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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4113/2020
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 4113/2020 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
01/07/2020 da
P.Iva e C.F. n. , con sede in Trento, Via di Spini n. Parte_1 P.IVA_1
9, in persona dei suoi procuratori Ing. e , rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Marco ALBANESE, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Anna CREMONESE, in Vicenza - Contrà S. Corona n. 9, come da delega alle liti allegata all'atto di citazione. attrice opponente contro con sede in Thiene (VI), Via Morosini n. 3, P.Iva , in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Controparte_4
BENEDETTI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Viale
Crispi, Galleria Crispi n. 8, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta opposta
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Appalto.
All'udienza del 26.01.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTRICE OPPONENTE:
1 come sopra rappresentata, assistita e difesa, confida nell'accoglimento Parte_1 delle seguenti
CONCLUSIONI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni e contraria istanza, eccezione e deduzione;
nel merito:
- accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da
[...]
accertando che nulla è dovuto da parte di e, per l'effetto, revocare e/o CP_3 Parte_1 annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo N. 1120/2020 emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento R.G. n. 2616/2020 e notificato in data 22 maggio 2020;
- accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, per quanto in narrativa, l'inadempimento contrattuale di all'Ordine n. 9550106650 del 10.07.2019 e conseguentemente CP_3
- accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno patito e, Parte_1
- condannare al pagamento in favore della medesima di euro 10.443,33 oltre interessi di legge, CP_3 ovvero della diversa maggiore o minore somma di giustizia;
- in via subordinata, accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, per quanto in narrativa,
l'inadempimento contrattuale di e conseguentemente CP_3
- accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno patito e, Parte_1
- condannare al pagamento in favore della medesima di euro 10.443,33 oltre interessi di legge, CP_3 ovvero della diversa maggiore o minore somma di giustizia;
- condannare al pagamento in favore della medesima dell'ulteriore somma di euro 26.840,00 CP_3 oltre interessi di legge, ovvero della diversa maggiore o minore somma di giustizia;
- in ogni caso, accertare l'inesistenza e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da
[...]
accertando che nulla è dovuto da parte di e, per l'effetto, revocare e/o CP_3 Parte_1 annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo N. 1120/2020 emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento R.G. n. 2616/2020 e notificato in data 22 maggio 2020;
- in via ulteriormente subordinata, rideterminare in favore di la minor somma che risulterà in CP_3 corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia o di equità dalle risultanze processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporre CTU tecnica
2 Poiché è stata fornita prova documentale delle perdite riscontrate nel catino, oltre alle relative analisi tecniche, e l'accertamento dell'idoneità della lastra di acciaio utilizzata dalla convenuta opposta è questione squisitamente tecnica, si insiste per l'espletamento di una CTU volta ad accertare:
- Se il catino in acciaio di cui è causa sia stato realizzato a regola d'arte;
- La presenza di vizi / difetti nel catino di cui è causa di portata tale da imporre la sostituzione dell'intera parete viziata con altra realizzata con una lastra idonea;
- La diversa composizione chimica delle pareti con cui è stato realizzato il catino,
- La presenza di vizi / difetti nelle saldature eseguite da 2M nel catino di cui è causa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compenso professionale, sentenza e successive inerenti tutte, oltre al rimborso generale nella misura del 15%, all'I.V.A. e al C.P.A., come per legge. Con rifusione del contributo unificato.
CONCLUSIONI CONVENUTA OPPOSTA:
Il patrocinio di precisa le conclusioni nel modo seguente: CP_3
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti, domande ed eccezioni nuove e/o diverse rispetto a quelle svolte nell'atto introduttivo.
In via principale: Rigettarsi l'opposizione perché nulla, inammissibile anche per intervenuta decadenza e prescrizione, infondata in fatto ed in diritto ed indimostrata per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine: Accertarsi e dichiararsi che la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, è debitrice della società come rappresentata e domiciliata, della CP_3 somma di Euro 26.840,00, di cui alla fattura 502/2019 e conseguentemente dichiararsi tenuta e condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare alla società come rappresentata e domiciliata, la complessiva somma di Euro 26.840,00= CP_3 di cui alla fattura azionata, o quella diversa anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 3 del D. Lgs 231/02 dalla data di scadenza indicato nella fattura al saldo effettivo per i motivi di cui in narrativa con rigetto di tutte le eccezioni e domande anche riconvenzionali avversarie perché nulle, inammissibili, anche per intervenuta decadenza e prescrizione, infondate in fatto ed in diritto ed indimostrate per tutti i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso: spese, dritti ed onorari di lite interamente rifusi.
3 Dichiararsi la nullità delle testimonianze rese dai testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183 comma 6 cpc e all'istanza di
[...] Testimone_4 revoca/modifica dell'ordinanza istruttoria del 24.10.2022 in atti, come eccepito a verbale dell'udienza
1.12.2022.
Dichiararsi l'inutilizzabilità della documentazione ex adverso tardivamente prodotta con la terza memoria per le ragioni di cui agli atti all'istanza in atti.
In via istruttoria: Ci si oppone alla eventuale riproposizione della richiesta di ctu, già disattesa, essendo documentale e dimostrata dall'istruttoria orale svolta la conformità della parete all'ordine del 10.7.2019, oltre che per il tempo trascorso e per tutte le ragioni di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 e verbale di causa cui si rimanda. Occorrendo si insta per l'ammissione delle prove di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 cpc n. 2.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Avverso il decreto ingiuntivo n. 1120/2020 Ing., emesso da questo Tribunale in data 07.05.2020 e notificato il 22.05.2020 – con cui, su ricorso e a favore di veniva ingiunto a CP_3 [...]
(di seguito, anche solo o il pagamento della somma Parte_1 Pt_1 Parte_1 di € 26.480,00, oltre a interessi moratori di legge e alle spese legali della fase monitoria (come ivi liquidate) – proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 01/07/2020, l'ingiunta
Pt_1
L'opponente al riguardo, rappresentato di essere una delle branche italiane del noto gruppo tedesco, attiva tra l'altro nel settore della fornitura di trasformatori di potenza destinati ad impianti per la produzione e gestione di energia elettrica, premetteva di aver acquisito un'importante commessa da una società estera (Cegelec) operante nel settore dell'energia, per la fornitura destinata ad un impianto di grandi dimensioni, commessa dal valore molto elevato, per complessivi 5.377.900,00 euro, con previsione di penali assai elevate e stringenti.
Proprio nell'esecuzione di tale commessa affidava all'opposta (di seguito, anche solo Pt_1 CP_3 Co
) la realizzazione della cassa in acciaio contenitiva di un trasformatore di grandi dimensioni con relativo coperchio, destinata inoltre ad essere riempita di olio minerale.
4 Co In particolare, le parti stabilivano che avrebbe realizzato la cassa ed il coperchio secondo i disegni Co forniti da con fornitura e saldatura delle relative lastre di acciaio a carico di , per un Pt_1 corrispettivo di € 77.037,00 oltre Iva (come da ordine n. 9550106650 del 10.07.2019).
La cassa realizzata da 2M veniva successivamente consegnata in data 18 ottobre 2019 a la Pt_1 Co quale contestualmente pagava la fattura n. 427/2019 emessa da per tale ordine.
Requisito essenziale della cassa era costituito dalla perfetta tenuta delle pareti in acciaio.
Nondimeno, appena avviato il normale processo di vuoto preliminare alle operazioni di riempimento con olio minerale, a soli cinque giorni dalla consegna della , riscontrava la presenza di Pt_2 Pt_1 diverse crepe in una delle pareti della , con conseguente ingresso di aria. Pt_2 Co La circostanza veniva immediatamente segnalata a con richiesta di tempestivo intervento, comunicando al contempo la formale apertura di una Non Conformità (NC) al fornitore, confermando lo stato inaccettabile di una delle saldature. procedeva quindi a far eseguire indagini da terzi, facendo altresì analizzare la composizione Pt_1 chimica delle lastre di acciaio componenti le pareti, come pure le saldature. Co L'esito di tali verifiche, immediatamente partecipate a , consentiva di accertare che la parete della che aveva ceduto era costituita da una lastra di acciaio con una componente di manganese e di Pt_2 silicio significativamente più bassa di tutte le altre pareti (in particolare con una presenza circa dieci volte inferiore a tutte le altre della componente di silicio), nonché che le saldature della parete che aveva ceduto erano state realizzate in modo inaccettabile, presentando diffuse cricche (lesioni). Co Nell'immediatezza, in data 30 ottobre 2019, segnalava a l'esito delle prove, Pt_1 contestualmente richiedendo l'intervento per la sostituzione dell'intera parete del catino, segnalando l'urgenza della richiesta anche al fine di non incorrere in ritardi con il proprio cliente finale.
2 M, dal canto suo, provvedeva a ritirare “il catino non conforme” per eseguire l'intervento sostitutivo, tuttavia avanzando riserve in ordine alla propria responsabilità nella causazione del vizio, per essere stato determinato da un difetto di progettazione. chiedeva l'esecuzione del ripristino della parete con l'utilizzo per la lamiera di materiale Pt_1 analogo a quello utilizzato nelle altre pareti, prevedendo un supporto con un proprio incaricato nella fase Co saldatura;
la stessa da parte sua era consapevole che l'esecuzione dell'intervento sostitutivo sarebbe avvenuto nell'ambito dei necessari approfondimenti tecnici per l'accertamento delle cause dei difetti nella parete della cassa.
5 Co Una volta ottenuta conferma da parte di che la nuova parete sarebbe stata realizzata con una componente di silicio omogenea a quella delle altre pareti della , in buona fede emetteva Pt_2 Pt_1 Co il nuovo ordine e procedeva alla sostituzione della parete con un lastra idonea e conforme alle altre. Co Sottoposte a verifiche a mezzo soggetto terzo le nuove lastre in acciaio utilizzate da per il rifacimento della parete viziata, ed appurato mediante analisi chimiche che il materiale era effettivamente omogeneo a quello delle altre pareti non interessate da perdite, eseguiva Pt_1 nuovamente il vuoto e riempimento dell'olio della nuova cassa, operazione che dava esito positivo.
In parallelo l'attrice riceveva il report dell'approfondimento tecnico a livello progettuale fatto eseguire, che escludeva la sussistenza di problematiche di qualsiasi specie a quel livello, così essendo in grado di concludere che le cause del problema rintracciato nella prima lavorazione fossero da individuare nell'imperizia e nei difetti nelle attività di saldatura, o comunque nell'utilizzo per una parete di una lastra caratterizzata da una composizione chimica apprezzabilmente differente da quella dalle altre. Co Nondimeno rigettava l'esito delle indagini tecniche eseguite da che da parte sua Pt_1 comunicava che l'ordine 26.11.2019 doveva intendersi revocato, comunicando altresì di essere in attesa di nota di credito per la fattura 2M emessa senza titolo.
Quest'ultima, incurante di quelle comunicazioni, agiva però con ricorso monitorio, ottenendo il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
In punto di diritto, l'opponente assumeva l'insussistenza del credito azionato in via monitoria, il relativo intervento essendo stato eseguito in garanzia, siccome finalizzato a rimediare ad un grave vizio / difetto della cassa in acciaio commissionata, come reso palese dai plurimi accertamenti eseguiti sulla parete viziata e come desumibile dalla volontà ed accordi delle parti.
In particolare, quanto agli accertamenti svolti (che convergevano in modo univoco nel far ritenere l'opera Co eseguita da viziata), questi erano costituiti:
a) dalle analisi chimiche sulla composizione della parete viziata (con una componente di manganese e di silicio significativamente più bassa delle altre pareti);
b) dall'analisi delle saldature (di qualità inaccettabile, con presenza di diffuse cricche);
c) dalle analisi chimiche sulla composizione della parete nuova (che consentiva di accertare che il relativo materiale era questa volta omogeneo a quello delle pareti sane);
d) dai nuovi test di pressione, dell'esito positivo, che consentiva di escludere si fosse trattato di un problema di progettazione della cassa;
e) dalla conforme valutazione di un perito saldatore;
6 f) dall'approfondimento progettuale fatto eseguire;
g) dall'indagine interna alla stessa (Failure Analysis). Pt_1
L'opponente deduceva altresì che le intese tra le parti erano per un intervento in garanzia, che era Co quello richiesto da la quale peraltro, a fronte delle strumentali contestazioni di in ordine ad Pt_1 un asserito quanto inesistente problema di progettazione, emetteva l'ordine 26.11.2019 al solo ed esclusivo fine di velocizzare le operazioni di sostituzione della parete, e di evitare l'aggravarsi di penali Co per il ritardo da parte della committenza (anche nell'interesse della stessa , che avrebbe altrimenti dovuto rispondere di ulteriori danni), avendo cura di precisare che se, successivamente alla sostituzione e all'esito dei nuovi test, il problema si fosse ripresentato, i relativi costi sarebbero rimasti a carico di
Pt_1 Co L'esito positivo dei nuovi test aveva invece definitivamente lasciato a carico di i costi dell'intervento sostitutivo. Co In via riconvenzionale parte opponente deduceva l'inadempimento di relativamente al primo ordine
(n. 9550106650) del 10.07.2019 e l'esistenza del diritto al risarcimento del danno in capo alla stessa
(per le spese sostenute, per far eseguire da laboratori specializzati plurime indagini chimiche e di Co resistenza dell'acciaio impiegato da , per far eseguire accertamenti, consulenze e perizie, per extra costi per la posticipazione della consegna, per extra costi per attività di montaggio e smontaggio non preventivate), per un importo complessivo pari ad € 10.443,33.
Da ultimo assumeva che, a causa del grave vizio riscontrato nella cassa del trasformatore, con conseguente necessità di sostituire un'intera parete della stessa, aveva accumulato dieci settimane di ritardo nei confronti del cliente finale (la data di consegna era prevista per il 9 novembre 2019 mentre la data di effettiva consegna era stata il 27 gennaio 2020), riservando di chiedere in separata sede la rifusione di tutti i danni conseguenti, in considerazione della pattuita clausola penale per il ritardo.
In subordine chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento in proprio favore dell'ulteriore somma di €
26.840,00 (ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia o ancora determinata in via di equità), da maggiorare con interessi di legge.
Su tali premesse, instava per la revoca e/o la declaratoria di nullità/inefficacia del Parte_1 Co decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria che nulla fosse dovuto a per il credito azionato in via monitoria, contrastando l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione, e proponendo, in via progressivamente gradata, nei sensi indicati, domande anche riconvenzionali.
7 Si costituiva l'opposta, concludendo per il rigetto dell'opposizione e delle domande anche di natura riconvenzionale avversarie, con conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione dell'esecuzione provvisoria, instando per l'accertamento del proprio credito di € 26.840,00, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma di giustizia, oltre interessi.
Negava la prospettazione di parte opponente, ed in particolare che l'intervento sotteso al credito per cui aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo fosse stato effettuato in garanzia, senza diritto a percepire il relativo corrispettivo, richiamando (e allegando) a propria volta ampia documentazione, alla quale annetteva una differente valenza per la ricostruzione del rapporto commerciale tra le parti.
In breve, assumeva che le parti avevano convenuto la realizzazione di una nuova parete per la cassa del trasformatore, pattuendone il prezzo di cui alla fattura azionata in via monitoria (la n. 502/2019), di €
26.840,00 (Iva inclusa).
Confermava l'originario ordine n. 9550106650 del 10.07.2019 della società per la fornitura di Pt_1 una cassa e coperchio da realizzare secondo disegni e specifiche tecniche fornite dalla medesima committente, la quale in particolare richiedeva che le pareti della cassa commissionata (sidewall) venissero realizzate in materiale conforme a norma “EN 10025; S355J2”.
Rappresentava di aver provveduto a realizzare i manufatti ad essa commissionati in conformità alle richieste di emettendo la relativa fattura n. 427/2019 per il prezzo concordato;
di aver fornito a Pt_1
come da ordine, il “rapporto di prova”, avente ad oggetto i controlli richiesti, che confermavano Pt_1 la conformità alle chieste specifiche tecniche, ed in particolare, quanto alle pareti della , la Pt_2 realizzazione in materiale (acciaio) conforme a norma “EN 10025; S355J2”.
In ordine all'avvenuta comunicazione, in data 23.10.2019, di una crepa da una parete della cassa e dell'ingresso di aria dalla saldatura strutturale, evidenziava come il proprio responsabile qualità Tes_5
avesse replicato che le lamiere rientravano nelle specifiche richieste e soddisfacevano i
[...] requisiti della norma “EN 10025; S355J2”, così come le saldature risultavano assolutamente conformi al livello di accettabilità indicato nel disegno costruttivo fornito da Pt_1
Rappresentava che il report inviato in data 30.10.2019 dei controlli effettuati dal laboratorio prescelto da
( aveva confermato i valori conformi a quelli della norma “EN 10025; Pt_1 Parte_3
S355J2”, e che il proprio direttore esecutivo, dott. faceva presente a che per Persona_1 Pt_1 le forniture future e per l'eventuale sostituzione della parete l'onere di richiedere specificamente nell'ordine i valori minimi e massimi, extra norma EN 10025, delle composizioni chimiche dei vari componenti dei manufatti commissionati.
8 Venivano anche prelevati dei campioni del materiale della parete ceduta e, dopo le analisi di laboratorio Co fatte eseguire, l'ing. di confermava a la conformità del materiale della Testimone_3 Pt_1 parete (S355J29).
All'esito di tale espresso riconoscimento della conformità della parete della cassa che aveva ceduto, la Co società commissionava a una nuova parete della cassa con medesimo materiale S355J2; a Pt_1 seguito di trattativa delle parti veniva stilato il preventivo dettagliato dei relativi costi, comprensivo del trasporto eccezionale per ritiro della cassa e per consegna della nuova cassa in sostituzione, nonché per i controlli eseguiti, ammontante a complessivi € 26.681,00 oltre Iva, poi ridefinito in € 22.000,00 oltre
Iva. Co Il 27.11.2019 consegnava a il fondo cassa con la nuova parete commissionata, come da Pt_1
DDT n. 1483/2019, in ossequio agli accordi intercorsi con mails del 17 e 18 novembre 2019.
La fattura n. 502/2019, dell'importo di € 26.840,00 (€ 22.000,00 più Iva), era dunque conforme agli accordi raggiunti dalle parti.
Ciò nondimeno, a distanza di oltre tre mesi dall'avvenuta consegna del manufatto sostituito, in data
25.02.2020 (a ridosso della scadenza del pagamento della fattura n. 502/2019) comunicava a Pt_1 Co
il report finale relativo alla problematica riscontrata sul catino della cassa, allegando il medesimo rapporto di non conformità datato 23.10.2019, già definito, accompagnato da un irrilevante rapporto interno, per di più redatto in lingua inglese, privo di significato. Co Seguiva un carteggio tra le parti (che l'opponente documentava ed illustrava) con cui replicava, in sintesi significando l'inammissibilità ed infondatezza della riproposizione della questione già definita nel novembre 2019.
Senonché il 10.04.2020, del tutto pretestuosamente ed in mala fede, oltre che in palese Pt_1 difformità dagli accordi, comunicava che nell'ordine 26.11.2019 (ma inviato il 27.11.2019, quando il manufatto era già in consegna) aveva inserito nelle condizioni generali una clausola per cui l'importo non sarebbe stato corrisposto qualora il materiale fosse risultato non conforme, invocandone l'efficacia
(modulo non sottoscritto dall'opposta).
Asserzioni alle quali quest'ultima replicava a stretto giro, contestandole e tacciando di un modo Pt_1 di agire “fraudolento e sicuramente non etico”.
Su tali premesse, l'opposta concludeva che: Co
- la pretesa non conformità del materiale della parete della cassa fornita da e di cui all'ordine
10.07.2019 era stata definitivamente chiusa in data 23.10.2019 con l'espresso riconoscimento di
9 Co che il materiale della parete che aveva ceduto era S355J2, con riconoscimento altresì che Pt_1 avesse correttamente adempiuto alle prescrizioni tecniche di cui all'ordine 10.07.2019;
- le parti contraenti avevano espressamente trattato l'ordine per un manufatto sostitutivo al prezzo di €
26.840,00 (€ 22.000,00 più Iva); Co
- era infondato ed indimostrato l'assunto di un qualsivoglia intervento in garanzia da parte di , che escludesse il diritto in capo a quest'ultima di esigere il corrispettivo di cui alla fattura n. 502/2019 del
28.11.2019 (azionata in via monitoria);
- sussisteva, e veniva eccepita, decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia che parte opponente pretendeva di far valere;
- il comportamento di era contrassegnato da mala fede e temerarietà (al punto da quasi Pt_1 meritare una sanzione per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.);
- la domanda riconvenzionale dell'opponente era del pari destituita di fondamento;
- l'opposizione non risultava in definitiva fondata su prova scritta (ed anzi veniva per tabulas ad essere smentita da documentazione proveniente dalla stessa in guisa da giustificare, ai sensi dell'art. Pt_1
648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, all'esito della prima udienza, negata con ordinanza in data 16.12.2020 la provvisoria esecuzione, venivano assegnati alle parti i termini di rito per deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., memorie che le stesse depositavano, ulteriormente illustrando le rispettive prospettazioni e confutando quelle avversarie.
Si procedeva quindi all'assunzione di prove testimoniali (previo rigetto dell'istanza di parte convenuta di modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria).
Esaurita l'istruttoria orale, senza dar ingresso nel giudizio alla CTU sui vizi del manufatto richiesta da parte opponente, all'udienza del 26 gennaio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate, come in epigrafe trascritte, dai procuratori delle parti, a cui venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per deposito degli scritti conclusionali.
*******************
Riepilogati, nei termini che precedono, i punti essenziali della controversia, ad avviso del giudicante, e per i motivi che vengono a dirsi, l'opposizione, così come le eccezioni e domande, anche riconvenzionali, dell'opponente, vanno tutte respinte, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10 Preliminarmente va dato atto della nuova denominazione dell'opponente, oggi (cfr. conclusionale attrice)
Controparte_5
Il decreto di cui si discute risulta emesso per il credito contabilizzato nella fattura n. 502/2019 del
28.11.2019 di (doc. 24 di questa), fattura che a sua volta fa riferimento all'ordine di acquisto n. CP_3
9550111509 di (doc. 23). Parte_1
Tale fornitura, avente ad oggetto la sostituzione completa parete catino lato MT commessa 191255C/01
e ripristino verniciatura, risultava sicuramente scaturita dalla commessa acquisita da con la Pt_1 società Cegelec, di cui è ampia menzione in narrativa, nonché alle problematiche manifestatesi una volta avviato il normale processo di vuoto preliminare alle operazioni di riempimento con olio minerale, di cui si è del pari esposto in narrativa.
A tali problematiche faceva riferimento la richiesta a firma dell'ing. di Testimone_3 [...]
(doc. 13 opponente), in cui tra l'altro si legge “…Quello che notiamo è che per i punti Parte_1
2 e 3 la lamiera non ha tenuto per motivi non ancora del tutto chiari;
dal report di laboratorio si vede che i valori di composizione chimica sono diversi dagli altri.
In sostanza per minimizzare i tempi ti propongo di procedere come segue: il taglio della parete MT e sostituzione con lamiera S355J2 analogo a quello utilizzato nelle altre pareti.
Tale lamiera verrà punzonata assieme, verificata in laboratorio e vi supporteremo nella fase di saldatura con la presenza di un nostro incaricato…
In caso di problemi analoghi a quanto evidenziati nella prova a vuoto, tutti i costi sostenuti nel ripristino Cont saranno a carico di . 2M a riguardo può stare tranquilla.”.
La soluzione prospettata a , legale rappresentante di 2M, viene qualificata Controparte_4 espressamente in premessa di quella missiva come una “proposta”.
Le ragioni dell'iniziativa di appaiono evidenti (la commessa era soggetta a penali molto alte) e Pt_1 le cause dell'inconveniente verificatosi non erano state univocamente accertate: 2M assumeva di aver eseguito la fornitura di propria spettanza in assoluta conformità ai disegni e alle specifiche tecniche della committente di cui sospettava criticità progettuali;
viceversa confutava e contestava Pt_1 Pt_1 tale eventualità.
È su dette basi che si perveniva allora alla menzionata sostituzione completa parete catino lato MT commessa 191255C/01 e ripristino verniciatura, di cui al nuovo ordine di acquisto, integrativo / parzialmente sostitutivo, secondo il prezzo scaturito dagli accordi tra il ed il di cui allo CP_4 Tes_3 scambio di mail 17 e 18.11.2019 (cfr. docc. 18, 19 opposta).
11 Al tempo dello scambio di mail era già tra l'altro intervenuto il duplice sopralluogo del 23 e 24 ottobre
2019 effettuato in contraddittorio col dal perito (esperto in coordinazione di CP_4 Testimone_2 saldature), e di cui riferisce lo stesso ella relazione danni sul fondo della cassa. Tes_2
Allorquando pertanto, in epoca successiva alla realizzazione dell'intervento sostitutivo di cui alla fattura
502/2019 (intervento che, da quel che è dato apprendere, risultava pienamente satisfattivo delle esigenze industriali di nonché idoneo a comporre la lite virtuale che poteva insorgere tra Pt_1 Co quest'ultima e la società ), di in data 25 febbraio 2020 (doc. Persona_2 Controparte_7
21 opponente), e poi il successivo 10 aprile 2020 (doc. 23 opponente), trasmetteva, con la prima comunicazione, il report finale relativo alla problematica riscontrata sul catino della cassa, e con la seconda (assumendo la definitiva individuazione della causa di non conformità) attribuiva a CP_3
l'esclusiva responsabilità conseguente, dichiarando revocato l'ordine di acquisto n. 9550111509 con accollo totale ed esclusivo all'opposta del costo dell'intervento remediale, operava Controparte_7 un inaspettato e non corretto revirement rispetto ai accordi negoziali già raggiunti ed eseguiti dalle parti.
Ovverosia traslando (o tentando di traslare) integralmente sull'altra contraente del rapporto di fornitura conseguenze pregiudizievoli ed oneri della controversa vicenda e sussumendo nell'alveo di un doveroso intervento in garanzia (e quindi a titolo gratuito per il prestatore) una prestazione che all'evidenza 2M non avrebbe accettato di realizzare a quelle condizioni ove preventivamente messane a conoscenza
(come invece elementari principi di correttezza negoziale e trasparenza commerciale avrebbero richiesto ed anzi imposto).
Al riguardo è sufficiente rilevare che la comunicazione 25 febbraio 2020 (citato doc. 21) fa riferimento ad un report finale relativo alla problematica riscontrata sul catino della cassa 191255C/01 avente data
23.10.2019, ossia già disponibile allorquando, in data 31 ottobre 2019, l'ing. per conto Testimone_3 di (citato doc. 13 opponente), formulando la proposta poi accettata, induceva Pt_1 CP_4 Co
, legale rappresentante di , all'accordo integrativo.
[...]
Ed inoltre che la relazione finale sui danni sul fondo della cassa a firma del citato (doc. 18 Tes_2 opponente), recante la data del 21 gennaio 2020, ancora una volta richiamava i sopralluoghi eseguiti dal consulente in materia di saldatura in contraddittorio con il alle date del 23 e del 24 Pt_1 CP_4 ottobre 2019 (come risulta documentalmente dall'atto nonché dalla testimonianza dello stesso perito).
Alcun elemento nuovo di rilievo è infine neppure desumibile dal documento (c.d. Failure Analysis, docc.
20, 21 opponente) a firma , quality manager di costituente indagine interna Testimone_6 Pt_1 alla stessa in cui in realtà vengono ad essere compendiati tutti gli elementi tecnici già a Pt_1
12 Co disposizione dell'azienda allorquando formulava a la proposta da cui poi scaturiva l'ordine di acquisto a fondamento della fattura n. 502/2019 del 28.11.2019, e quindi della pretesa monitoria ora in discussione.
In conclusione, alla luce di convergenti elementi di valutazione complessivamente desumibili dalla prova logica, documentale ed orale (nulla di nuovo in particolare sono state in grado di apportare le testimonianze assunte, poco più che ricognitive degli elementi documentali già in atti), e senza che risulti di alcuna utilità pratica la CTU pur richiesta dall'opponente, domande, eccezioni e difese di quest'ultima vanno rigettate, con speculare, piena conferma del decreto ingiuntivo.
Così definita la res controversa, le spese processuali (liquidate come da dispositivo, modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, come aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da €
26.000,01 a € 52.000,00, importi tariffari medi) seguono la soccombenza (e ad esse ovviamente devono aggiungersi, ed esser fatte salve, quelle già liquidate in fase monitoria, venendo il decreto ingiuntivo qui integralmente confermato).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria che la società (ora Parte_1 Controparte_5
è debitrice della società della somma di € 26.840,00, di cui alla fattura 502/2019, rigetta
[...] CP_3
l'opposizione, eccezioni e domande, anche riconvenzionali, dell'opponente, e così conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1120/2020 Ing. emesso dal Tribunale di Vicenza;
II) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le ulteriori spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate in € 7.600,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge sull'imponibile.
Così deciso in Vicenza, il 28 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
13
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 4113/2020 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
01/07/2020 da
P.Iva e C.F. n. , con sede in Trento, Via di Spini n. Parte_1 P.IVA_1
9, in persona dei suoi procuratori Ing. e , rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Marco ALBANESE, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Anna CREMONESE, in Vicenza - Contrà S. Corona n. 9, come da delega alle liti allegata all'atto di citazione. attrice opponente contro con sede in Thiene (VI), Via Morosini n. 3, P.Iva , in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Controparte_4
BENEDETTI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Viale
Crispi, Galleria Crispi n. 8, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta opposta
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Appalto.
All'udienza del 26.01.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTRICE OPPONENTE:
1 come sopra rappresentata, assistita e difesa, confida nell'accoglimento Parte_1 delle seguenti
CONCLUSIONI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni e contraria istanza, eccezione e deduzione;
nel merito:
- accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da
[...]
accertando che nulla è dovuto da parte di e, per l'effetto, revocare e/o CP_3 Parte_1 annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo N. 1120/2020 emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento R.G. n. 2616/2020 e notificato in data 22 maggio 2020;
- accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, per quanto in narrativa, l'inadempimento contrattuale di all'Ordine n. 9550106650 del 10.07.2019 e conseguentemente CP_3
- accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno patito e, Parte_1
- condannare al pagamento in favore della medesima di euro 10.443,33 oltre interessi di legge, CP_3 ovvero della diversa maggiore o minore somma di giustizia;
- in via subordinata, accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, per quanto in narrativa,
l'inadempimento contrattuale di e conseguentemente CP_3
- accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno patito e, Parte_1
- condannare al pagamento in favore della medesima di euro 10.443,33 oltre interessi di legge, CP_3 ovvero della diversa maggiore o minore somma di giustizia;
- condannare al pagamento in favore della medesima dell'ulteriore somma di euro 26.840,00 CP_3 oltre interessi di legge, ovvero della diversa maggiore o minore somma di giustizia;
- in ogni caso, accertare l'inesistenza e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da
[...]
accertando che nulla è dovuto da parte di e, per l'effetto, revocare e/o CP_3 Parte_1 annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo N. 1120/2020 emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento R.G. n. 2616/2020 e notificato in data 22 maggio 2020;
- in via ulteriormente subordinata, rideterminare in favore di la minor somma che risulterà in CP_3 corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia o di equità dalle risultanze processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporre CTU tecnica
2 Poiché è stata fornita prova documentale delle perdite riscontrate nel catino, oltre alle relative analisi tecniche, e l'accertamento dell'idoneità della lastra di acciaio utilizzata dalla convenuta opposta è questione squisitamente tecnica, si insiste per l'espletamento di una CTU volta ad accertare:
- Se il catino in acciaio di cui è causa sia stato realizzato a regola d'arte;
- La presenza di vizi / difetti nel catino di cui è causa di portata tale da imporre la sostituzione dell'intera parete viziata con altra realizzata con una lastra idonea;
- La diversa composizione chimica delle pareti con cui è stato realizzato il catino,
- La presenza di vizi / difetti nelle saldature eseguite da 2M nel catino di cui è causa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compenso professionale, sentenza e successive inerenti tutte, oltre al rimborso generale nella misura del 15%, all'I.V.A. e al C.P.A., come per legge. Con rifusione del contributo unificato.
CONCLUSIONI CONVENUTA OPPOSTA:
Il patrocinio di precisa le conclusioni nel modo seguente: CP_3
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti, domande ed eccezioni nuove e/o diverse rispetto a quelle svolte nell'atto introduttivo.
In via principale: Rigettarsi l'opposizione perché nulla, inammissibile anche per intervenuta decadenza e prescrizione, infondata in fatto ed in diritto ed indimostrata per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine: Accertarsi e dichiararsi che la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, è debitrice della società come rappresentata e domiciliata, della CP_3 somma di Euro 26.840,00, di cui alla fattura 502/2019 e conseguentemente dichiararsi tenuta e condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare alla società come rappresentata e domiciliata, la complessiva somma di Euro 26.840,00= CP_3 di cui alla fattura azionata, o quella diversa anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 3 del D. Lgs 231/02 dalla data di scadenza indicato nella fattura al saldo effettivo per i motivi di cui in narrativa con rigetto di tutte le eccezioni e domande anche riconvenzionali avversarie perché nulle, inammissibili, anche per intervenuta decadenza e prescrizione, infondate in fatto ed in diritto ed indimostrate per tutti i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso: spese, dritti ed onorari di lite interamente rifusi.
3 Dichiararsi la nullità delle testimonianze rese dai testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183 comma 6 cpc e all'istanza di
[...] Testimone_4 revoca/modifica dell'ordinanza istruttoria del 24.10.2022 in atti, come eccepito a verbale dell'udienza
1.12.2022.
Dichiararsi l'inutilizzabilità della documentazione ex adverso tardivamente prodotta con la terza memoria per le ragioni di cui agli atti all'istanza in atti.
In via istruttoria: Ci si oppone alla eventuale riproposizione della richiesta di ctu, già disattesa, essendo documentale e dimostrata dall'istruttoria orale svolta la conformità della parete all'ordine del 10.7.2019, oltre che per il tempo trascorso e per tutte le ragioni di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 e verbale di causa cui si rimanda. Occorrendo si insta per l'ammissione delle prove di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 cpc n. 2.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Avverso il decreto ingiuntivo n. 1120/2020 Ing., emesso da questo Tribunale in data 07.05.2020 e notificato il 22.05.2020 – con cui, su ricorso e a favore di veniva ingiunto a CP_3 [...]
(di seguito, anche solo o il pagamento della somma Parte_1 Pt_1 Parte_1 di € 26.480,00, oltre a interessi moratori di legge e alle spese legali della fase monitoria (come ivi liquidate) – proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 01/07/2020, l'ingiunta
Pt_1
L'opponente al riguardo, rappresentato di essere una delle branche italiane del noto gruppo tedesco, attiva tra l'altro nel settore della fornitura di trasformatori di potenza destinati ad impianti per la produzione e gestione di energia elettrica, premetteva di aver acquisito un'importante commessa da una società estera (Cegelec) operante nel settore dell'energia, per la fornitura destinata ad un impianto di grandi dimensioni, commessa dal valore molto elevato, per complessivi 5.377.900,00 euro, con previsione di penali assai elevate e stringenti.
Proprio nell'esecuzione di tale commessa affidava all'opposta (di seguito, anche solo Pt_1 CP_3 Co
) la realizzazione della cassa in acciaio contenitiva di un trasformatore di grandi dimensioni con relativo coperchio, destinata inoltre ad essere riempita di olio minerale.
4 Co In particolare, le parti stabilivano che avrebbe realizzato la cassa ed il coperchio secondo i disegni Co forniti da con fornitura e saldatura delle relative lastre di acciaio a carico di , per un Pt_1 corrispettivo di € 77.037,00 oltre Iva (come da ordine n. 9550106650 del 10.07.2019).
La cassa realizzata da 2M veniva successivamente consegnata in data 18 ottobre 2019 a la Pt_1 Co quale contestualmente pagava la fattura n. 427/2019 emessa da per tale ordine.
Requisito essenziale della cassa era costituito dalla perfetta tenuta delle pareti in acciaio.
Nondimeno, appena avviato il normale processo di vuoto preliminare alle operazioni di riempimento con olio minerale, a soli cinque giorni dalla consegna della , riscontrava la presenza di Pt_2 Pt_1 diverse crepe in una delle pareti della , con conseguente ingresso di aria. Pt_2 Co La circostanza veniva immediatamente segnalata a con richiesta di tempestivo intervento, comunicando al contempo la formale apertura di una Non Conformità (NC) al fornitore, confermando lo stato inaccettabile di una delle saldature. procedeva quindi a far eseguire indagini da terzi, facendo altresì analizzare la composizione Pt_1 chimica delle lastre di acciaio componenti le pareti, come pure le saldature. Co L'esito di tali verifiche, immediatamente partecipate a , consentiva di accertare che la parete della che aveva ceduto era costituita da una lastra di acciaio con una componente di manganese e di Pt_2 silicio significativamente più bassa di tutte le altre pareti (in particolare con una presenza circa dieci volte inferiore a tutte le altre della componente di silicio), nonché che le saldature della parete che aveva ceduto erano state realizzate in modo inaccettabile, presentando diffuse cricche (lesioni). Co Nell'immediatezza, in data 30 ottobre 2019, segnalava a l'esito delle prove, Pt_1 contestualmente richiedendo l'intervento per la sostituzione dell'intera parete del catino, segnalando l'urgenza della richiesta anche al fine di non incorrere in ritardi con il proprio cliente finale.
2 M, dal canto suo, provvedeva a ritirare “il catino non conforme” per eseguire l'intervento sostitutivo, tuttavia avanzando riserve in ordine alla propria responsabilità nella causazione del vizio, per essere stato determinato da un difetto di progettazione. chiedeva l'esecuzione del ripristino della parete con l'utilizzo per la lamiera di materiale Pt_1 analogo a quello utilizzato nelle altre pareti, prevedendo un supporto con un proprio incaricato nella fase Co saldatura;
la stessa da parte sua era consapevole che l'esecuzione dell'intervento sostitutivo sarebbe avvenuto nell'ambito dei necessari approfondimenti tecnici per l'accertamento delle cause dei difetti nella parete della cassa.
5 Co Una volta ottenuta conferma da parte di che la nuova parete sarebbe stata realizzata con una componente di silicio omogenea a quella delle altre pareti della , in buona fede emetteva Pt_2 Pt_1 Co il nuovo ordine e procedeva alla sostituzione della parete con un lastra idonea e conforme alle altre. Co Sottoposte a verifiche a mezzo soggetto terzo le nuove lastre in acciaio utilizzate da per il rifacimento della parete viziata, ed appurato mediante analisi chimiche che il materiale era effettivamente omogeneo a quello delle altre pareti non interessate da perdite, eseguiva Pt_1 nuovamente il vuoto e riempimento dell'olio della nuova cassa, operazione che dava esito positivo.
In parallelo l'attrice riceveva il report dell'approfondimento tecnico a livello progettuale fatto eseguire, che escludeva la sussistenza di problematiche di qualsiasi specie a quel livello, così essendo in grado di concludere che le cause del problema rintracciato nella prima lavorazione fossero da individuare nell'imperizia e nei difetti nelle attività di saldatura, o comunque nell'utilizzo per una parete di una lastra caratterizzata da una composizione chimica apprezzabilmente differente da quella dalle altre. Co Nondimeno rigettava l'esito delle indagini tecniche eseguite da che da parte sua Pt_1 comunicava che l'ordine 26.11.2019 doveva intendersi revocato, comunicando altresì di essere in attesa di nota di credito per la fattura 2M emessa senza titolo.
Quest'ultima, incurante di quelle comunicazioni, agiva però con ricorso monitorio, ottenendo il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
In punto di diritto, l'opponente assumeva l'insussistenza del credito azionato in via monitoria, il relativo intervento essendo stato eseguito in garanzia, siccome finalizzato a rimediare ad un grave vizio / difetto della cassa in acciaio commissionata, come reso palese dai plurimi accertamenti eseguiti sulla parete viziata e come desumibile dalla volontà ed accordi delle parti.
In particolare, quanto agli accertamenti svolti (che convergevano in modo univoco nel far ritenere l'opera Co eseguita da viziata), questi erano costituiti:
a) dalle analisi chimiche sulla composizione della parete viziata (con una componente di manganese e di silicio significativamente più bassa delle altre pareti);
b) dall'analisi delle saldature (di qualità inaccettabile, con presenza di diffuse cricche);
c) dalle analisi chimiche sulla composizione della parete nuova (che consentiva di accertare che il relativo materiale era questa volta omogeneo a quello delle pareti sane);
d) dai nuovi test di pressione, dell'esito positivo, che consentiva di escludere si fosse trattato di un problema di progettazione della cassa;
e) dalla conforme valutazione di un perito saldatore;
6 f) dall'approfondimento progettuale fatto eseguire;
g) dall'indagine interna alla stessa (Failure Analysis). Pt_1
L'opponente deduceva altresì che le intese tra le parti erano per un intervento in garanzia, che era Co quello richiesto da la quale peraltro, a fronte delle strumentali contestazioni di in ordine ad Pt_1 un asserito quanto inesistente problema di progettazione, emetteva l'ordine 26.11.2019 al solo ed esclusivo fine di velocizzare le operazioni di sostituzione della parete, e di evitare l'aggravarsi di penali Co per il ritardo da parte della committenza (anche nell'interesse della stessa , che avrebbe altrimenti dovuto rispondere di ulteriori danni), avendo cura di precisare che se, successivamente alla sostituzione e all'esito dei nuovi test, il problema si fosse ripresentato, i relativi costi sarebbero rimasti a carico di
Pt_1 Co L'esito positivo dei nuovi test aveva invece definitivamente lasciato a carico di i costi dell'intervento sostitutivo. Co In via riconvenzionale parte opponente deduceva l'inadempimento di relativamente al primo ordine
(n. 9550106650) del 10.07.2019 e l'esistenza del diritto al risarcimento del danno in capo alla stessa
(per le spese sostenute, per far eseguire da laboratori specializzati plurime indagini chimiche e di Co resistenza dell'acciaio impiegato da , per far eseguire accertamenti, consulenze e perizie, per extra costi per la posticipazione della consegna, per extra costi per attività di montaggio e smontaggio non preventivate), per un importo complessivo pari ad € 10.443,33.
Da ultimo assumeva che, a causa del grave vizio riscontrato nella cassa del trasformatore, con conseguente necessità di sostituire un'intera parete della stessa, aveva accumulato dieci settimane di ritardo nei confronti del cliente finale (la data di consegna era prevista per il 9 novembre 2019 mentre la data di effettiva consegna era stata il 27 gennaio 2020), riservando di chiedere in separata sede la rifusione di tutti i danni conseguenti, in considerazione della pattuita clausola penale per il ritardo.
In subordine chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento in proprio favore dell'ulteriore somma di €
26.840,00 (ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia o ancora determinata in via di equità), da maggiorare con interessi di legge.
Su tali premesse, instava per la revoca e/o la declaratoria di nullità/inefficacia del Parte_1 Co decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria che nulla fosse dovuto a per il credito azionato in via monitoria, contrastando l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione, e proponendo, in via progressivamente gradata, nei sensi indicati, domande anche riconvenzionali.
7 Si costituiva l'opposta, concludendo per il rigetto dell'opposizione e delle domande anche di natura riconvenzionale avversarie, con conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione dell'esecuzione provvisoria, instando per l'accertamento del proprio credito di € 26.840,00, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma di giustizia, oltre interessi.
Negava la prospettazione di parte opponente, ed in particolare che l'intervento sotteso al credito per cui aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo fosse stato effettuato in garanzia, senza diritto a percepire il relativo corrispettivo, richiamando (e allegando) a propria volta ampia documentazione, alla quale annetteva una differente valenza per la ricostruzione del rapporto commerciale tra le parti.
In breve, assumeva che le parti avevano convenuto la realizzazione di una nuova parete per la cassa del trasformatore, pattuendone il prezzo di cui alla fattura azionata in via monitoria (la n. 502/2019), di €
26.840,00 (Iva inclusa).
Confermava l'originario ordine n. 9550106650 del 10.07.2019 della società per la fornitura di Pt_1 una cassa e coperchio da realizzare secondo disegni e specifiche tecniche fornite dalla medesima committente, la quale in particolare richiedeva che le pareti della cassa commissionata (sidewall) venissero realizzate in materiale conforme a norma “EN 10025; S355J2”.
Rappresentava di aver provveduto a realizzare i manufatti ad essa commissionati in conformità alle richieste di emettendo la relativa fattura n. 427/2019 per il prezzo concordato;
di aver fornito a Pt_1
come da ordine, il “rapporto di prova”, avente ad oggetto i controlli richiesti, che confermavano Pt_1 la conformità alle chieste specifiche tecniche, ed in particolare, quanto alle pareti della , la Pt_2 realizzazione in materiale (acciaio) conforme a norma “EN 10025; S355J2”.
In ordine all'avvenuta comunicazione, in data 23.10.2019, di una crepa da una parete della cassa e dell'ingresso di aria dalla saldatura strutturale, evidenziava come il proprio responsabile qualità Tes_5
avesse replicato che le lamiere rientravano nelle specifiche richieste e soddisfacevano i
[...] requisiti della norma “EN 10025; S355J2”, così come le saldature risultavano assolutamente conformi al livello di accettabilità indicato nel disegno costruttivo fornito da Pt_1
Rappresentava che il report inviato in data 30.10.2019 dei controlli effettuati dal laboratorio prescelto da
( aveva confermato i valori conformi a quelli della norma “EN 10025; Pt_1 Parte_3
S355J2”, e che il proprio direttore esecutivo, dott. faceva presente a che per Persona_1 Pt_1 le forniture future e per l'eventuale sostituzione della parete l'onere di richiedere specificamente nell'ordine i valori minimi e massimi, extra norma EN 10025, delle composizioni chimiche dei vari componenti dei manufatti commissionati.
8 Venivano anche prelevati dei campioni del materiale della parete ceduta e, dopo le analisi di laboratorio Co fatte eseguire, l'ing. di confermava a la conformità del materiale della Testimone_3 Pt_1 parete (S355J29).
All'esito di tale espresso riconoscimento della conformità della parete della cassa che aveva ceduto, la Co società commissionava a una nuova parete della cassa con medesimo materiale S355J2; a Pt_1 seguito di trattativa delle parti veniva stilato il preventivo dettagliato dei relativi costi, comprensivo del trasporto eccezionale per ritiro della cassa e per consegna della nuova cassa in sostituzione, nonché per i controlli eseguiti, ammontante a complessivi € 26.681,00 oltre Iva, poi ridefinito in € 22.000,00 oltre
Iva. Co Il 27.11.2019 consegnava a il fondo cassa con la nuova parete commissionata, come da Pt_1
DDT n. 1483/2019, in ossequio agli accordi intercorsi con mails del 17 e 18 novembre 2019.
La fattura n. 502/2019, dell'importo di € 26.840,00 (€ 22.000,00 più Iva), era dunque conforme agli accordi raggiunti dalle parti.
Ciò nondimeno, a distanza di oltre tre mesi dall'avvenuta consegna del manufatto sostituito, in data
25.02.2020 (a ridosso della scadenza del pagamento della fattura n. 502/2019) comunicava a Pt_1 Co
il report finale relativo alla problematica riscontrata sul catino della cassa, allegando il medesimo rapporto di non conformità datato 23.10.2019, già definito, accompagnato da un irrilevante rapporto interno, per di più redatto in lingua inglese, privo di significato. Co Seguiva un carteggio tra le parti (che l'opponente documentava ed illustrava) con cui replicava, in sintesi significando l'inammissibilità ed infondatezza della riproposizione della questione già definita nel novembre 2019.
Senonché il 10.04.2020, del tutto pretestuosamente ed in mala fede, oltre che in palese Pt_1 difformità dagli accordi, comunicava che nell'ordine 26.11.2019 (ma inviato il 27.11.2019, quando il manufatto era già in consegna) aveva inserito nelle condizioni generali una clausola per cui l'importo non sarebbe stato corrisposto qualora il materiale fosse risultato non conforme, invocandone l'efficacia
(modulo non sottoscritto dall'opposta).
Asserzioni alle quali quest'ultima replicava a stretto giro, contestandole e tacciando di un modo Pt_1 di agire “fraudolento e sicuramente non etico”.
Su tali premesse, l'opposta concludeva che: Co
- la pretesa non conformità del materiale della parete della cassa fornita da e di cui all'ordine
10.07.2019 era stata definitivamente chiusa in data 23.10.2019 con l'espresso riconoscimento di
9 Co che il materiale della parete che aveva ceduto era S355J2, con riconoscimento altresì che Pt_1 avesse correttamente adempiuto alle prescrizioni tecniche di cui all'ordine 10.07.2019;
- le parti contraenti avevano espressamente trattato l'ordine per un manufatto sostitutivo al prezzo di €
26.840,00 (€ 22.000,00 più Iva); Co
- era infondato ed indimostrato l'assunto di un qualsivoglia intervento in garanzia da parte di , che escludesse il diritto in capo a quest'ultima di esigere il corrispettivo di cui alla fattura n. 502/2019 del
28.11.2019 (azionata in via monitoria);
- sussisteva, e veniva eccepita, decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia che parte opponente pretendeva di far valere;
- il comportamento di era contrassegnato da mala fede e temerarietà (al punto da quasi Pt_1 meritare una sanzione per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.);
- la domanda riconvenzionale dell'opponente era del pari destituita di fondamento;
- l'opposizione non risultava in definitiva fondata su prova scritta (ed anzi veniva per tabulas ad essere smentita da documentazione proveniente dalla stessa in guisa da giustificare, ai sensi dell'art. Pt_1
648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, all'esito della prima udienza, negata con ordinanza in data 16.12.2020 la provvisoria esecuzione, venivano assegnati alle parti i termini di rito per deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., memorie che le stesse depositavano, ulteriormente illustrando le rispettive prospettazioni e confutando quelle avversarie.
Si procedeva quindi all'assunzione di prove testimoniali (previo rigetto dell'istanza di parte convenuta di modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria).
Esaurita l'istruttoria orale, senza dar ingresso nel giudizio alla CTU sui vizi del manufatto richiesta da parte opponente, all'udienza del 26 gennaio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate, come in epigrafe trascritte, dai procuratori delle parti, a cui venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per deposito degli scritti conclusionali.
*******************
Riepilogati, nei termini che precedono, i punti essenziali della controversia, ad avviso del giudicante, e per i motivi che vengono a dirsi, l'opposizione, così come le eccezioni e domande, anche riconvenzionali, dell'opponente, vanno tutte respinte, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10 Preliminarmente va dato atto della nuova denominazione dell'opponente, oggi (cfr. conclusionale attrice)
Controparte_5
Il decreto di cui si discute risulta emesso per il credito contabilizzato nella fattura n. 502/2019 del
28.11.2019 di (doc. 24 di questa), fattura che a sua volta fa riferimento all'ordine di acquisto n. CP_3
9550111509 di (doc. 23). Parte_1
Tale fornitura, avente ad oggetto la sostituzione completa parete catino lato MT commessa 191255C/01
e ripristino verniciatura, risultava sicuramente scaturita dalla commessa acquisita da con la Pt_1 società Cegelec, di cui è ampia menzione in narrativa, nonché alle problematiche manifestatesi una volta avviato il normale processo di vuoto preliminare alle operazioni di riempimento con olio minerale, di cui si è del pari esposto in narrativa.
A tali problematiche faceva riferimento la richiesta a firma dell'ing. di Testimone_3 [...]
(doc. 13 opponente), in cui tra l'altro si legge “…Quello che notiamo è che per i punti Parte_1
2 e 3 la lamiera non ha tenuto per motivi non ancora del tutto chiari;
dal report di laboratorio si vede che i valori di composizione chimica sono diversi dagli altri.
In sostanza per minimizzare i tempi ti propongo di procedere come segue: il taglio della parete MT e sostituzione con lamiera S355J2 analogo a quello utilizzato nelle altre pareti.
Tale lamiera verrà punzonata assieme, verificata in laboratorio e vi supporteremo nella fase di saldatura con la presenza di un nostro incaricato…
In caso di problemi analoghi a quanto evidenziati nella prova a vuoto, tutti i costi sostenuti nel ripristino Cont saranno a carico di . 2M a riguardo può stare tranquilla.”.
La soluzione prospettata a , legale rappresentante di 2M, viene qualificata Controparte_4 espressamente in premessa di quella missiva come una “proposta”.
Le ragioni dell'iniziativa di appaiono evidenti (la commessa era soggetta a penali molto alte) e Pt_1 le cause dell'inconveniente verificatosi non erano state univocamente accertate: 2M assumeva di aver eseguito la fornitura di propria spettanza in assoluta conformità ai disegni e alle specifiche tecniche della committente di cui sospettava criticità progettuali;
viceversa confutava e contestava Pt_1 Pt_1 tale eventualità.
È su dette basi che si perveniva allora alla menzionata sostituzione completa parete catino lato MT commessa 191255C/01 e ripristino verniciatura, di cui al nuovo ordine di acquisto, integrativo / parzialmente sostitutivo, secondo il prezzo scaturito dagli accordi tra il ed il di cui allo CP_4 Tes_3 scambio di mail 17 e 18.11.2019 (cfr. docc. 18, 19 opposta).
11 Al tempo dello scambio di mail era già tra l'altro intervenuto il duplice sopralluogo del 23 e 24 ottobre
2019 effettuato in contraddittorio col dal perito (esperto in coordinazione di CP_4 Testimone_2 saldature), e di cui riferisce lo stesso ella relazione danni sul fondo della cassa. Tes_2
Allorquando pertanto, in epoca successiva alla realizzazione dell'intervento sostitutivo di cui alla fattura
502/2019 (intervento che, da quel che è dato apprendere, risultava pienamente satisfattivo delle esigenze industriali di nonché idoneo a comporre la lite virtuale che poteva insorgere tra Pt_1 Co quest'ultima e la società ), di in data 25 febbraio 2020 (doc. Persona_2 Controparte_7
21 opponente), e poi il successivo 10 aprile 2020 (doc. 23 opponente), trasmetteva, con la prima comunicazione, il report finale relativo alla problematica riscontrata sul catino della cassa, e con la seconda (assumendo la definitiva individuazione della causa di non conformità) attribuiva a CP_3
l'esclusiva responsabilità conseguente, dichiarando revocato l'ordine di acquisto n. 9550111509 con accollo totale ed esclusivo all'opposta del costo dell'intervento remediale, operava Controparte_7 un inaspettato e non corretto revirement rispetto ai accordi negoziali già raggiunti ed eseguiti dalle parti.
Ovverosia traslando (o tentando di traslare) integralmente sull'altra contraente del rapporto di fornitura conseguenze pregiudizievoli ed oneri della controversa vicenda e sussumendo nell'alveo di un doveroso intervento in garanzia (e quindi a titolo gratuito per il prestatore) una prestazione che all'evidenza 2M non avrebbe accettato di realizzare a quelle condizioni ove preventivamente messane a conoscenza
(come invece elementari principi di correttezza negoziale e trasparenza commerciale avrebbero richiesto ed anzi imposto).
Al riguardo è sufficiente rilevare che la comunicazione 25 febbraio 2020 (citato doc. 21) fa riferimento ad un report finale relativo alla problematica riscontrata sul catino della cassa 191255C/01 avente data
23.10.2019, ossia già disponibile allorquando, in data 31 ottobre 2019, l'ing. per conto Testimone_3 di (citato doc. 13 opponente), formulando la proposta poi accettata, induceva Pt_1 CP_4 Co
, legale rappresentante di , all'accordo integrativo.
[...]
Ed inoltre che la relazione finale sui danni sul fondo della cassa a firma del citato (doc. 18 Tes_2 opponente), recante la data del 21 gennaio 2020, ancora una volta richiamava i sopralluoghi eseguiti dal consulente in materia di saldatura in contraddittorio con il alle date del 23 e del 24 Pt_1 CP_4 ottobre 2019 (come risulta documentalmente dall'atto nonché dalla testimonianza dello stesso perito).
Alcun elemento nuovo di rilievo è infine neppure desumibile dal documento (c.d. Failure Analysis, docc.
20, 21 opponente) a firma , quality manager di costituente indagine interna Testimone_6 Pt_1 alla stessa in cui in realtà vengono ad essere compendiati tutti gli elementi tecnici già a Pt_1
12 Co disposizione dell'azienda allorquando formulava a la proposta da cui poi scaturiva l'ordine di acquisto a fondamento della fattura n. 502/2019 del 28.11.2019, e quindi della pretesa monitoria ora in discussione.
In conclusione, alla luce di convergenti elementi di valutazione complessivamente desumibili dalla prova logica, documentale ed orale (nulla di nuovo in particolare sono state in grado di apportare le testimonianze assunte, poco più che ricognitive degli elementi documentali già in atti), e senza che risulti di alcuna utilità pratica la CTU pur richiesta dall'opponente, domande, eccezioni e difese di quest'ultima vanno rigettate, con speculare, piena conferma del decreto ingiuntivo.
Così definita la res controversa, le spese processuali (liquidate come da dispositivo, modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, come aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da €
26.000,01 a € 52.000,00, importi tariffari medi) seguono la soccombenza (e ad esse ovviamente devono aggiungersi, ed esser fatte salve, quelle già liquidate in fase monitoria, venendo il decreto ingiuntivo qui integralmente confermato).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria che la società (ora Parte_1 Controparte_5
è debitrice della società della somma di € 26.840,00, di cui alla fattura 502/2019, rigetta
[...] CP_3
l'opposizione, eccezioni e domande, anche riconvenzionali, dell'opponente, e così conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1120/2020 Ing. emesso dal Tribunale di Vicenza;
II) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le ulteriori spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate in € 7.600,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge sull'imponibile.
Così deciso in Vicenza, il 28 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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