Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 si fara' fronte con una corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 si fara' fronte con una corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.