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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/12/2024, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 316/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 26.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
ricorrente
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO TEMPORE (C.F.: ), in persona del pro P.IVA_1 CP_2
tempore, e (C.F.: Controparte_3
), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. P.IVA_2
dalla dott.ssa e dal dott. , quali funzionari Persona_1 Controparte_4 delegati dall'Amministrazione resistente, elettivamente domiciliato presso il convenuto ambito territoriale;
resistente
OGGETTO: Ricostruzione dell'anzianità di servizio con conseguenti differenze retributive Conclusioni
Per la parte ricorrente “1. accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
ricorrente ad ottenere sin dalla sua immissione in ruolo il riconoscimento dell'integrale servizio di pre–ruolo nella misura determinata dall'art. 1 del decreto di ricostruzione di carriera e quindi anni 8 mesi 7 giorni 4;2. per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 2023 del 12.12.2013 dell' “I.C." ” di CP_5
Pisa e parziale disapplicazione degli artt. 4, comma 13 DPR 399/1988 e 569 comma 1
Cont d.lgs. 297/94 per le motivazioni in atti, condannare il n persona del Ministro p.t., a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale periodo di pre–ruolo svolto nella misura determinata dall'art. 1 del decreto di ricostruzione di carriera e quindi anni 8 mesi 7 giorni 4 sin dal 1.9.2011; 3. per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento della arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e
l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94 e per l'effetto;
4. condannare il convenuto al pagamento, a tale titolo, delle CP_1
differenze stipendiali maturate, oltre accessori come per legge;
5. con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 13.03.2023, , in qualità di Parte_1
personale ATA (profilo assistente amministrativo), chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento integrale, sin dalla sua immissione in ruolo, del servizio preruolo svolto alle dipendenze del CP_1
Pag. 2 di 12 convenuto e per l'effetto – previa disapplicazione Controparte_1 del decreto di ricostruzione carriera n. 2023 del 12.12.2013 dell'I.C. G. Gamerra di Pisa – condannare l'amministrazione resistente al riconoscimento integrale del periodo preruolo e al pagamento delle relative differenze retributive.
2. In particolare, la ricorrente – attualmente dipendente con contratto a tempo indeterminato – esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1
resistente in forza di plurimi contratti a termine, nel periodo tra il 13.03.1995 e il
31.08.2011 e per un totale di anni 8, mesi 7 e giorni 4, prima di essere immessa in ruolo in data 01.09.2012. Lamentava che con la ricostruzione di carriera del
12.12.2013, a decorrere dall'immissione in ruolo, le veniva riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo inferiore rispetto a quella posseduta: il le riconosceva, infatti, l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed CP_1
economici solo 7 anni e 22 giorni, decurtandone ben 1 anno, 6 mesi e 12 giorni, riconosciuti ai soli fini economici, applicando l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Deduceva, pertanto, l'illegittimità dell'art. 569 citato in quanto contrasta con il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
n. 1999/70/CE, alla luce anche delle pronunce della Corte di Giustizia e dei giudici di legittimità. Ed invero, la ricostruzione dell'anzianità di servizio viene calcolata sulla base dell'effettiva durata del servizio prestato – compresi i periodi di legittima sospensione del rapporto di lavoro durante i quali viene maturato il diritto alla retribuzione – per il personale assunto a tempo indeterminato, così realizzando una discriminazione a carico del personale a termine, in assenza di “ragioni oggettive” giustificatrici. Riferiva, infine, che, con una corretta ricostruzione, sarebbe stata inquadrata nella prima posizione economica (da 0 ad 8 anni di servizio) e avrebbe raggiunto le posizioni economiche successive con un anticipo di ben 1 anno, 6 mesi e 12 giorni, con evidente miglioramento della retribuzione.
Pag. 3 di 12 3. In data 28.09.2023 si costituiva il , che Controparte_1
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto in relazione alle pretese retributive e contributive, relativa al periodo antecedente il quinquennio della data di notifica del ricorso introduttivo o da altro atto precedente interruttivo della prescrizione.
4. Nel merito, contestava la pretesa della ricorrente, rilevando di aver emesso il decreto di ricostruzione carriera prot. 2023 del 12.12.2013 applicando correttamente gli artt. 569 e 570 del d.lgs. n 97/1994, nonché il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n. 122/2010, e di aver così correttamente riconosciuto un'anzianità pari a 7 anni, 4 mesi e 22 giorni di servizio preruolo come utili ai fini giuridici ed economici. Precisava che l'anzianità di 1 anno 6 mesi e 12 giorni, riconosciuta in sede di ricostruzione carriera ai soli fini economici, verrà successivamente recuperata automaticamente dalla ricorrente al compimento del 20° anno di anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.P.R. n. 399/1988 per effetto del c.d. “riallineamento della carriera” ma tenendo particolarmente conto dell'art. 9, comma 23, che dispone che gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, nonché del decreto interministeriale n. 3 del 14/01/2011, del
CCNL comparto scuola del 13/03/2013 per effetto dei quali gli anni 2010 e 2011 sono stati recuperati ai fini della suddetta maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;
dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R.
n.122/2013 di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti e dell'ulteriore normativa di riferimento. Rilevava che, in ogni caso, la ricorrente non avesse maturato alla data dell'01.09.2012 i requisiti per essere inserita nello scaglione retributivo superiore. Richiamava la sentenza Motter della Corte di
Giustizia Europea (C-466/2017), relativa alla corretta applicazione del criterio temporizzato di cui all'art. 485 del D.Lgs. n.297/94 per il personale docente, parimenti valida per il personale ATA, e altre pronunce di legittimità e di merito, ritenendo che non vi sia alcuna discriminazione, né alcuna violazione della
Pag. 4 di 12 clausola 4 dell'Accordo Quadro recepita dalla Direttiva 1999/70/CE, sussistendo le ragioni oggettive che contraddistinguono il rapporto di impiego tra il personale scolastico a tempo indeterminato e quello termine. Infatti, secondo la resistente, l'anzianità, quale presupposto giuridico dei relativi scatti biennali, presuppone a sua volta la stabilità, il vincolo permanente e l'impegno costante che i contraenti mantengono fermo per un tempo non a priori predeterminato.
Infine, rilevava che tale quadro era desumibile anche dalla peculiare normativa di riferimento (artt. 550 ss. D.lgs 297/94) secondo cui la ricostruzione di carriera
è possibile soltanto a seguito dell'immissione in ruolo del docente e su domanda del medesimo;
pertanto, l'anzianità e gli scatti biennali non rientrano nella nozione di “condizione di impiego” di cui alla clausola 4 predetta.
5. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 26.11.2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
7. In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, i giudici di legittimità hanno sostenuto la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio. Più in particolare, hanno ritenuto che l'anzianità di servizio non sia uno status né un elemento costitutivo di uno status del lavoratore, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali ad esempio alla retribuzione, agli catti di anzianità, alla progressione economica. Dunque, l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. Da ciò, ne consegue che se il lavoratore, il cui diritto ad una differenza retributiva si è prescritto per decorso del termine di cui all'art. 2948,
Pag. 5 di 12 n. 4 c.c., agisce per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura a essi corrispondente, e cioè come se il diritto alla retribuzione di per sé, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato già soddisfatto. Di riflesso, il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (sul punto, recentemente Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20.01.2020, m. 2232; e dello stesso tenore, Corte dei conti,
Deliberazione n. 33/2019).
Nel caso di specie, per tutto il periodo antecedente all'immissione in ruolo il diritto alle differenze retributive della ricorrente si è prescritto.
Quanto al periodo successivo, si è prescritto il diritto di credito relativamente alle retribuzioni antecedenti al quinquennio precedente il deposito del ricorso introduttivo del 13.03.2023, che costituisce l'unico atto interruttivo della prescrizione.
8. Nel merito, quanto al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata dalla ricorrente nel periodo di lavoro “precario”, con la conseguente condanna alla corresponsione del relativo trattamento economico, si osserva quanto segue.
La disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola docente e non docente non di ruolo prevede che il servizio reso nel periodo di precariato, prima della nomina, venga riconosciuto solo in misura parziale e inferiore rispetto a quella effettiva, con conseguente riconoscimento non integrale di anzianità normativa ed economica integrale. In particolare, l'art.
569 del d.lgs. n. 297/1994, applicato al personale amministrativo e di interesse per il caso trattato, prevede che: “Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei
Pag. 6 di 12 contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”. Al personale docente di ruolo l'anzianità, invece,
l'anzianità viene riconosciuta computando integralmente il periodo di servizio svolto.
9. Ciò premesso, occorre verificare se la normativa interna sia in contrasto con quella comunitaria e, in particolare, con il la clausola 4, Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.
Più specificatamente, la clausola 4 citata esprime il principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti a tempo determinato e i lavoratori assunti a tempo indeterminato. La Corte di Giustizia, affrontando questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,; 8.9.2011, causa C-177/10
Santana). La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non CP_7
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5):
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa Del
Cerro Alonso, cit., punto 42).
Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 09.07.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e
Pag. 7 di 12 giurisprudenza ivi richiamata). A tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
07.03.2013, causa C-393/11,
Bertazzi).
Circa la compatibilità della disciplina interna con il diritto comunitario, si deve rammentare che la clausola 4, ivi analizzata, deve essere interpretata nel senso che essa “osta a una normativa nazionale, […] la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive
[...]. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C- 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14).
10. Nei casi riguardanti la personale ATA, non si ricorre ai principi contenuti nella pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-466/2017 “Motter”, richiamata dal convenuto, a sostegno delle proprie argomentazioni. CP_1
In citata pronuncia, la Corte ha ritenuto che l'art. 485 del d.lgs. n. 297/2014 – disciplina prevista per il personale docente precario – in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della l. n. 124/1999 (forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno
Pag. 8 di 12 sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete) sia compatibile con la clausola 4 dell'Accordo Quadro, ritenendo che la normativa nazionale “mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del "pro rata temporis" cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”. In tal senso, la Corte ha ritenuto sussistere le obiettive ragioni relative alla particolare modalità di lavoro e alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, con riferimento al personale docente.
Il personale amministrativo accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 del d.lgs. n. 297/1994 e per il quale l'art. 570 dello stesso d.lgs. prevede che la ricostruzione della carriera venga effettuata in base al servizio effettivamente prestato. La professionalità del personale amministrativo non risulta influenzata dalla maggiore o minore continuità con cui le mansioni – consistenti in funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche – vengono eseguite nel corso degli anni;
pertanto, la diversa esperienza acquisita tra un prestatore amministrativo a tempo determinato e uno a tempo indeterminato non giustifica il differente trattamento, come nel caso dei docenti assunti con concorso rispetto a quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli. Inoltre, che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale amministrativa sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa
Pag. 9 di 12 durata prevista per i rispettivi periodi di prova, ossia due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili, ai sensi dell'art. 30 CCNL Scuola del
19/4/2018, e un anno per il personale docente.
11. Dunque, non si ravvisano quelle “ragioni oggettive”, sostenute dal CP_1
resistente, che possano giustificare la disparità di trattamento nella valutazione dell'anzianità di servizio. Infatti, non è sufficiente a superare il limite della clausola analizzata asserire la diversa natura del rapporto di lavoro, in mancanza di una prova concreta della diversa modalità di svolgimento delle mansioni a cui
è adibito il prestatore di lavoro a termine e quello a tempo indeterminato.
Emerge, così, la non conformità al diritto comunitaria delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
12. A rafforzare tale decisione, l'intervento legislativo da parte del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, che ha modificato il contenuto dell'art. 485, comma 1, e dell'art. 569, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994, o prevedendo il riconoscimento preruolo per intero a far data dall'anno scolastico 2023/2024, agli effetti giuridici ed economici.
13. Sulla base di quanto sinora esposto, nel caso di specie, ricorrono i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice di disapplicare l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 ratione temporis deve essere disapplicato per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
14. La ricorrente ha prestato attività lavorativa in regime di preruolo, mediante la stipula di plurimi contratti a termine nel periodo dal 13.03.1995 al 31.08.2011.
15. Dalla ricostruzione della carriera, in base al combinato disposto degli artt. 569 e
570 del d.lgs. n. 297/1994, il periodo di “precariato” è stato riconosciuto solo in parte, dal momento che l'anzianità è stata calcolata sul servizio effettivamente svolto poi decurtato, così riconoscendo solo anni 7, mesi 0 giorni 22 ai fini
Pag. 10 di 12 giuridici ed economici e solo ai fini economici anni 1, mesi 6 e giorni 22, in luogo di anni 8, mesi 7 e giorni 4.
16. Trattasi di palese disparità di trattamento e la conseguente contrarietà della normativa nazionale - applicata al caso di specie - ai principi della Direttiva
1999/70/CE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia.
17. Ai fini della ricostruzione della carriera, la ricorrente ha il diritto al riconoscimento dell'interno servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati prima dell'immissione in ruolo, ossia di anni 8 mesi 7 giorni 4.
18. In ragione della ricostruzione della carriera così effettuata, le spettano le differenze retributive dal quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione (13.03.2023), ossia a partire dal 13.03.2017 in poi.
19. Il corretto inquadramento nella fascia stipendiale e il calcolo delle differenze retributive va effettuato secondo le previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti nei vari periodi di prestazione di rapporto a tempo determinato, sulla base delle competenze già percepite, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi previsti dal D.M. 10.03.2015 n. 55, pubb. in
G.U. n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (“indeterminato - complessità bassa”), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contenzioso e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale dei Parte_1
periodi di servizio effettivamente prestati alle dipendenze del
[...]
, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, Controparte_1 ossia anni 8 mesi 7 giorni 4 sin dall'immissione in ruolo;
➢ ordina al resistente a emettere un nuovo decreto di ricostruzione di CP_1
Pag. 11 di 12 carriera nei termini sopra indicati;
➢ condanna il resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le CP_1
differenze retributive maturate a decorrere dal 13.03.2017, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti del divieto di cumulo ex l. n. 724/1994;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 3.689,00, oltre 15% per spese generali, CPA e I.V.A., se dovuta per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, dichiaratosi antistatario.
Pisa, 06.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 316/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 26.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
ricorrente
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO TEMPORE (C.F.: ), in persona del pro P.IVA_1 CP_2
tempore, e (C.F.: Controparte_3
), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. P.IVA_2
dalla dott.ssa e dal dott. , quali funzionari Persona_1 Controparte_4 delegati dall'Amministrazione resistente, elettivamente domiciliato presso il convenuto ambito territoriale;
resistente
OGGETTO: Ricostruzione dell'anzianità di servizio con conseguenti differenze retributive Conclusioni
Per la parte ricorrente “1. accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
ricorrente ad ottenere sin dalla sua immissione in ruolo il riconoscimento dell'integrale servizio di pre–ruolo nella misura determinata dall'art. 1 del decreto di ricostruzione di carriera e quindi anni 8 mesi 7 giorni 4;2. per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 2023 del 12.12.2013 dell' “I.C." ” di CP_5
Pisa e parziale disapplicazione degli artt. 4, comma 13 DPR 399/1988 e 569 comma 1
Cont d.lgs. 297/94 per le motivazioni in atti, condannare il n persona del Ministro p.t., a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale periodo di pre–ruolo svolto nella misura determinata dall'art. 1 del decreto di ricostruzione di carriera e quindi anni 8 mesi 7 giorni 4 sin dal 1.9.2011; 3. per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento della arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e
l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94 e per l'effetto;
4. condannare il convenuto al pagamento, a tale titolo, delle CP_1
differenze stipendiali maturate, oltre accessori come per legge;
5. con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 13.03.2023, , in qualità di Parte_1
personale ATA (profilo assistente amministrativo), chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento integrale, sin dalla sua immissione in ruolo, del servizio preruolo svolto alle dipendenze del CP_1
Pag. 2 di 12 convenuto e per l'effetto – previa disapplicazione Controparte_1 del decreto di ricostruzione carriera n. 2023 del 12.12.2013 dell'I.C. G. Gamerra di Pisa – condannare l'amministrazione resistente al riconoscimento integrale del periodo preruolo e al pagamento delle relative differenze retributive.
2. In particolare, la ricorrente – attualmente dipendente con contratto a tempo indeterminato – esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1
resistente in forza di plurimi contratti a termine, nel periodo tra il 13.03.1995 e il
31.08.2011 e per un totale di anni 8, mesi 7 e giorni 4, prima di essere immessa in ruolo in data 01.09.2012. Lamentava che con la ricostruzione di carriera del
12.12.2013, a decorrere dall'immissione in ruolo, le veniva riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo inferiore rispetto a quella posseduta: il le riconosceva, infatti, l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed CP_1
economici solo 7 anni e 22 giorni, decurtandone ben 1 anno, 6 mesi e 12 giorni, riconosciuti ai soli fini economici, applicando l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Deduceva, pertanto, l'illegittimità dell'art. 569 citato in quanto contrasta con il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
n. 1999/70/CE, alla luce anche delle pronunce della Corte di Giustizia e dei giudici di legittimità. Ed invero, la ricostruzione dell'anzianità di servizio viene calcolata sulla base dell'effettiva durata del servizio prestato – compresi i periodi di legittima sospensione del rapporto di lavoro durante i quali viene maturato il diritto alla retribuzione – per il personale assunto a tempo indeterminato, così realizzando una discriminazione a carico del personale a termine, in assenza di “ragioni oggettive” giustificatrici. Riferiva, infine, che, con una corretta ricostruzione, sarebbe stata inquadrata nella prima posizione economica (da 0 ad 8 anni di servizio) e avrebbe raggiunto le posizioni economiche successive con un anticipo di ben 1 anno, 6 mesi e 12 giorni, con evidente miglioramento della retribuzione.
Pag. 3 di 12 3. In data 28.09.2023 si costituiva il , che Controparte_1
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto in relazione alle pretese retributive e contributive, relativa al periodo antecedente il quinquennio della data di notifica del ricorso introduttivo o da altro atto precedente interruttivo della prescrizione.
4. Nel merito, contestava la pretesa della ricorrente, rilevando di aver emesso il decreto di ricostruzione carriera prot. 2023 del 12.12.2013 applicando correttamente gli artt. 569 e 570 del d.lgs. n 97/1994, nonché il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n. 122/2010, e di aver così correttamente riconosciuto un'anzianità pari a 7 anni, 4 mesi e 22 giorni di servizio preruolo come utili ai fini giuridici ed economici. Precisava che l'anzianità di 1 anno 6 mesi e 12 giorni, riconosciuta in sede di ricostruzione carriera ai soli fini economici, verrà successivamente recuperata automaticamente dalla ricorrente al compimento del 20° anno di anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.P.R. n. 399/1988 per effetto del c.d. “riallineamento della carriera” ma tenendo particolarmente conto dell'art. 9, comma 23, che dispone che gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, nonché del decreto interministeriale n. 3 del 14/01/2011, del
CCNL comparto scuola del 13/03/2013 per effetto dei quali gli anni 2010 e 2011 sono stati recuperati ai fini della suddetta maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;
dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R.
n.122/2013 di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti e dell'ulteriore normativa di riferimento. Rilevava che, in ogni caso, la ricorrente non avesse maturato alla data dell'01.09.2012 i requisiti per essere inserita nello scaglione retributivo superiore. Richiamava la sentenza Motter della Corte di
Giustizia Europea (C-466/2017), relativa alla corretta applicazione del criterio temporizzato di cui all'art. 485 del D.Lgs. n.297/94 per il personale docente, parimenti valida per il personale ATA, e altre pronunce di legittimità e di merito, ritenendo che non vi sia alcuna discriminazione, né alcuna violazione della
Pag. 4 di 12 clausola 4 dell'Accordo Quadro recepita dalla Direttiva 1999/70/CE, sussistendo le ragioni oggettive che contraddistinguono il rapporto di impiego tra il personale scolastico a tempo indeterminato e quello termine. Infatti, secondo la resistente, l'anzianità, quale presupposto giuridico dei relativi scatti biennali, presuppone a sua volta la stabilità, il vincolo permanente e l'impegno costante che i contraenti mantengono fermo per un tempo non a priori predeterminato.
Infine, rilevava che tale quadro era desumibile anche dalla peculiare normativa di riferimento (artt. 550 ss. D.lgs 297/94) secondo cui la ricostruzione di carriera
è possibile soltanto a seguito dell'immissione in ruolo del docente e su domanda del medesimo;
pertanto, l'anzianità e gli scatti biennali non rientrano nella nozione di “condizione di impiego” di cui alla clausola 4 predetta.
5. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 26.11.2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
7. In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, i giudici di legittimità hanno sostenuto la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio. Più in particolare, hanno ritenuto che l'anzianità di servizio non sia uno status né un elemento costitutivo di uno status del lavoratore, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali ad esempio alla retribuzione, agli catti di anzianità, alla progressione economica. Dunque, l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. Da ciò, ne consegue che se il lavoratore, il cui diritto ad una differenza retributiva si è prescritto per decorso del termine di cui all'art. 2948,
Pag. 5 di 12 n. 4 c.c., agisce per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura a essi corrispondente, e cioè come se il diritto alla retribuzione di per sé, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato già soddisfatto. Di riflesso, il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (sul punto, recentemente Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20.01.2020, m. 2232; e dello stesso tenore, Corte dei conti,
Deliberazione n. 33/2019).
Nel caso di specie, per tutto il periodo antecedente all'immissione in ruolo il diritto alle differenze retributive della ricorrente si è prescritto.
Quanto al periodo successivo, si è prescritto il diritto di credito relativamente alle retribuzioni antecedenti al quinquennio precedente il deposito del ricorso introduttivo del 13.03.2023, che costituisce l'unico atto interruttivo della prescrizione.
8. Nel merito, quanto al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata dalla ricorrente nel periodo di lavoro “precario”, con la conseguente condanna alla corresponsione del relativo trattamento economico, si osserva quanto segue.
La disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola docente e non docente non di ruolo prevede che il servizio reso nel periodo di precariato, prima della nomina, venga riconosciuto solo in misura parziale e inferiore rispetto a quella effettiva, con conseguente riconoscimento non integrale di anzianità normativa ed economica integrale. In particolare, l'art.
569 del d.lgs. n. 297/1994, applicato al personale amministrativo e di interesse per il caso trattato, prevede che: “Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei
Pag. 6 di 12 contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”. Al personale docente di ruolo l'anzianità, invece,
l'anzianità viene riconosciuta computando integralmente il periodo di servizio svolto.
9. Ciò premesso, occorre verificare se la normativa interna sia in contrasto con quella comunitaria e, in particolare, con il la clausola 4, Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.
Più specificatamente, la clausola 4 citata esprime il principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti a tempo determinato e i lavoratori assunti a tempo indeterminato. La Corte di Giustizia, affrontando questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,; 8.9.2011, causa C-177/10
Santana). La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non CP_7
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5):
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa Del
Cerro Alonso, cit., punto 42).
Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 09.07.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e
Pag. 7 di 12 giurisprudenza ivi richiamata). A tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
07.03.2013, causa C-393/11,
Bertazzi).
Circa la compatibilità della disciplina interna con il diritto comunitario, si deve rammentare che la clausola 4, ivi analizzata, deve essere interpretata nel senso che essa “osta a una normativa nazionale, […] la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive
[...]. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C- 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14).
10. Nei casi riguardanti la personale ATA, non si ricorre ai principi contenuti nella pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-466/2017 “Motter”, richiamata dal convenuto, a sostegno delle proprie argomentazioni. CP_1
In citata pronuncia, la Corte ha ritenuto che l'art. 485 del d.lgs. n. 297/2014 – disciplina prevista per il personale docente precario – in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della l. n. 124/1999 (forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno
Pag. 8 di 12 sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete) sia compatibile con la clausola 4 dell'Accordo Quadro, ritenendo che la normativa nazionale “mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del "pro rata temporis" cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”. In tal senso, la Corte ha ritenuto sussistere le obiettive ragioni relative alla particolare modalità di lavoro e alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, con riferimento al personale docente.
Il personale amministrativo accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 del d.lgs. n. 297/1994 e per il quale l'art. 570 dello stesso d.lgs. prevede che la ricostruzione della carriera venga effettuata in base al servizio effettivamente prestato. La professionalità del personale amministrativo non risulta influenzata dalla maggiore o minore continuità con cui le mansioni – consistenti in funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche – vengono eseguite nel corso degli anni;
pertanto, la diversa esperienza acquisita tra un prestatore amministrativo a tempo determinato e uno a tempo indeterminato non giustifica il differente trattamento, come nel caso dei docenti assunti con concorso rispetto a quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli. Inoltre, che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale amministrativa sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa
Pag. 9 di 12 durata prevista per i rispettivi periodi di prova, ossia due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili, ai sensi dell'art. 30 CCNL Scuola del
19/4/2018, e un anno per il personale docente.
11. Dunque, non si ravvisano quelle “ragioni oggettive”, sostenute dal CP_1
resistente, che possano giustificare la disparità di trattamento nella valutazione dell'anzianità di servizio. Infatti, non è sufficiente a superare il limite della clausola analizzata asserire la diversa natura del rapporto di lavoro, in mancanza di una prova concreta della diversa modalità di svolgimento delle mansioni a cui
è adibito il prestatore di lavoro a termine e quello a tempo indeterminato.
Emerge, così, la non conformità al diritto comunitaria delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
12. A rafforzare tale decisione, l'intervento legislativo da parte del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, che ha modificato il contenuto dell'art. 485, comma 1, e dell'art. 569, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994, o prevedendo il riconoscimento preruolo per intero a far data dall'anno scolastico 2023/2024, agli effetti giuridici ed economici.
13. Sulla base di quanto sinora esposto, nel caso di specie, ricorrono i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice di disapplicare l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 ratione temporis deve essere disapplicato per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
14. La ricorrente ha prestato attività lavorativa in regime di preruolo, mediante la stipula di plurimi contratti a termine nel periodo dal 13.03.1995 al 31.08.2011.
15. Dalla ricostruzione della carriera, in base al combinato disposto degli artt. 569 e
570 del d.lgs. n. 297/1994, il periodo di “precariato” è stato riconosciuto solo in parte, dal momento che l'anzianità è stata calcolata sul servizio effettivamente svolto poi decurtato, così riconoscendo solo anni 7, mesi 0 giorni 22 ai fini
Pag. 10 di 12 giuridici ed economici e solo ai fini economici anni 1, mesi 6 e giorni 22, in luogo di anni 8, mesi 7 e giorni 4.
16. Trattasi di palese disparità di trattamento e la conseguente contrarietà della normativa nazionale - applicata al caso di specie - ai principi della Direttiva
1999/70/CE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia.
17. Ai fini della ricostruzione della carriera, la ricorrente ha il diritto al riconoscimento dell'interno servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati prima dell'immissione in ruolo, ossia di anni 8 mesi 7 giorni 4.
18. In ragione della ricostruzione della carriera così effettuata, le spettano le differenze retributive dal quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione (13.03.2023), ossia a partire dal 13.03.2017 in poi.
19. Il corretto inquadramento nella fascia stipendiale e il calcolo delle differenze retributive va effettuato secondo le previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti nei vari periodi di prestazione di rapporto a tempo determinato, sulla base delle competenze già percepite, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi previsti dal D.M. 10.03.2015 n. 55, pubb. in
G.U. n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (“indeterminato - complessità bassa”), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contenzioso e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale dei Parte_1
periodi di servizio effettivamente prestati alle dipendenze del
[...]
, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, Controparte_1 ossia anni 8 mesi 7 giorni 4 sin dall'immissione in ruolo;
➢ ordina al resistente a emettere un nuovo decreto di ricostruzione di CP_1
Pag. 11 di 12 carriera nei termini sopra indicati;
➢ condanna il resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le CP_1
differenze retributive maturate a decorrere dal 13.03.2017, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti del divieto di cumulo ex l. n. 724/1994;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 3.689,00, oltre 15% per spese generali, CPA e I.V.A., se dovuta per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, dichiaratosi antistatario.
Pisa, 06.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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