TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4659/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/04/2025 da , con il proc. e Parte_1
dom. avv. MONDINI MARIA LUISA, e con il proc. e dom. Parte_2
avv. PONIZ MARIA, entrambi per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso;
Oggetto:
- sentite le parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/07/2006, in
SEDEGLIANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, Parte 2, Serie A, Volume unico, dell'anno 2006;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 21/01/2008), (il Per_1 Per_2
06/06/2009) e (il 21/04/2012), tutti minorenni;
Per_3
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a Parte_1
SPILIMBERGO (PN) il 14/02/1978, e , nata a [...] Parte_2
(PN) il 01/02/1978, uniti in matrimonio in data 08/07/2006 in SEDEGLIANO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto che la moglie al momento continuerà a risiedere a San Daniele in
Via Osoppo n. 109.
3) Dispone che l'abitazione familiare di rimarrà assegnata al signor T_
, ove questi risiederà con i figli minori non autosufficienti. Parte_1
4) Dispone che, tenuto anche conto delle indicazioni degli specialisti di riferimento e sentiti i minori, su accordo delle parti, i figli rimangano collocati in via esclusiva presso l'abitazione familiare con il padre, che continuerà a prendersi cura degli stessi e si assumerà in via esclusiva il loro mantenimento.
5) Per favorire la doverosa ripresa dei rapporti affettivi con la madre, che attualmente registrano delle difficoltà, dispone che i ragazzi, compatibilmente con i loro impegni personali, scolastici e sportivi, si recheranno presso l'abitazione della madre, accompagnati da uno zio materno, nella persona della signora o del signor che hanno già manifestato la Parte_4 Parte_5
loro disponibilità, che sarà presente agli incontri, possibilmente una volta alla settimana e rimarranno con la stessa il tempo che essi riterranno opportuno.
6) Prende atto che la madre si impegna, fintanto che i figli non ne esprimeranno il desiderio, e previo accordo con il padre, sentiti gli specialisti di riferimento, ad incontrarli solo con le modalità in atto sopra descritte.
7) Prende atto che le predette condizioni e modalità di visita dei figli potranno essere modificate, ampliando la possibilità di permanenza dei figli presso la
2 madre, tenendo conto della volontà degli stessi, delle indicazioni degli specialisti di riferimento, e previo accordo con il padre.
8) Prende atto che entrambi i genitori eserciteranno, di comune intesa, la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per i figli minori, tenuto conto anche delle aspettative e della volontà degli stessi;
il padre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per le decisioni riguardanti la vita quotidiana dei figli e per quelle in caso di necessità.
9) Dispone che, tenuto conto delle attuali condizioni personali della madre, il padre si assuma il mantenimento integrale dei figli, sostenendo tutte le spese ordinarie e straordinarie utili e/o necessarie per gli stessi.
10) In considerazione di tale impegno economico, dispone che il signor Parte_1 contribuirà al mantenimento della moglie in ragione di € 250,00 al mese fintanto che la stessa non lavorerà ovvero non otterrà gli eventuali sussidi a lei spettanti in ragione della sua situazione personale;
prende atto che, allo stato, alla restante parte delle esigenze economiche della signora provvederanno i suoi 4 Pt_2
fratelli. Dà atto che attualmente la sig.ra ha trovato una attività lavorativa Pt_2
e le parti convengono che qualora continui a lavorare percependo la somma pari all'assegno convenuto da parte del marito o maggiore si sospenda la corresponsione di detto assegno e che si ripristini per i mesi che non dovesse lavorare;
11) Prende atto che in ogni caso tale contributo verrà riconsiderato all'evolvere della situazione lavorativa e dell'accesso della signora alle provvidenze Pt_2
pubbliche, che verranno prontamente comunicate.
12) Prende atto che coniugi si sono riconosciuti di aver già discusso delle altre questioni economiche, che si riservano di trattare separatamente.
13) Spese legali integralmente compensate fra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SEDEGLIANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 10, parte 2, serie A, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente
3 Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4659/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/04/2025 da , con il proc. e Parte_1
dom. avv. MONDINI MARIA LUISA, e con il proc. e dom. Parte_2
avv. PONIZ MARIA, entrambi per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso;
Oggetto:
- sentite le parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/07/2006, in
SEDEGLIANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, Parte 2, Serie A, Volume unico, dell'anno 2006;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 21/01/2008), (il Per_1 Per_2
06/06/2009) e (il 21/04/2012), tutti minorenni;
Per_3
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a Parte_1
SPILIMBERGO (PN) il 14/02/1978, e , nata a [...] Parte_2
(PN) il 01/02/1978, uniti in matrimonio in data 08/07/2006 in SEDEGLIANO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto che la moglie al momento continuerà a risiedere a San Daniele in
Via Osoppo n. 109.
3) Dispone che l'abitazione familiare di rimarrà assegnata al signor T_
, ove questi risiederà con i figli minori non autosufficienti. Parte_1
4) Dispone che, tenuto anche conto delle indicazioni degli specialisti di riferimento e sentiti i minori, su accordo delle parti, i figli rimangano collocati in via esclusiva presso l'abitazione familiare con il padre, che continuerà a prendersi cura degli stessi e si assumerà in via esclusiva il loro mantenimento.
5) Per favorire la doverosa ripresa dei rapporti affettivi con la madre, che attualmente registrano delle difficoltà, dispone che i ragazzi, compatibilmente con i loro impegni personali, scolastici e sportivi, si recheranno presso l'abitazione della madre, accompagnati da uno zio materno, nella persona della signora o del signor che hanno già manifestato la Parte_4 Parte_5
loro disponibilità, che sarà presente agli incontri, possibilmente una volta alla settimana e rimarranno con la stessa il tempo che essi riterranno opportuno.
6) Prende atto che la madre si impegna, fintanto che i figli non ne esprimeranno il desiderio, e previo accordo con il padre, sentiti gli specialisti di riferimento, ad incontrarli solo con le modalità in atto sopra descritte.
7) Prende atto che le predette condizioni e modalità di visita dei figli potranno essere modificate, ampliando la possibilità di permanenza dei figli presso la
2 madre, tenendo conto della volontà degli stessi, delle indicazioni degli specialisti di riferimento, e previo accordo con il padre.
8) Prende atto che entrambi i genitori eserciteranno, di comune intesa, la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per i figli minori, tenuto conto anche delle aspettative e della volontà degli stessi;
il padre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per le decisioni riguardanti la vita quotidiana dei figli e per quelle in caso di necessità.
9) Dispone che, tenuto conto delle attuali condizioni personali della madre, il padre si assuma il mantenimento integrale dei figli, sostenendo tutte le spese ordinarie e straordinarie utili e/o necessarie per gli stessi.
10) In considerazione di tale impegno economico, dispone che il signor Parte_1 contribuirà al mantenimento della moglie in ragione di € 250,00 al mese fintanto che la stessa non lavorerà ovvero non otterrà gli eventuali sussidi a lei spettanti in ragione della sua situazione personale;
prende atto che, allo stato, alla restante parte delle esigenze economiche della signora provvederanno i suoi 4 Pt_2
fratelli. Dà atto che attualmente la sig.ra ha trovato una attività lavorativa Pt_2
e le parti convengono che qualora continui a lavorare percependo la somma pari all'assegno convenuto da parte del marito o maggiore si sospenda la corresponsione di detto assegno e che si ripristini per i mesi che non dovesse lavorare;
11) Prende atto che in ogni caso tale contributo verrà riconsiderato all'evolvere della situazione lavorativa e dell'accesso della signora alle provvidenze Pt_2
pubbliche, che verranno prontamente comunicate.
12) Prende atto che coniugi si sono riconosciuti di aver già discusso delle altre questioni economiche, che si riservano di trattare separatamente.
13) Spese legali integralmente compensate fra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SEDEGLIANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 10, parte 2, serie A, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente
3 Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4