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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/12/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2262/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2262/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renata Cisilino;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] residente a [...]C.F._2
(MI) Via Marco Biagi n.17, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Anzan;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione e , con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, Parte_3 Parte_2 depositato in data 04.09.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti a
Bellagio (CO) in data 13/5/2000, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
Bellagio (CO) al n.54, Parte I, Serie A, anno 2000;
-ordinare al Comune di Bellagio (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso Per_1 la madre, mantenendo ivi la propria residenza anagrafica;
2) Le decisioni di maggiore importanza saranno assunte congiuntamente dai genitori, mentre la gestione ordinaria della figlia sarà esercitata separatamente nei tempi di rispettiva permanenza;
3) La casa coniugale e relative pertinenze sita in NO (MI) Via Marco Biagi n. 17 viene assegnata alla SI.ra per le esigenze abitative proprie e della figlia minore, nonchè del Parte_2 figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, con assunzione da parte della SI.ra Pt_2 delle utenze e di tutti gli oneri di gestione ordinaria. Le spese straordinarie e le imposte di proprietà verranno suddivise al 50% ciascuno. I coniugi concordano che tale abitazione venga posta in vendita al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali e il SI. contestualmente al rogito di vendita, corrisponderà alla SI.ra la Pt_1 Pt_2 somma di Euro 40.000,00.= senza interessi o rivalutazione alcuna, al fine di estinguere l'obbligazione prevista alla lettera O) - ultimo capoverso - della sentenza di separazione, che è quindi da intendersi superata / estinta, con effetto novativo;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia , di anni 15, a fine settimana alternati, oltre un Per_1 giorno infrasettimanale, con modalità e orari che verranno assunti di volta in volta, tenendo conto della volontà della stessa e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
nei periodi di astensione scolastica (Ponti, Natale e Pasqua) vi sarà un'alternanza delle festività con accordi di volta in volta assunti tra le parti. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di tre settimane anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. La frequentazione con il figlio maggiorenne sarà gestita dal padre in Per_2 autonomia con lo stesso;
5) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli , minorenne, ed , maggiorenne Per_1 Persona_3 non economicamente autosufficiente, versando alla madre la somma mensile di euro 1.300,00.=
(Euro 650,00.= per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat costo vita. Tale contributo avrà decorrenza dal mese successivo il deposito della sentenza di divorzio. Le parti concordano che tale contributo verrà meno per ciascun figlio in caso di reperimento di attività lavorativa stabile, da intendersi sia impiego a tempo indeterminato con retribuzione di almeno Euro 1.000,00.= netti mensili, sia con contratti a tempo determinato per almeno un anno complessivo, con retribuzione netta minima mensile di Euro
1.000,00.=;
6) Le spese straordinarie saranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno come da protocollo del
Tribunale di Milano, che si riporta integralmente:
Spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal SSN, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
spese scolastiche da documentare che non richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti o università private, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero, alloggio presso sede universitaria;
spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatura (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ludiche e ricreative, pittura, teatro, boy scout) baby sitter, viaggi studio in Italia e all'estero, stages sportivi e vacanze senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per i mezzi di trasporto dei figli.
Le parti concordano che con riguardo alle spese sanitarie le stesse verranno coperte dall'assicurazione sanitaria aziendale (Fondo Integrativo Sanitario Eni) di cui gode il SI. con Pt_1 le limitazioni previste dal regolamento del Fondo, e di cui il SI. continuerà a pagare le quote Pt_1
d'iscrizione annuale fin quando potrà essere garantita questa copertura, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Le franchigie e gli scoperti di polizza verranno suddivisi al
50% ciascuno.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero un'eventuale alternativa meno onerosa (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare la richiesta a mezzo scritto all'altro genitore allegando la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Con riferimento alle spese fiscalmente deducibili, il genitore che anticiperà la spesa si impegna a far emettere i documenti fiscali indicanti il nominativo e il codice fiscale dei figli, per consentire ad entrambi di poter utilizzare la documentazione ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi;
7) L'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla SI.ra ; Pt_2
8) Al fine di riequilibrare le rispettive posizioni patrimoniali, per regolare ed estinguere ogni reciproca precedente pretesa, e ad integrazione dell'assegno divorzile di cui infra e per la rideterminazione dell'assegno di mantenimento dei figli, in esecuzione degli accordi assunti in sede di divorzio, il SI. si impegna a cedere alla moglie, senza corrispettivo, e la SI.ra si Pt_1 Pt_2 impegna ad acquistare dal marito, la propria quota di pertinenza pari al 50% della seguente unità immobiliare, e di quanto in essa contenuto, ad essi pervenuta per atti Notaio Dott. del Per_4
4.4.2019, Rep.1184, Racc.591, sito in Comune di Ceriale Ligure (SV) Vico Bellotta n. 20
- appartamento ad uso civile abitazione posto a piano terra, composto d soggiorno, angolo cottura, una camera, ripostiglio, un bagno, con antistante area cortilizia;
- posto auto scoperto, ubicato a piano terreno, della sup. Indicativa di mq. 20, costituente pertinenza dell'appartamento di cui sopra. Dette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati del
Comune di Ceriale come segue:
- Foglio 8, Mappale 236, Sub.3, Vicolo Bellotta n. 20, piano terreno-int.1-, categoria A/3, Cl.2, vani
3,5, Superficie catastale mq.76, superficie catastale totale escluse aree scoperte: mq. 71, rendita
Catastale Euro 519,68, graffato al Mappale 246-Sub.3 e 1018-Sub.
4-Rendita proposta D.M. 701/94 per l'appartamento e area cortilizia;
- Foglio 8, Mappale 1018, Sub.1, Via Giacomo Moreno snc, Piano terreno, categoria C/6, CL.1, mq.
20, Superficie catastale: mq 20- Rendita Catastale Euro 137,38
9) Detto trasferimento dovrà eseguirsi con spese a carico della SI.ra , avanti a Notaio scelto Pt_2 dalla medesima, con rogito da effettuarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, al fine di godere dei benefici fiscali connessi ai trasferimenti di beni immobili tra i coniugi, ai sensi dell'art.19 L.74/1987, mentre a decorrere dalla data di udienza di trattazione scritta del
18.11.25 la SI.ra si farà carico integralmente di ogni onere ordinario di gestione di detto Pt_2 immobile, in quanto da quel momento ne godrà in modo esclusivo;
10) Per quanto concerne il residuo mutuo ipotecario, gravante sul predetto immobile, intestato al SI. acceso presso Intesa San Paolo, in data 4.4.2019, per atti Notaio Rep.1185, Pt_1 Per_4
Racc.592, lo stesso verrà onorato sino alla sua naturale scadenza dal SI. anche Pt_1 successivamente alla cessione del diritto di proprietà della propria quota alla SI.ra , che Pt_2 dunque acquisterà il bene gravato da detta ipoteca. Dall'assunzione e dall'adempimento integrale di tale obbligazione da parte del SI. consegue la rideterminazione in Euro 40.000,00.= del Pt_1 corrispettivo da versare alla SI.ra della casa coniugale, di cui al precedente punto Parte_4
3), originariamente previsto in sede di separazione alla lettera O) in Euro 62.500,00.=;
11) Il sig. si impegna dunque irrevocabilmente, con effetto immediato e senza Parte_1 possibilità di eccezioni, a continuare ad adempiere personalmente e integralmente al pagamento delle rate di mutuo residuo, tenendo indenne e manlevando la sig.ra da qualsivoglia Parte_2 obbligazione o pretesa di pagamento proveniente dalla banca mutuante o da terzi in relazione al predetto contratto di finanziamento, anche nel caso in cui la sig.ra risultasse Parte_2 coobbligata, cointestataria o garante nel suddetto contratto;
12) Il presente obbligo ha carattere personale, perpetuo e vincolante e costituisce obbligazione accessoria alla cessione della quota di proprietà dell'immobile. In caso di inadempimento, anche parziale, da parte del sig. la sig.ra è autorizzata ad agire per il Parte_1 Parte_2 recupero coattivo delle somme eventualmente non versate, oltre interessi e spese, nonché ad esperire azione esecutiva ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c., valendo la presente clausola quale titolo esecutivo tra le parti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 28/2023;
13) Resta salvo il diritto della sig.ra di richiedere, anche in via giudiziale, Parte_2
l'adempimento specifico o la risoluzione parziale dell'accordo, con eventuale risarcimento del danno, in caso di violazione di quanto sopra previsto relativamente agli obblighi di cui ai punti 10),
11), 12);
14) A titolo di assegno divorzile, il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , previa Pt_1 Pt_2 dichiarazione di equità da parte del Tribunale, e a titolo di liquidazione una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8 L. 898/70, l'importo di Euro 35.000,00.= (Euro trentacinquemila/00), da versarsi con le seguenti modalità: Euro 23.000,00.= entro il termine assegnato dal Giudice per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (versati l'1.10.25), ed Euro 12.000,00.= entro i successivi 12 mesi. Con il predetto versamento le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della SI.ra , ed è Parte_2 effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo. L'obbligo di versare il contributo al mantenimento in sede di separazione si intenderà definitivamente cessato alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
15) Le parti dichiarano altresì che qualsiasi rapporto avente natura economico-patrimoniale e non
è già stato regolato in precedenza e, di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia causa, ragione o titolo, ivi compreso l'assegno divorzile;
i coniugi, con il preciso e puntuale adempimento di tutte le condizioni sopra riportate dichiarano di avere già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali pregressi e di non avere perciò reciprocamente alcuna pretesa da far valere per nessuna causa, ragione o titolo;
16) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio, anche per la figlia minore”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato congiuntamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario a Bellagio (CO) Parte_3 Parte_2 in data 13.05.2000. (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune – Anno 2000 – N.4 – Parte Per_ II – Serie A) e dalla loro unione sono nati in data 19.3.2005 e in data Persona_3
20.02.2010.
La separazione è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 107/2024, depositata il
03.02.2024 e passata in giudicato il 03.09.2024.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si ritiene, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione dell'importo di Euro 35.000,00 a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_3
in data 13.05.2000 a Bellagio (CO); Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellagio (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2262/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renata Cisilino;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] residente a [...]C.F._2
(MI) Via Marco Biagi n.17, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Anzan;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione e , con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, Parte_3 Parte_2 depositato in data 04.09.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti a
Bellagio (CO) in data 13/5/2000, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
Bellagio (CO) al n.54, Parte I, Serie A, anno 2000;
-ordinare al Comune di Bellagio (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso Per_1 la madre, mantenendo ivi la propria residenza anagrafica;
2) Le decisioni di maggiore importanza saranno assunte congiuntamente dai genitori, mentre la gestione ordinaria della figlia sarà esercitata separatamente nei tempi di rispettiva permanenza;
3) La casa coniugale e relative pertinenze sita in NO (MI) Via Marco Biagi n. 17 viene assegnata alla SI.ra per le esigenze abitative proprie e della figlia minore, nonchè del Parte_2 figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, con assunzione da parte della SI.ra Pt_2 delle utenze e di tutti gli oneri di gestione ordinaria. Le spese straordinarie e le imposte di proprietà verranno suddivise al 50% ciascuno. I coniugi concordano che tale abitazione venga posta in vendita al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali e il SI. contestualmente al rogito di vendita, corrisponderà alla SI.ra la Pt_1 Pt_2 somma di Euro 40.000,00.= senza interessi o rivalutazione alcuna, al fine di estinguere l'obbligazione prevista alla lettera O) - ultimo capoverso - della sentenza di separazione, che è quindi da intendersi superata / estinta, con effetto novativo;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia , di anni 15, a fine settimana alternati, oltre un Per_1 giorno infrasettimanale, con modalità e orari che verranno assunti di volta in volta, tenendo conto della volontà della stessa e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
nei periodi di astensione scolastica (Ponti, Natale e Pasqua) vi sarà un'alternanza delle festività con accordi di volta in volta assunti tra le parti. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di tre settimane anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. La frequentazione con il figlio maggiorenne sarà gestita dal padre in Per_2 autonomia con lo stesso;
5) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli , minorenne, ed , maggiorenne Per_1 Persona_3 non economicamente autosufficiente, versando alla madre la somma mensile di euro 1.300,00.=
(Euro 650,00.= per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat costo vita. Tale contributo avrà decorrenza dal mese successivo il deposito della sentenza di divorzio. Le parti concordano che tale contributo verrà meno per ciascun figlio in caso di reperimento di attività lavorativa stabile, da intendersi sia impiego a tempo indeterminato con retribuzione di almeno Euro 1.000,00.= netti mensili, sia con contratti a tempo determinato per almeno un anno complessivo, con retribuzione netta minima mensile di Euro
1.000,00.=;
6) Le spese straordinarie saranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno come da protocollo del
Tribunale di Milano, che si riporta integralmente:
Spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal SSN, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
spese scolastiche da documentare che non richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti o università private, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero, alloggio presso sede universitaria;
spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatura (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ludiche e ricreative, pittura, teatro, boy scout) baby sitter, viaggi studio in Italia e all'estero, stages sportivi e vacanze senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per i mezzi di trasporto dei figli.
Le parti concordano che con riguardo alle spese sanitarie le stesse verranno coperte dall'assicurazione sanitaria aziendale (Fondo Integrativo Sanitario Eni) di cui gode il SI. con Pt_1 le limitazioni previste dal regolamento del Fondo, e di cui il SI. continuerà a pagare le quote Pt_1
d'iscrizione annuale fin quando potrà essere garantita questa copertura, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Le franchigie e gli scoperti di polizza verranno suddivisi al
50% ciascuno.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero un'eventuale alternativa meno onerosa (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare la richiesta a mezzo scritto all'altro genitore allegando la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Con riferimento alle spese fiscalmente deducibili, il genitore che anticiperà la spesa si impegna a far emettere i documenti fiscali indicanti il nominativo e il codice fiscale dei figli, per consentire ad entrambi di poter utilizzare la documentazione ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi;
7) L'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla SI.ra ; Pt_2
8) Al fine di riequilibrare le rispettive posizioni patrimoniali, per regolare ed estinguere ogni reciproca precedente pretesa, e ad integrazione dell'assegno divorzile di cui infra e per la rideterminazione dell'assegno di mantenimento dei figli, in esecuzione degli accordi assunti in sede di divorzio, il SI. si impegna a cedere alla moglie, senza corrispettivo, e la SI.ra si Pt_1 Pt_2 impegna ad acquistare dal marito, la propria quota di pertinenza pari al 50% della seguente unità immobiliare, e di quanto in essa contenuto, ad essi pervenuta per atti Notaio Dott. del Per_4
4.4.2019, Rep.1184, Racc.591, sito in Comune di Ceriale Ligure (SV) Vico Bellotta n. 20
- appartamento ad uso civile abitazione posto a piano terra, composto d soggiorno, angolo cottura, una camera, ripostiglio, un bagno, con antistante area cortilizia;
- posto auto scoperto, ubicato a piano terreno, della sup. Indicativa di mq. 20, costituente pertinenza dell'appartamento di cui sopra. Dette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati del
Comune di Ceriale come segue:
- Foglio 8, Mappale 236, Sub.3, Vicolo Bellotta n. 20, piano terreno-int.1-, categoria A/3, Cl.2, vani
3,5, Superficie catastale mq.76, superficie catastale totale escluse aree scoperte: mq. 71, rendita
Catastale Euro 519,68, graffato al Mappale 246-Sub.3 e 1018-Sub.
4-Rendita proposta D.M. 701/94 per l'appartamento e area cortilizia;
- Foglio 8, Mappale 1018, Sub.1, Via Giacomo Moreno snc, Piano terreno, categoria C/6, CL.1, mq.
20, Superficie catastale: mq 20- Rendita Catastale Euro 137,38
9) Detto trasferimento dovrà eseguirsi con spese a carico della SI.ra , avanti a Notaio scelto Pt_2 dalla medesima, con rogito da effettuarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, al fine di godere dei benefici fiscali connessi ai trasferimenti di beni immobili tra i coniugi, ai sensi dell'art.19 L.74/1987, mentre a decorrere dalla data di udienza di trattazione scritta del
18.11.25 la SI.ra si farà carico integralmente di ogni onere ordinario di gestione di detto Pt_2 immobile, in quanto da quel momento ne godrà in modo esclusivo;
10) Per quanto concerne il residuo mutuo ipotecario, gravante sul predetto immobile, intestato al SI. acceso presso Intesa San Paolo, in data 4.4.2019, per atti Notaio Rep.1185, Pt_1 Per_4
Racc.592, lo stesso verrà onorato sino alla sua naturale scadenza dal SI. anche Pt_1 successivamente alla cessione del diritto di proprietà della propria quota alla SI.ra , che Pt_2 dunque acquisterà il bene gravato da detta ipoteca. Dall'assunzione e dall'adempimento integrale di tale obbligazione da parte del SI. consegue la rideterminazione in Euro 40.000,00.= del Pt_1 corrispettivo da versare alla SI.ra della casa coniugale, di cui al precedente punto Parte_4
3), originariamente previsto in sede di separazione alla lettera O) in Euro 62.500,00.=;
11) Il sig. si impegna dunque irrevocabilmente, con effetto immediato e senza Parte_1 possibilità di eccezioni, a continuare ad adempiere personalmente e integralmente al pagamento delle rate di mutuo residuo, tenendo indenne e manlevando la sig.ra da qualsivoglia Parte_2 obbligazione o pretesa di pagamento proveniente dalla banca mutuante o da terzi in relazione al predetto contratto di finanziamento, anche nel caso in cui la sig.ra risultasse Parte_2 coobbligata, cointestataria o garante nel suddetto contratto;
12) Il presente obbligo ha carattere personale, perpetuo e vincolante e costituisce obbligazione accessoria alla cessione della quota di proprietà dell'immobile. In caso di inadempimento, anche parziale, da parte del sig. la sig.ra è autorizzata ad agire per il Parte_1 Parte_2 recupero coattivo delle somme eventualmente non versate, oltre interessi e spese, nonché ad esperire azione esecutiva ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c., valendo la presente clausola quale titolo esecutivo tra le parti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 28/2023;
13) Resta salvo il diritto della sig.ra di richiedere, anche in via giudiziale, Parte_2
l'adempimento specifico o la risoluzione parziale dell'accordo, con eventuale risarcimento del danno, in caso di violazione di quanto sopra previsto relativamente agli obblighi di cui ai punti 10),
11), 12);
14) A titolo di assegno divorzile, il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , previa Pt_1 Pt_2 dichiarazione di equità da parte del Tribunale, e a titolo di liquidazione una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8 L. 898/70, l'importo di Euro 35.000,00.= (Euro trentacinquemila/00), da versarsi con le seguenti modalità: Euro 23.000,00.= entro il termine assegnato dal Giudice per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (versati l'1.10.25), ed Euro 12.000,00.= entro i successivi 12 mesi. Con il predetto versamento le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della SI.ra , ed è Parte_2 effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo. L'obbligo di versare il contributo al mantenimento in sede di separazione si intenderà definitivamente cessato alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
15) Le parti dichiarano altresì che qualsiasi rapporto avente natura economico-patrimoniale e non
è già stato regolato in precedenza e, di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia causa, ragione o titolo, ivi compreso l'assegno divorzile;
i coniugi, con il preciso e puntuale adempimento di tutte le condizioni sopra riportate dichiarano di avere già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali pregressi e di non avere perciò reciprocamente alcuna pretesa da far valere per nessuna causa, ragione o titolo;
16) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio, anche per la figlia minore”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato congiuntamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario a Bellagio (CO) Parte_3 Parte_2 in data 13.05.2000. (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune – Anno 2000 – N.4 – Parte Per_ II – Serie A) e dalla loro unione sono nati in data 19.3.2005 e in data Persona_3
20.02.2010.
La separazione è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 107/2024, depositata il
03.02.2024 e passata in giudicato il 03.09.2024.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si ritiene, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione dell'importo di Euro 35.000,00 a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_3
in data 13.05.2000 a Bellagio (CO); Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellagio (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello