TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 692/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Sansepolcro, Via XXV Aprile n. 62, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Amedeo Stoppa che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Serena Cianflone e Gaetano Bonofiglio
- resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Disapplicare il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli
atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale
educativo nell'area personale docente;
e/o interpretare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti
ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il
personale educativo;
2) Disapplicare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi,
1 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
e/o interpretare
l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016,
nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i
destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3) Accertare e dichiarare il
diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite
la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, 4) Condannare il , Controparte_1
in persona del in carica, (C.F. , corrente in Roma, Viale Trastevere, CP_2 P.IVA_1
76/A all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015,
così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di: Prof.ssa (C.F. Parte_1
) per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 secondo le modalità C.F._1
del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 1.000,oo, ovvero, in
subordine, condannare il , in persona del Ministro in Controparte_1
carica, (C.F. , a corrispondere al Ricorrente una somma pari ad € 1.000,00, P.IVA_1
o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento
del danno. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari per le quali si chiede si chiede la
maggiorazione obbligatoria ex lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis
DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (“Ricerca
ipertestuale all'interno dell'atto ex Legge Cartabia”) da liquidarsi in favore del difensore
antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il resistente con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2022/2023 e P_
2023/2024 in qualità di personale educativo non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00
per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la
CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3,
35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, aveva affermato la spettanza del diritto oggetto di giudizio;
che sussisteva l'equiparazione tra docenti e personale educativo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di P_
parte ricorrente, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta, dopo rinvio ex art. 181 c.p.c., la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 10.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
3 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Deve poi rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere P_
(solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del P_
e devono trovare applicazioni i principi secondo cui: “In tema di personale scolastico, la
c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107
del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la
partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale
educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella
propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo
4 di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (Cass.
Sez. Lav. 32104/2022, cfr. Cass. Sez. Lav. 9895/2024), oltre che quelli espressi da Cass.
Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c., secondo cui: “… 1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a
suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, P_
ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma
specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n.
724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è
attualmente in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione nei limiti di 2/3, richiamandosi le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda. Per il restante 1/3 le spese di lite si compensano, atteso il rinvio ex art. 181 c.p.c. disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
5 accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto gli anni scolastici 2022/2023
e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il resistente al pagamento, P_
in favore della parte ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €. 220,00
per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 16.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 692/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Sansepolcro, Via XXV Aprile n. 62, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Amedeo Stoppa che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Serena Cianflone e Gaetano Bonofiglio
- resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Disapplicare il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli
atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale
educativo nell'area personale docente;
e/o interpretare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti
ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il
personale educativo;
2) Disapplicare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi,
1 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
e/o interpretare
l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016,
nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i
destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3) Accertare e dichiarare il
diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite
la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, 4) Condannare il , Controparte_1
in persona del in carica, (C.F. , corrente in Roma, Viale Trastevere, CP_2 P.IVA_1
76/A all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015,
così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di: Prof.ssa (C.F. Parte_1
) per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 secondo le modalità C.F._1
del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 1.000,oo, ovvero, in
subordine, condannare il , in persona del Ministro in Controparte_1
carica, (C.F. , a corrispondere al Ricorrente una somma pari ad € 1.000,00, P.IVA_1
o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento
del danno. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari per le quali si chiede si chiede la
maggiorazione obbligatoria ex lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis
DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (“Ricerca
ipertestuale all'interno dell'atto ex Legge Cartabia”) da liquidarsi in favore del difensore
antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il resistente con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2022/2023 e P_
2023/2024 in qualità di personale educativo non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00
per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la
CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3,
35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, aveva affermato la spettanza del diritto oggetto di giudizio;
che sussisteva l'equiparazione tra docenti e personale educativo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di P_
parte ricorrente, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta, dopo rinvio ex art. 181 c.p.c., la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 10.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
3 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Deve poi rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere P_
(solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del P_
e devono trovare applicazioni i principi secondo cui: “In tema di personale scolastico, la
c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107
del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la
partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale
educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella
propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo
4 di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (Cass.
Sez. Lav. 32104/2022, cfr. Cass. Sez. Lav. 9895/2024), oltre che quelli espressi da Cass.
Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c., secondo cui: “… 1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a
suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, P_
ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma
specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n.
724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è
attualmente in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione nei limiti di 2/3, richiamandosi le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda. Per il restante 1/3 le spese di lite si compensano, atteso il rinvio ex art. 181 c.p.c. disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
5 accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto gli anni scolastici 2022/2023
e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il resistente al pagamento, P_
in favore della parte ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €. 220,00
per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 16.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6