Sentenza 23 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2020, n. 10569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10569 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2020 |
Testo completo
ciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) CO AI, nato 1'01/12/1987; Avverso l'ordinanza emessa il 09/05/2019 dal Tribunale di Milano;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto, in via principale, la declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordinanza impugnata, in via subordinata, l'annullamento con rinvio dello stesso provvedimento;
RILEVATO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da AI CO, finalizzata a ottenere la declaratoria di inefficacia temporanea dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 03/04/2019, per la pena di due anni, due mesi, ventinove giorni di reclusione e 70.000,00 euro di multa. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Giudice dell'esecuzione sull'assunto che l'ordine di carcerazione era stato emesso a seguito della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Milano il 25/03/2019 ex art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata nell'interesse di CO. Ne conseguiva che, in assenza dell'indicazione del domicilio eletto o dichiarato dal condannato, l'istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione risultava presentata in assenza delle condizioni prescritte.
2. Avverso tale ordinanza AI CO, a mezzo dell'avv. Maria Lucia Piazza, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 656 e 666 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che dopo l'emissione dell'originaria declaratoria, nelle more della presentazione di un'ulteriore istanza di affidamento in prova al servizio sociale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano emetteva un nuovo ordine carcerazione, senza attendere la decisione su tale istanza. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da AI CO è inammissibile.
2. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere inquadrata in una prospettiva processuale eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale 2 9t negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, rappresentata dall'ottenimento di una pronuncia più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione. Sul punto, non si può che ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, richiamando il principio di diritto secondo cui: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta al giudice dell'impugnazione, costituita nel caso in esame dalla legittimità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 03/04/2019. Tale requisito, quindi, presupponeva una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione in capo al ricorrente, la cui attualità doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01; Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Lisimberti, Rv. 257322-01). Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che l'ordine di carcerazione presupposto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 03/04/2019, non era vigente all'atto della presentazione del ricorso in esame, atteso che, nelle more, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva emesso un nuovo ordine carcerazione nei confronti del ricorrente. Tale ulteriore provvedimento, pertanto, rendeva privo di efficacia il provvedimento esecutivo sottostante - e il dato processuale non è controverso -, con conseguente carenza di interesse dell'impugnazione proposta, che risulta connotata dall'inesistenza originaria delle esigenze di attualità e di utilità.
3. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da AI CO deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/01/2020.