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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 90/2025 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...], il 23 C.F._1 Parte_2
aprile 1965 (c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._2
ST RI e CL De GR per mandato e domiciliati come in atti
- appellanti –
contro
(già , con sede in Controparte_1 Controparte_2
Bologna (BO) (c.f. – p.iva: ) in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gonzato per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
e contro
1 nata a [...], il [...] (c.f. Controparte_3
, residente a [...]appellata contumace - C.F._3
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
Accogliere il proposto appello avverso la sentenza n. 1179/2024 del Tribunale
di Treviso e, per l'effetto: affermare l'esclusiva responsabilità di CP_3
nella determinazione del sinistro per cui è causa, condannare le
[...]
appellate in via solidale, a versare alla signora la somma di Parte_2
€ 853,46 ed al signor la somma di € 18.364,12 (pari al danno Parte_1
complessivo determinato dal giudice di primo grado), oltre a rivalutazione ed interessi - così come liquidati in sentenza di primo grado - detratti gli importi già versati da sulla base della sentenza qui impugnata così come CP_2
indicati in narrativa;
con integrale rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, oltre alle spese dei due ctp per assistenza alle due ctu, così come liquidate in sentenza e detratto quanto già versato (in ragione della compensazione al 50% disposta in primo grado). con vittoria di spese legali del presente giudizio di appello.
Conclusioni per l'appellata Controparte_1
Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare l'appello proposto da e siccome infondato in fatto ed in Parte_1 Parte_2
diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 1179/2024. Spese e competenze del grado di giudizio interamente rifuse, oltre Iva 22%, Cpa 4% e rimborso forfettario spese generali
15%.
2 Fatto e motivi della decisione
1.- Il 7 ottobre 2019, alle ore 8.00 circa, , in sella al ciclomotore Parte_1
Honda, targato X4PMZF, di proprietà di stava percorrendo Parte_2
via Da Serravalle in Vittorio Veneto (TV), con direzione San Lorenzo. Giunto
in corrispondenza dell'intersezione con via Cavour, alla propria destra,
veniva a collidere con il veicolo Fiat 500, targato FR0290A, assicurato CP_1
condotto dalla proprietaria la quale, uscendo da via
[...] Controparte_3
Cavour, si accingeva a svoltare a sinistra nella predetta via Da Serravalle.
, a seguito del sinistro, aveva riportato lesioni che ne avevano Parte_1
imposto il ricovero presso il locale pronto soccorso dal quale era stato dimesso con diagnosi di frattura al calcagno sx.
2.- Con citazione notificata il 10 gennaio 2025 e Parte_1 Parte_2
evocavano ed avanti la
[...] Controparte_1 Controparte_3
Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 1179/2024 del
Tribunale di Treviso (pubblicata il 14 giugno 2024, non notificata) che aveva accertato la paritaria responsabilità dei conducenti i veicoli, condannando e in via solidale, al risarcimento dei danni in € Controparte_3 CP_1
Part 426,73 per la ed in €. 9.182,00 a favore del oltre ad interessi e Pt_1
rivalutazione compensando le spese anche di c.t.u. al 50% ed addebitando all'assicuratore ed alla l'altra parte. Lamentavano l'errata CP_3
imputazione della responsabilità, osservando che il Tribunale aveva mal valutato la segnaletica e la normativa applicabile. Deducevano che il
Tribunale aveva tratto il proprio convincimento dalla CTU dinamico-
ricostruttiva che aveva ritenuto che vi fosse stata una responsabilità paritaria e concorrente nella causazione del sinistro e che, tuttavia, la statuizione era
3 errata in quanto il sinistro si era verificato in un giorno in cui la strada (via
Cavour), da cui proveniva l'automobilista, era gravata da un divieto di transito, imposto con l'ordinanza Comunale 49/2002 che aveva disposto il divieto di circolazione, eccetto che per i frontisti, per il mercato cittadino.
Dunque, per gli appellanti, essendosi trattato di strada “non soggetta al pubblico passaggio”, sarebbe stata la conducente l'autovettura che avrebbe dovuto concedere la precedenza al motociclista (che proveniva da via
Serravalle), poiché trovava applicazione l'art. 145, co. 6 C.d.S.. Perdevano
rilievo anche le considerazioni sulla velocità esigibile dallo stesso, poiché
nella zona del sinistro vigeva il limite dei 50 km/h, rispettato dal . Pt_1
Si costituiva contestando l'appello del quale Controparte_1
chiedeva la reiezione. Richiamava l'art. 2054, co. 1 c.c. e rilevava che
[...]
non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno Pt_1
considerando che, indipendentemente dal limite di velocità (50 km/h), la velocità a cui viaggiava (circa 30 km/h) non era adeguata alla specifica situazione, dal momento che il giorno del sinistro il manto stradale era bagnato, che si teneva il mercato e che era presente un attraversamento pedonale, con l'obbligo di concedere la precedenza a destra. Precisava pure che l'art. 7 del codice della strada non aveva inciso né sulle norme in tema di precedenza (art. 145), né sugli obblighi di prudenza (art. 141), né sulla definizione di incrocio (art. 3). Pertanto, anche nei giorni di mercato l'intersezione tra via Cavour e via Da Seravalle restava un incrocio con obbligo di concedere la precedenza a destra.
Non si costituiva che veniva dichiarata contumace. Controparte_3
4 La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 19 novembre 2025
con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie con la precisazione delle conclusioni e con gli scritti conclusivi.
3.- Osserva la Corte.
L'appello è fondato e la sentenza va riformata con condanna di
[...]
e di in solido, al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3
Part subiti da da , oltre alle spese anche di C.T.U. e di Pt_2 Parte_1
CTP.
Non si ritiene, invece, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di
5 ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
4.1.- Il primo giudice attribuì la responsabilità concorrente osservando che:
-) l'ordinanza comunale aveva vietato la circolazione, eccetto che per i frontisti, qualificando via Cavour “strada a viabilità modificata” per il mercato;
-) era da escludere l'applicabilità dell'art. 145, co. 6, C.d.S. sicché la strada non avrebbe potuto esser qualificata come “strada chiusa al traffico”;
-) data l'assenza di segnaletica verticale/orizzontale su via Da Serravalle
(salvo il cartello di “pericolo doppio senso di circolazione”) quest'ultima era strada gravata da precedenza rispetto a via Cavour ex art. 145, co. 2, C.d.S.;
-) ciascuno dei conducenti aveva concorso in modo paritario a produrre l'evento violando i doveri di diligenza e di prudenza di cui agli artt. 140, 141
e 145 C.d.S.;
--) la in quanto avrebbe dovuto rallentare la marcia fino a fermarsi CP_3
prima di immettersi nell'intersezione per svoltare in via Da Serravalle (vista la viabilità modificata e la visibilità ridotta per la presenza, all'ingresso di via
Cavour, di un camioncino rosso - regolarmente in sosta per l'attività di vendita al dettaglio);
--) il ciclomotorista perché, pur viaggiando entro il limite vigente in quel tratto di strada (50 km/h), avrebbe dovuto ridurre la velocità (visto il segnale di “pericolo doppio senso di circolazione”, l'assenza di visuale alla sua destra per la presenza del camioncino rosso regolarmente in sosta e le strisce pedonali in prossimità dell'intersezione) e concedere la precedenza.
6 Il Tribunale, poi:
-) liquidò il danno al motoveicolo in € 853,46 e quello non patrimoniale in €.
17.178,00 per il;
le spese mediche in € 936,12 oltre ad € 250,00 per Pt_1
danni al casco e al cellulare;
con riduzione al 50%;
-) compensò le spese processuali e quelle dei c.t.p. e delle c.t.u. per il 50%.
4.2.- La sentenza va riformata quanto ai profili della responsabilità, con l'effetto sui danni e le spese.
5.1.- La CTU richiamata in sentenza ha ricostruito le caratteristiche e le condizioni (cfr. pag.
6-7 CTU dinamico ricostruttiva) dei luoghi evidenziando che: “tutti i lunedì della settimana a Vittorio Veneto era presente il mercato,
che imponeva la chiusura al traffico di via Cavour (..) permettendo, invece,
l'attraversamento dell'intersezione per i veicoli in arrivo da (..) via Da
Serravalle” e che “la via Cavour (percorsa dall'automobilista), confluisce sul lato destro della Via Da Serravalle e, all'epoca del fatto, era interdetta alla circolazione essendo occupata lateralmente dai mezzi ambulanti del mercato”; inoltre “all'angolo tra la via Cavour e la via Da Serravalle si trovava una transenna con apposto il cartello di divieto di transito in ingresso a via
Cavour (..)”.
Quanto alla dinamica risulta dalla pronuncia che “dagli elementi oggettivi in possesso emerge che alla guida del ciclomotore Honda, Parte_1
procedeva lungo la via Da Serravalle con direzione Via Bortolo quando,
giunto in corrispondenza dell'intersezione con le laterali Via Cavour-Viale
della Vittoria, impattava contro la Fiat 500, condotta da , che Controparte_4
proveniva dalla via Cavour (posta sulla destra rispetto al senso di marcia del ciclomotorista) e si immetteva sulla Via Da Serravalle con svolta a sinistra.
7 L'automobilista era autorizzata a percorrere la via Cavour nonostante la presenza dei mezzi ambulanti del mercato settimanale in quanto residente su tale via” e “la velocità di marcia del ciclomotorista e la distanza a cui lo stesso si trovava nel momento della percezione del pericolo risultano rispettivamente pari a circa 30 km/h e 10 metri”. Inoltre “la sua velocità
all'urto è stimabile in via qualitativa in circa 20-25 km/h”, mentre “in merito alla FIAT 500 (..) l'inserimento nell'intersezione avveniva senza soluzione di continuità, ovvero senza prima arrestare la marcia”.
5.2.- Le conclusioni del primo giudice, tuttavia, non appaiono condivisibili laddove si è ritenuto che, nel frangente, via Cavour non fosse strada chiusa al traffico ma strada “con viabilità modificata” per il mercato cittadino. Inoltre
in quanto sussiste la piena responsabilità della CP_3
5.3.1.- Innanzi tutto (Cass., Ordinanza n. 15264 del 30 maggio 2023) “in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale,
la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (così Cass., Sez. III, 26 ottobre 2017, n. 25412).
Circa la condotta dei conducenti, è necessario stabilire chi avesse la precedenza e quindi se, nel caso di specie, potesse operare la regola generale
8 dell'art. 145 co. 2 del nuovo codice della strada oppure il precetto contenuto nel co. 6 del medesimo articolo.
A tal fine, è imprescindibile determinare se via Cavour fosse nell'occorso classificabile quale “luogo non soggetto a pubblico passaggio”.
Secondo il principio espresso dalla Suprema Corte (ex multis: Cass., Sentenza
n. 6811 del 13 maggio 2002), ai fini dell'applicazione dell'art. 145 co. 6 nuovo
C.d.S. (che ripresenta, con qualche variante lessicale, la disposizione contenuta nell'art. 105, co. 3 del D.P.R. 393/59), e per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella strada sia o no soggetto al pubblico passaggio, occorre avere riguardo all'uso concreto cui il luogo è destinato e cioè alle circostanze se il luogo da cui si sbocca sia soggetto anche solo di fatto al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone che si serva di esso col passarvi 'uti cives' e non 'uti singuli'. Si ha la prima ipotesi quando il passaggio venga esercitato da un numero indiscriminato di persone esercitanti una facoltà corrispondente all'uso della pubblica via. Si ha la seconda ipotesi quando il passaggio venga esercitato da particolari categorie di persone che della strada si giovano o per effetto di una particolare autorizzazione ovvero perché appartenenti ad una particolare categoria ovvero ancora per lo svolgimento di particolari attività. In tale seconda ipotesi è chiaro che il passaggio è effettuato non in ragione della facoltà che normalmente spetta a qualsiasi cittadino di transitare per la via pubblica, ma in ragione di un'autorizzazione che può essere esplicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti individualmente identificati, ovvero implicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti, non individualmente identificati, ma svolgenti particolari attività.
9 Pertanto, ai fini della precedenza, altrimenti regolata dalla regola generale per cui nei casi di intersezione, si deve dare precedenza ai veicoli che provengono da destra (art. 145, co. 2 nuovo codice della strada). E ciò che rileva, per considerare applicabile il precetto contenuto nel comma 6 dell'art. 145, è che il veicolo provenga da un'area che, da un lato non sia interessata dal normale transito dei veicoli, dall'altro, sia destinata ad essere utilizzata dai soli soggetti autorizzati.
5.3.2.- Via Cavour, in occasione del mercato cittadino, era classificabile come strada non soggetta a pubblico passaggio perché l'area era soggetta ad un divieto di circolazione (ordinanza comunale 49/2002) per la generalità dei cittadini, con la sola eccezione delle persone autorizzate ovvero i residenti nella via. Che l'area non fosse assoggetta al passaggio di un numero
“indeterminato o indiscriminato di persone” si desume anche dalla presenza della transenna con il divieto di transito in ingresso alla via il giorno del sinistro. Non qualsiasi cittadino ma solamente un numero ben individuato di persone, e cioè i soli frontisti di via Cavour, avrebbe potuto transitare in detta via, in forza dell'autorizzazione comunale.
Posto che via Cavour, in occasione del mercato cittadino, era una via non interessata dal normale transito dei veicoli e, pertanto, “non soggetta a pubblico passaggio”, ne deriva l'applicazione dell'art. 145 co. 6 del nuovo codice della strada, con la conseguenza che la avrebbe dovuto CP_3
arrestarsi e dare la precedenza a chi circolava sulla strada. La stessa, invece,
una volta raggiunta l'intersezione, non aveva arrestato la marcia ma aveva proseguito senza concedere la precedenza al ciclomotore condotto dal Pt_1
al quale nessuna responsabilità appare ascrivibile per la collisione dal
10 momento che si trovava a percorrere una strada con diritto di precedenza ed aveva adottato una condotta prudente poiché aveva adeguato la velocità alle circostanze (l'assenza di visuale sulla destra, il manto bagnato e la presenza delle strisce pedonali) approssimandosi all'intersezione ad una velocità (circa
30 km/h) ben al di sotto del limite stabilito in quel tratto di strada (50 km/h).
5.3.3.- Ed anche a non ritener applicabile tale regola ritiene la Corte che la condotta di guida del conducente il motociclo sia stata corretta in quanto mantenuta ampiamente entro i limiti di velocità, senza alcun ulteriore addebito mentre la condotta di guida della -- caratterizzata CP_3
dall'uscita da una via ove era presente una transenna che precludeva il transito in ingresso ma che era visibile anche a chi usciva ad acclarare dunque una situazione di preclusione (in una con l'ordinanza comunale) – sia stata colposa in quanto attuata senza la dovuta e necessaria attenzione richiesta dalla conformazione dei luoghi.
6.- La quantificazione del danno è già stata operata e risulta intangibile in quanto non censurata (Cass. ordinanza n. 8839 del 3 aprile 2025). La sentenza va riformata con condanna delle appellate in solido al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore di in €. Parte_1
18.364,12 ed ai danni patrimoniali a favore di n €. 853,46 oltre Parte_2
agli interessi stabiliti in sentenza.
Le spese delle c.t.u. e dei ctp di parte appellante vanno addebitate agli appellati in solido tra loro.
Detratti gli acconti.
p.q.m.
11 La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e da contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ed così provvede:
[...] Controparte_3
- in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di
Treviso;
- accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_3
sinistro;
- condanna ed in via solidale, a Controparte_1 Controparte_3
risarcire integralmente i danni a in €. 18.364,12 e a favore di Parte_1
in €. 853,46 oltre interessi e rivalutazione come stabiliti in Parte_2
sentenza, detratti gi acconti;
condanna ed in via solidale, a Controparte_1 Controparte_3
rifondere integralmente in favore degli appellanti le spese di CTP e delle due c.t.u., detratti gli acconti corrisposti;
- condanna ed in via solidale, Controparte_1 Controparte_3
alle spese in favore di e che si liquidano per il Parte_1 Parte_2
primo grado in euro 5.077 e per l'appello in euro 3.966 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%.
Venezia lì 20 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
12
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 90/2025 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...], il 23 C.F._1 Parte_2
aprile 1965 (c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._2
ST RI e CL De GR per mandato e domiciliati come in atti
- appellanti –
contro
(già , con sede in Controparte_1 Controparte_2
Bologna (BO) (c.f. – p.iva: ) in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gonzato per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
e contro
1 nata a [...], il [...] (c.f. Controparte_3
, residente a [...]appellata contumace - C.F._3
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
Accogliere il proposto appello avverso la sentenza n. 1179/2024 del Tribunale
di Treviso e, per l'effetto: affermare l'esclusiva responsabilità di CP_3
nella determinazione del sinistro per cui è causa, condannare le
[...]
appellate in via solidale, a versare alla signora la somma di Parte_2
€ 853,46 ed al signor la somma di € 18.364,12 (pari al danno Parte_1
complessivo determinato dal giudice di primo grado), oltre a rivalutazione ed interessi - così come liquidati in sentenza di primo grado - detratti gli importi già versati da sulla base della sentenza qui impugnata così come CP_2
indicati in narrativa;
con integrale rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, oltre alle spese dei due ctp per assistenza alle due ctu, così come liquidate in sentenza e detratto quanto già versato (in ragione della compensazione al 50% disposta in primo grado). con vittoria di spese legali del presente giudizio di appello.
Conclusioni per l'appellata Controparte_1
Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare l'appello proposto da e siccome infondato in fatto ed in Parte_1 Parte_2
diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 1179/2024. Spese e competenze del grado di giudizio interamente rifuse, oltre Iva 22%, Cpa 4% e rimborso forfettario spese generali
15%.
2 Fatto e motivi della decisione
1.- Il 7 ottobre 2019, alle ore 8.00 circa, , in sella al ciclomotore Parte_1
Honda, targato X4PMZF, di proprietà di stava percorrendo Parte_2
via Da Serravalle in Vittorio Veneto (TV), con direzione San Lorenzo. Giunto
in corrispondenza dell'intersezione con via Cavour, alla propria destra,
veniva a collidere con il veicolo Fiat 500, targato FR0290A, assicurato CP_1
condotto dalla proprietaria la quale, uscendo da via
[...] Controparte_3
Cavour, si accingeva a svoltare a sinistra nella predetta via Da Serravalle.
, a seguito del sinistro, aveva riportato lesioni che ne avevano Parte_1
imposto il ricovero presso il locale pronto soccorso dal quale era stato dimesso con diagnosi di frattura al calcagno sx.
2.- Con citazione notificata il 10 gennaio 2025 e Parte_1 Parte_2
evocavano ed avanti la
[...] Controparte_1 Controparte_3
Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 1179/2024 del
Tribunale di Treviso (pubblicata il 14 giugno 2024, non notificata) che aveva accertato la paritaria responsabilità dei conducenti i veicoli, condannando e in via solidale, al risarcimento dei danni in € Controparte_3 CP_1
Part 426,73 per la ed in €. 9.182,00 a favore del oltre ad interessi e Pt_1
rivalutazione compensando le spese anche di c.t.u. al 50% ed addebitando all'assicuratore ed alla l'altra parte. Lamentavano l'errata CP_3
imputazione della responsabilità, osservando che il Tribunale aveva mal valutato la segnaletica e la normativa applicabile. Deducevano che il
Tribunale aveva tratto il proprio convincimento dalla CTU dinamico-
ricostruttiva che aveva ritenuto che vi fosse stata una responsabilità paritaria e concorrente nella causazione del sinistro e che, tuttavia, la statuizione era
3 errata in quanto il sinistro si era verificato in un giorno in cui la strada (via
Cavour), da cui proveniva l'automobilista, era gravata da un divieto di transito, imposto con l'ordinanza Comunale 49/2002 che aveva disposto il divieto di circolazione, eccetto che per i frontisti, per il mercato cittadino.
Dunque, per gli appellanti, essendosi trattato di strada “non soggetta al pubblico passaggio”, sarebbe stata la conducente l'autovettura che avrebbe dovuto concedere la precedenza al motociclista (che proveniva da via
Serravalle), poiché trovava applicazione l'art. 145, co. 6 C.d.S.. Perdevano
rilievo anche le considerazioni sulla velocità esigibile dallo stesso, poiché
nella zona del sinistro vigeva il limite dei 50 km/h, rispettato dal . Pt_1
Si costituiva contestando l'appello del quale Controparte_1
chiedeva la reiezione. Richiamava l'art. 2054, co. 1 c.c. e rilevava che
[...]
non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno Pt_1
considerando che, indipendentemente dal limite di velocità (50 km/h), la velocità a cui viaggiava (circa 30 km/h) non era adeguata alla specifica situazione, dal momento che il giorno del sinistro il manto stradale era bagnato, che si teneva il mercato e che era presente un attraversamento pedonale, con l'obbligo di concedere la precedenza a destra. Precisava pure che l'art. 7 del codice della strada non aveva inciso né sulle norme in tema di precedenza (art. 145), né sugli obblighi di prudenza (art. 141), né sulla definizione di incrocio (art. 3). Pertanto, anche nei giorni di mercato l'intersezione tra via Cavour e via Da Seravalle restava un incrocio con obbligo di concedere la precedenza a destra.
Non si costituiva che veniva dichiarata contumace. Controparte_3
4 La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 19 novembre 2025
con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie con la precisazione delle conclusioni e con gli scritti conclusivi.
3.- Osserva la Corte.
L'appello è fondato e la sentenza va riformata con condanna di
[...]
e di in solido, al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3
Part subiti da da , oltre alle spese anche di C.T.U. e di Pt_2 Parte_1
CTP.
Non si ritiene, invece, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di
5 ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
4.1.- Il primo giudice attribuì la responsabilità concorrente osservando che:
-) l'ordinanza comunale aveva vietato la circolazione, eccetto che per i frontisti, qualificando via Cavour “strada a viabilità modificata” per il mercato;
-) era da escludere l'applicabilità dell'art. 145, co. 6, C.d.S. sicché la strada non avrebbe potuto esser qualificata come “strada chiusa al traffico”;
-) data l'assenza di segnaletica verticale/orizzontale su via Da Serravalle
(salvo il cartello di “pericolo doppio senso di circolazione”) quest'ultima era strada gravata da precedenza rispetto a via Cavour ex art. 145, co. 2, C.d.S.;
-) ciascuno dei conducenti aveva concorso in modo paritario a produrre l'evento violando i doveri di diligenza e di prudenza di cui agli artt. 140, 141
e 145 C.d.S.;
--) la in quanto avrebbe dovuto rallentare la marcia fino a fermarsi CP_3
prima di immettersi nell'intersezione per svoltare in via Da Serravalle (vista la viabilità modificata e la visibilità ridotta per la presenza, all'ingresso di via
Cavour, di un camioncino rosso - regolarmente in sosta per l'attività di vendita al dettaglio);
--) il ciclomotorista perché, pur viaggiando entro il limite vigente in quel tratto di strada (50 km/h), avrebbe dovuto ridurre la velocità (visto il segnale di “pericolo doppio senso di circolazione”, l'assenza di visuale alla sua destra per la presenza del camioncino rosso regolarmente in sosta e le strisce pedonali in prossimità dell'intersezione) e concedere la precedenza.
6 Il Tribunale, poi:
-) liquidò il danno al motoveicolo in € 853,46 e quello non patrimoniale in €.
17.178,00 per il;
le spese mediche in € 936,12 oltre ad € 250,00 per Pt_1
danni al casco e al cellulare;
con riduzione al 50%;
-) compensò le spese processuali e quelle dei c.t.p. e delle c.t.u. per il 50%.
4.2.- La sentenza va riformata quanto ai profili della responsabilità, con l'effetto sui danni e le spese.
5.1.- La CTU richiamata in sentenza ha ricostruito le caratteristiche e le condizioni (cfr. pag.
6-7 CTU dinamico ricostruttiva) dei luoghi evidenziando che: “tutti i lunedì della settimana a Vittorio Veneto era presente il mercato,
che imponeva la chiusura al traffico di via Cavour (..) permettendo, invece,
l'attraversamento dell'intersezione per i veicoli in arrivo da (..) via Da
Serravalle” e che “la via Cavour (percorsa dall'automobilista), confluisce sul lato destro della Via Da Serravalle e, all'epoca del fatto, era interdetta alla circolazione essendo occupata lateralmente dai mezzi ambulanti del mercato”; inoltre “all'angolo tra la via Cavour e la via Da Serravalle si trovava una transenna con apposto il cartello di divieto di transito in ingresso a via
Cavour (..)”.
Quanto alla dinamica risulta dalla pronuncia che “dagli elementi oggettivi in possesso emerge che alla guida del ciclomotore Honda, Parte_1
procedeva lungo la via Da Serravalle con direzione Via Bortolo quando,
giunto in corrispondenza dell'intersezione con le laterali Via Cavour-Viale
della Vittoria, impattava contro la Fiat 500, condotta da , che Controparte_4
proveniva dalla via Cavour (posta sulla destra rispetto al senso di marcia del ciclomotorista) e si immetteva sulla Via Da Serravalle con svolta a sinistra.
7 L'automobilista era autorizzata a percorrere la via Cavour nonostante la presenza dei mezzi ambulanti del mercato settimanale in quanto residente su tale via” e “la velocità di marcia del ciclomotorista e la distanza a cui lo stesso si trovava nel momento della percezione del pericolo risultano rispettivamente pari a circa 30 km/h e 10 metri”. Inoltre “la sua velocità
all'urto è stimabile in via qualitativa in circa 20-25 km/h”, mentre “in merito alla FIAT 500 (..) l'inserimento nell'intersezione avveniva senza soluzione di continuità, ovvero senza prima arrestare la marcia”.
5.2.- Le conclusioni del primo giudice, tuttavia, non appaiono condivisibili laddove si è ritenuto che, nel frangente, via Cavour non fosse strada chiusa al traffico ma strada “con viabilità modificata” per il mercato cittadino. Inoltre
in quanto sussiste la piena responsabilità della CP_3
5.3.1.- Innanzi tutto (Cass., Ordinanza n. 15264 del 30 maggio 2023) “in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale,
la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (così Cass., Sez. III, 26 ottobre 2017, n. 25412).
Circa la condotta dei conducenti, è necessario stabilire chi avesse la precedenza e quindi se, nel caso di specie, potesse operare la regola generale
8 dell'art. 145 co. 2 del nuovo codice della strada oppure il precetto contenuto nel co. 6 del medesimo articolo.
A tal fine, è imprescindibile determinare se via Cavour fosse nell'occorso classificabile quale “luogo non soggetto a pubblico passaggio”.
Secondo il principio espresso dalla Suprema Corte (ex multis: Cass., Sentenza
n. 6811 del 13 maggio 2002), ai fini dell'applicazione dell'art. 145 co. 6 nuovo
C.d.S. (che ripresenta, con qualche variante lessicale, la disposizione contenuta nell'art. 105, co. 3 del D.P.R. 393/59), e per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella strada sia o no soggetto al pubblico passaggio, occorre avere riguardo all'uso concreto cui il luogo è destinato e cioè alle circostanze se il luogo da cui si sbocca sia soggetto anche solo di fatto al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone che si serva di esso col passarvi 'uti cives' e non 'uti singuli'. Si ha la prima ipotesi quando il passaggio venga esercitato da un numero indiscriminato di persone esercitanti una facoltà corrispondente all'uso della pubblica via. Si ha la seconda ipotesi quando il passaggio venga esercitato da particolari categorie di persone che della strada si giovano o per effetto di una particolare autorizzazione ovvero perché appartenenti ad una particolare categoria ovvero ancora per lo svolgimento di particolari attività. In tale seconda ipotesi è chiaro che il passaggio è effettuato non in ragione della facoltà che normalmente spetta a qualsiasi cittadino di transitare per la via pubblica, ma in ragione di un'autorizzazione che può essere esplicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti individualmente identificati, ovvero implicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti, non individualmente identificati, ma svolgenti particolari attività.
9 Pertanto, ai fini della precedenza, altrimenti regolata dalla regola generale per cui nei casi di intersezione, si deve dare precedenza ai veicoli che provengono da destra (art. 145, co. 2 nuovo codice della strada). E ciò che rileva, per considerare applicabile il precetto contenuto nel comma 6 dell'art. 145, è che il veicolo provenga da un'area che, da un lato non sia interessata dal normale transito dei veicoli, dall'altro, sia destinata ad essere utilizzata dai soli soggetti autorizzati.
5.3.2.- Via Cavour, in occasione del mercato cittadino, era classificabile come strada non soggetta a pubblico passaggio perché l'area era soggetta ad un divieto di circolazione (ordinanza comunale 49/2002) per la generalità dei cittadini, con la sola eccezione delle persone autorizzate ovvero i residenti nella via. Che l'area non fosse assoggetta al passaggio di un numero
“indeterminato o indiscriminato di persone” si desume anche dalla presenza della transenna con il divieto di transito in ingresso alla via il giorno del sinistro. Non qualsiasi cittadino ma solamente un numero ben individuato di persone, e cioè i soli frontisti di via Cavour, avrebbe potuto transitare in detta via, in forza dell'autorizzazione comunale.
Posto che via Cavour, in occasione del mercato cittadino, era una via non interessata dal normale transito dei veicoli e, pertanto, “non soggetta a pubblico passaggio”, ne deriva l'applicazione dell'art. 145 co. 6 del nuovo codice della strada, con la conseguenza che la avrebbe dovuto CP_3
arrestarsi e dare la precedenza a chi circolava sulla strada. La stessa, invece,
una volta raggiunta l'intersezione, non aveva arrestato la marcia ma aveva proseguito senza concedere la precedenza al ciclomotore condotto dal Pt_1
al quale nessuna responsabilità appare ascrivibile per la collisione dal
10 momento che si trovava a percorrere una strada con diritto di precedenza ed aveva adottato una condotta prudente poiché aveva adeguato la velocità alle circostanze (l'assenza di visuale sulla destra, il manto bagnato e la presenza delle strisce pedonali) approssimandosi all'intersezione ad una velocità (circa
30 km/h) ben al di sotto del limite stabilito in quel tratto di strada (50 km/h).
5.3.3.- Ed anche a non ritener applicabile tale regola ritiene la Corte che la condotta di guida del conducente il motociclo sia stata corretta in quanto mantenuta ampiamente entro i limiti di velocità, senza alcun ulteriore addebito mentre la condotta di guida della -- caratterizzata CP_3
dall'uscita da una via ove era presente una transenna che precludeva il transito in ingresso ma che era visibile anche a chi usciva ad acclarare dunque una situazione di preclusione (in una con l'ordinanza comunale) – sia stata colposa in quanto attuata senza la dovuta e necessaria attenzione richiesta dalla conformazione dei luoghi.
6.- La quantificazione del danno è già stata operata e risulta intangibile in quanto non censurata (Cass. ordinanza n. 8839 del 3 aprile 2025). La sentenza va riformata con condanna delle appellate in solido al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore di in €. Parte_1
18.364,12 ed ai danni patrimoniali a favore di n €. 853,46 oltre Parte_2
agli interessi stabiliti in sentenza.
Le spese delle c.t.u. e dei ctp di parte appellante vanno addebitate agli appellati in solido tra loro.
Detratti gli acconti.
p.q.m.
11 La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e da contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ed così provvede:
[...] Controparte_3
- in parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di
Treviso;
- accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_3
sinistro;
- condanna ed in via solidale, a Controparte_1 Controparte_3
risarcire integralmente i danni a in €. 18.364,12 e a favore di Parte_1
in €. 853,46 oltre interessi e rivalutazione come stabiliti in Parte_2
sentenza, detratti gi acconti;
condanna ed in via solidale, a Controparte_1 Controparte_3
rifondere integralmente in favore degli appellanti le spese di CTP e delle due c.t.u., detratti gli acconti corrisposti;
- condanna ed in via solidale, Controparte_1 Controparte_3
alle spese in favore di e che si liquidano per il Parte_1 Parte_2
primo grado in euro 5.077 e per l'appello in euro 3.966 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%.
Venezia lì 20 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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