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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 14.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 599 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 07/02/2022 ed iscritto al n 599 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Nucara (c.f ), C.F._2 elettivamente domiciliato nel di lui studio in Reggio Calabria Corso
Garibaldi n° 468/A, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- con sede in Roma, via Francesco Tensi 116, iscrizione CP_1 registro delle imprese di Roma n. C.F. , in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via V. Pugliese, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Adolfo Larussa (C.F. ) congiuntamente e disgiuntamente all'avv. C.F._3
Alessandro LARUSSA (Codice Fiscale ) dai quali è C.F._4 rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. Ragioni di fatto e diritto della decisione
1 § 1. Il ricorrente espone:
- di essere stato dipendente della azienda per la raccolta e lo CP_1 smaltimento della nettezza urbana, dal 16.11.2013 al 2.10.2020 con la qualifica professionale di autista;
- che nell'espletamento delle sue mansioni, entrava a stretto contatto fisico con i rifiuti che fuoriuscivano dai cassonetti raccoglitori, imbrattando di conseguenza i propri indumenti e risultando esposto al pericolo di contrarre infezioni, in quanto, pur essendo autista, era costretto molto spesso a prestare aiuto agli operatori, agevolando la rimozione di ostacoli per l'adempimento del servizio o a toccare le parti meccaniche dell'automezzo per agevolare lo scarico dei rifiuti accumulati.
Richiama altresì l'art.65 del CCNL di settore, evidenziando come lo stesso preveda che l'azienda debba fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale previsti ed al contempo garantire le condizioni di efficienza, compreso il lavaggio degli stessi. Lamenta, pertanto, la mancata predisposizione da parte dell'azienda, di sistemi di lavaggio degli indumenti da lavoro, nonché l'insufficienza della somma di euro 0,26 giornalieri corrisposto a titolo di indennità di lavaggio ai sensi dell'art.32 com.3, lett. b) del CCNL di settore. Deduce l'illegittimità di tale trattamento economico, per contrarietà all'art.65 CCNL di settore, nonchè degli artt. 74 e 76 del d.lgs 81/2008 ed, altresì, del più generale obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro di cui all'art.2087 c.c., atteso che gli indumenti da lavoro degli addetti alla raccolta dei rifiuti vanno annoverati nella categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale di cui all'art 74 D. Lgs. n. 81/08. Chiede la condanna della controparte al risarcimento del danno per le spese asseritamente sostenute dal ricorrente per il lavaggio, per la cui quantificazione propone una liquidazione in via equitativa.
§ 2. Si è costituita la resistente che conclude per il rigetto del ricorso.
Argomenta che gli indumenti di lavoro, per tali dovendo intendersi le c.d. divise ed uniformi (per la cui pulizia e lavaggio, che rimangono a carico dei lavoratori medesimi, l'azienda ha corrisposto un contributo/indennità di lavaggio o lavanderia ex art. 33 comma 3 lett. b CCNL FISE –
ASSOAMBIENTE), non assolvono ad alcuna funzione protettiva che, invece, è svolta dai dispositivi di sicurezza e protezione (come guanti, mascherine, pettorina).
Eccepisce la prescrizione dei presunti crediti che decorre in corso di rapporto di lavoro in quanto la società resistente occupa più di quindici dipendenti (n. 1129 dipendenti, per l'esattezza) e pertanto è soggetto al regime della c.d. tutela reale. Argomenta sull'infondatezza della domanda, anche in considerazione delle mansioni di autista di automezzo preposto alla raccolta
2 dei rifiuti, ed eccepisce la mancanza di prova del danno di cui comunque contesta anche la quantificazione.
§ 3. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Sul punto deve considerarsi Cass sez lav. 26246/2022 secondo cui : Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Facendosi applicazione di tale principio, il termine di prescrizione non sarebbe comunque decorso atteso che la domanda attorea ha ad oggetto il risarcimento del danno subito per la contestata condotta negligente del datore di lavoro. Ne discende che il termine prescrizionale applicabile è quello decennale derivante dalla asserita sussistenza di una responsabilità di natura contrattuale alla luce del legame negoziale – sub specie di contratto di lavoro
– che avvince le parti in causa.
§ 4. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono. Si ritiene di aderire al più recente orientamento seguito da questo ufficio in cause di contenuto analogo (si vedano le sentenze versate in atti da parte resistente), costituenti precedenti conforme ed alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In estrema sintesi:
- Per dispositivo di protezione individuale, brevemente "DPI", si intende ai sensi del primo comma dell'art. 74 d.lgs 81/2008: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.” La giurisprudenza di legittimità ha valorizzato la funzione sostanziale degli indumenti forniti dal datore di lavoro e ha escluso la vincolatività della qualificazione in termini di Dpi attribuita nel documento di valutazione del rischio oppure in sede di assegnazione degli indumenti al lavoratore (cfr. tra le altre, Cass. 16749/2019, Cass. n. 5748/2020, Cass. n.8042/2022).
Sulla scorta di tali condivisibili principi di diritto, nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, non può escludersi che gli indumenti da lavoro siano annoverabili tra i Dpi.
In particolare gli indumenti degli addetti alla raccolta dei rifiuti assolvono non soltanto alla funzione di evitare l'usura dei vestiti personali, ma anche specificamente a quella di proteggere il lavoratore dai rischi di infezione che
3 detta attività comporta. Da ciò ne consegue l'onere a carico del datore di lavoro della loro manutenzione, compreso il lavaggio.
In tal senso la specifica mansione di autista, ricoperta dal ricorrente, non è elemento ostativo alla riconduzione dell'abbigliamento descritto nel concetto di Dpi, atteso che nel concreto espletamento della prestazione sussistono – seppur in misura inferiore rispetto all'attività posta in essere dall'operatore di raccolta – il contatto diretto con i rifiuti e i conseguenti rischi per la salute, scongiurati o quantomeno attenuati proprio dall'utilizzo degli indumenti esterni. Parimenti la fornitura diretta di una tuta usa e getta in favore dei soli operatori - e non degli autisti in favore dei quali è posta solo all'interno dell'abitacolo del mezzo - corrisponde ad una scelta aziendale tesa a garantire una maggiore tutela ai dipendenti più esposti di altri alle sostanze tossiche proprie dei rifiuti, ma non esclude de plano dal novero dei Dpi gli indumenti citati la cui funzione protettiva permane o, al più, è rafforzata da un ulteriore indumento volto a preservarne per più tempo l'integrità.
-Posto che il lavaggio dei DPI costituisce e rimane un obbligo del datore di lavoro, l'inadempimento di tale prestazione non conduce, ex se, al ristoro del danno patito dal lavoratore, essendo comunque necessario per la risarcibilità del danno patrimoniale la prova dello stesso.
Sul punto la domanda attorea risulta lacunosa: nessuna prova è stata fornita dell'esborso sostenuto dal lavoratore per i lavaggi in lavanderia, pur trattandosi di prova che sarebbe stata agevole fornire per la parte, da ciò ne discende l'impossibilità di ricorrere ad una liquidazione equitativa per supplire al mancato assolvimento dell'onera della prova. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
§ 5. La particolarità delle questioni giuridiche analizzate e il riscontrato inadempimento del datore di lavoro giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 15/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 14.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 599 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 07/02/2022 ed iscritto al n 599 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Nucara (c.f ), C.F._2 elettivamente domiciliato nel di lui studio in Reggio Calabria Corso
Garibaldi n° 468/A, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- con sede in Roma, via Francesco Tensi 116, iscrizione CP_1 registro delle imprese di Roma n. C.F. , in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via V. Pugliese, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Adolfo Larussa (C.F. ) congiuntamente e disgiuntamente all'avv. C.F._3
Alessandro LARUSSA (Codice Fiscale ) dai quali è C.F._4 rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. Ragioni di fatto e diritto della decisione
1 § 1. Il ricorrente espone:
- di essere stato dipendente della azienda per la raccolta e lo CP_1 smaltimento della nettezza urbana, dal 16.11.2013 al 2.10.2020 con la qualifica professionale di autista;
- che nell'espletamento delle sue mansioni, entrava a stretto contatto fisico con i rifiuti che fuoriuscivano dai cassonetti raccoglitori, imbrattando di conseguenza i propri indumenti e risultando esposto al pericolo di contrarre infezioni, in quanto, pur essendo autista, era costretto molto spesso a prestare aiuto agli operatori, agevolando la rimozione di ostacoli per l'adempimento del servizio o a toccare le parti meccaniche dell'automezzo per agevolare lo scarico dei rifiuti accumulati.
Richiama altresì l'art.65 del CCNL di settore, evidenziando come lo stesso preveda che l'azienda debba fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale previsti ed al contempo garantire le condizioni di efficienza, compreso il lavaggio degli stessi. Lamenta, pertanto, la mancata predisposizione da parte dell'azienda, di sistemi di lavaggio degli indumenti da lavoro, nonché l'insufficienza della somma di euro 0,26 giornalieri corrisposto a titolo di indennità di lavaggio ai sensi dell'art.32 com.3, lett. b) del CCNL di settore. Deduce l'illegittimità di tale trattamento economico, per contrarietà all'art.65 CCNL di settore, nonchè degli artt. 74 e 76 del d.lgs 81/2008 ed, altresì, del più generale obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro di cui all'art.2087 c.c., atteso che gli indumenti da lavoro degli addetti alla raccolta dei rifiuti vanno annoverati nella categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale di cui all'art 74 D. Lgs. n. 81/08. Chiede la condanna della controparte al risarcimento del danno per le spese asseritamente sostenute dal ricorrente per il lavaggio, per la cui quantificazione propone una liquidazione in via equitativa.
§ 2. Si è costituita la resistente che conclude per il rigetto del ricorso.
Argomenta che gli indumenti di lavoro, per tali dovendo intendersi le c.d. divise ed uniformi (per la cui pulizia e lavaggio, che rimangono a carico dei lavoratori medesimi, l'azienda ha corrisposto un contributo/indennità di lavaggio o lavanderia ex art. 33 comma 3 lett. b CCNL FISE –
ASSOAMBIENTE), non assolvono ad alcuna funzione protettiva che, invece, è svolta dai dispositivi di sicurezza e protezione (come guanti, mascherine, pettorina).
Eccepisce la prescrizione dei presunti crediti che decorre in corso di rapporto di lavoro in quanto la società resistente occupa più di quindici dipendenti (n. 1129 dipendenti, per l'esattezza) e pertanto è soggetto al regime della c.d. tutela reale. Argomenta sull'infondatezza della domanda, anche in considerazione delle mansioni di autista di automezzo preposto alla raccolta
2 dei rifiuti, ed eccepisce la mancanza di prova del danno di cui comunque contesta anche la quantificazione.
§ 3. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Sul punto deve considerarsi Cass sez lav. 26246/2022 secondo cui : Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Facendosi applicazione di tale principio, il termine di prescrizione non sarebbe comunque decorso atteso che la domanda attorea ha ad oggetto il risarcimento del danno subito per la contestata condotta negligente del datore di lavoro. Ne discende che il termine prescrizionale applicabile è quello decennale derivante dalla asserita sussistenza di una responsabilità di natura contrattuale alla luce del legame negoziale – sub specie di contratto di lavoro
– che avvince le parti in causa.
§ 4. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono. Si ritiene di aderire al più recente orientamento seguito da questo ufficio in cause di contenuto analogo (si vedano le sentenze versate in atti da parte resistente), costituenti precedenti conforme ed alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In estrema sintesi:
- Per dispositivo di protezione individuale, brevemente "DPI", si intende ai sensi del primo comma dell'art. 74 d.lgs 81/2008: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.” La giurisprudenza di legittimità ha valorizzato la funzione sostanziale degli indumenti forniti dal datore di lavoro e ha escluso la vincolatività della qualificazione in termini di Dpi attribuita nel documento di valutazione del rischio oppure in sede di assegnazione degli indumenti al lavoratore (cfr. tra le altre, Cass. 16749/2019, Cass. n. 5748/2020, Cass. n.8042/2022).
Sulla scorta di tali condivisibili principi di diritto, nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, non può escludersi che gli indumenti da lavoro siano annoverabili tra i Dpi.
In particolare gli indumenti degli addetti alla raccolta dei rifiuti assolvono non soltanto alla funzione di evitare l'usura dei vestiti personali, ma anche specificamente a quella di proteggere il lavoratore dai rischi di infezione che
3 detta attività comporta. Da ciò ne consegue l'onere a carico del datore di lavoro della loro manutenzione, compreso il lavaggio.
In tal senso la specifica mansione di autista, ricoperta dal ricorrente, non è elemento ostativo alla riconduzione dell'abbigliamento descritto nel concetto di Dpi, atteso che nel concreto espletamento della prestazione sussistono – seppur in misura inferiore rispetto all'attività posta in essere dall'operatore di raccolta – il contatto diretto con i rifiuti e i conseguenti rischi per la salute, scongiurati o quantomeno attenuati proprio dall'utilizzo degli indumenti esterni. Parimenti la fornitura diretta di una tuta usa e getta in favore dei soli operatori - e non degli autisti in favore dei quali è posta solo all'interno dell'abitacolo del mezzo - corrisponde ad una scelta aziendale tesa a garantire una maggiore tutela ai dipendenti più esposti di altri alle sostanze tossiche proprie dei rifiuti, ma non esclude de plano dal novero dei Dpi gli indumenti citati la cui funzione protettiva permane o, al più, è rafforzata da un ulteriore indumento volto a preservarne per più tempo l'integrità.
-Posto che il lavaggio dei DPI costituisce e rimane un obbligo del datore di lavoro, l'inadempimento di tale prestazione non conduce, ex se, al ristoro del danno patito dal lavoratore, essendo comunque necessario per la risarcibilità del danno patrimoniale la prova dello stesso.
Sul punto la domanda attorea risulta lacunosa: nessuna prova è stata fornita dell'esborso sostenuto dal lavoratore per i lavaggi in lavanderia, pur trattandosi di prova che sarebbe stata agevole fornire per la parte, da ciò ne discende l'impossibilità di ricorrere ad una liquidazione equitativa per supplire al mancato assolvimento dell'onera della prova. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
§ 5. La particolarità delle questioni giuridiche analizzate e il riscontrato inadempimento del datore di lavoro giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 15/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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