Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/2004, n. 3331
CASS
Sentenza 19 febbraio 2004

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La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da due fratelli, i quali chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana dalla nascita, in quanto figli di una madre che, pur avendo perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con un cittadino turco contratto nel 1947, secondo l'allora vigente art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, avrebbe dovuto conservarla in forza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983. I ricorrenti sostenevano che la madre avesse conservato la cittadinanza italiana e, di conseguenza, essi stessi fossero cittadini italiani iure sanguinis. La sentenza impugnata, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda, ritenendo che l'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità non potesse travolgere fatti estintivi della cittadinanza verificatisi prima del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione. La Corte d'Appello aveva inoltre richiamato un precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 12061/1998) che aveva stabilito che l'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità si applica pienamente solo alle norme incostituzionali ab initio, mentre per le leggi anteriori alla Costituzione, il vizio di incostituzionalità si concretizza con l'entrata in vigore della Carta fondamentale, limitando la retroattività a tale data. I ricorrenti, con unico motivo di ricorso, lamentavano violazione di legge e vizi di motivazione, invocando la natura imprescrittibile dello status civitatis e l'irrilevanza dell'omessa dichiarazione di cui all'art. 219 della legge n. 151/1975 ai fini della conservazione della cittadinanza materna.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale di norme anteriori alla Costituzione trova un limite temporale al 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione. La Corte ha ribadito che, nel caso di specie, la perdita della cittadinanza italiana da parte della madre, avvenuta per matrimonio contratto nel 1947, costituisce un fatto estintivo che, essendosi verificato prima del 1° gennaio 1948, non è travolto dall'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983. Tali sentenze, pur dichiarando l'incostituzionalità delle norme che prevedevano la perdita automatica della cittadinanza per matrimonio e la mancata attribuzione della cittadinanza ai figli di madre cittadina, non possono retroagire oltre il momento in cui il vizio di incostituzionalità si è concretizzato, ovvero il 1° gennaio 1948. Di conseguenza, la perdita della cittadinanza da parte della madre è da considerarsi legittima e definitiva, non essendo stata seguita dalla dichiarazione di riacquisto prevista dall'art. 219, comma 1, della legge n. 151/1975, che assume una funzione costitutiva per i matrimoni contratti prima di tale data. Pertanto, i ricorrenti non possono essere considerati cittadini italiani iure sanguinis. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non avendo l'Amministrazione intimata svolto attività difensiva.

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Massime1

In tema di cittadinanza, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva che la cittadina italiana perdesse, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza italiana per il solo fatto di essersi sposata con uno straniero la cui cittadinanza le si comunicasse in virtù del matrimonio - non retroagiscono oltre la data del primo gennaio 1948, in tal senso dovendosi normalmente intendere il limite temporale di efficacia delle pronunce di incostituzionalità di leggi anteriori alla Costituzione, sicché, ove un tale matrimonio sia stato contratto dalla donna cittadina italiana prima di tale data, è destinato a rimanere fermo l'effetto, fino ad allora legittimamente prodottosi, estintivo (dello stato di cittadinanza), essendo questo frutto di una vicenda ormai esaurita, salva per la donna la possibilità - concessa dall'art. 219, primo comma, della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 - di riacquistare la cittadinanza perduta mediante un'apposita dichiarazione, avente in tal caso effetti costitutivi, resa all'autorità competente. Ne consegue che, in mancanza della dichiarazione di cui al citato art. 219, primo comma, non può essere considerato cittadino italiano "iure sanguinis" (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma - art. 1, primo comma, numero 1, della citata legge n. 555 del 1912 - che poneva la regola dello "ius sanguinis a patre") il figlio (nato nella specie dopo il primo gennaio 1948) di donna la quale, a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, abbia perduto, sotto la previgente disciplina (poi dichiarata incostituzionale), l'originario "status" di cittadina italiana e acquisito quella del marito.

Commentario1

  • 1Riconoscimento della cittadinanza italiana perduta nel 1942Accesso limitato
    Angela Chiacchio · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/2004, n. 3331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3331
Data del deposito : 19 febbraio 2004

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