TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13875 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da: Parte 1 nato a [...], Stato di New York, USA, il 10 gennaio
1956, rappresentato e difeso dall' Avv. Flora de Caro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99
Ricorrente
nei confronti del
Controparte 1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 5.2.2025, il ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza dalla cittadina italiana Persona 1 nata a
RO (FR) il 15 giugno 1885, successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadina straniera (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti). L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 15.7.2025, ha eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto preliminarmente chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda, ovvero, nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'ava italiana all'odierno ricorrente si ritiene compiutamente provata alla luce della documentazione prodotta unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio, con conseguente infondatezza delle difese dell'amministrazione.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
La trasmissione iure sanguinis era infatti all'epoca prevista - salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della 1. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555 del 1912,
"nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con "salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che "per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della
L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio". Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del
1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato".
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 9.10.2025.
Il Giudice
DA CO
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da: Parte 1 nato a [...], Stato di New York, USA, il 10 gennaio
1956, rappresentato e difeso dall' Avv. Flora de Caro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99
Ricorrente
nei confronti del
Controparte 1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 5.2.2025, il ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza dalla cittadina italiana Persona 1 nata a
RO (FR) il 15 giugno 1885, successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadina straniera (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti). L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 15.7.2025, ha eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto preliminarmente chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda, ovvero, nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'ava italiana all'odierno ricorrente si ritiene compiutamente provata alla luce della documentazione prodotta unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio, con conseguente infondatezza delle difese dell'amministrazione.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
La trasmissione iure sanguinis era infatti all'epoca prevista - salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della 1. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555 del 1912,
"nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con "salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che "per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della
L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio". Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del
1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato".
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 9.10.2025.
Il Giudice
DA CO