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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/12/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 963/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
VO IL
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 963/2025 tra
Oggi 17 dicembre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Cirone oggi sostituito dall'avv. Violante si riporta al ricorso e alla ctu e ne chiede l'accoglimento CP_ Per l' l'avv. Di Gregorio chiede il rinnovo della ctu. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N Sentenza Fasc. n. 963/2025
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 17.12.2025
PROMOSSO DA
, con domicilio eletto in Penne, al c.so dei Vestini n. 52, presso lo studio dell'avv. A. Cirone che lo Parte_1 rappresenta e difende con procura in calce al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. P. P. Di Gregorio e dall'Avv. M. De Marzo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA INFORTUNIO.
CONCLUSIONI: come da verbale del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.05.2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di avere proposto all' di Pescara CP_1 istanza intesa a conseguire le prestazioni assicurative di legge in relazione ad un infortunio sul lavoro occorso il
28.06.2024; infortunio in riferimento al quale l'ente assicuratore, in esito ai disposti accertamenti strumentali, aveva escluso la permanenza di postumi indennizzabili.
Poiché in sede amministrativa l'istanza non aveva ottenuto accoglimento, il ricorrente chiedeva che la sussistenza dei postumi permanenti derivati da detto infortunio fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell' a corrispondere in suo favore la rendita o, in subordine, l'indennizzo ex art. 13 D. L.vo n. 38/2000, nella CP_1 misura dovuta con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Costituendosi in giudizio, l'Ente convenuto resisteva alla domanda.
Quindi espletata una consulenza tecnica d'ufficio all'odierna udienza la controversia era decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché degli esami strumentali esperiti in sede di indagini peritali, ha accertato la permanenza, nel ricorrente, di postumi permanenti causalmente ascrivibili al denunciato infortunio, consistenti, in particolare, in “contusione/distorsione alla caviglia destra con lesione del ligamento peroneo-astragalico anteriore” e ha precisato che il danno biologico conseguente è quantificabile in misura del 6% (sei per cento).
Ha chiarito il ctu come nel caso i postumi residuati e rilevati nel corso della indagine consistono in edema della caviglia destra (plus di cm 1 rispetto alla controlaterale), dolore alla digitopressione in corrispondenza dei tendini peronieri, riduzione di circa 1/3 della flessione dorsale della tibio-tarsica con mobilizzazione/ lussazione dei tendini peronieri dalla loro sede e cassetto anteriore positivo (cfr. esame obiettivo).
Il perito ha infine specificato l'incidenza invalidante di detti postumi, indicandoli nella misura del 6% dall'epoca della stabilizzazione clinica delle lesioni (25.03.2024).
Ha altresì chiarito, nel rispondere alle osservazioni sollevate dall'ente, che la valutazione del danno biologico è stata espressa valutando complessivamente i postumi del trauma contusivo-distorsivo della caviglia che non si limitano unicamente al deficit della flesso-estensione ma ricomprendono anche la persistenza di edema (plus perimetrico di cm 1 rispetto al controlaterale) e l'instabillità articolare (cassetto anteriore positivo da lesione sub-totale del legamento peroneo-astragalico anteriore e del deltoideo). Per tali motivi ha ritenuto di valutare il danno biologico complessivo in misura pari al 6% (sei per cento), facendo riferimento alla voce tabellare n. 293 di cui al DM n. 38/2000 (e non la n. 203 come erroneamente riportato dal CTP dell' ), solo per analogia, non essendo tabellate in maniera esplicita le altre CP_1 menomazioni rilevate a carico della caviglia interessata dal trauma. Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
La domanda va dunque accolta, con la conseguente condanna dell a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente l'indennizzo di legge, al grado di inabilità come meglio precisato in dispositivo.
Le spese del giudizio, pure liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Così provvede:
Dichiara che a dall'infortunio subito il 28.06.2024 sono derivati postumi permanentemente invalidanti, Parte_1 con danno biologico quantificabile nella misura del 6% e per l'effetto condanna l a corrispondergli l'indennizzo CP_1 ex art. 13 D. L.vo n. 38/2000, con gli interessi legali sul credito maturato.
Condanna, inoltre, l a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in complessive Euro CP_1
2.300,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell' Avv. A. Cirone, antistatario.
Così deciso in Pescara il 17.12.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
VO IL
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 963/2025 tra
Oggi 17 dicembre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Cirone oggi sostituito dall'avv. Violante si riporta al ricorso e alla ctu e ne chiede l'accoglimento CP_ Per l' l'avv. Di Gregorio chiede il rinnovo della ctu. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N Sentenza Fasc. n. 963/2025
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 17.12.2025
PROMOSSO DA
, con domicilio eletto in Penne, al c.so dei Vestini n. 52, presso lo studio dell'avv. A. Cirone che lo Parte_1 rappresenta e difende con procura in calce al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. P. P. Di Gregorio e dall'Avv. M. De Marzo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA INFORTUNIO.
CONCLUSIONI: come da verbale del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.05.2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di avere proposto all' di Pescara CP_1 istanza intesa a conseguire le prestazioni assicurative di legge in relazione ad un infortunio sul lavoro occorso il
28.06.2024; infortunio in riferimento al quale l'ente assicuratore, in esito ai disposti accertamenti strumentali, aveva escluso la permanenza di postumi indennizzabili.
Poiché in sede amministrativa l'istanza non aveva ottenuto accoglimento, il ricorrente chiedeva che la sussistenza dei postumi permanenti derivati da detto infortunio fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell' a corrispondere in suo favore la rendita o, in subordine, l'indennizzo ex art. 13 D. L.vo n. 38/2000, nella CP_1 misura dovuta con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Costituendosi in giudizio, l'Ente convenuto resisteva alla domanda.
Quindi espletata una consulenza tecnica d'ufficio all'odierna udienza la controversia era decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché degli esami strumentali esperiti in sede di indagini peritali, ha accertato la permanenza, nel ricorrente, di postumi permanenti causalmente ascrivibili al denunciato infortunio, consistenti, in particolare, in “contusione/distorsione alla caviglia destra con lesione del ligamento peroneo-astragalico anteriore” e ha precisato che il danno biologico conseguente è quantificabile in misura del 6% (sei per cento).
Ha chiarito il ctu come nel caso i postumi residuati e rilevati nel corso della indagine consistono in edema della caviglia destra (plus di cm 1 rispetto alla controlaterale), dolore alla digitopressione in corrispondenza dei tendini peronieri, riduzione di circa 1/3 della flessione dorsale della tibio-tarsica con mobilizzazione/ lussazione dei tendini peronieri dalla loro sede e cassetto anteriore positivo (cfr. esame obiettivo).
Il perito ha infine specificato l'incidenza invalidante di detti postumi, indicandoli nella misura del 6% dall'epoca della stabilizzazione clinica delle lesioni (25.03.2024).
Ha altresì chiarito, nel rispondere alle osservazioni sollevate dall'ente, che la valutazione del danno biologico è stata espressa valutando complessivamente i postumi del trauma contusivo-distorsivo della caviglia che non si limitano unicamente al deficit della flesso-estensione ma ricomprendono anche la persistenza di edema (plus perimetrico di cm 1 rispetto al controlaterale) e l'instabillità articolare (cassetto anteriore positivo da lesione sub-totale del legamento peroneo-astragalico anteriore e del deltoideo). Per tali motivi ha ritenuto di valutare il danno biologico complessivo in misura pari al 6% (sei per cento), facendo riferimento alla voce tabellare n. 293 di cui al DM n. 38/2000 (e non la n. 203 come erroneamente riportato dal CTP dell' ), solo per analogia, non essendo tabellate in maniera esplicita le altre CP_1 menomazioni rilevate a carico della caviglia interessata dal trauma. Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
La domanda va dunque accolta, con la conseguente condanna dell a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente l'indennizzo di legge, al grado di inabilità come meglio precisato in dispositivo.
Le spese del giudizio, pure liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Così provvede:
Dichiara che a dall'infortunio subito il 28.06.2024 sono derivati postumi permanentemente invalidanti, Parte_1 con danno biologico quantificabile nella misura del 6% e per l'effetto condanna l a corrispondergli l'indennizzo CP_1 ex art. 13 D. L.vo n. 38/2000, con gli interessi legali sul credito maturato.
Condanna, inoltre, l a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in complessive Euro CP_1
2.300,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell' Avv. A. Cirone, antistatario.
Così deciso in Pescara il 17.12.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)