dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore (fino ad € 1.100,00) e delle fasi processuali svolte, in misura, comunque, non superiore a quella (minima) richiesta nella nota ex art. 75 disp.att. c.p.c. dalla parte vittoriosa.
3.2 Ricorrono inoltre i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrispondente per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, sull'appello principale e incidentale come in epigrafe proposti avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 162/2024 del 22.10.2024, così Pt_1 provvede:
• rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
• accoglie l'appello principale proposto dal e, per l'effetto, conferma il verbale Parte_1 di accertamento n. 1197RF/2024 (registro n. 4210) in data 05.03.2024 elevato per violazione dell'art. 41, comma 11, e art. 146 C.d.S., comma 3, nei confronti di e Controparte_1
Controparte_2
• condanna le parti appellate soccombenti al rimborso, in favore del appellante vittorioso, Pt_1 delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 91,50 per spese esenti, € 38,40 per esborsi, € 232,00 per compensi (di cui: € 66,00 fase studio, € 66,00 fase intr., € 100,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
• ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza resa ex art. 429 e 437 c.p.c., scritta in calce al verbale di udienza, pubblicata mediante lettura in coda di udienza e contestualmente depositata in Cancelleria.
Così deciso in Pavia, lì 13 novembre 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 13 novembre 2025, alle ore 12:00, innanzi al Giudice dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi: per , l'Avv. MASSIMILIANO FOCACCI. Parte_1 per e , l'Avv. GRAZIA Controparte_1 Controparte_2
LANFRANCHI.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente.
L'avv. Focacci discute oralmente richiamandosi all'appello e alle note conclusive, contesta le sentenze citate dalla controparte che riguardano le apparecchiature dei limiti di velocità del Comune di Venezia che ha approvato un regolamento che anche per gli strumenti di rilevamento ha chiesto CP_3
l'omologazione, anticipando in qualche modo il Legislatore, come da sentenza della Corte Costituzionale del 2015. L'autovelox, a differenza del T-red, è uno strumento di misurazione, pertanto la giurisprudenza citata è inconferente. Chiede l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza, con vittora di spese del grado come da nota.
L'avv. Lanfranchi discute oralmente richiamando le conclusioni contenute in comparsa e gli argomenti dedotti anche nelle note conclusive autorizzate. Chiede pertanto il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria di spese.
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula.
Avverte che verrà data lettura della sentenza in coda di udienza, indicativamente alle ore 19:00.
I procuratori delle parti rinunciano sin da ora alla comparizione per la lettura del dispositivo.
Verbalizzazione sospesa alle ore 12:04.
pagina 1 di 13 Riaperto il verbale alle ore 19:16, dato atto che nessuno è comparso, pronuncia sentenza scritta in calce al processo verbale, dandone lettura e provvedendo al contestuale deposito in cancelleria per la pubblicazione.
Pavia, 13.11.2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 2 di 13 R.G. 246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 246/2025, promossa da:
(C.F: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MASSIMILIANO FOCACCI del Foro di Pavia;
APPELLANTE - APPELLATO INCID. contro
(C.F: e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F: ), rappresentati e difesi dall'Avv. GRAZIA LANFRANCHI del
[...] C.F._2
Foro di Pavia;
APPELLATI - APPELLANTI INCID.
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
Conclusioni:
- parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale: In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.162/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 22.10.2024, depositata in data 02.01.2025 e Pt_1 notificata in data 02.01.2025, a definizione del procedimento n. 697/2024 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e di conseguenza confermare il verbale di accertamento n.
1197RF/24, rigettando il ricorso proposto dai Sigg.ri e Controparte_1 [...]
Compensi e spese rifusi.”; Controparte_2
- parte appellata: “nel merito, rigettare l'appello del e, in accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale dei signori e , in riforma della sentenza n. 162/2024 del CP_2 CP_1
G.d.P. di Voghera, annullare integralmente il verbale di infrazione n. 1197RF/24 (registro n.
pagina 3 di 13 4210) del . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambedue i gradi Parte_1 di giudizio.”.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato al Giudice di Pace di in data 29.05.2024, e Pt_1 Controparte_1
nelle loro qualità rispettivamente di proprietaria e conducente del veicolo Controparte_2
Mercedes GLC 250 targato FR518EX, proponevano opposizione avverso il verbale n. 1197RF/2024
(registro n. 4210) del 05.03.2024, notificato a mezzo posta il 02.05.2024, con il quale veniva loro contestata la violazione dell'art. 41 comma 11 e art. 146 comma 3 C.d.S., accertata in data 05.03.2024 alle ore 11:33, per avere impegnato con il suddetto veicolo l'intersezione cittadina tra Corso XXVII
Marzo e Via Papa Giovanni XIII, nonostante la lanterna del semaforo ivi presente proiettasse la luce rossa nella corrispondente direzione di marcia. In conseguenza di tale violazione, accertata mediante dispositivo elettronico fisso approvato per la rilevazione delle infrazioni semaforiche, veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 167,00, oltre spese di notifica, nonché applicata la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida.
Gli opponenti chiedevano dichiararsi nullo il verbale impugnato, in quanto illegittimo e ingiusto per i seguenti motivi:
1) rilevazione effettuata con apparecchio “ENVES EVO MVD 1605, matr. S/N: AJ0453H”, solamente approvato e tarato, ma non anche “debitamente omologato”;
2) erronea qualificazione della violazione contestata;
3) abnormità delle sanzioni irrogate rispetto alla tenuità del fatto.
Il resisteva con memoria difensiva del 10.08.2024, depositando gli atti relativi Parte_1 all'infrazione corredati da prove fotografiche ed i documenti attestanti la conformità e funzionalità dell'apparecchiatura installata presso l'impianto semaforico.
Con sentenza n. 162/2024 pronunciata in data 22.10.2024, il Giudice di Pace - ritenendo integrata la diversa violazione dell'art. 146, comma 2 C.d.S. (superamento della linea di arresto con il semaforo rosso) anziché quella contestata di cui all'art. 146 comma 3 C.d.S. (attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso) - accoglieva parzialmente il ricorso e, “previo annullamento del verbale di accertamento n-1997RF/24 (registro n. 4210)”, disponeva “a cura della Polizia Locale del Comune di
”, la contestazione, in capo ai ricorrenti, della violazione di cui all'art. 142 comma 2 C.d.S., Pt_1 anziché dell'art. 142, comma 3 C.d.S.”, compensando integralmente le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, il proponeva tempestivo ricorso in appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, censurando l'erronea ricostruzione del fatto e la carenza e contraddittorietà della motivazione resa dal Giudice di primo grado. In estrema sintesi, l'appellante sosteneva che dalla visione pagina 4 di 13 del filmato riprodotto all'udienza del 22.10.2024 emergesse, senza ombra di dubbio, la violazione contestata di attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso, essendosi l'autovettura fermata solo
“qualche istante”, dopo aver già superato la linea di arresto, salvo riprendere subito la marcia attraversando l'incrocio ancora con luce del semaforo proiettata sul rosso;
ribadiva altresì l'infondatezza del primo motivo di opposizione, ritenendo non sussistere per le apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche prescrizioni di omologazione (e taratura) analoghe a quelle previste per i dispositivi-misuratori di rilevazione elettronica della velocità.
Anche e parzialmente vittoriosi in primo grado, Controparte_1 Controparte_2 proponevano appello incidentale ex art. 436 c.p.c. con memoria di risposta del 21.03.2025, ritualmente notificata, censurando l'impugnata sentenza per non essersi il Giudice di Pace pronunciato sul primo motivo di opposizione, reiterandone le argomentazioni ed insistendo per l'annullamento integrale del verbale impugnato.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, tentata senza esito la conciliazione, la causa veniva rinviata per la decisione con discussione orale all'udienza del 13.11.2025, autorizzando le parti al deposito di brevi note conclusive fino a dieci giorni prima. Ad esito della discussione veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo in coda d'udienza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Assume carattere logicamente prioritario il motivo di appello incidentale, con il quale è denunciato il vizio di omessa pronuncia su questione decisiva (e potenzialmente assorbente), con riferimento all'illegittimità della accertata infrazione al C.d.S. attraverso apparecchiatura solamente “approvata” e
“tarata”, ma non anche “debitamente omologata”.
1.1 In primo grado, i ricorrenti eccepivano come non era dato comprendere se lo strumento rilevatore
“ENVES EVO MVD 1605 - matr. S/N AJ0453H” descritto in verbale, “oltre che approvato e tarato”, fosse stato anche “omologato”; nonostante l'eccezione ed in mancanza di prova dell'avvenuta omologazione ministeriale dello strumento in questione, il Giudice di primo grado avrebbe - erroneamente - presupposto la validità dell'accertamento, sia pure riqualificando (accogliendo il secondo motivo di ricorso) la condotta nella violazione dell'art. 146, comma 2, anziché in quella più grave di cui al comma 3 dell'art. 146 C.d.S.
Gli appellanti incidentali sostengono, invece, che sia radicalmente illegittimo l'accertamento svolto in assenza del requisito di omologazione dello strumento automatico utilizzato, non essendo questo sodisfatto dalla semplice “approvazione” del dispositivo, ancorché sottoposto a verifica e taratura, trattandosi di un procedimento diverso e necessario “non solo per i rilevatori della velocità ma anche per il passaggio col rosso”, come si desume dai principi recentemente affermati dalla Corte di Cassazione pagina 5 di 13 (citano Cass. civ., sez. II, ord. n. 10505/2024 in tema di “autovelox”, seguita da Cass. ord. n. 21894/2024 per il caso di rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico, nonché Cass. ord. n.
26315/2024 per i dispositivi di accertamento delle violazioni con strumenti di videosorveglianza dei canali di Venezia) estesi da alcune pronunce dei giudici di prossimità anche alle rilevazioni eseguite a mezzo di impianti semaforici.
D'altronde, secondo la tesi degli originari ricorrenti, l'obbligatorietà della omologazione di tutti gli strumenti di misura che vengono utilizzati per l'accertamento delle infrazioni stradali (“non solo gli autovelox, ma anche i Photored, le telecamere per l'accesso alle Ztl, gli etilometri, ecc.”) è in linea con il più generale principio di “garanzia materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico”, che non ammette equipollenti, non essendo ammissibile che la prova di “perfetta funzionalità” del dispositivo e di “attendibilità” del relativo accertamento possa essere “surrogata da semplici affermazioni contenute nel verbale piuttosto che da altri elementi surretizi”.
1.2 Il motivo, nel merito, è infondato.
Nel dettaglio, non è persuasiva la tesi per la quale “l'omologazione” dell'apparecchiatura sarebbe requisito essenziale e indispensabile, per assurgere a “fonte di prova” della violazione accertata, non soltanto per lo strumento di misurazione elettronico della velocità (“autovelox”), ma anche per i documentatori fotografici e, più in generale, per “tutti gli strumenti dedicati” al rilevamento automatico delle infrazioni al C.d.S.
1.3 Sebbene sia ormai chiaro che l'art. 45, comma 6, del C.d.S., ove pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. n. 495 del 1992), non opera alcuna equiparazione tra i procedimenti di “approvazione” e “omologazione” del prototipo, al contrario distinguendo nettamente i due termini, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse (poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento), deve ribadirsi che né il Codice della strada, né il suo regolamento esecutivo, prescrivono per le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni semaforiche la più stringente procedura di omologazione.
L'omologazione, infatti, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di pagina 6 di 13 accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (limiti di velocità), la quale considera - “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità” - quali “fonti di prova” le risultanze delle apparecchiature
“debitamente omologate”, come precisato dal regolamento (artt. 192, comma 2 e 345, comma 2 del
D.P.R. n. 495/1992).
1.4 Il recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, ord. n.
10505/2024, citato dagli appellanti incidentali), che ha per la prima volta approfondito, in modo diretto, la questione di diritto controversa circa la legittimità, o meno, dell'accertamento del superamento dei limiti di velocità eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non “debitamente omologato”, ha chiaramente spiegato che la risposta (in quel caso, negativa) si rinviene proprio dalla interpretazione letterale e combinata degli artt. 142, comma 6 C.d.s. e dell'art. 45, comma 6 C.d.S., del quale è complementare ed esplicativo l'art. 192 del regolamento di esecuzione del C.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) di disciplina dei “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6 C.d.S.).
1.5 Ebbene, analoga espressione («debitamente omologate») non si riscontra, né nelle fonti primarie, né in quelle secondarie ed attuative, per i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico le violazioni della segnaletica stradale di cui all'art. 146 C.d.S.
Ciò è desumibile chiaramente da quanto disposto dall'art. 201, comma 1-ter, C.d.S (così come modificato per effetto della legge n. 120 del 2010), che, nel disciplinare le modalità di contestazione senza la presenza degli organi di polizia stradale delle violazioni nei casi di attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa (lett. b del comma 1-bis), prescrive che i dispositivi preposti in tal senso
è necessario siano «omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico», con ciò evidenziando la sufficienza di una delle due procedure (così anche Trib.
Alessandria, sent. n. 1029/2022).
1.6 Del resto, tale interpretazione trova implicita conferma nel già citato art. 192 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (d.P.R. n. 495/1992, come modificato dal d.P.R. n. 610/1996) che, nel distinguere le attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili), al secondo comma stabilisce che l'Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto «di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole», pagina 7 di 13 mentre la terzo comma sancisce che «Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il
Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.».
1.7 Da tanto si desume che, per la legge, non tutti i dispositivi devono essere “necessariamente omologati”, ma solo quelli per i quali l'omologazione è prescritta espressamente, risultando altrimenti sufficiente la semplice approvazione del prototipo.
1.8 Né a una diversa conclusione si può giungere considerando le altre pronunce della Seconda sezione della Suprema Corte citate dalla difesa degli appellanti incidentali.
1.8.1 In particolare, nessun “allargamento del campo” dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di apparecchi misuratori della velocità, può desumersi dalla ordinanza di Cass. n. 26315/2024 [relativa ad una opposizione ad ordinanza-ingiunzione del Comune di
Venezia a titolo di sanzione amministrativa per il transito di una imbarcazione nel bacino San Marco, accertata con dispositivo “Agros”, nonostante il divieto imposto alle unità adibite al servizio taxi in determinate fasce orarie come prescritto dall'art. 17, comma 1, di una ordinanza dirigenziale], la quale, infatti, nel richiamare l'indirizzo sezionale sull'esplicito riferimento normativo all'obbligatorietà della omologazione del dispositivo, evidenzia che la “premessa normativa è che la sanzione si fonda (tra
l'altro) sul regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta”, che espressamente richiedeva (art. 67, comma 4) che “I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di “tipo omologato”” [cfr. Cass. n. 26315/2024 cit., in motiv.; ma v. anche, da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord. 05.11.2025, n. 29318, che ribadisce il principio in tema di accertamento della violazione dell'art. 44 dell'ordinanza emanata dalla Capitaneria del Porto di Venezia, sanzionata dall'art. 1174 cod. nav., per avere il motoscafo ad uso taxi transitato in bacino San Marco superando il limite di velocità prescritto per la zona, come accertato mediante telelaser comprensivo di rilievo fotografico].
1.8.2 Invece, la decisione di Cass. civ., sez. II, ord. 02.08.2024, n. 21894, pure richiamata dalla difesa degli appellanti incidentali a sostegno della ritenuta estensione dell'omologazione agli accertamenti eseguiti mediante telecamera semaforica, si è invece occupata propriamente delle regole di riparto delle competenze per la previa individuazione delle intersezioni stradali site nei centri abitati il cui attraversamento è regolato da semafori presidiati da apparecchiature di controllo con rilevamento automatico, enunciando il principio secondo cui “In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs.
n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora
l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d. è illegittima la Controparte_4 pagina 8 di 13 contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario.”.
È vero che in detta pronuncia - avente ad oggetto l'accertamento della violazione di cui all'art. 146, comma 3 C.d.S. attraverso documentatore fotografico semaforico (denominato “T-red”) - la Suprema
Corte in motivazione (citando Cass. n. 21605/2011 per l'incidenza della modifica normativa apportata dal D.L. n. 151/2003 e, successivamente, dal D.L. n. 106/2005), ha, in effetti, richiamato l'art. 201, comma 1 ter, C.d.S. aggiunto dall'art. 4, comma 1, del suddetto D.L. 27 giugno 2003, n. 151, il cui testo nella versione originaria prevedeva che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma 1 bis dello stesso articolo) non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale «qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate»; tuttavia, come peraltro evidenzia la stessa ordinanza (senza però riportarne il testo novellato) l'art. 201 C.d.S. è stato, poi, ulteriormente modificato dall'art. 36, comma 1 lett. e) della Legge 29 luglio 2010, n. 120 (vigente dal 13.08.2010), il quale ha sostituito il comma 1-ter come segue: «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1».
1.9 È evidente, pertanto, come la novella del 2010 abbia inciso sui requisiti della omologazione ed approvazione delle apparecchiature di rilevamento, prendendo atto delle distinzioni esistenti a livello procedimentale e normativo, anche secondario, di talché non sempre (e non per tutti i dispositivi) è richiesta la “debita omologazione”, ai fini della legittimità (e idoneità probatoria) del relativo accertamento.
1.10 Oltretutto, anche recentemente, la Suprema Corte - nel dare continuità ai principi di diritto affermati da Cass. n. 10505/2024 cit. in tema di accertamento delle violazioni ai limiti di velocità mediante
“autovelox” - ha ribadito che, alla luce del vigente quadro normativo di riferimento, i mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni (art. 45 C.d.S.) non sono sempre accomunati dalla stessa procedura amministrativa, essendo taluni “destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante
l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del pagina 9 di 13 superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio)” e “altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (cfr. Cass. n. 10505/2024, in motiv.; conf., da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord. 1° ottobre 2025, n. 26521).
1.11 Ne consegue che, per l'accertamento della violazione in esame (art. 146, comma 3 C.d.S.) mediante apparecchiatura di rilevamento automatico è necessario (e sufficiente) che il dispositivo, utilizzato come documentatore fotografico delle infrazioni semaforiche, sia munito del decreto di approvazione ministeriale.
§2. Ciò posto, nel caso di specie il dispositivo denominato “EnVES EVO MVD 1605”, nella versione con telecamera, “matr. S/N AJ0453H”, prodotto dalla soc. , risulta approvato con decreto CP_5 della Direzione generale per la sicurezza stradale del n. 4220 del 21.06.2017, come dimostra il CP_6 documento allegato alla memoria difensiva nel giudizio di primo grado (cfr. doc. 3, all. b) e come correttamente indicato nel verbale di accertamento impugnato (cfr. doc. 1).
2.1 Il ha anche prodotto sia la delibera di G.C. n. 93 del 20.04.2021 per la prosecuzione delle Pt_1 infrazioni stradali di cui all'art. 146 del C.d.S. con gli apparecchi installati nelle tre intersezioni semaforiche del centro abitato interessate dal rilevamento (tra cui Corso XXVII Marzo e Via Papa
Giovanni XXIII, in entrambe le direzioni di marcia), con l'obiettivo della prevenzione dei sinistri in funzione di garanzia della sicurezza della strada (cfr. doc. 3, all. a), sia il certificato di taratura dell'apparato installato sulla lanterna semaforica della specifica intersezione monitorata, ricomprendente al suo interno anche la dichiarazione di verifica di corretto funzionamento rilasciata dalla società produttrice (“ ) in data 16.08.2023 (cfr. doc. 3, all. c). CP_5
Nel verbale di accertamento opposto è correttamente menzionato anche l'esito positivo di tale verifica tecnica, eseguita circa sette mesi prima dell'accertamento dell'infrazione.
2.2 Orbene, siffatta produzione documentale è idonea a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata, atteso il carattere di presunzione di affidabilità del mezzo tecnico impiegato ed il conseguente valore probatorio che il rilevamento fotografico assume, in difetto di una specifica contestazione e idonea prova contraria da parte degli opponenti (non essendo sufficiente un articolo di giornale sul “contestato” impianto semaforico cittadino per smentirne la corretta funzionalità).
2.3 Peraltro, come evidenzia la difesa del appellante, la Suprema Corte (con riferimento a Pt_1 violazioni analoghe a quelle oggetto di esame nel presente giudizio) ha in più occasioni affermato che
“In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il C.d.S. nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, pagina 10 di 13 l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale.” (cfr. Cass.
n. 10458/2019, che richiama, a sua volta, Cass. n. 11574/2017; conf. Cass. n. 16064/2020).
2.4 Infatti, secondo il consolidato orientamento di legittimità, da cui non si ha motivo di dissentire, la nota sentenza della Corte Cost. n. 113/2015 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura - riguarda soltanto le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (cfr. Cass. 10458/2019; Cass. n. 31818/2019).
Ne consegue che dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi “T-Red”, che non costituiscono strumenti di misurazione (cfr. Cass. n. 16064/2020).
2.5 Ribadito che, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, nel caso di specie l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è comprovato dalla documentazione video e fotografica dell'infrazione, acquisita con l'apparecchiatura indicata (approvata, collaudata e sottoposta a verifica tecnica di funzionalità), mentre è onere di chi propone l'opposizione alla sanzione alla sanzione eccepire, in concreto, sotto quale profilo l'apparecchiatura utilizzata sarebbe difforme dai requisiti (di installazione o di funzionamento) previsti nel decreto e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione.
2.6 I ricorrenti, odierni appellanti incidentali, tuttavia, non hanno provveduto ad assolvere a tale onere.
Nello specifico, la legittimità della sanzione è quindi assicurata dalla rilevazione fotografica del passaggio del veicolo Mercedes GLC 250d targato FR518EX con segnale rosso di stop nella sua direzione di marcia, non essendo l'Amministrazione gravata da ulteriori oneri di prova, avendo già depositato in primo grado il verbale di accertamento con rilievo fotografico, l'attestazione di conformità dell'apparecchiatura utilizzata e lo stesso verbale di collaudo, eseguito qualche mese prima della violazione.
L'evidenza dell'accertamento del passaggio con semaforo rosso dell'intersezione Corso XXVII Marzo e
Via Papa Giovanni XIII in Voghera (PV), direzione Medassino, è evidente dal semplice esame e pagina 11 di 13 confronto dei fotogrammi (ben visibili) acquisiti dalla telecamera in sequenza temporale: l'esame della videoripresa di 13,00 secondi visionata nel contraddittorio tra le parti in primo grado ed acquisita agli atti del giudizio (cfr. doc. 4 fasc. app.) consente, poi, di apprezzare la condotta di guida in tutta la sua dinamica, dal superamento della linea di arresto del veicolo con il semaforo rosso (sec. 00:00:01 – tempo dal rosso: 28.352 s) fino al completo attraversamento dell'intersezione stradale sempre con la lanterna del semaforo sul rosso (sec. 00:00:13 – tempo dal rosso: 48.952 s.).
La prosecuzione della marcia del veicolo nonostante il semaforo emetteva la luce rossa è palese e non necessitava di alcuna attività di valutazione soggettiva o di elaborazione postuma da parte dell'agente operatore, sicché al verbale che l'attesta deve attribuirsi pieno valore probatorio (v. anche Cass. n.
15966/2012).
2.7 È dunque marchiano l'errore di valutazione del fatto e delle prove in cui è incorso il Giudice di Pace, nella parte in cui, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha ritenuto integrata la diversa violazione dell'art. 146, comma 2 C.d.S., anziché quella contestata del comma 3 dell'art. 146 C.d.S.
2.8 Il dispositivo pronunciato con la sentenza gravata - oltre ad essere affetto da errore materiale nella parte in cui richiama la fattispecie di cui all'art. 142 C.d.S., anziché l'art. 146 C.d.S. – risulta, vieppiù, abnorme nella parte in cui ordina la diversa contestazione ritenuta emersa dal giudizio, essendo precluso al giudice dell'opposizione applicare una sanzione per una fattispecie diversa da quella contestata dalla
P.A. (cfr. cfr. Cass. n. 1233/2005; Cass. n. 23284/2006; Cass. n. 8892/2009).
2.9 La S.C. infatti insegna che “In tema di sanzioni amministrative, l'esercizio da parte del giudice del potere di modificare l'ordinanza amministrativa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della p.a. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione”(cfr.
Cass. n. 29608/2022); in termini ancora più aderenti al caso di specie, v. anche Cass. n. 2995/2019, secondo cui: “Il giudice ordinario ha il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento, ovvero di modificarlo, anche limitatamente all'entità della sanzione, commisurandola - in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati - ad una sanzione inferiore a quella recata dall'ordinanza e proporzionale alle infrazioni ritenute sussistenti, restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni”.
2.10 L'appello principale è, dunque, fondato e merita accoglimento.
§3. Ne consegue che, in totale riforma della sentenza di primo grado, verbale di accertamento n.
1197RF/2024 del 05.03.2024 deve essere confermato e l'opposizione rigettata. Ai sensi dell'art. 7,
pagina 12 di 13 comma 12 D.lgs. n. 150/2011, quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
3.1 Le spese del presente grado di giudizio (non essendo documentate spese generali con apposita nota da parte del responsabile delegato davanti al Giudice di Pace) seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, come modif. dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore (fino ad € 1.100,00) e delle fasi processuali svolte, in misura, comunque, non superiore a quella (minima) richiesta nella nota ex art. 75 disp.att. c.p.c. dalla parte vittoriosa.
3.2 Ricorrono inoltre i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrispondente per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, sull'appello principale e incidentale come in epigrafe proposti avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 162/2024 del 22.10.2024, così Pt_1 provvede:
• rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
• accoglie l'appello principale proposto dal e, per l'effetto, conferma il verbale Parte_1 di accertamento n. 1197RF/2024 (registro n. 4210) in data 05.03.2024 elevato per violazione dell'art. 41, comma 11, e art. 146 C.d.S., comma 3, nei confronti di e Controparte_1
Controparte_2
• condanna le parti appellate soccombenti al rimborso, in favore del appellante vittorioso, Pt_1 delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 91,50 per spese esenti, € 38,40 per esborsi, € 232,00 per compensi (di cui: € 66,00 fase studio, € 66,00 fase intr., € 100,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
• ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza resa ex art. 429 e 437 c.p.c., scritta in calce al verbale di udienza, pubblicata mediante lettura in coda di udienza e contestualmente depositata in Cancelleria.
Così deciso in Pavia, lì 13 novembre 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
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