Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:
a) dagli articoli 669 , 672 , 687 , 693 e 694 del codice penale ;
b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 , nella parte non abrogata dall' articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398 ;
c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ;
d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88 , comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394 , nonche' dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486 ;
e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.