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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2957/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2957/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. RUGGERONE GIULIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. RUGGERONE GIULIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti 1. “disporre l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2. salvo diversi e migliori accordi, di regola le minori trascorreranno il lunedì, il mercoledì ed il giovedì con la mamma, il martedì ed il venerdì con il papà e, a settimane alterne, il weekend con l'uno e con l'altro genitore.
Pag. 1 Quando trascorreranno il weekend con il papà, nel periodo scolastico il medesimo le accompagnerà dalla mamma la domenica sera, nei periodi di vacanza le terrà con sé anche la domenica sera;
3. nel periodo estivo, le figlie trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni di vacanza da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Almeno 7 giorni prima del periodo di vacanza estiva di spettanza di ciascun genitore, quest'ultimo dovrà comunicare all'altro la località e la struttura di permanenza e dovrà garantire costanti contatti delle figlie con l'altro genitore;
4. fatti salvi i diversi e migliori accordi tra le parti, le minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il papà e Natale con la mamma. Negli anni dispari il periodo 26-31 dicembre con il papà e 31 dicembre-6 gennaio con la mamma, negli anni pari viceversa;
5. le minori trascorreranno le vacanze pasquali, comprensive di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, a decorrere dall'anno 2026 quando le trascorreranno con il papà;
6. le minori trascorreranno con il papà il giorno del compleanno del sig. nonché la Festa del Papà e con la Pt_1 mamma il giorno del compleanno della signora e la Festa della I compleanni delle bambine, invece, CP_1 verranno festeggiati insieme;
7. ogni eventuale viaggio all'estero delle minori dovrà essere concordato preventivamente tra i genitori;
8. il sig. si obbliga a versare alla signora a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese a titolo di Pt_1 CP_1 contribut ntenimento delle figlie, l'importo e di euro 200,00 (€ 100 per ogni figlia), importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT decorso un anno dal deposito del ricorso;
9. i genitori si impegnano a collaborare nelle scelte da assumere nell'interesse delle minori e condividere preventivamente le spese da sostenere, spese che ripartiranno nella misura del 60% il papà e del 40% la mamma, ivi inclusa la mensa, la retta della scuola anche se comprensiva dei buoni pasto, prescuola e doposcuola e per il resto secondo il Protocollo di Torino;
10. l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre che godrà anche delle per il carico familiare nella misura del 100%. Le detrazioni per le spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, invece, spetteranno a ciascun genitore secondo le rispettive quote di partecipazione;
11. l'autovettura Ford Puma targata GB286DH resterà in uso al mentre l'autovettura Parte_1 Renault IO targata EZ800MT resterà in uso a “ CP_1
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono genitori di , nata in [...]_1 CP_1 Persona_3
13/12/2019 e , nata in data [...]. Persona_4
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minorenni.
Pag. 2 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 7/11/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di RA del giorno 13/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2957/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. RUGGERONE GIULIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. RUGGERONE GIULIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti 1. “disporre l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2. salvo diversi e migliori accordi, di regola le minori trascorreranno il lunedì, il mercoledì ed il giovedì con la mamma, il martedì ed il venerdì con il papà e, a settimane alterne, il weekend con l'uno e con l'altro genitore.
Pag. 1 Quando trascorreranno il weekend con il papà, nel periodo scolastico il medesimo le accompagnerà dalla mamma la domenica sera, nei periodi di vacanza le terrà con sé anche la domenica sera;
3. nel periodo estivo, le figlie trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni di vacanza da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Almeno 7 giorni prima del periodo di vacanza estiva di spettanza di ciascun genitore, quest'ultimo dovrà comunicare all'altro la località e la struttura di permanenza e dovrà garantire costanti contatti delle figlie con l'altro genitore;
4. fatti salvi i diversi e migliori accordi tra le parti, le minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il papà e Natale con la mamma. Negli anni dispari il periodo 26-31 dicembre con il papà e 31 dicembre-6 gennaio con la mamma, negli anni pari viceversa;
5. le minori trascorreranno le vacanze pasquali, comprensive di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, a decorrere dall'anno 2026 quando le trascorreranno con il papà;
6. le minori trascorreranno con il papà il giorno del compleanno del sig. nonché la Festa del Papà e con la Pt_1 mamma il giorno del compleanno della signora e la Festa della I compleanni delle bambine, invece, CP_1 verranno festeggiati insieme;
7. ogni eventuale viaggio all'estero delle minori dovrà essere concordato preventivamente tra i genitori;
8. il sig. si obbliga a versare alla signora a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese a titolo di Pt_1 CP_1 contribut ntenimento delle figlie, l'importo e di euro 200,00 (€ 100 per ogni figlia), importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT decorso un anno dal deposito del ricorso;
9. i genitori si impegnano a collaborare nelle scelte da assumere nell'interesse delle minori e condividere preventivamente le spese da sostenere, spese che ripartiranno nella misura del 60% il papà e del 40% la mamma, ivi inclusa la mensa, la retta della scuola anche se comprensiva dei buoni pasto, prescuola e doposcuola e per il resto secondo il Protocollo di Torino;
10. l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre che godrà anche delle per il carico familiare nella misura del 100%. Le detrazioni per le spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, invece, spetteranno a ciascun genitore secondo le rispettive quote di partecipazione;
11. l'autovettura Ford Puma targata GB286DH resterà in uso al mentre l'autovettura Parte_1 Renault IO targata EZ800MT resterà in uso a “ CP_1
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono genitori di , nata in [...]_1 CP_1 Persona_3
13/12/2019 e , nata in data [...]. Persona_4
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minorenni.
Pag. 2 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 7/11/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di RA del giorno 13/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3