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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6863/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 12 luglio 2023 da elettivamente domiciliata in Milano, Via R. Fucini, 5, presso lo RT studio dell'Avv. Andrea Anselmi, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Gabriele Gerenzani, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo titolare, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Besana, 8, presso lo studio dell'Avv. Cosetta Ortolani, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto e contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè, 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
terzo chiamato e contro
, in persona del suo titolare, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Gorgonzola, via Restelli, 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Greco, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Marianna Luciano, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto
OGGETTO: contratto di lavoro individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
1 CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE RT
1) accertare e dichiarare l'avvenuta instaurazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, al livello quarto operaio del CCNL Pubblici Esercizi Minori Confcommercio, tra la SInora ed il RT SInor quale titolare dell'impresa individuale L'allegra cucina di Controparte_1
AL Mariani, a far tempo dal 1° dicembre 2016 e sino al 15 dicembre 2022;
2) accertare e dichiarare la natura irregolare del contratto di lavoro subordinato intercorso tra la SInora ed il SInor quale titolare RT Controparte_1 dell'impresa individuale L'allegra cucina di AL Mariani la Buongiorno Milano Srls a far tempo dal 1° dicembre 2016 e sino al 15 dicembre 2022;
3) accertare e dichiarare dovute a favore della SInora da parte del RT SInor quale titolare dell'impresa individuale L'allegra cucina di Controparte_1
AL Mariani, in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro, i seguenti importi e di conseguenza condannare il SInor quale titolare dell'impresa Controparte_1 individuale L'allegra cucina di AL Mariani, al pagamento delle seguenti somme:
€. 181.142,65 a titolo di differenze retributive sul maggior orario di lavoro svolto;
€. 45.519,24 per lavoro straordinario;
€. 9.041,02 per tredicesime;
€. 8.209,40 per quattordicesime;
€. 9.041,20 per ferie non godute;
€. 10.033,96 a titolo di TFR;
dando altresì atto del riconoscimento di aver percepito, per quel medesimo periodo di tempo, l'importo complessivo di €. 64.800,00, da portare in detrazione sul maggior dovuto, il tutto per un totale dovuto netto dunque pari ad €. 126.376,61 salvo errori ed omissioni ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata, dal momento del dovuto al saldo effettivo, o quella differente maggiore o minore somma che parrà di giustizia, anche a seguito dell'espletanda istruttoria;
emettere ogni ulteriore statuizione, declaratoria e provvidenza del caso;
4) con vittoria di spese e compensi di giudizio.
PER IL CONVENUTO L'GR CUCINA:
1) rigettare integralmente tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le deduzioni esposte nel presente atto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi, dedurre quanto ammesso dalla ricorrente di aver percepito a titolo di compenso e quanto versato dal SI. CP_4
nelle veci della SI.ra (€ 500,00 cfr. doc. 8 cit.) per la presentazione
[...] _1 della domanda di regolarizzazione per l'ottenimento del permesso di soggiorno.
2 PER IL TERZO INTERVENUTO;
CP_2 giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiari con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, e degli obbligati solidali, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PER IL TERZO INTERVENUTO : CP_3 CP_3
1) in via preliminare di rito: ritenere e dichiarare la carenza di interesse ad agire delle parti in causa nei confronti de con ogni Controparte_3 opportuna statuizione in ragione di ciò
2) nel merito, in via preliminare
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli eventuali crediti vantati a titolo retributivo dalla ricorrente in relazione al periodo antecedente alla data del 21.02.2018
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli eventuali crediti vantati a titolo contributivo dalla ricorrente in relazione al periodo antecedente alla data del 29.02.2019 3) in ogni caso, rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 12 luglio 2023, RT ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
[...] ha chiesto, con il proprio ricorso, l'accertamento di un contratto di Parte_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, 4° liv. operaio CCNL Pubblici Esercizi Minori Confcommercio, con titolare dell'impresa Controparte_1 individuale L'GR CUCINA, dal 1° dicembre 2016 fino al 15 dicembre 2022, con le conseguenti differenze retributive fatte pari, al netto delle somme percepite nel corso del lavoro irregolare, ad €. 126.376,61.
costituendosi in giudizio, ha riferito che la ricorrente, al Controparte_1 momento dell'assunzione, era in Italia irregolarmente, senza permesso di soggiorno, disoccupata e priva di parenti che potessero aiutarla, con un'estrema necessità di lavorare per pagare l'affitto del proprio alloggio e per potersi mantenere. Dal 9 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2017 aveva lavorato per 16 Parte_2 ore settimanali, solo nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle h. 16,30
3 alle h. 20,30, con la mansione di “addetta alla pulizia” del locale e all'occorrenza la mansione di “lava piatti”. Stessa mansione ed orario erano valsi dal gennaio 2018 e fino alla fine del mese di febbraio 2018. Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018, aveva svolto 24 ore Parte_2 settimanali, nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle h. 16,30 alle h. 20,30 ed il sabato dalle h. 9,00 alle h. 13,00 e dalle h. 16,30 alle h. 20,30, con la mansione di “addetta alla pulizia” del locale e all'occorrenza la mansione di “lava piatti”. Nei mesi dal giugno a dicembre 2018, aveva svolto 38 ore Parte_2 settimanali, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle h. 8,30 alle h. 13,30 e dalle h. 16,30 alle h. 20,30. Da luglio 2018, oltre alla mansione di “lava piatti” aveva iniziato a Parte_2 svolgere anche la mansione di “aiuto cucina”, in supporto alla SI.ra PE
, lavando e tagliando le verdure, e preparando i contorni.
[...]
Ciò era perdurato anche per gli anni 2019, 2020 e 2021. Nel 2022, aveva svolto la mansione di “lava piatti” e “aiuto cucina” Parte_2 in ausilio alla SI.ra per complessive 28-29 ore settimanali, Persona_1 sempre nei medesimi giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno in Prefettura (metà novembre 2022) aveva comunicato che non sarebbe più andata a Parte_2 lavorare e, senza alcun preavviso, non si era presentata più al locale.
e di , chiamati in causa (il primo CP_2 CP_3 CP_3 quale istituto percettore dei - mancati - contributi previdenziali, il secondo quale cessionario dell'azienda del resistente), riferivano di essere estranei alla vicenda, hiedendo in ogni caso la manleva nei confronti del convenuto. CP_3
Tentata più volte vanamente la conciliazione, ammessa ed espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 18 marzo 2025, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto nei limiti che seguono. RT
Va premesso che il rapporto di lavoro fra e (la Parte_2 Controparte_1 sua ditta individuale) si è certamente sviluppato informalmente, come si ricava anche dalla memoria di parte convenuta, ma con estensione cronologica, mansioni ed orari che non sono stati riferiti dalle parti in modo omogeneo, ragione per la quale il Tribunale ha ammesso la prova orale. Il presupposto in diritto della questione riguarda comunque il CCNL pubblici esercizi, che è quello che incontestabilmente è applicato dalla convenuta (doc. CP_5
13 fasc. conv.).
4 2. I testi sentiti sono stati i seguenti.
che ha lavorato per GR CUCINA DI ALBERTO Persona_2
MARIANI dal 2011 fino alla vendita del ramo nel 2023. Essa ha riferito:
“Indifferente. Ho lavorato per la ditta cessionaria fino a aprile 2024. Conosco per averla conosciuta sul lavoro.
RT ha cominciato a lavorare per a partire dal 2018,
RT Controparte_1 all'inizio dell'anno. La data finale mi pare quella giusta: più o meno dicembre 2022. faceva qualche mattina (due o tre giorni) e poi il pomeriggio, non so
RT quando perché io al pomeriggio non lavoravo. Alla mattina lavoravamo insieme e lavava i piatti e la verdura.
RT
Alla mattina preparavo anche le pietanze per il pomeriggio, doveva
RT solo bollire le verdure e fare la griglia. Non c'era nessuno che facesse il cuoco al pomeriggio. L'orario di andava dalle ore 9.00 fino alle 13/13.30 e per quello che
RT riguarda il pomeriggio ma non so essere più precisa. Mi pare di ricordare che lavorasse alla mattina di giovedì, venerdì e sabato. non lavorava alla domenica poiché alla domenica la ditta era chiusa,
RT tranne Natale, Pasqua, San Giuseppe in cui si lavorava alla domenica. Non so essere più precisa sugli orari. ha fatto sempre le mansioni che ho già descritto;
quando era
RT necessario, friggeva le melanzane. Ero io che cucinano, al massimo mi dava una mano e le chiedevo
RT qualcosa, ma non cucinava. Puliva la cucina;
non faceva la spesa. Era P_
che si occupava dei rifornimenti.
[...]
Improvvisamente, è sparita senza più nessuna notizia. Era prima di RT
Natale del 2022. una o due volte all'anno, si recava in Ucraina per problemi RT personali. Si assentava anche per un mese / un mese e mezzo. Oltre alle ferie ed ai periodi di chiusura del locale.”
che ha lavorato per GR CUCINA DI ALBERTO Testimone_1
MARIANI dal 2019 fino al 2021. Ha riferito: “Mi sono dimessa. Non ho fatto causa né ho crediti nei confronti di . Controparte_1
Conosco perché è una mia amica personale. RT
Non so dire quando abbia cominciato a lavorare per RT P_
. Quando me ne sono andata, ha continuato a lavorare per
[...] RT
GR CUCINA DI ALBERTO MARIANI. Io lavoravo tre/quattro giorni alla settimana: giovedì, venerdì e sabato. Ogni tanto la domenica. Si lavorava a Natale, Pasqua poi c'erano le feste importanti, come la festa del Patrono di . poteva lavorare insieme a me per due Per_3 RT domeniche al mese, circa.
5 Io facevo i pomeriggi con dalle ore 16.00 alle ore 20.30/21. Alle RT domeniche si lavorava solo alla mattina: dalle 7.30 fino alle 14.30. faceva la cuoca: cucinava tutti i piatti che erano scritti sul RT programma. Quando finiva quello che doveva preparare, aiutava anche me. Ci aiutavamo a vicenda. Io facevo la lava piatti e l'aiuto cuoco: le cose semplici le potevo cucinare anche io: le polpette, la pizza, i muffin salati. L'approvvigionamento lo curava . Controparte_1
Sapevo che lavorava anche alla mattina, ma me l'ha riferito lei. RT
Non so dire se si sia assentata senza dar più notizie di sé. RT
Quando lavoravo io c'era anche la SI.ra solo nei giorni Persona_2 festivi perché c'era tanto lavoro. Ho lavorato con lei anche un pomeriggio per via dell'assenza ” RT
che ha riferito: “Indifferente. Conosco Parte_3 Controparte_1 perché sono stato suo cliente. Mia moglie telefonava a Controparte_1 ordinando i prodotti che volevamo e io andavo a prenderli. Ciò poteva capitare da tre/quattro volte alla settimana come poteva essere delle settimane in cui non ordinavamo nulla. Credo di avere intravisto La vedevo quando entravo in negozio. RT
Potevo entrare in qualunque ora e in qualunque giorno, più precisamente fra le 10 e le 13 e fra le 16 e le 19, più o meno. Non so essere più preciso sugli anni. Capitava di festeggiare San Giuseppe con un ordine ad GR CUCINA DI ALBERTO MARIANI. La domenica l'esercizio era chiuso Può darsi che a Natale fosse aperto. Io non ne ho usufruito in quella occasione. Mi pare che lavasse la cucina e i pavimenti. Non mi ha mai servito. RT
Non so dire se si sia assentata.”
che ha lavorato per Allegra Cucina convenuta per circa Parte_4 due anni prima del COVID. Ha riferito: “Mi pare di aver iniziato nel corso del 2018. Mi pare che fossimo in primavera marzo/aprile 2018. Ho lavorato senza contratto. Me ne sono andata senza formalizzare le dimissioni. Non ho fatto causa al convenuto. Il SI. mi ha pagato tutto. Ho iniziato lavando i piatti ed P_ all'occorrenza aiutavo . Per_4
Non so dire precisamente quando abbia cominciato a lavorare, ma RT ricordo che ha lavorato per tanto tempo: sette/otto anni. Io lavoravo il venerdì ed il sabato solo 4 ore al pomeriggio. Facevo 8 h alla settimana.
si occupava di tutto: lavorava in cucina in particolare cucinava i RT dolci (torte e tortine) ed i salati per es. pasta, verdure, pizza. All'occorrenza aiutava a lavare i piatti e si occupava della pulizia del locale. Quando c'era bisogno faceva le consegne a domicilio, si occupava dell'approvvigionamento dal fruttivendolo.
6 veniva alla mattina, dall'apertura alle ore 8.00 non so dire RT esattamente quando se ne andava alla mattina. Poi tornava alle 16.00 fino alle 19.30/20.00. Non aveva mai un giorno di pausa. Mi pare che il mercoledì facesse mezza giornata. Era il SI. che chiedeva a di andare a P_ RT lavorare la domenica perché c'erano delle consegne da fare.
si occupava delle pulizie generali prima della chiusura del negozio. RT
Non so dire cosa facesse nel corso dell'anno 2017. Con riguardo all'anno 2018
ha svolto le mansioni di cui ho riferito e non solo le mansioni di RT addetta alle pulizie. ha sempre lavorato a tempo pieno. Ciò vale RT anche per l'anno 2018, 2019. La SI.ra mi disse che c'era stato qualcosa con il suo datore di RT lavoro che l'aveva convinta ad andare via. Conosco la SI.ra . L'ho incontrata quando lavoravamo durante le festività: PE
Capodanno, ferragosto, pasqua. Io la incontravo quando stavo uscendo e so che si occupava della cucina. Ho lavorato una volta con lei al pomeriggio. Io l'ho aiutata perché non c'era .” RT
che ha riferito: “Ero fornitore del SI. fino al Controparte_6 P_
2016, quando ho ceduto l'attività. Rifornivo il convenuto di frutta e verdura. Dopo la cessione dell'attività di cui ho detto sono passata a gestire una tabaccheria insieme ai miei figli a 30 m di distanza dalla ditta convenuta. Tutti i giorni passavo dall'Allegra Cucina per comprare il pranzo. Passavo a volte anche il pomeriggio. Le domeniche prima del covid la mia tabaccheria era sempre aperta. La rosticceria del convenuto era sempre chiusa. Lo dico con certezza. Dopo il COVID nella tabaccheria facevamo le pulizie ed eravamo sul posto. La rosticceria del convenuto era sempre chiusa, escluso la festa di san Per_5
Non ricordo chi fosse la SI. ra che ha deposto prima di me. Conosco di vista . Non l'ho mai vista servire dietro il banco. L'ho vista _1 mentre recuperava i piatti dal bancone. Non l'ho mai vista cucinare. Mi pare che il SI. cucinasse. Non ricordo se si facesse aiutare da qualcuno. Quando P_ arrivavo in rosticceria i piatti erano già pronti. La SI.ra era una SI.ra che lavorava lì. Non ricordo specificamente cosa PE facesse. Non ero in grado di vedere perfettamente la cucina.”
3. sostiene in ricorso di avere lavorato per L'GR RT
CUCINA dal 1° dicembre 2016 al 15 dicembre 2022 (circa sei anni) come cuoca (IV livello) con un orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 13.30 e dalle ore 16 alle ore 21,30 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Rileva che nei mesi di maggio, giugno e luglio la prestazione veniva resa anche la domenica, secondo i medesimi orari.
7 Circa la mansione (quella pretesa di cuoca) i testi più informati poiché compagni di lavoro della ricorrente e , ) l'hanno Per_2 Pt_4 Tes_1 confermata.
(che era la cuoca assunta regolarmente da Per_2 Controparte_1 riferisce che: “Alla mattina lavoravamo insieme e lavava i piatti e la RT verdura. Alla mattina preparavo anche le pietanze per il pomeriggio, doveva RT solo bollire le verdure e fare la griglia. Non c'era nessuno che facesse il cuoco al pomeriggio.”
riferisce: “ si occupava di tutto: lavorava in cucina in Pt_4 RT particolare cucinava i dolci (torte e tortine) ed i salati per es. pasta, verdure, pizza. All'occorrenza aiutava a lavare i piatti e si occupava della pulizia del locale. Quando c'era bisogno faceva le consegne a domicilio, si occupava dell'approvvigionamento dal fruttivendolo.”
dice: “ faceva la cuoca: cucinava tutti i piatti che Tes_1 RT erano scritti sul programma. Quando finiva quello che doveva preparare, aiutava anche me. Ci aiutavamo a vicenda. Io facevo la lava piatti e l'aiuto cuoco: le cose semplici le potevo cucinare anche io: le polpette, la pizza, i muffin salati.” I testi che erano clienti di si sono Parte_3 CP_6 Controparte_1 espressi in modo dubitativo. Il primo riferendo: “Mi pare che lavasse RT la cucina e i pavimenti.”, la seconda: “L'ho vista mentre recuperava i piatti dal bancone. Non l'ho mai vista cucinare. Mi pare che il SI. cucinasse. Non P_ ricordo se si facesse aiutare da qualcuno.” Circa l'orario, esso non ha potuto essere confermato. riferisce di un tempo pieno ed anzi sovrabbondante, distribuito su RT quattro giorni, con qualche giorno extra ordinem (feste, domeniche).
ha riferito: “ faceva qualche mattina (due o tre giorni) Per_2 RT
e poi il pomeriggio, non so quando perché io al pomeriggio non lavoravo. (…) L'orario di andava dalle ore 9.00 fino alle 13/13.30 e per quello che RT riguarda il pomeriggio ma non so essere più precisa. Mi pare di ricordare che lavorasse alla mattina di giovedì, venerdì e sabato. non lavorava alla RT domenica poiché alla domenica la ditta era chiusa, tranne Natale, Pasqua, San Giuseppe in cui si lavorava alla domenica.”
ha riferito: “Io facevo i pomeriggi con dalle ore Tes_1 RT
16.00 alle ore 20.30/21. Alle domeniche si lavorava solo alla mattina: dalle 7.30 fino alle 14.30.”
dice: “ veniva alla mattina, dall'apertura alle ore 8.00 Pt_4 RT non so dire esattamente quando se ne andava alla mattina. Poi tornava alle 16.00 fino alle 19.30/20.00. Non aveva mai un giorno di pausa. Mi pare che il mercoledì facesse mezza giornata. Era il SI. che chiedeva a di P_ RT andare a lavorare la domenica perché c'erano delle consegne da fare. (…) _1 ha sempre lavorato a tempo pieno. Ciò vale anche per l'anno 2018, 2019.”
[...]
8 I testi che erano clienti di non si sono espressi circa l'orario Controparte_1 della lavoratrice. Pare giusto riconoscere alla lavoratrice il tempo pieno, senza che si sia potuto accertare con la dovuta precisione uno standard costante di lavoro straordinario, per quanto possa dirsi accertato che la rosticceria rimaneva aperta nel corso di qualche evento festivo (Natale, Pasqua, San Giuseppe), escludendo però prevalentemente le domeniche, che invece la teste riferisce Tes_1 lavorate mezza giornata. Va riferito che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli deduca l'insufficienza della retribuzione per esso ricevuta, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto eccedenti quelle retribuite (cfr., a titolo esemplificativo, Cass., sez. lav., 12695/2001; Cass., sez. lav., 3714/2009 e più di recente Cass., sez. lav., 4076/2018). Deve allora osservarsi come l'istruttoria svolta non abbia consentito di confermare la ricostruzione attorea in punto di straordinario, con la necessaria precisione. Quanto alla durata cronologica complessiva della attività lavorativa di _1
(che ella indica, come detto, fra il 1° dicembre 2016 e il 15 dicembre 2022
[...] data del suo allontanamento volontario) essa non può essere confermata.
riferisce: “ ha cominciato a lavorare per Per_2 RT P_
a partire dal 2018, all'inizio dell'anno. La data finale mi pare quella
[...] giusta: più o meno dicembre 2022.”
riferisce: “Non so dire quando abbia cominciato a Tes_1 RT lavorare per . Quando me ne sono andata [2021], Controparte_1 RT ha continuato a lavorare per GR CUCINA DI ALBERTO MARIANI.”
riferisce: “Non so dire precisamente quando abbia Pt_4 RT cominciato a lavorare, ma ricordo che ha lavorato per tanto tempo: sette/otto anni.”. Gli altri testi non danno ulteriori elementi utili. riferisce nel proprio ricorso che aveva lavorato Controparte_1 RT anche nel 2017, ma con un contratto part time, godendo di 70 (= 38 + 8 + 24 memoria, p. 3) giorni di ferie.
La conferma giudiziale può dirsi effettiva solo per il periodo che va dal 1° gennaio 2018 al 15 dicembre 2022, non potendo estendersi il pieno accertamento dell'an della prestazione all'anno 2017, se non per ciò che è stato ammesso da P_
, che è però rimasto del tutto incerto per quanto riguarda la ricaduta in
[...] termini retributivi. L'inquadramento di come IV livello CCNL Pubblici esercizi RT
CO (doc. 12 fasc. conv.) pare corretta, visto che l'art. 54 del citato CCNL riconduce a tale inquadramento “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative
9 operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, fra cui il “cuoco Capo partita;
cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina”.
4. Circa le differenze retributive, riferisce di avere percepito RT nel corso del rapporto netti € 64.800,00, con una retribuzione di € 900,00 netti al mese. La cifra a credito di non può essere calcolata con precisione, essendo RT mancato un effettivo accertamento di ferie, malattia ed assenze, giorni festivi lavorati, di cui sarebbe impossibile una precisa contabilità. Pare quindi opportuno fare ricorso all'art. 432 c.p.c., liquidando, per differenze retributive sulla somma effettivamente percepita, della somma lorda rispondente al netto € 27.000, incluso TFR e spettanze di fine rapporto. La somma assorbe eventuali altri controcrediti, quali quello di € 500,00, segnalato da nella sua memoria. Controparte_1
Su detta somma andranno pagati all' i contributi a carico del datore di lavoro. CP_2
5. Quanto alla pretesa responsabilità concorrente e solidale di
[...]
, essa non può essere condivisa. Controparte_3
La domanda ex art. 2112 c.c. non è invero stata formalizzata da alcuna delle parti in causa, ex art. 420, primo comma, c.c., neppure da ad istanza della RT quale è stato esteso il contraddittorio, presupponendosi in origine una responsabilità solidale indicata dalla richiamata norma (art. 2112, secondo comma, c.c.) e confermata anche in sede di discussione orale. In ogni caso, si è potuto accertare per via documentale che, al momento della vendita dell'azienda, in data 23 ottobre 2023 (doc. 1 fasc. CP_3
), il rapporto di lavoro tra la e L'GR
[...] RT
CUCINA era già cessato. Contestualmente all'atto di vendita di azienda, L'GR CUCINA dichiara di aver risolto ogni rapporto di lavoro con chiunque avesse prestato la propria opera nell'azienda in oggetto. dichiara nell'atto non solo di aver Controparte_1 soddisfatto ogni pretesa di carattere retributivo e contributivo avanzata dai lavoratori, ma anche manleva la parte acquirente da ogni somma fosse chiamato a corrispondere nei confronti di lavoratori dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo (art. 8 del contratto). Quindi, al più, LA di avrebbe dovuto essere CP_3 CP_3 garantita dal cedente L'GR CUCINA. L' , dal canto suo, quale contraddittore necessario, procederà alla CP_2 quantificazione dei contributi relativi al periodo accertato (dal 1° gennaio 2018 al 15 dicembre 2022, con la qualifica accertata), senza che sia necessaria alcuna ulteriore statuizione.
10 6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.500,00, oltre oneri di legge. va condannata al pagamento delle spese nei confronti di RT [...]
, per complessivi € 3.500,00 oltre oneri di legge. Controparte_3
Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (partecipazione necessaria dell' al giudizio) per compensare integralmente le altre spese del CP_2 giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'avvenuta instaurazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, al livello quarto operaio del CCNL Pubblici Esercizi Minori Confcommercio, tra ed il SInor RT
quale titolare dell'impresa individuale L'Allegra cucina di Controparte_1
AL Mariani, dal 1° gennaio 2018 al 15 dicembre 2022; 2) accerta e dichiara dovuta a favore della SInora da parte del RT SInor quale titolare dell'impresa individuale L'GR Controparte_1
CUCINA di AL Mariani, in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro, la somma lorda (liquidata ex art. 432 c.p.c.) corrispondente al netto di € 27.000, incluso TFR e spettanze di fine rapporto;
su detta somma andranno corrisposti all' i relativi CP_2 contributi;
3) condanna la parte soccombente Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del Difensore antistatario di
Avv. Andrea Anselmi, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli RT accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
condanna al alla rifusione delle spese processuali a RT vantaggio di , liquidate in complessivi € Controparte_3
3.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie;
compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite. Così deciso il 18 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 12 luglio 2023 da elettivamente domiciliata in Milano, Via R. Fucini, 5, presso lo RT studio dell'Avv. Andrea Anselmi, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Gabriele Gerenzani, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo titolare, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Besana, 8, presso lo studio dell'Avv. Cosetta Ortolani, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto e contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè, 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
terzo chiamato e contro
, in persona del suo titolare, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Gorgonzola, via Restelli, 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Greco, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Marianna Luciano, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto
OGGETTO: contratto di lavoro individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
1 CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE RT
1) accertare e dichiarare l'avvenuta instaurazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, al livello quarto operaio del CCNL Pubblici Esercizi Minori Confcommercio, tra la SInora ed il RT SInor quale titolare dell'impresa individuale L'allegra cucina di Controparte_1
AL Mariani, a far tempo dal 1° dicembre 2016 e sino al 15 dicembre 2022;
2) accertare e dichiarare la natura irregolare del contratto di lavoro subordinato intercorso tra la SInora ed il SInor quale titolare RT Controparte_1 dell'impresa individuale L'allegra cucina di AL Mariani la Buongiorno Milano Srls a far tempo dal 1° dicembre 2016 e sino al 15 dicembre 2022;
3) accertare e dichiarare dovute a favore della SInora da parte del RT SInor quale titolare dell'impresa individuale L'allegra cucina di Controparte_1
AL Mariani, in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro, i seguenti importi e di conseguenza condannare il SInor quale titolare dell'impresa Controparte_1 individuale L'allegra cucina di AL Mariani, al pagamento delle seguenti somme:
€. 181.142,65 a titolo di differenze retributive sul maggior orario di lavoro svolto;
€. 45.519,24 per lavoro straordinario;
€. 9.041,02 per tredicesime;
€. 8.209,40 per quattordicesime;
€. 9.041,20 per ferie non godute;
€. 10.033,96 a titolo di TFR;
dando altresì atto del riconoscimento di aver percepito, per quel medesimo periodo di tempo, l'importo complessivo di €. 64.800,00, da portare in detrazione sul maggior dovuto, il tutto per un totale dovuto netto dunque pari ad €. 126.376,61 salvo errori ed omissioni ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata, dal momento del dovuto al saldo effettivo, o quella differente maggiore o minore somma che parrà di giustizia, anche a seguito dell'espletanda istruttoria;
emettere ogni ulteriore statuizione, declaratoria e provvidenza del caso;
4) con vittoria di spese e compensi di giudizio.
PER IL CONVENUTO L'GR CUCINA:
1) rigettare integralmente tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le deduzioni esposte nel presente atto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi, dedurre quanto ammesso dalla ricorrente di aver percepito a titolo di compenso e quanto versato dal SI. CP_4
nelle veci della SI.ra (€ 500,00 cfr. doc. 8 cit.) per la presentazione
[...] _1 della domanda di regolarizzazione per l'ottenimento del permesso di soggiorno.
2 PER IL TERZO INTERVENUTO;
CP_2 giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiari con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, e degli obbligati solidali, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PER IL TERZO INTERVENUTO : CP_3 CP_3
1) in via preliminare di rito: ritenere e dichiarare la carenza di interesse ad agire delle parti in causa nei confronti de con ogni Controparte_3 opportuna statuizione in ragione di ciò
2) nel merito, in via preliminare
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli eventuali crediti vantati a titolo retributivo dalla ricorrente in relazione al periodo antecedente alla data del 21.02.2018
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli eventuali crediti vantati a titolo contributivo dalla ricorrente in relazione al periodo antecedente alla data del 29.02.2019 3) in ogni caso, rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 12 luglio 2023, RT ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
[...] ha chiesto, con il proprio ricorso, l'accertamento di un contratto di Parte_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, 4° liv. operaio CCNL Pubblici Esercizi Minori Confcommercio, con titolare dell'impresa Controparte_1 individuale L'GR CUCINA, dal 1° dicembre 2016 fino al 15 dicembre 2022, con le conseguenti differenze retributive fatte pari, al netto delle somme percepite nel corso del lavoro irregolare, ad €. 126.376,61.
costituendosi in giudizio, ha riferito che la ricorrente, al Controparte_1 momento dell'assunzione, era in Italia irregolarmente, senza permesso di soggiorno, disoccupata e priva di parenti che potessero aiutarla, con un'estrema necessità di lavorare per pagare l'affitto del proprio alloggio e per potersi mantenere. Dal 9 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2017 aveva lavorato per 16 Parte_2 ore settimanali, solo nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle h. 16,30
3 alle h. 20,30, con la mansione di “addetta alla pulizia” del locale e all'occorrenza la mansione di “lava piatti”. Stessa mansione ed orario erano valsi dal gennaio 2018 e fino alla fine del mese di febbraio 2018. Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018, aveva svolto 24 ore Parte_2 settimanali, nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle h. 16,30 alle h. 20,30 ed il sabato dalle h. 9,00 alle h. 13,00 e dalle h. 16,30 alle h. 20,30, con la mansione di “addetta alla pulizia” del locale e all'occorrenza la mansione di “lava piatti”. Nei mesi dal giugno a dicembre 2018, aveva svolto 38 ore Parte_2 settimanali, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle h. 8,30 alle h. 13,30 e dalle h. 16,30 alle h. 20,30. Da luglio 2018, oltre alla mansione di “lava piatti” aveva iniziato a Parte_2 svolgere anche la mansione di “aiuto cucina”, in supporto alla SI.ra PE
, lavando e tagliando le verdure, e preparando i contorni.
[...]
Ciò era perdurato anche per gli anni 2019, 2020 e 2021. Nel 2022, aveva svolto la mansione di “lava piatti” e “aiuto cucina” Parte_2 in ausilio alla SI.ra per complessive 28-29 ore settimanali, Persona_1 sempre nei medesimi giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno in Prefettura (metà novembre 2022) aveva comunicato che non sarebbe più andata a Parte_2 lavorare e, senza alcun preavviso, non si era presentata più al locale.
e di , chiamati in causa (il primo CP_2 CP_3 CP_3 quale istituto percettore dei - mancati - contributi previdenziali, il secondo quale cessionario dell'azienda del resistente), riferivano di essere estranei alla vicenda, hiedendo in ogni caso la manleva nei confronti del convenuto. CP_3
Tentata più volte vanamente la conciliazione, ammessa ed espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 18 marzo 2025, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto nei limiti che seguono. RT
Va premesso che il rapporto di lavoro fra e (la Parte_2 Controparte_1 sua ditta individuale) si è certamente sviluppato informalmente, come si ricava anche dalla memoria di parte convenuta, ma con estensione cronologica, mansioni ed orari che non sono stati riferiti dalle parti in modo omogeneo, ragione per la quale il Tribunale ha ammesso la prova orale. Il presupposto in diritto della questione riguarda comunque il CCNL pubblici esercizi, che è quello che incontestabilmente è applicato dalla convenuta (doc. CP_5
13 fasc. conv.).
4 2. I testi sentiti sono stati i seguenti.
che ha lavorato per GR CUCINA DI ALBERTO Persona_2
MARIANI dal 2011 fino alla vendita del ramo nel 2023. Essa ha riferito:
“Indifferente. Ho lavorato per la ditta cessionaria fino a aprile 2024. Conosco per averla conosciuta sul lavoro.
RT ha cominciato a lavorare per a partire dal 2018,
RT Controparte_1 all'inizio dell'anno. La data finale mi pare quella giusta: più o meno dicembre 2022. faceva qualche mattina (due o tre giorni) e poi il pomeriggio, non so
RT quando perché io al pomeriggio non lavoravo. Alla mattina lavoravamo insieme e lavava i piatti e la verdura.
RT
Alla mattina preparavo anche le pietanze per il pomeriggio, doveva
RT solo bollire le verdure e fare la griglia. Non c'era nessuno che facesse il cuoco al pomeriggio. L'orario di andava dalle ore 9.00 fino alle 13/13.30 e per quello che
RT riguarda il pomeriggio ma non so essere più precisa. Mi pare di ricordare che lavorasse alla mattina di giovedì, venerdì e sabato. non lavorava alla domenica poiché alla domenica la ditta era chiusa,
RT tranne Natale, Pasqua, San Giuseppe in cui si lavorava alla domenica. Non so essere più precisa sugli orari. ha fatto sempre le mansioni che ho già descritto;
quando era
RT necessario, friggeva le melanzane. Ero io che cucinano, al massimo mi dava una mano e le chiedevo
RT qualcosa, ma non cucinava. Puliva la cucina;
non faceva la spesa. Era P_
che si occupava dei rifornimenti.
[...]
Improvvisamente, è sparita senza più nessuna notizia. Era prima di RT
Natale del 2022. una o due volte all'anno, si recava in Ucraina per problemi RT personali. Si assentava anche per un mese / un mese e mezzo. Oltre alle ferie ed ai periodi di chiusura del locale.”
che ha lavorato per GR CUCINA DI ALBERTO Testimone_1
MARIANI dal 2019 fino al 2021. Ha riferito: “Mi sono dimessa. Non ho fatto causa né ho crediti nei confronti di . Controparte_1
Conosco perché è una mia amica personale. RT
Non so dire quando abbia cominciato a lavorare per RT P_
. Quando me ne sono andata, ha continuato a lavorare per
[...] RT
GR CUCINA DI ALBERTO MARIANI. Io lavoravo tre/quattro giorni alla settimana: giovedì, venerdì e sabato. Ogni tanto la domenica. Si lavorava a Natale, Pasqua poi c'erano le feste importanti, come la festa del Patrono di . poteva lavorare insieme a me per due Per_3 RT domeniche al mese, circa.
5 Io facevo i pomeriggi con dalle ore 16.00 alle ore 20.30/21. Alle RT domeniche si lavorava solo alla mattina: dalle 7.30 fino alle 14.30. faceva la cuoca: cucinava tutti i piatti che erano scritti sul RT programma. Quando finiva quello che doveva preparare, aiutava anche me. Ci aiutavamo a vicenda. Io facevo la lava piatti e l'aiuto cuoco: le cose semplici le potevo cucinare anche io: le polpette, la pizza, i muffin salati. L'approvvigionamento lo curava . Controparte_1
Sapevo che lavorava anche alla mattina, ma me l'ha riferito lei. RT
Non so dire se si sia assentata senza dar più notizie di sé. RT
Quando lavoravo io c'era anche la SI.ra solo nei giorni Persona_2 festivi perché c'era tanto lavoro. Ho lavorato con lei anche un pomeriggio per via dell'assenza ” RT
che ha riferito: “Indifferente. Conosco Parte_3 Controparte_1 perché sono stato suo cliente. Mia moglie telefonava a Controparte_1 ordinando i prodotti che volevamo e io andavo a prenderli. Ciò poteva capitare da tre/quattro volte alla settimana come poteva essere delle settimane in cui non ordinavamo nulla. Credo di avere intravisto La vedevo quando entravo in negozio. RT
Potevo entrare in qualunque ora e in qualunque giorno, più precisamente fra le 10 e le 13 e fra le 16 e le 19, più o meno. Non so essere più preciso sugli anni. Capitava di festeggiare San Giuseppe con un ordine ad GR CUCINA DI ALBERTO MARIANI. La domenica l'esercizio era chiuso Può darsi che a Natale fosse aperto. Io non ne ho usufruito in quella occasione. Mi pare che lavasse la cucina e i pavimenti. Non mi ha mai servito. RT
Non so dire se si sia assentata.”
che ha lavorato per Allegra Cucina convenuta per circa Parte_4 due anni prima del COVID. Ha riferito: “Mi pare di aver iniziato nel corso del 2018. Mi pare che fossimo in primavera marzo/aprile 2018. Ho lavorato senza contratto. Me ne sono andata senza formalizzare le dimissioni. Non ho fatto causa al convenuto. Il SI. mi ha pagato tutto. Ho iniziato lavando i piatti ed P_ all'occorrenza aiutavo . Per_4
Non so dire precisamente quando abbia cominciato a lavorare, ma RT ricordo che ha lavorato per tanto tempo: sette/otto anni. Io lavoravo il venerdì ed il sabato solo 4 ore al pomeriggio. Facevo 8 h alla settimana.
si occupava di tutto: lavorava in cucina in particolare cucinava i RT dolci (torte e tortine) ed i salati per es. pasta, verdure, pizza. All'occorrenza aiutava a lavare i piatti e si occupava della pulizia del locale. Quando c'era bisogno faceva le consegne a domicilio, si occupava dell'approvvigionamento dal fruttivendolo.
6 veniva alla mattina, dall'apertura alle ore 8.00 non so dire RT esattamente quando se ne andava alla mattina. Poi tornava alle 16.00 fino alle 19.30/20.00. Non aveva mai un giorno di pausa. Mi pare che il mercoledì facesse mezza giornata. Era il SI. che chiedeva a di andare a P_ RT lavorare la domenica perché c'erano delle consegne da fare.
si occupava delle pulizie generali prima della chiusura del negozio. RT
Non so dire cosa facesse nel corso dell'anno 2017. Con riguardo all'anno 2018
ha svolto le mansioni di cui ho riferito e non solo le mansioni di RT addetta alle pulizie. ha sempre lavorato a tempo pieno. Ciò vale RT anche per l'anno 2018, 2019. La SI.ra mi disse che c'era stato qualcosa con il suo datore di RT lavoro che l'aveva convinta ad andare via. Conosco la SI.ra . L'ho incontrata quando lavoravamo durante le festività: PE
Capodanno, ferragosto, pasqua. Io la incontravo quando stavo uscendo e so che si occupava della cucina. Ho lavorato una volta con lei al pomeriggio. Io l'ho aiutata perché non c'era .” RT
che ha riferito: “Ero fornitore del SI. fino al Controparte_6 P_
2016, quando ho ceduto l'attività. Rifornivo il convenuto di frutta e verdura. Dopo la cessione dell'attività di cui ho detto sono passata a gestire una tabaccheria insieme ai miei figli a 30 m di distanza dalla ditta convenuta. Tutti i giorni passavo dall'Allegra Cucina per comprare il pranzo. Passavo a volte anche il pomeriggio. Le domeniche prima del covid la mia tabaccheria era sempre aperta. La rosticceria del convenuto era sempre chiusa. Lo dico con certezza. Dopo il COVID nella tabaccheria facevamo le pulizie ed eravamo sul posto. La rosticceria del convenuto era sempre chiusa, escluso la festa di san Per_5
Non ricordo chi fosse la SI. ra che ha deposto prima di me. Conosco di vista . Non l'ho mai vista servire dietro il banco. L'ho vista _1 mentre recuperava i piatti dal bancone. Non l'ho mai vista cucinare. Mi pare che il SI. cucinasse. Non ricordo se si facesse aiutare da qualcuno. Quando P_ arrivavo in rosticceria i piatti erano già pronti. La SI.ra era una SI.ra che lavorava lì. Non ricordo specificamente cosa PE facesse. Non ero in grado di vedere perfettamente la cucina.”
3. sostiene in ricorso di avere lavorato per L'GR RT
CUCINA dal 1° dicembre 2016 al 15 dicembre 2022 (circa sei anni) come cuoca (IV livello) con un orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 13.30 e dalle ore 16 alle ore 21,30 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Rileva che nei mesi di maggio, giugno e luglio la prestazione veniva resa anche la domenica, secondo i medesimi orari.
7 Circa la mansione (quella pretesa di cuoca) i testi più informati poiché compagni di lavoro della ricorrente e , ) l'hanno Per_2 Pt_4 Tes_1 confermata.
(che era la cuoca assunta regolarmente da Per_2 Controparte_1 riferisce che: “Alla mattina lavoravamo insieme e lavava i piatti e la RT verdura. Alla mattina preparavo anche le pietanze per il pomeriggio, doveva RT solo bollire le verdure e fare la griglia. Non c'era nessuno che facesse il cuoco al pomeriggio.”
riferisce: “ si occupava di tutto: lavorava in cucina in Pt_4 RT particolare cucinava i dolci (torte e tortine) ed i salati per es. pasta, verdure, pizza. All'occorrenza aiutava a lavare i piatti e si occupava della pulizia del locale. Quando c'era bisogno faceva le consegne a domicilio, si occupava dell'approvvigionamento dal fruttivendolo.”
dice: “ faceva la cuoca: cucinava tutti i piatti che Tes_1 RT erano scritti sul programma. Quando finiva quello che doveva preparare, aiutava anche me. Ci aiutavamo a vicenda. Io facevo la lava piatti e l'aiuto cuoco: le cose semplici le potevo cucinare anche io: le polpette, la pizza, i muffin salati.” I testi che erano clienti di si sono Parte_3 CP_6 Controparte_1 espressi in modo dubitativo. Il primo riferendo: “Mi pare che lavasse RT la cucina e i pavimenti.”, la seconda: “L'ho vista mentre recuperava i piatti dal bancone. Non l'ho mai vista cucinare. Mi pare che il SI. cucinasse. Non P_ ricordo se si facesse aiutare da qualcuno.” Circa l'orario, esso non ha potuto essere confermato. riferisce di un tempo pieno ed anzi sovrabbondante, distribuito su RT quattro giorni, con qualche giorno extra ordinem (feste, domeniche).
ha riferito: “ faceva qualche mattina (due o tre giorni) Per_2 RT
e poi il pomeriggio, non so quando perché io al pomeriggio non lavoravo. (…) L'orario di andava dalle ore 9.00 fino alle 13/13.30 e per quello che RT riguarda il pomeriggio ma non so essere più precisa. Mi pare di ricordare che lavorasse alla mattina di giovedì, venerdì e sabato. non lavorava alla RT domenica poiché alla domenica la ditta era chiusa, tranne Natale, Pasqua, San Giuseppe in cui si lavorava alla domenica.”
ha riferito: “Io facevo i pomeriggi con dalle ore Tes_1 RT
16.00 alle ore 20.30/21. Alle domeniche si lavorava solo alla mattina: dalle 7.30 fino alle 14.30.”
dice: “ veniva alla mattina, dall'apertura alle ore 8.00 Pt_4 RT non so dire esattamente quando se ne andava alla mattina. Poi tornava alle 16.00 fino alle 19.30/20.00. Non aveva mai un giorno di pausa. Mi pare che il mercoledì facesse mezza giornata. Era il SI. che chiedeva a di P_ RT andare a lavorare la domenica perché c'erano delle consegne da fare. (…) _1 ha sempre lavorato a tempo pieno. Ciò vale anche per l'anno 2018, 2019.”
[...]
8 I testi che erano clienti di non si sono espressi circa l'orario Controparte_1 della lavoratrice. Pare giusto riconoscere alla lavoratrice il tempo pieno, senza che si sia potuto accertare con la dovuta precisione uno standard costante di lavoro straordinario, per quanto possa dirsi accertato che la rosticceria rimaneva aperta nel corso di qualche evento festivo (Natale, Pasqua, San Giuseppe), escludendo però prevalentemente le domeniche, che invece la teste riferisce Tes_1 lavorate mezza giornata. Va riferito che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli deduca l'insufficienza della retribuzione per esso ricevuta, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto eccedenti quelle retribuite (cfr., a titolo esemplificativo, Cass., sez. lav., 12695/2001; Cass., sez. lav., 3714/2009 e più di recente Cass., sez. lav., 4076/2018). Deve allora osservarsi come l'istruttoria svolta non abbia consentito di confermare la ricostruzione attorea in punto di straordinario, con la necessaria precisione. Quanto alla durata cronologica complessiva della attività lavorativa di _1
(che ella indica, come detto, fra il 1° dicembre 2016 e il 15 dicembre 2022
[...] data del suo allontanamento volontario) essa non può essere confermata.
riferisce: “ ha cominciato a lavorare per Per_2 RT P_
a partire dal 2018, all'inizio dell'anno. La data finale mi pare quella
[...] giusta: più o meno dicembre 2022.”
riferisce: “Non so dire quando abbia cominciato a Tes_1 RT lavorare per . Quando me ne sono andata [2021], Controparte_1 RT ha continuato a lavorare per GR CUCINA DI ALBERTO MARIANI.”
riferisce: “Non so dire precisamente quando abbia Pt_4 RT cominciato a lavorare, ma ricordo che ha lavorato per tanto tempo: sette/otto anni.”. Gli altri testi non danno ulteriori elementi utili. riferisce nel proprio ricorso che aveva lavorato Controparte_1 RT anche nel 2017, ma con un contratto part time, godendo di 70 (= 38 + 8 + 24 memoria, p. 3) giorni di ferie.
La conferma giudiziale può dirsi effettiva solo per il periodo che va dal 1° gennaio 2018 al 15 dicembre 2022, non potendo estendersi il pieno accertamento dell'an della prestazione all'anno 2017, se non per ciò che è stato ammesso da P_
, che è però rimasto del tutto incerto per quanto riguarda la ricaduta in
[...] termini retributivi. L'inquadramento di come IV livello CCNL Pubblici esercizi RT
CO (doc. 12 fasc. conv.) pare corretta, visto che l'art. 54 del citato CCNL riconduce a tale inquadramento “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative
9 operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, fra cui il “cuoco Capo partita;
cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina”.
4. Circa le differenze retributive, riferisce di avere percepito RT nel corso del rapporto netti € 64.800,00, con una retribuzione di € 900,00 netti al mese. La cifra a credito di non può essere calcolata con precisione, essendo RT mancato un effettivo accertamento di ferie, malattia ed assenze, giorni festivi lavorati, di cui sarebbe impossibile una precisa contabilità. Pare quindi opportuno fare ricorso all'art. 432 c.p.c., liquidando, per differenze retributive sulla somma effettivamente percepita, della somma lorda rispondente al netto € 27.000, incluso TFR e spettanze di fine rapporto. La somma assorbe eventuali altri controcrediti, quali quello di € 500,00, segnalato da nella sua memoria. Controparte_1
Su detta somma andranno pagati all' i contributi a carico del datore di lavoro. CP_2
5. Quanto alla pretesa responsabilità concorrente e solidale di
[...]
, essa non può essere condivisa. Controparte_3
La domanda ex art. 2112 c.c. non è invero stata formalizzata da alcuna delle parti in causa, ex art. 420, primo comma, c.c., neppure da ad istanza della RT quale è stato esteso il contraddittorio, presupponendosi in origine una responsabilità solidale indicata dalla richiamata norma (art. 2112, secondo comma, c.c.) e confermata anche in sede di discussione orale. In ogni caso, si è potuto accertare per via documentale che, al momento della vendita dell'azienda, in data 23 ottobre 2023 (doc. 1 fasc. CP_3
), il rapporto di lavoro tra la e L'GR
[...] RT
CUCINA era già cessato. Contestualmente all'atto di vendita di azienda, L'GR CUCINA dichiara di aver risolto ogni rapporto di lavoro con chiunque avesse prestato la propria opera nell'azienda in oggetto. dichiara nell'atto non solo di aver Controparte_1 soddisfatto ogni pretesa di carattere retributivo e contributivo avanzata dai lavoratori, ma anche manleva la parte acquirente da ogni somma fosse chiamato a corrispondere nei confronti di lavoratori dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo (art. 8 del contratto). Quindi, al più, LA di avrebbe dovuto essere CP_3 CP_3 garantita dal cedente L'GR CUCINA. L' , dal canto suo, quale contraddittore necessario, procederà alla CP_2 quantificazione dei contributi relativi al periodo accertato (dal 1° gennaio 2018 al 15 dicembre 2022, con la qualifica accertata), senza che sia necessaria alcuna ulteriore statuizione.
10 6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.500,00, oltre oneri di legge. va condannata al pagamento delle spese nei confronti di RT [...]
, per complessivi € 3.500,00 oltre oneri di legge. Controparte_3
Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (partecipazione necessaria dell' al giudizio) per compensare integralmente le altre spese del CP_2 giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'avvenuta instaurazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, al livello quarto operaio del CCNL Pubblici Esercizi Minori Confcommercio, tra ed il SInor RT
quale titolare dell'impresa individuale L'Allegra cucina di Controparte_1
AL Mariani, dal 1° gennaio 2018 al 15 dicembre 2022; 2) accerta e dichiara dovuta a favore della SInora da parte del RT SInor quale titolare dell'impresa individuale L'GR Controparte_1
CUCINA di AL Mariani, in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro, la somma lorda (liquidata ex art. 432 c.p.c.) corrispondente al netto di € 27.000, incluso TFR e spettanze di fine rapporto;
su detta somma andranno corrisposti all' i relativi CP_2 contributi;
3) condanna la parte soccombente Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del Difensore antistatario di
Avv. Andrea Anselmi, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli RT accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
condanna al alla rifusione delle spese processuali a RT vantaggio di , liquidate in complessivi € Controparte_3
3.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie;
compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite. Così deciso il 18 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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