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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 11779/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 12.6.25, a norma del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11779/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della soc. “ (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Sammartino n. 55, presso lo studio P.IVA_1
degli Avv.ti Antonio Sangiorgi e Marco Monastero, che lo rappresentano e difendono nel presente procedimento giusta procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Palermo, Controparte_1 C.F._2
via Siracusa n. 34, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Buccellato, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
transazione (art. 1965 c.c.) ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta da in Parte_1
proprio e n.q. di legale rappresentante della soc. “ Parte_2
, avverso il Decreto n. 2524/2024 emesso nel procedimento R.G. n. 8416/24 in data
[...]
5.7.24, con il quale il Tribunale di Palermo gli ha ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
di € 146.000,00 oltre spese del procedimento, in forza della scrittura CP_1
transattiva intervenuta tra le parti di causa in data 10.2.21. si è costituito nel presente giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 24.1.25 insistendo per il rigetto dell'opposizione ex adverso spiegata poiché infondata in fatto ed in diritto.
***
Venendo, quindi, alla disamina della lite, il Tribunale osserva in punto di fatto che il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione è stato emesso in forza della scrittura privata sottoscritta in data 10.2.21 tra e , sia in proprio Controparte_1 Parte_1
che nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società
[...]
Parte_2
In particolare, nella scrittura che precede (v. produzione allegata al ricorso monitorio) viene premesso che nel settembre del 2015 e nel novembre 2016, le parti avevano sottoscritto due distinti preliminari di compravendita immobiliare, aventi rispettivamente ad oggetto l'appartamento “in corso di ricostruzione” sito in Palermo, con accesso da Vicolo Marotta n. 15 (..) identificato in catasto al fg. 131, p.lla 64/46 per il prezzo di €
95.000, nonché l'immobile, sottostante quello appena indicato, sito in Palermo, “con accesso dam vicolo Marotta n. 17 (..) in catasto al fg. 131, p.lla 64/61 per il prezzo di € 50.000,00; che, in forza dei citati contratti, aveva versato alla promittente alienante, “ Controparte_1 [...]
”, la complessiva somma di € 132.500,00; che, però, la parte promittente Parte_2
venditrice non aveva rispettato il termine, coincidente con il 30.6.2017, per la stipula dei contratti definitivi;
che, quindi, le parti non erano più interessate alla loro conclusione, intendendo risolvere i contratti preliminari da esse sottoscritti anche al fine di evitare una futura lite. Fatte queste premesse, nella medesima scrittura, le parti hanno testualmente convenuto quanto segue: Art. 1“il signor in proprio e nella qualità di socio Parte_1
accomandatario e di legale rappresentante nella società rinunzia a vendere al signor Parte_2
gli immobili di cui ai citati preliminari del 24 settembre 2015 e del novembre 2016 (..); CP_1
contestualmente rinunzia ad acquistare detti immobili. In ogni caso la società CP_1 [...]
non potrà disporre di detti immobili prima dell'integrale pagamento delle somme pattuite;
Parte_2
immobili che pertanto resteranno a garanzia dell'adempimento. Art. 2 il signor in proprio Pt_1
e per conto della società espressamente riconosce, con il presente atto, di essere Parte_2
debitore verso il signor della somma complessiva di € 132.500 impegnandosi a Controparte_1
versare al sig. la suddetta somma di € 132.500,00 a tacitazione di ogni sua pretesa in CP_1
relazione ai preliminari di cui sopra. Il pagamento di detta somma verrà eseguito entro il termine perentorio del giorno trenta del mese di dicembre 2021. Art. 3 In ogni caso, fino a quando non verrà effettuato l'integrale pagamento il sig. in proprio e per conto della società , Pt_1 Parte_2
riconosce al sig. il diritto alla corresponsione degli interessi compensativi su tale CP_1
importo, che vengono concordemente determinati tra le parti in € 500,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese. Art. 4 Solo dopo l'avvenuto pagamento al sig. entro la scadenza CP_1
pattuita, dell'integrale importo di cui all'art. 2, le parti dichiarano che null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra, rinunziando reciprocamente ad ogni diritto e/o azione nascente in modo diretto o indiretto dai contratti preliminari citati in premessa per qualunque titolo o ragione e, pertanto, i contratti preliminari si intenderanno risolti per mutuo consenso;
fino ad allora rimarranno pienamente validi e vincolanti tra le parti. Art. 5 “In caso di mancato pagamento, o di parziale pagamento di cui all'art. 2, entro il termine perentorio del 30 dicembre 2021, il signor si riserva il diritto di agire in giudizio per il recupero della somma dovuta in forza della CP_1
sottoscrizione del presente atto”.
Per maggiore intelligenza, occorre altresì dare atto che -in considerazione del tenore della transazione- ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo (per Controparte_1
capitale e interessi) sia nei confronti di in proprio che nella qualità di Parte_1
socio accomandatario e legale rappresentante della . Nondimeno -a causa di Parte_2
evidente svista del decidente- il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione risulta formalmente emesso contro (esclusivamente) “nella qualità di socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante della . Parte_2
Infine, va evidenziato che la relazione di notificazione del decreto ingiuntivo risulta riferita al solo , senza indicazione della qualità, da egli rivestita, di legale Parte_1
rappresentante della ”. Parte_2
***
Tanto chiarito in punto di fatto, il Tribunale osserva che, con l'odierna opposizione,
(anche nella qualità di legale rappresentante della ) ha Parte_1 Parte_2
innanzitutto eccepito l'invalidità della procura alle liti rilasciata da Controparte_1
nell'ambito del procedimento monitorio, poiché conferita al fine di proporre ricorso per decreto ingiuntivo esclusivamente nei confronti di e non anche nei Parte_1
confronti della società Ziz Restyling S.n.c
Sempre in via preliminare, parte attrice (in senso formale) ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo in ragione del fatto che detto provvedimento -pur essendo stato emesso nei confronti di nella qualità di rappresentante legale della Parte_1 [...]
è stato successivamente notificato al solo senza indicazione Parte_2 Parte_1
della indicata qualità.
Quanto al merito, parte opponente assume che la transazione sottoscritta tra le parti sarebbe nulla per difetto di causa poiché la scrittura privata del giorno 10.2.21 conterrebbe un'insanabile contraddizione, nella misura in cui, con essa, le parti hanno manifestato la volontà di risolvere i preliminari stipulati nel settembre del 2015 e nel novembre del 2016, sancendone, però, al contempo, la validità e vincolatività sino all'integrale adempimento delle obbligazioni restitutorie assunte dalla parte promittente venditrice, oltre che da personalmente. Parte_1
***
In tal modo sintetizzate le ragioni di opposizione, il Tribunale reputa la stessa infondata per i motivi di seguito esposti.
In ordine alle questioni di natura preliminare, si rammenta che, secondo la normativa regolamentare sul PCT (art. 18, co. V DM n. 44/2011), la procura speciale conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata va considerata apposta in calce se -come nella specie- inserita nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato (Cass. SSUU sent. n. 44/2011).
Nel caso di specie, quindi, la procura rilasciata da all'avv. Controparte_1
Salvatore Buccellato per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo va considerata come apposta in calce ad esso, con la conseguenza che la procura in esame (benché formalmente riferita al promuovimento dell'azione contro , senza Parte_1
indicazione della sua qualità di legale rappresentante della ) va riferita alla Parte_2
domanda contenuta nel medesimo ricorso e, quindi, anche al promuovimento dell'azione contro la Parte_2
Non si ravvisa, quindi, alcun difetto di ius postulandi in capo all'avvocato Buccellato rispetto al promuovimento della domanda monitoria nei confronti della società odierna opponente, atteso che “Ai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato è irrilevante la mancanza di una espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, qualora essa sia stata notificata unitamente all'atto cui accede. Infatti la procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla “presunzione” di riferibilità della procura al giudizio cui
l'atto stesso fa riferimento” (Cass., sent. n. 5033/2008).
In secondo luogo, per quanto attiene al procedimento notificatorio, si rammenta che, nel caso di specie, la relazione di notificazione posta in calce al decreto ingiuntivo indica quale destinatario il solo (senza indicazione della sua qualità) e che l'atto Parte_1
(ossia il ricorso unitamente al decreto ingiuntivo) è stato consegnato nella di lui residenza,
a mani della moglie (tanto ai sensi dell'art. 139 c.p.c.).
Ebbene, premesso -per maggiore completezza, che (come incontestato) Parte_2
risulta inattiva e priva di un indirizzo di posta elettronica certificata- va osservato che la notifica alle persone giuridiche può essere eseguita anche ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
(quindi anche mediante consegna ad un familiare convivente), sempre che nell'atto da notificare ne sia indicata “la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”
(art. 145 co. I ultimo inciso c.p.c.). La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che, alla stregua dell'art. 145 c.p.c., tali indicazioni devono essere riportate, non già sul “plico”, bensì nell'atto da notificare (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/09/2021, n. 24061) e che tanto si riscontra nel caso di specie.
Difatti, nel ricorso monitorio oggetto dell'odierna opposizione, risultano chiaramente indicati tutti i dati per l'appunto richiesti dall'art. 145 c.p.c. (in specie, nell'intestazione del ricorso si legge che lo stesso viene proposto contro “il signor nato a [...]
Palermo il 4.9.1961 (..) in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della con sede in Palermo presso vicolo Marotta n. 15, Parte_2
nonché residente in [...]”), con conseguente infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della società “ ”. Parte_2
Ad ogni modo, il vizio denunziato dall'opponente comporterebbe, al più, la nullità della notificazione (e non già la sua inesistenza, che ricorre solo nelle ipotesi residuali individuate da Cass., SSUU sent. n. , con conseguente sua sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, III co c.p.c.).
L'odierna opposizione dimostra, infatti, che la società opponente ha avuto piena contezza del contenuto del ricorso monitorio e del susseguente decreto ingiuntivo pronunziato contro di essa, tanto da avere, per l'appunto, promosso il presente giudizio.
Infine, quanto all'ultima delle eccezioni di natura preliminare -concernente il fatto che il decreto ingiuntivo è stato emesso nei soli confronti di nella qualità Parte_1
di legale rappresentante della “ ” e non anche di “in Parte_2 Parte_1
proprio”- va innanzitutto rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (tra le tante Cass., sent. n. 6663 del 09/05/2002); ed ancora, che il giudizio introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria (cfr. Cass., Sentenza n. 17440 del 18/11/2003), in cui la domanda introduttiva è costituita da quella proposta con il ricorso monitorio, di talché il giudice è tenuto a vagliarne la fondatezza anche allorquando il creditore non formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa (la Suprema Corte ha, peraltro, affermato che, una volta proposta opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice della stessa è tenuto a pronunziarsi nel merito della domanda creditoria anche quando l'opponente abbia eccepito la nullità o tardività della notificazione, v. Cass., sent. n. 14910/13).
In forza dei superiori principi, quindi, risulta irrilevante che il decreto ingiuntivo risulti emesso -per evidente mero errore materiale- nei soli confronti di Parte_1
n.q. di legale rappresentante della e ciò in quanto l'oggetto del presente Parte_2
giudizio è altresì costituito dalla pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio anche contro in proprio. Parte_1
**
Venendo, quindi, al merito della pretesa azionata da il Tribunale Controparte_1
reputa non condivisibile la tesi sostenuta da parte opponente, secondo cui la transazione intervenuta tra le parti sarebbe affetta da insanabile “contraddittorietà” al punto da determinarne la nullità per difetto di causa.
Invero, dal tenore complessivo (art. 1363 c.c.) della scrittura privata stipulata in data
10.2.21, risulta chiara (anche perché espressa sia nelle premesse che nella parte dispositiva) la volontà delle parti di risolvere i contratti preliminari stipualati nel settembre 2015 e novembre 2016, con conseguente restituzione al promissario acquirente delle somme dallo stesso versate a tal titolo.
Pertanto, il Tribunale -rammentato i principi in forza dei quali l'interpretazione del contratto è finalizzata a individuare la “comune intenzione delle parti” (art. 1362 c.c.) e che
“nel dubbio, il contratto e le singole clausole devono intepretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” (art. 1367 c.c.)- ritiene che, nel caso di specie, il riferimento contenuto nella scrittura del 10.2.21 alla perdurante
“validità e vincolatività” dei contratti preliminari va inteso come affermazione del carattere non novativo della transazione.
Con tale espressione, in altri termini, le parti hanno inteso affermare che, la risoluzione della transazione per inadempimento delle obbligazioni restitutorie assunte da
, sia in proprio che quale rappresentante legale della società , Parte_1 Parte_2
avrebbe comportato la rivivescenza delle obbligazioni originarie assunte dalle parti, con conseguente diritto in capo ad di azionare integralmente i diritti Controparte_1
scaturenti dai preliminari del settembre 2015 e novembre 2016.
Ed invero -evidenziato che, nel caso di specie, nella transazione si legge testualmente
“Solo dopo l'avvenuto pagamento al sig. entro la scadenza pattuita, dell'integrale CP_1
importo di cui all'art. 2, le parti dichiarano che null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra, rinunziando reciprocamente ad ogni diritto e/o azione nascente in modo diretto o indiretto dai contratti preliminari citati in premessa per qualunque titolo o ragione e, pertanto, i contratti preliminari si intenderanno risolti per mutuo consenso;
fino ad allora rimarranno pienamente validi
e vincolanti tra le parti“- la superiore conclusione trae conferma nel principo in forza del quale “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso
l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione (testuamelmente Cass., sent. n.
6821/23 che richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24377 del 16/11/2006 - Rv. 593325 - 01).
Neppure meritano condivisione le contestazione sollevate da parte opponente con riferimento al quantum della pretesa ex adverso azionata. Risulta, infatti, in via documentale che le ricevute prodotte in allegato1-6 all'atto di citazione concernono un periodo temporale antecedente alla transazione e non possono, quindi, riferirsi alle obbligazioni pecuniarie da essa scaturenti.
****
Per tutte le sopra esposte ragioni, l'opposizione spiegata da , sia in CP_2
proprio che nella qualità di legale rappresentante della “ Parte_2
, avverso il Decreto ingiuntivo n. 2524/2024 emesso dal Tribunale di Palermo
[...]
nel procedimento R.G. n. 8416/24 in data 5.7.24, va rigettata, con conseguente conferma del medesimo decreto, che va soltanto corretto ex art. 287 c.p.c. aggiungendo, quale parte debitrice, in proprio. Parte_1
Le spese di lite -quantificate in € 9.872,00 oltre accessori di legge [liquidazione effettuata applicando i compensi previsti dalle tabelle allegate al DM n. 55/14 per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, ridotti del 30% in considerazione della semplicità degli elementi di fatto caratterizzanti la lite]- seguono la soccombenza, venenendo posti a carico degli opponenti, in solido tra loro.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DISPONE (ex art. 287 c.p.c.) che il Decreto ingiuntivo n. 2524/2024 emesso dal
Tribunale di Palermo nel procedimento R.G. n. 8416/24 in data 5.7.24, sia corretto sostituendo alla frase "INGIUNGE a , nella qualità di socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante della “ ” di , la Parte_2 Parte_2 frase, corretta “INGIUNGE a , in proprio e nella qualità di socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante della “ ” di Parte_2 Parte_2
;
[...]
RIGETTA l'opposizione proposta da in proprio e n.q. di legale Parte_1
rappresentante della soc. “ avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo sopra indicato;
DICHIARA definitivamente esecutivo il Decreto ingiuntivo n. 2524/2024 emesso dal
Tribunale di Palermo nel procedimento R.G. n. 8416/24 in data 5.7.24, nel testo corretto in forza della presente Sentenza;
CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 9.872,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Palermo, 12.7.25
IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 12.6.25, a norma del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11779/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della soc. “ (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Sammartino n. 55, presso lo studio P.IVA_1
degli Avv.ti Antonio Sangiorgi e Marco Monastero, che lo rappresentano e difendono nel presente procedimento giusta procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Palermo, Controparte_1 C.F._2
via Siracusa n. 34, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Buccellato, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
transazione (art. 1965 c.c.) ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta da in Parte_1
proprio e n.q. di legale rappresentante della soc. “ Parte_2
, avverso il Decreto n. 2524/2024 emesso nel procedimento R.G. n. 8416/24 in data
[...]
5.7.24, con il quale il Tribunale di Palermo gli ha ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
di € 146.000,00 oltre spese del procedimento, in forza della scrittura CP_1
transattiva intervenuta tra le parti di causa in data 10.2.21. si è costituito nel presente giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 24.1.25 insistendo per il rigetto dell'opposizione ex adverso spiegata poiché infondata in fatto ed in diritto.
***
Venendo, quindi, alla disamina della lite, il Tribunale osserva in punto di fatto che il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione è stato emesso in forza della scrittura privata sottoscritta in data 10.2.21 tra e , sia in proprio Controparte_1 Parte_1
che nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società
[...]
Parte_2
In particolare, nella scrittura che precede (v. produzione allegata al ricorso monitorio) viene premesso che nel settembre del 2015 e nel novembre 2016, le parti avevano sottoscritto due distinti preliminari di compravendita immobiliare, aventi rispettivamente ad oggetto l'appartamento “in corso di ricostruzione” sito in Palermo, con accesso da Vicolo Marotta n. 15 (..) identificato in catasto al fg. 131, p.lla 64/46 per il prezzo di €
95.000, nonché l'immobile, sottostante quello appena indicato, sito in Palermo, “con accesso dam vicolo Marotta n. 17 (..) in catasto al fg. 131, p.lla 64/61 per il prezzo di € 50.000,00; che, in forza dei citati contratti, aveva versato alla promittente alienante, “ Controparte_1 [...]
”, la complessiva somma di € 132.500,00; che, però, la parte promittente Parte_2
venditrice non aveva rispettato il termine, coincidente con il 30.6.2017, per la stipula dei contratti definitivi;
che, quindi, le parti non erano più interessate alla loro conclusione, intendendo risolvere i contratti preliminari da esse sottoscritti anche al fine di evitare una futura lite. Fatte queste premesse, nella medesima scrittura, le parti hanno testualmente convenuto quanto segue: Art. 1“il signor in proprio e nella qualità di socio Parte_1
accomandatario e di legale rappresentante nella società rinunzia a vendere al signor Parte_2
gli immobili di cui ai citati preliminari del 24 settembre 2015 e del novembre 2016 (..); CP_1
contestualmente rinunzia ad acquistare detti immobili. In ogni caso la società CP_1 [...]
non potrà disporre di detti immobili prima dell'integrale pagamento delle somme pattuite;
Parte_2
immobili che pertanto resteranno a garanzia dell'adempimento. Art. 2 il signor in proprio Pt_1
e per conto della società espressamente riconosce, con il presente atto, di essere Parte_2
debitore verso il signor della somma complessiva di € 132.500 impegnandosi a Controparte_1
versare al sig. la suddetta somma di € 132.500,00 a tacitazione di ogni sua pretesa in CP_1
relazione ai preliminari di cui sopra. Il pagamento di detta somma verrà eseguito entro il termine perentorio del giorno trenta del mese di dicembre 2021. Art. 3 In ogni caso, fino a quando non verrà effettuato l'integrale pagamento il sig. in proprio e per conto della società , Pt_1 Parte_2
riconosce al sig. il diritto alla corresponsione degli interessi compensativi su tale CP_1
importo, che vengono concordemente determinati tra le parti in € 500,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese. Art. 4 Solo dopo l'avvenuto pagamento al sig. entro la scadenza CP_1
pattuita, dell'integrale importo di cui all'art. 2, le parti dichiarano che null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra, rinunziando reciprocamente ad ogni diritto e/o azione nascente in modo diretto o indiretto dai contratti preliminari citati in premessa per qualunque titolo o ragione e, pertanto, i contratti preliminari si intenderanno risolti per mutuo consenso;
fino ad allora rimarranno pienamente validi e vincolanti tra le parti. Art. 5 “In caso di mancato pagamento, o di parziale pagamento di cui all'art. 2, entro il termine perentorio del 30 dicembre 2021, il signor si riserva il diritto di agire in giudizio per il recupero della somma dovuta in forza della CP_1
sottoscrizione del presente atto”.
Per maggiore intelligenza, occorre altresì dare atto che -in considerazione del tenore della transazione- ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo (per Controparte_1
capitale e interessi) sia nei confronti di in proprio che nella qualità di Parte_1
socio accomandatario e legale rappresentante della . Nondimeno -a causa di Parte_2
evidente svista del decidente- il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione risulta formalmente emesso contro (esclusivamente) “nella qualità di socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante della . Parte_2
Infine, va evidenziato che la relazione di notificazione del decreto ingiuntivo risulta riferita al solo , senza indicazione della qualità, da egli rivestita, di legale Parte_1
rappresentante della ”. Parte_2
***
Tanto chiarito in punto di fatto, il Tribunale osserva che, con l'odierna opposizione,
(anche nella qualità di legale rappresentante della ) ha Parte_1 Parte_2
innanzitutto eccepito l'invalidità della procura alle liti rilasciata da Controparte_1
nell'ambito del procedimento monitorio, poiché conferita al fine di proporre ricorso per decreto ingiuntivo esclusivamente nei confronti di e non anche nei Parte_1
confronti della società Ziz Restyling S.n.c
Sempre in via preliminare, parte attrice (in senso formale) ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo in ragione del fatto che detto provvedimento -pur essendo stato emesso nei confronti di nella qualità di rappresentante legale della Parte_1 [...]
è stato successivamente notificato al solo senza indicazione Parte_2 Parte_1
della indicata qualità.
Quanto al merito, parte opponente assume che la transazione sottoscritta tra le parti sarebbe nulla per difetto di causa poiché la scrittura privata del giorno 10.2.21 conterrebbe un'insanabile contraddizione, nella misura in cui, con essa, le parti hanno manifestato la volontà di risolvere i preliminari stipulati nel settembre del 2015 e nel novembre del 2016, sancendone, però, al contempo, la validità e vincolatività sino all'integrale adempimento delle obbligazioni restitutorie assunte dalla parte promittente venditrice, oltre che da personalmente. Parte_1
***
In tal modo sintetizzate le ragioni di opposizione, il Tribunale reputa la stessa infondata per i motivi di seguito esposti.
In ordine alle questioni di natura preliminare, si rammenta che, secondo la normativa regolamentare sul PCT (art. 18, co. V DM n. 44/2011), la procura speciale conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata va considerata apposta in calce se -come nella specie- inserita nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato (Cass. SSUU sent. n. 44/2011).
Nel caso di specie, quindi, la procura rilasciata da all'avv. Controparte_1
Salvatore Buccellato per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo va considerata come apposta in calce ad esso, con la conseguenza che la procura in esame (benché formalmente riferita al promuovimento dell'azione contro , senza Parte_1
indicazione della sua qualità di legale rappresentante della ) va riferita alla Parte_2
domanda contenuta nel medesimo ricorso e, quindi, anche al promuovimento dell'azione contro la Parte_2
Non si ravvisa, quindi, alcun difetto di ius postulandi in capo all'avvocato Buccellato rispetto al promuovimento della domanda monitoria nei confronti della società odierna opponente, atteso che “Ai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato è irrilevante la mancanza di una espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, qualora essa sia stata notificata unitamente all'atto cui accede. Infatti la procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla “presunzione” di riferibilità della procura al giudizio cui
l'atto stesso fa riferimento” (Cass., sent. n. 5033/2008).
In secondo luogo, per quanto attiene al procedimento notificatorio, si rammenta che, nel caso di specie, la relazione di notificazione posta in calce al decreto ingiuntivo indica quale destinatario il solo (senza indicazione della sua qualità) e che l'atto Parte_1
(ossia il ricorso unitamente al decreto ingiuntivo) è stato consegnato nella di lui residenza,
a mani della moglie (tanto ai sensi dell'art. 139 c.p.c.).
Ebbene, premesso -per maggiore completezza, che (come incontestato) Parte_2
risulta inattiva e priva di un indirizzo di posta elettronica certificata- va osservato che la notifica alle persone giuridiche può essere eseguita anche ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
(quindi anche mediante consegna ad un familiare convivente), sempre che nell'atto da notificare ne sia indicata “la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”
(art. 145 co. I ultimo inciso c.p.c.). La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che, alla stregua dell'art. 145 c.p.c., tali indicazioni devono essere riportate, non già sul “plico”, bensì nell'atto da notificare (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/09/2021, n. 24061) e che tanto si riscontra nel caso di specie.
Difatti, nel ricorso monitorio oggetto dell'odierna opposizione, risultano chiaramente indicati tutti i dati per l'appunto richiesti dall'art. 145 c.p.c. (in specie, nell'intestazione del ricorso si legge che lo stesso viene proposto contro “il signor nato a [...]
Palermo il 4.9.1961 (..) in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della con sede in Palermo presso vicolo Marotta n. 15, Parte_2
nonché residente in [...]”), con conseguente infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della società “ ”. Parte_2
Ad ogni modo, il vizio denunziato dall'opponente comporterebbe, al più, la nullità della notificazione (e non già la sua inesistenza, che ricorre solo nelle ipotesi residuali individuate da Cass., SSUU sent. n. , con conseguente sua sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, III co c.p.c.).
L'odierna opposizione dimostra, infatti, che la società opponente ha avuto piena contezza del contenuto del ricorso monitorio e del susseguente decreto ingiuntivo pronunziato contro di essa, tanto da avere, per l'appunto, promosso il presente giudizio.
Infine, quanto all'ultima delle eccezioni di natura preliminare -concernente il fatto che il decreto ingiuntivo è stato emesso nei soli confronti di nella qualità Parte_1
di legale rappresentante della “ ” e non anche di “in Parte_2 Parte_1
proprio”- va innanzitutto rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (tra le tante Cass., sent. n. 6663 del 09/05/2002); ed ancora, che il giudizio introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria (cfr. Cass., Sentenza n. 17440 del 18/11/2003), in cui la domanda introduttiva è costituita da quella proposta con il ricorso monitorio, di talché il giudice è tenuto a vagliarne la fondatezza anche allorquando il creditore non formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa (la Suprema Corte ha, peraltro, affermato che, una volta proposta opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice della stessa è tenuto a pronunziarsi nel merito della domanda creditoria anche quando l'opponente abbia eccepito la nullità o tardività della notificazione, v. Cass., sent. n. 14910/13).
In forza dei superiori principi, quindi, risulta irrilevante che il decreto ingiuntivo risulti emesso -per evidente mero errore materiale- nei soli confronti di Parte_1
n.q. di legale rappresentante della e ciò in quanto l'oggetto del presente Parte_2
giudizio è altresì costituito dalla pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio anche contro in proprio. Parte_1
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Venendo, quindi, al merito della pretesa azionata da il Tribunale Controparte_1
reputa non condivisibile la tesi sostenuta da parte opponente, secondo cui la transazione intervenuta tra le parti sarebbe affetta da insanabile “contraddittorietà” al punto da determinarne la nullità per difetto di causa.
Invero, dal tenore complessivo (art. 1363 c.c.) della scrittura privata stipulata in data
10.2.21, risulta chiara (anche perché espressa sia nelle premesse che nella parte dispositiva) la volontà delle parti di risolvere i contratti preliminari stipualati nel settembre 2015 e novembre 2016, con conseguente restituzione al promissario acquirente delle somme dallo stesso versate a tal titolo.
Pertanto, il Tribunale -rammentato i principi in forza dei quali l'interpretazione del contratto è finalizzata a individuare la “comune intenzione delle parti” (art. 1362 c.c.) e che
“nel dubbio, il contratto e le singole clausole devono intepretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” (art. 1367 c.c.)- ritiene che, nel caso di specie, il riferimento contenuto nella scrittura del 10.2.21 alla perdurante
“validità e vincolatività” dei contratti preliminari va inteso come affermazione del carattere non novativo della transazione.
Con tale espressione, in altri termini, le parti hanno inteso affermare che, la risoluzione della transazione per inadempimento delle obbligazioni restitutorie assunte da
, sia in proprio che quale rappresentante legale della società , Parte_1 Parte_2
avrebbe comportato la rivivescenza delle obbligazioni originarie assunte dalle parti, con conseguente diritto in capo ad di azionare integralmente i diritti Controparte_1
scaturenti dai preliminari del settembre 2015 e novembre 2016.
Ed invero -evidenziato che, nel caso di specie, nella transazione si legge testualmente
“Solo dopo l'avvenuto pagamento al sig. entro la scadenza pattuita, dell'integrale CP_1
importo di cui all'art. 2, le parti dichiarano che null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra, rinunziando reciprocamente ad ogni diritto e/o azione nascente in modo diretto o indiretto dai contratti preliminari citati in premessa per qualunque titolo o ragione e, pertanto, i contratti preliminari si intenderanno risolti per mutuo consenso;
fino ad allora rimarranno pienamente validi
e vincolanti tra le parti“- la superiore conclusione trae conferma nel principo in forza del quale “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso
l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione (testuamelmente Cass., sent. n.
6821/23 che richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24377 del 16/11/2006 - Rv. 593325 - 01).
Neppure meritano condivisione le contestazione sollevate da parte opponente con riferimento al quantum della pretesa ex adverso azionata. Risulta, infatti, in via documentale che le ricevute prodotte in allegato1-6 all'atto di citazione concernono un periodo temporale antecedente alla transazione e non possono, quindi, riferirsi alle obbligazioni pecuniarie da essa scaturenti.
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Per tutte le sopra esposte ragioni, l'opposizione spiegata da , sia in CP_2
proprio che nella qualità di legale rappresentante della “ Parte_2
, avverso il Decreto ingiuntivo n. 2524/2024 emesso dal Tribunale di Palermo
[...]
nel procedimento R.G. n. 8416/24 in data 5.7.24, va rigettata, con conseguente conferma del medesimo decreto, che va soltanto corretto ex art. 287 c.p.c. aggiungendo, quale parte debitrice, in proprio. Parte_1
Le spese di lite -quantificate in € 9.872,00 oltre accessori di legge [liquidazione effettuata applicando i compensi previsti dalle tabelle allegate al DM n. 55/14 per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, ridotti del 30% in considerazione della semplicità degli elementi di fatto caratterizzanti la lite]- seguono la soccombenza, venenendo posti a carico degli opponenti, in solido tra loro.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DISPONE (ex art. 287 c.p.c.) che il Decreto ingiuntivo n. 2524/2024 emesso dal
Tribunale di Palermo nel procedimento R.G. n. 8416/24 in data 5.7.24, sia corretto sostituendo alla frase "INGIUNGE a , nella qualità di socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante della “ ” di , la Parte_2 Parte_2 frase, corretta “INGIUNGE a , in proprio e nella qualità di socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante della “ ” di Parte_2 Parte_2
;
[...]
RIGETTA l'opposizione proposta da in proprio e n.q. di legale Parte_1
rappresentante della soc. “ avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo sopra indicato;
DICHIARA definitivamente esecutivo il Decreto ingiuntivo n. 2524/2024 emesso dal
Tribunale di Palermo nel procedimento R.G. n. 8416/24 in data 5.7.24, nel testo corretto in forza della presente Sentenza;
CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 9.872,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Palermo, 12.7.25
IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone