Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02055/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2055 del 2025, proposto da Curatela Fallimento Sidoti Costruzioni in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Pagliara, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. 299/2019 emessa dal Tribunale di Messina in data 8 febbraio 2019, pubblicata in data 12 febbraio 2019, corretta con provvedimento del Tribunale di Messina del 18 dicembre 2019, notificata al Comune di Pagliara, unitamente al provvedimento di correzione materiale, con pec in data 17 aprile 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con ricorso notificato e depositato l’ 8 ottobre 2025, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza indicata in oggetto con cui l’amministrazione intimata è stata condannata al pagamento delle somme ivi indicate (somma di €. 36.111,18 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, nonché il pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 2.600,00, oltre al rimborso forfettario spese genarli, IVA e CPA come per legge);
- nonostante la regolarità della notifica del ricorso, l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;
- alla camera di consiglio indicata in premessa, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che:
- il ricorso merita di essere accolto nei termini e nei limiti in appresso specificati;
- la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario avverso la quale non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c. (come da attestazione datata 1 agosto 2025), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza;
- risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, c.p.a. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d));
- il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza è stato notificato all’amministrazione intimata, con formula esecutiva, in data 17 aprile 2024, sicché sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato inadempimento dell’amministrazione intimata, sussiste in capo allo stesso l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe;
- deve essere conseguentemente ordinato all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
- per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo nel Segretario Generale del Comune di Roccalumera, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio, affinché ‒ previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa ‒ si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione del provvedimento giurisdizionale in discorso;
- insediatosi, il commissario ad acta designato, ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale;
- si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta, di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Amministrazione inottemperante.
- il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l’indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
- tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
- il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo semplicità della controversia e alla natura della stessa, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (cfr. C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; id. VII, Cons. St., VII, 4029 del 9 maggio 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe, secondo quanto stabilito e nei limiti indicati in motivazione;
- dispone sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, l’intervento sostitutivo indicato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (cinquecento/00), oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZI IA SA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI IA SA |
IL SEGRETARIO