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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CO. 3 CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1484/2024
tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Zanon Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Gabriella Magarotto, entrambe del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lendinara (RO), via Cavour n. 63 ed all'indirizzo PEC che Email_1 costituisce “domicilio digitale” ex art. 16 sexies D.L. 179/2012;
Ricorrente
e
(c.f. ), residente a [...] C.F._2
Pira n. 105;
Resistente contumace
Oggetto: restituzione somme.
CONCLUSIONI
Le parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 05.06.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data 23.09.2024, Parte_1 conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, onde ottenere la restituzione della Controparte_1
pagina 1 di 6 somma di € 60.000,00.
A tal fine allegava parte ricorrente che:
- intratteneva una relazione sentimentale con dal mese di maggio 2018 al mese di Controparte_1 novembre 2023;
- in data 3 dicembre 2021 e 13 dicembre 2021 lo stesso versava a a mezzo n. 2 Controparte_1 bonifici bancari la somma complessiva di € 15.000,00 con causale “regalo” (v.doc. 1);
- nel mese di gennaio 2022 egli si accordava verbalmente con per l'erogazione Controparte_1 alla stessa di un prestito personale, infruttifero di interessi, mediante il versamento mensile di somme di vario importo sia a mezzo bonifico che brevi manu, con assunzione da parte della resistente dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto a semplice richiesta dello stesso;
- dal 17.01.2022 al 14.09.2023 lo stesso bonificava a dal proprio conto corrente n. Controparte_1
1000/4078 in essere presso Intesa SanPaolo, filiale di Lendinara, la complessiva somma di €
14.500,00 (v. doc. 2);
- essendo pure titolare del Conto bancoposta n. 1038342190 presso l'Ufficio postale di
Lendinara, il suddetto in data 23.04.2022, previo rimborso di Buoni Ordinari per un importo di
€ 11.976,00 (docc. 3/4), versava alla anche l'importo di € 15.000,00 sul Libretto Smart CP_1 dematerializzato n. 52172767 alla stessa intestato (v. docc. 5/7);
- la somma complessivamente consegnata da questi a ammonta ad € 60.000,00, Controparte_1 così come dalla stessa riconosciuto e quantificato, anche in data 16 settembre 2024 (v. doc. 8);
- essendo le parti intenzionate ad iniziare una convivenza, nel mese di dicembre 2022 decidevano di prendere in locazione una porzione di bifamiliare sita in Trecenta (RO), Via
Quartiere Ghiotti n. 227, di proprietà della società Ghiotti S.r.l. intestando il relativo contratto a
Controparte_1
- a causa dell'emergere di una crisi sentimentale dal mese di novembre 2023 la relazione si interrompeva;
- nel mese di febbraio 2024 egli avanzava prima richiesta di restituzione della somma di €
60.000,00 nei confronti della ex compagna, la quale si rendeva fin da subito disponibile ad un incontro per stabilirne modalità e termini, incontro che mai si teneva per un asserito imprevisto della stessa;
- si susseguirono molteplici altre vane promesse di restituzione della somma (v. doc. 9), mai pagina 2 di 6 rispettate, anche la lettera r.a.r. del 18 luglio 2024, ricevuta in data 23 luglio, non sortiva alcun effetto né veniva riscontrata (v.doc. 12); sicché a tutt'oggi nulla è stato versato da CP_1 benché la stessa risulti svolgere regolare attività lavorativa dipendente.
[...]
pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, Controparte_1 non si costituiva, per questo ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante ammissione di interrogatorio formale sui capitoli formulati dall'attrice nella memoria autorizzata per l'udienza dell'8.5.2025 alla quale tuttavia la convenuta contumace, sebbene ritualmente intimata, non è comparsa.
La causa veniva assunta in decisione all'udienza cartolare del 05.06.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
****
1. In punto di diritto giova premettere che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la datio di una somma di danaro non può valere - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass., 22 aprile 2010, n. 9541,Cass. 13.3.2013,
n. 6295; conf., Cass. 22 aprile 2010 n. 9541), con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo.
Il suddetto onere deve essere assolto dall'attore anche nel caso in cui – come quello in esame - la controparte non si sia costituita in giudizio e non abbia, pertanto, mosso specifiche contestazioni.
Occorre, inoltre, rammentare che la ricognizione di debito è una dichiarazione che un soggetto fa a un altro, con cui il primo si riconosce debitore nei confronti del secondo di una determinata prestazione e non esige formule particolari - potendo essere espressa in qualsiasi forma, anche orale, non necessariamente scritta, purché sia rivolta al creditore - che ex art. 1988 cc dispensa colui in favore pagina 3 di 6 della quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria, sicché al creditore che decida di agire in giudizio per ottenere il pagamento sarà sufficiente dedurre l'inadempimento del debitore e richiedere la condanna all'adempimento, allegando e provando l'esistenza del riconoscimento del debito e spetta al debitore l'onere di dimostrare che non esiste alcun rapporto o l'estinzione del 'obbligazione.
Nel caso specifico alla documentazione prodotta dal ricorrente - screenshots delle conversazioni a mezzo whatsapp, che devono ritenersi ex art. 2719 cc copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta, come in questo caso, deve attribuirsi valore di riconoscimento di debito, posto che il resistente ivi riconosce di aver ricevuto dall'attore € 60.000,00 in prestito, impegnandosi alla immediata restituzione del tantundem, così come concordato, tanto che la stessa si è resa più volte disponibile a provvedervi a seguito della richiesta del ricorrente, non da ultimo con messaggio del 16 settembre 2024 (v. doc. 8).
In particolare, sul punto, la Cassazione civile sez. II, con l'ordinanza del 18/01/2025, n.1254 ha affermato che “I messaggi WhatsApp sono considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, come, ad esempio, gli screenshot delle chat. La validità dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e l'affidabilità del contenuto. I messaggi
WhatsApp sono documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 codice civile. Consegue che hanno piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati. Il messaggio inviato in una chat di
WhatsApp con cui si afferma di avere un debito nei confronti del destinatario equivale al riconoscimento dello stesso. Configura una vera e propria promessa di pagamento”.
Inoltre, la documentazione riversata in atti consente di accertare:
a) disposizioni di bonifico con la causale “prestito infruttifero” in favore di dal Controparte_1 conto corrente n. 1000/4078 in essere presso Intesa SanPaolo, filiale di Lendinara ed intestato al ricorrente, per la complessiva somma di € 14.500,00, come emerge dagli estratti conto prodotti in giudizio (v. doc. 2);
b) disposizione di bonifico alla dell'importo di € 15.000,00 sul Libretto Smart CP_1 dematerializzato n. 52172767 alla stessa intestato (v. docc. 5/7);
c) disposizione di due bonifici dell'importo complessivo € 15.000,00 con causale “regalo”.
Si osserva che la causale del bonifico non è in grado di incidere sulla natura giuridica del trasferimento, pagina 4 di 6 trattandosi di una descrizione unilaterale dell'operazione effettuata da chi ha disposto l'operazione bancaria, infatti, la causale del bonifico non cambia la sostanza del trasferimento, il quale deve essere inteso come donazione ovvero come pagamento di una somma dovuta per altre ragioni (prestito, debito preesistente) a seconda delle condizioni sinora analizzate.
Nel caso che ci occupa, a fronte del riconoscimento di debito effettuato dalla resistente e della promessa di pagamento di restituire al ricorrente la somma di € 60.000, si può ragionevolmente dedurre che anche la somma di € 15.000 (comprensiva nell'importo di € 60.000) sia stata versata in favore della a titolo di prestito e non già per spirito di liberalità. CP_1
Peraltro, parte resistente non si è presentata all'interrogatorio formale, tuttavia, da ciò non può automaticamente farsi scaturire un'ammissione di responsabilità. Ed infatti, è pacifico in giurisprudenza che, in omaggio al dato letterale dell'art. 232 c.p.c., la mancata comparizione o il rifiuto di adempiere non comportano un'automatica fictio confessoria. Solo la lettura congiunta di tale comportamento unitamente ad altri elementi di prova può condurre a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio
(ex multis Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3258 del 14 febbraio 2007; Cassazione civile, Sez.
III, sentenza n. 5240 del 10 marzo 2006).
Nel caso che ci occupa, alla luce degli elementi di prova acquisiti nel corso nell'istruttoria documentale, non superati da contrarie allegazioni e prove del convenuto rimasto contumace, risulta sufficientemente dimostrato che parte ricorrente ha mutuato a favore di la somma di € Controparte_1
60.000,00 e il contestuale obbligo di restituzione.
Di contro parte convenuta contumace non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare il fatto estintivo della propria obbligazione e cioè di aver restituito l'importo mutuato.
2. Si rileva che la somma è stata concessa a titolo di mutuo infruttifero senza che le parti abbiano fissato un termine per la restituzione, né esplicitamente né implicitamente, e che per la funzione tipica dell'istituto, che configura un prestito temporaneo, l'esistenza del termine si pone come essenziale, anche alla luce di quanto previsto ex art. 1817 c.c. in tema di determinazione del termine ad opera del giudice.
Poiché, tuttavia, risulta provato che in data 23.07.2024 parte attrice, con lettera di messa in mora, intimava ad la restituzione della somma, entro giorni 5 dal ricevimento della stessa Controparte_1 intimazione, si ritiene che l'atto di messa in mora da parte del creditore sia da considerare idoneo a rendere immediatamente esigibile il credito.
Si rileva, altresì, che la parte convenuta non si è costituita in giudizio per dedurre una diversa pagina 5 di 6 ricostruzione dei fatti, ovvero per allegare l'estinzione del dedotto credito nei suoi confronti.
Per quanto detto, assorbita ogni altra questione, si ritiene di accogliere la domanda di accertamento della immediata esigibilità del credito, avanzata dalla parte ricorrente, con condanna di Controparte_1 alla restituzione, in favore di , della somma pari ad euro 60.000,00 concessa a titolo Parte_1 di prestito infruttifero.
3. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 con la precisazione che - la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a 260.000,00 – vengono applicati i valori minimi per la semplicità della controversia contumaciale che ha giustificato il deposito di una sola memoria conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 60.000,00;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del giudizio, Controparte_1 Parte_1 che liquida nel loro complessivo ammontare in euro 813,00 per esborsi ed euro 7000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies co. 3 c.p.c.,
Rovigo, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CO. 3 CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1484/2024
tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Zanon Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Gabriella Magarotto, entrambe del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lendinara (RO), via Cavour n. 63 ed all'indirizzo PEC che Email_1 costituisce “domicilio digitale” ex art. 16 sexies D.L. 179/2012;
Ricorrente
e
(c.f. ), residente a [...] C.F._2
Pira n. 105;
Resistente contumace
Oggetto: restituzione somme.
CONCLUSIONI
Le parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 05.06.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data 23.09.2024, Parte_1 conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, onde ottenere la restituzione della Controparte_1
pagina 1 di 6 somma di € 60.000,00.
A tal fine allegava parte ricorrente che:
- intratteneva una relazione sentimentale con dal mese di maggio 2018 al mese di Controparte_1 novembre 2023;
- in data 3 dicembre 2021 e 13 dicembre 2021 lo stesso versava a a mezzo n. 2 Controparte_1 bonifici bancari la somma complessiva di € 15.000,00 con causale “regalo” (v.doc. 1);
- nel mese di gennaio 2022 egli si accordava verbalmente con per l'erogazione Controparte_1 alla stessa di un prestito personale, infruttifero di interessi, mediante il versamento mensile di somme di vario importo sia a mezzo bonifico che brevi manu, con assunzione da parte della resistente dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto a semplice richiesta dello stesso;
- dal 17.01.2022 al 14.09.2023 lo stesso bonificava a dal proprio conto corrente n. Controparte_1
1000/4078 in essere presso Intesa SanPaolo, filiale di Lendinara, la complessiva somma di €
14.500,00 (v. doc. 2);
- essendo pure titolare del Conto bancoposta n. 1038342190 presso l'Ufficio postale di
Lendinara, il suddetto in data 23.04.2022, previo rimborso di Buoni Ordinari per un importo di
€ 11.976,00 (docc. 3/4), versava alla anche l'importo di € 15.000,00 sul Libretto Smart CP_1 dematerializzato n. 52172767 alla stessa intestato (v. docc. 5/7);
- la somma complessivamente consegnata da questi a ammonta ad € 60.000,00, Controparte_1 così come dalla stessa riconosciuto e quantificato, anche in data 16 settembre 2024 (v. doc. 8);
- essendo le parti intenzionate ad iniziare una convivenza, nel mese di dicembre 2022 decidevano di prendere in locazione una porzione di bifamiliare sita in Trecenta (RO), Via
Quartiere Ghiotti n. 227, di proprietà della società Ghiotti S.r.l. intestando il relativo contratto a
Controparte_1
- a causa dell'emergere di una crisi sentimentale dal mese di novembre 2023 la relazione si interrompeva;
- nel mese di febbraio 2024 egli avanzava prima richiesta di restituzione della somma di €
60.000,00 nei confronti della ex compagna, la quale si rendeva fin da subito disponibile ad un incontro per stabilirne modalità e termini, incontro che mai si teneva per un asserito imprevisto della stessa;
- si susseguirono molteplici altre vane promesse di restituzione della somma (v. doc. 9), mai pagina 2 di 6 rispettate, anche la lettera r.a.r. del 18 luglio 2024, ricevuta in data 23 luglio, non sortiva alcun effetto né veniva riscontrata (v.doc. 12); sicché a tutt'oggi nulla è stato versato da CP_1 benché la stessa risulti svolgere regolare attività lavorativa dipendente.
[...]
pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, Controparte_1 non si costituiva, per questo ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante ammissione di interrogatorio formale sui capitoli formulati dall'attrice nella memoria autorizzata per l'udienza dell'8.5.2025 alla quale tuttavia la convenuta contumace, sebbene ritualmente intimata, non è comparsa.
La causa veniva assunta in decisione all'udienza cartolare del 05.06.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
****
1. In punto di diritto giova premettere che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la datio di una somma di danaro non può valere - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass., 22 aprile 2010, n. 9541,Cass. 13.3.2013,
n. 6295; conf., Cass. 22 aprile 2010 n. 9541), con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo.
Il suddetto onere deve essere assolto dall'attore anche nel caso in cui – come quello in esame - la controparte non si sia costituita in giudizio e non abbia, pertanto, mosso specifiche contestazioni.
Occorre, inoltre, rammentare che la ricognizione di debito è una dichiarazione che un soggetto fa a un altro, con cui il primo si riconosce debitore nei confronti del secondo di una determinata prestazione e non esige formule particolari - potendo essere espressa in qualsiasi forma, anche orale, non necessariamente scritta, purché sia rivolta al creditore - che ex art. 1988 cc dispensa colui in favore pagina 3 di 6 della quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria, sicché al creditore che decida di agire in giudizio per ottenere il pagamento sarà sufficiente dedurre l'inadempimento del debitore e richiedere la condanna all'adempimento, allegando e provando l'esistenza del riconoscimento del debito e spetta al debitore l'onere di dimostrare che non esiste alcun rapporto o l'estinzione del 'obbligazione.
Nel caso specifico alla documentazione prodotta dal ricorrente - screenshots delle conversazioni a mezzo whatsapp, che devono ritenersi ex art. 2719 cc copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta, come in questo caso, deve attribuirsi valore di riconoscimento di debito, posto che il resistente ivi riconosce di aver ricevuto dall'attore € 60.000,00 in prestito, impegnandosi alla immediata restituzione del tantundem, così come concordato, tanto che la stessa si è resa più volte disponibile a provvedervi a seguito della richiesta del ricorrente, non da ultimo con messaggio del 16 settembre 2024 (v. doc. 8).
In particolare, sul punto, la Cassazione civile sez. II, con l'ordinanza del 18/01/2025, n.1254 ha affermato che “I messaggi WhatsApp sono considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, come, ad esempio, gli screenshot delle chat. La validità dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e l'affidabilità del contenuto. I messaggi
WhatsApp sono documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 codice civile. Consegue che hanno piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati. Il messaggio inviato in una chat di
WhatsApp con cui si afferma di avere un debito nei confronti del destinatario equivale al riconoscimento dello stesso. Configura una vera e propria promessa di pagamento”.
Inoltre, la documentazione riversata in atti consente di accertare:
a) disposizioni di bonifico con la causale “prestito infruttifero” in favore di dal Controparte_1 conto corrente n. 1000/4078 in essere presso Intesa SanPaolo, filiale di Lendinara ed intestato al ricorrente, per la complessiva somma di € 14.500,00, come emerge dagli estratti conto prodotti in giudizio (v. doc. 2);
b) disposizione di bonifico alla dell'importo di € 15.000,00 sul Libretto Smart CP_1 dematerializzato n. 52172767 alla stessa intestato (v. docc. 5/7);
c) disposizione di due bonifici dell'importo complessivo € 15.000,00 con causale “regalo”.
Si osserva che la causale del bonifico non è in grado di incidere sulla natura giuridica del trasferimento, pagina 4 di 6 trattandosi di una descrizione unilaterale dell'operazione effettuata da chi ha disposto l'operazione bancaria, infatti, la causale del bonifico non cambia la sostanza del trasferimento, il quale deve essere inteso come donazione ovvero come pagamento di una somma dovuta per altre ragioni (prestito, debito preesistente) a seconda delle condizioni sinora analizzate.
Nel caso che ci occupa, a fronte del riconoscimento di debito effettuato dalla resistente e della promessa di pagamento di restituire al ricorrente la somma di € 60.000, si può ragionevolmente dedurre che anche la somma di € 15.000 (comprensiva nell'importo di € 60.000) sia stata versata in favore della a titolo di prestito e non già per spirito di liberalità. CP_1
Peraltro, parte resistente non si è presentata all'interrogatorio formale, tuttavia, da ciò non può automaticamente farsi scaturire un'ammissione di responsabilità. Ed infatti, è pacifico in giurisprudenza che, in omaggio al dato letterale dell'art. 232 c.p.c., la mancata comparizione o il rifiuto di adempiere non comportano un'automatica fictio confessoria. Solo la lettura congiunta di tale comportamento unitamente ad altri elementi di prova può condurre a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio
(ex multis Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3258 del 14 febbraio 2007; Cassazione civile, Sez.
III, sentenza n. 5240 del 10 marzo 2006).
Nel caso che ci occupa, alla luce degli elementi di prova acquisiti nel corso nell'istruttoria documentale, non superati da contrarie allegazioni e prove del convenuto rimasto contumace, risulta sufficientemente dimostrato che parte ricorrente ha mutuato a favore di la somma di € Controparte_1
60.000,00 e il contestuale obbligo di restituzione.
Di contro parte convenuta contumace non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare il fatto estintivo della propria obbligazione e cioè di aver restituito l'importo mutuato.
2. Si rileva che la somma è stata concessa a titolo di mutuo infruttifero senza che le parti abbiano fissato un termine per la restituzione, né esplicitamente né implicitamente, e che per la funzione tipica dell'istituto, che configura un prestito temporaneo, l'esistenza del termine si pone come essenziale, anche alla luce di quanto previsto ex art. 1817 c.c. in tema di determinazione del termine ad opera del giudice.
Poiché, tuttavia, risulta provato che in data 23.07.2024 parte attrice, con lettera di messa in mora, intimava ad la restituzione della somma, entro giorni 5 dal ricevimento della stessa Controparte_1 intimazione, si ritiene che l'atto di messa in mora da parte del creditore sia da considerare idoneo a rendere immediatamente esigibile il credito.
Si rileva, altresì, che la parte convenuta non si è costituita in giudizio per dedurre una diversa pagina 5 di 6 ricostruzione dei fatti, ovvero per allegare l'estinzione del dedotto credito nei suoi confronti.
Per quanto detto, assorbita ogni altra questione, si ritiene di accogliere la domanda di accertamento della immediata esigibilità del credito, avanzata dalla parte ricorrente, con condanna di Controparte_1 alla restituzione, in favore di , della somma pari ad euro 60.000,00 concessa a titolo Parte_1 di prestito infruttifero.
3. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 con la precisazione che - la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a 260.000,00 – vengono applicati i valori minimi per la semplicità della controversia contumaciale che ha giustificato il deposito di una sola memoria conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 60.000,00;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del giudizio, Controparte_1 Parte_1 che liquida nel loro complessivo ammontare in euro 813,00 per esborsi ed euro 7000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies co. 3 c.p.c.,
Rovigo, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
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