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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/10/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 182/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, I^ Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 18.07.2025 da
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
Via Don G. Monticoli, 3 e , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 in RI TE (UD) Via Piave, 74/A, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Capozza
(C.F. ) come da procure in calce al presente atto, con studio in Roma C.F._1
alla Via Boezio n. 6, tel. 327/3807440 la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo PEC: Email_1
ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO , in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte CP_2
d'Appello di Trieste
Conclusioni dei ricorrenti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste:
1. Dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa in data 26 agosto 2024 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Veneto.
2. Ordinare la trascrizione della nullità del matrimonio nei registri di Stato Civile del Comune di Udine.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia la Corte di appello dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza resa dal Tribunale Regionale tra e con la quale è stata dichiarata Controparte_1 Parte_1 la nullità del matrimonio celebrato tra le parti, non sussistendo contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesso che:
- In data 8.08.2009 in Driolassa, frazione del Comune di Rivignano Teor (UD), i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario, come risulta dall' atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune, al numero 1, P. 2, Serie A, Uff.
2 - anno 2009 (All. 1).
- Dal matrimonio non sono nati figli.
- Espongono le parti che “in seguito a problematiche insorte nel rapporto matrimoniale, dopo pochi mesi dalla data del matrimonio, i ricorrenti decidevano di separarsi consensualmente, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento”.
- Con libello presentato il 25.03.2024 chiedevano dichiararsi la nullità del proprio matrimonio, presentando istanza di ammissione al processo brevior.
- Con sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Veneto, emessa in data 26 agosto
2024, notificata e non appellata nei termini di legge, e diventata esecutiva, veniva dichiarata la nullità del matrimonio celebrato tra i Parte_1
- La sentenza è divenuta definitiva ed è conforme al diritto canonico, come da Decreto di esecutività del Supremo Tribunale Della Segnatura Apostolica, emesso il 20.05.2025 su richiesta di entrambe le parti.
- Con ricorso congiunto, depositato il 18.07.25, gli odierni ricorrenti chiedono a questa
Corte d'Appello di dichiarare efficace nell'ordinamento dello Stato la sentenza emessa dalla giurisdizione ecclesiastica, munita del decreto esecutorio e del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, con la quale sono state dichiarate nulle le nozze celebrate inter partes, e di disporre gli adempimenti conseguenti. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda, in quanto avanzata congiuntamente dalle parti, dispensa la Corte, in questa sede, da ulteriori incombenti di rito, non necessari ai fini del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa;
gli atti sono stati comunicati al P.M. onde consentirne l'intervento.
Sussistono le condizioni per l'accoglimento del ricorso di cui all'art. 8, co. 2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18.2.1984 (di seguito anche Accordo), ratificato dalla
L. 25.3.1985, n. 121, e agli artt. 796 e 797 c.p.c. (disposizioni tuttora operanti nell'ambito regolato dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense – nonostante l'abrogazione disposta dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218 – per l'espresso richiamo, di natura materiale e non formale, contenuto alla lett. c dell'art. 8, secondo comma dell'Accordo, v.
Cass. civ., ord., 03/09/2014, n. 18627), atteso che:
a) trattandosi di matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile (art. 8, primo comma, dell'Accordo), il Giudice Ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità;
b) la sentenza ecclesiastica, di cui si chiede la delibazione, è esistente ed autentica ed è munita del decreto di esecutività̀, apposto in data 20.05.2025 dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica nella sua funzione di superiore organo ecclesiastico di controllo;
c) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato ad entrambe le parti il diritto di agire e di resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Dagli atti del giudizio canonico risulta, infatti, che sia il libello, per la richiesta di nullità delle nozze dinanzi al Tribunale Ecclesiastico, che l'istanza dinanzi al Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, per la dichiarazione di esecutività della decisione canonica, sono stati presentati a firma congiunta di entrambe le parti, le quali sono state ascoltate nella fase istruttoria. È stato, dunque, salvaguardato il diritto di difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato, diritto che non si ritiene compromesso dalla mera diversità̀ di regolamentazione del procedimento avanti la giurisdizione ecclesiastica (Cass. n. 6686/2010), neanche avuto riguardo al processo brevior applicato nel caso. Sia in Dottrina che in Giurisprudenza si ritiene che le modifiche apportate alla normativa processuale canonica dal motu proprio di Papa Francesco Mitis iudex dominus Iesus non sono suscettibili di incidere sulla riconoscibilità delle sentenze ecclesiastiche nel nostro ordinamento;
né del resto, lesioni del diritto di difesa sono state concretamente lamentate dalle parti, che hanno proposto anche il presente ricorso in forma congiunta;
d) non consta l'esistenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica, né la pendenza innanzi a giudice italiano di un giudizio con identità̀ di parti ed oggetto, precedentemente instaurato;
e) la sentenza, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7, - [gli artt. 796 e
797 c.p.c. continuano a trovare applicazione nei giudizi di delibazione delle sentenze ecclesiastiche nonostante l'intervenuta loro abrogazione per effetto della L. 218/95, per essere espressamente richiamati dalle disposizioni dell'Accordo con protocollo addizionale di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, disposizioni connotate, in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 Cost., da una vera e propria ultrattività: v.
Cass. 11020/005; n. 24990/2010; n. 7946/2013] - non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;
la nullità del matrimonio è stata dichiarata per esclusione del “bonum prolis” da parte di uno dei coniugi, causa di nullità che si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art. 123 cod. civ.; dalle deposizioni raccolte nel processo canonico (le dichiarazioni delle parti, la testimonianza della madre della e dell'amico Parte_1
comune) emerge che - e la stessa decisione canonica ne dà atto - la volontà del marito di non avere figli non è stata manifestata alla moglie prima del matrimonio.
La Suprema Corte, anche da ultimo con Ordinanza n. 23311 del 29/08/2024, ha affermato che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei bona matrimonii , quale è quello relativo alla prole, e cioè per ragioni diverse dalle cause di invalidità del matrimonio civile italiano, non impedisce il riconoscimento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica, solo se quella esclusione, ancorché unilaterale, risulti portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, quest'ultimo ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11226 del 21/05/2014; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4517 del 14/02/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022,). Ove le condizioni appena evidenziate non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà al principio di ordine pubblico di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge ignaro
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4517 del 14/02/2019). Non può essere, infatti, delibata la sentenza ecclesiastica che accerti l'esclusione di alcuno dei bona matrimonii da parte di uno dei coniugi, qualora tale volontà sia rimasta a livello di riserva mentale e risulti la mancanza del consenso o, quanto meno, la presa d'atto dell'altro coniuge (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022).
Nonostante il principio consolidato sopra rievocato, nella fattispecie, al vaglio di questa Corte, la circostanza, che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione non sia stata manifestata all'altro coniuge, non è ostativa alla pronuncia di delibazione, in considerazione del fatto che sia la richiesta di nullità del matrimonio dinanzi al giudice ecclesiastico che la domanda di delibazione della pronuncia canonica risultano essere state avanzate da entrambe le parti, e dunque anche dal coniuge, la cui buona fede e affidamento incolpevole risultano lesi.
La Corte di legittimità, con la pronuncia cardine, a Sezioni Unite, del 06/12/1985, n. 6128, richiamata in più occasioni (tra le più recenti Cass. 28.03.2001, n. 4457; Cass. 30.05.2003, n.
8764; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1822; Cass. 07/12/2005, n. 27078), ed al cui principio, ad oggi, si sono attenuti i giudici di merito (Corte di Appello di Lecce n. 7/2018) ed anche questa
Corte (Corte di appello di Trieste R.G. 108/2024), ha chiarito che la non delibabilità della sentenza, nell'ipotesi in cui la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione non sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero non sia stata da questo effettivamente conosciuta o ignorata esclusivamente per sua negligenza, è superata qualora la domanda di riconoscimento sia proposta congiuntamente da entrambi le parti in causa.
Argomenta la Suprema Corte, infatti, che “il principio della buona fede e del legittimo affidamento incolpevole, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità̀ del soggetto ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà̀ del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, e pertanto “il suindicato ostacolo alla delibazione (contrarietà all'ordine pubblico) non può essere ravvisato, quando il coniuge (che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della corte d'appello, ovvero non vi si opponga”. In altri termini, la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole non può operare contro la volontà di colui a favore del quale detta tutela è predisposta;
f) non rileva poi la circostanza che i coniugi, come risulta dalla decisione canonica, abbiano convissuto per oltre tre anni dalla celebrazione delle nozze. Benché anche tale circostanza integri una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizio genetico del
“matrimonio-atto”, questa deve essere sollevata dalle parti trattandosi di eccezione in senso stretto, opponibile quindi da un coniuge alla domanda proposta dall'altro: essa, dunque, non può essere sollevata né dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione, né può essere rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità (Cass. S.U. n.
16379 del 2014 e successive).
Nel caso, “la proposizione di un ricorso congiunto, volto a ottenere il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciata dal tribunale ecclesiastico, esclude l'interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza. Si tratta infatti di un'eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente alla disponibilità della parte che vuole farla valere e con la prevalenza da dare alla consapevole concorde manifestazione di volontà delle parti” (ex multis, Cass. civ., sez. I, sent., 27/01/2015, n. 1495);
g) non è, infine, di ostacolo alla declaratoria di esecutività̀ della sentenza di nullità̀ emessa dal
Tribunale Ecclesiastico la circostanza che essa sia stata pronunciata successivamente alla separazione consensuale intervenuta tra le parti con accordo, avente la stessa efficacia della sentenza, concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rivignano Teor in data
6.10.2016, come risulta dall'annotazione contenuta nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato, poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudicato di separazione e quello di divorzio non impediscono la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità. Con la precisazione che, mentre con riferimento alla sentenza di divorzio, è da ritenersi pacifico che la sentenza di nullità non sia in grado di travolgere gli effetti di carattere economico-patrimoniale di quest'ultima (Cass. S.U. 31.03.2021, n. 9004), la più recente giurisprudenza ritiene che nell'ipotesi di giudicato di separazione, la dichiarazione ecclesiastica di nullità del matrimonio, con il travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell'assegno di mantenimento, fa venire meno le statuizioni economiche – peraltro nel caso, per stessa ammissione delle parti in ricorso, non esistenti - apparendo irragionevole
- così dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio dell'intangibilità del giudicato
- che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono”(Cass. civ. sez. I, ord. 11/05/2018, n. 11553).
Considerata l'esclusione posta dal per la disponibilità alla prole, che ha Controparte_1 portato alla nullità̀ del consenso matrimoniale, il Tribunale Ecclesiastico ha ritenuto opportuno apporre a quest'ultimo un divieto ad accedere a nuove nozze senza l'autorizzazione del competente Ordinario.
3. Va pertanto dichiarata, per le superiori ragioni, l'efficacia della sentenza e vanno ordinati gli adempimenti conseguenti.
Nulla per le spese del giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, così provvede:
1) dichiara efficace nell'ordinamento italiano la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale
Triveneto pronunciata in data 26 agosto 2024, decretata definitivamente esecutiva dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica in data 20.05.2025, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio celebrato in Driolassa, frazione del Comune di Rivignano Teor (UD) il giorno
8.08.2009, tra e , e trascritto nei registri di matrimonio del Parte_1 Controparte_1 predetto Comune di Rivignano Teor, al numero 1, P. 2, Serie A, Uff.
2 - anno 2009; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivignano Teor (UD) di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni conseguenti alla pronuncia.
Trieste, 16 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, I^ Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 18.07.2025 da
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
Via Don G. Monticoli, 3 e , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 in RI TE (UD) Via Piave, 74/A, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Capozza
(C.F. ) come da procure in calce al presente atto, con studio in Roma C.F._1
alla Via Boezio n. 6, tel. 327/3807440 la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo PEC: Email_1
ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO , in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte CP_2
d'Appello di Trieste
Conclusioni dei ricorrenti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste:
1. Dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa in data 26 agosto 2024 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Veneto.
2. Ordinare la trascrizione della nullità del matrimonio nei registri di Stato Civile del Comune di Udine.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia la Corte di appello dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza resa dal Tribunale Regionale tra e con la quale è stata dichiarata Controparte_1 Parte_1 la nullità del matrimonio celebrato tra le parti, non sussistendo contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesso che:
- In data 8.08.2009 in Driolassa, frazione del Comune di Rivignano Teor (UD), i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario, come risulta dall' atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune, al numero 1, P. 2, Serie A, Uff.
2 - anno 2009 (All. 1).
- Dal matrimonio non sono nati figli.
- Espongono le parti che “in seguito a problematiche insorte nel rapporto matrimoniale, dopo pochi mesi dalla data del matrimonio, i ricorrenti decidevano di separarsi consensualmente, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento”.
- Con libello presentato il 25.03.2024 chiedevano dichiararsi la nullità del proprio matrimonio, presentando istanza di ammissione al processo brevior.
- Con sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Veneto, emessa in data 26 agosto
2024, notificata e non appellata nei termini di legge, e diventata esecutiva, veniva dichiarata la nullità del matrimonio celebrato tra i Parte_1
- La sentenza è divenuta definitiva ed è conforme al diritto canonico, come da Decreto di esecutività del Supremo Tribunale Della Segnatura Apostolica, emesso il 20.05.2025 su richiesta di entrambe le parti.
- Con ricorso congiunto, depositato il 18.07.25, gli odierni ricorrenti chiedono a questa
Corte d'Appello di dichiarare efficace nell'ordinamento dello Stato la sentenza emessa dalla giurisdizione ecclesiastica, munita del decreto esecutorio e del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, con la quale sono state dichiarate nulle le nozze celebrate inter partes, e di disporre gli adempimenti conseguenti. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda, in quanto avanzata congiuntamente dalle parti, dispensa la Corte, in questa sede, da ulteriori incombenti di rito, non necessari ai fini del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa;
gli atti sono stati comunicati al P.M. onde consentirne l'intervento.
Sussistono le condizioni per l'accoglimento del ricorso di cui all'art. 8, co. 2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18.2.1984 (di seguito anche Accordo), ratificato dalla
L. 25.3.1985, n. 121, e agli artt. 796 e 797 c.p.c. (disposizioni tuttora operanti nell'ambito regolato dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense – nonostante l'abrogazione disposta dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218 – per l'espresso richiamo, di natura materiale e non formale, contenuto alla lett. c dell'art. 8, secondo comma dell'Accordo, v.
Cass. civ., ord., 03/09/2014, n. 18627), atteso che:
a) trattandosi di matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile (art. 8, primo comma, dell'Accordo), il Giudice Ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità;
b) la sentenza ecclesiastica, di cui si chiede la delibazione, è esistente ed autentica ed è munita del decreto di esecutività̀, apposto in data 20.05.2025 dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica nella sua funzione di superiore organo ecclesiastico di controllo;
c) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato ad entrambe le parti il diritto di agire e di resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Dagli atti del giudizio canonico risulta, infatti, che sia il libello, per la richiesta di nullità delle nozze dinanzi al Tribunale Ecclesiastico, che l'istanza dinanzi al Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, per la dichiarazione di esecutività della decisione canonica, sono stati presentati a firma congiunta di entrambe le parti, le quali sono state ascoltate nella fase istruttoria. È stato, dunque, salvaguardato il diritto di difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato, diritto che non si ritiene compromesso dalla mera diversità̀ di regolamentazione del procedimento avanti la giurisdizione ecclesiastica (Cass. n. 6686/2010), neanche avuto riguardo al processo brevior applicato nel caso. Sia in Dottrina che in Giurisprudenza si ritiene che le modifiche apportate alla normativa processuale canonica dal motu proprio di Papa Francesco Mitis iudex dominus Iesus non sono suscettibili di incidere sulla riconoscibilità delle sentenze ecclesiastiche nel nostro ordinamento;
né del resto, lesioni del diritto di difesa sono state concretamente lamentate dalle parti, che hanno proposto anche il presente ricorso in forma congiunta;
d) non consta l'esistenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica, né la pendenza innanzi a giudice italiano di un giudizio con identità̀ di parti ed oggetto, precedentemente instaurato;
e) la sentenza, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7, - [gli artt. 796 e
797 c.p.c. continuano a trovare applicazione nei giudizi di delibazione delle sentenze ecclesiastiche nonostante l'intervenuta loro abrogazione per effetto della L. 218/95, per essere espressamente richiamati dalle disposizioni dell'Accordo con protocollo addizionale di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, disposizioni connotate, in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 Cost., da una vera e propria ultrattività: v.
Cass. 11020/005; n. 24990/2010; n. 7946/2013] - non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;
la nullità del matrimonio è stata dichiarata per esclusione del “bonum prolis” da parte di uno dei coniugi, causa di nullità che si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art. 123 cod. civ.; dalle deposizioni raccolte nel processo canonico (le dichiarazioni delle parti, la testimonianza della madre della e dell'amico Parte_1
comune) emerge che - e la stessa decisione canonica ne dà atto - la volontà del marito di non avere figli non è stata manifestata alla moglie prima del matrimonio.
La Suprema Corte, anche da ultimo con Ordinanza n. 23311 del 29/08/2024, ha affermato che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei bona matrimonii , quale è quello relativo alla prole, e cioè per ragioni diverse dalle cause di invalidità del matrimonio civile italiano, non impedisce il riconoscimento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica, solo se quella esclusione, ancorché unilaterale, risulti portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, quest'ultimo ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11226 del 21/05/2014; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4517 del 14/02/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022,). Ove le condizioni appena evidenziate non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà al principio di ordine pubblico di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge ignaro
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4517 del 14/02/2019). Non può essere, infatti, delibata la sentenza ecclesiastica che accerti l'esclusione di alcuno dei bona matrimonii da parte di uno dei coniugi, qualora tale volontà sia rimasta a livello di riserva mentale e risulti la mancanza del consenso o, quanto meno, la presa d'atto dell'altro coniuge (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022).
Nonostante il principio consolidato sopra rievocato, nella fattispecie, al vaglio di questa Corte, la circostanza, che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione non sia stata manifestata all'altro coniuge, non è ostativa alla pronuncia di delibazione, in considerazione del fatto che sia la richiesta di nullità del matrimonio dinanzi al giudice ecclesiastico che la domanda di delibazione della pronuncia canonica risultano essere state avanzate da entrambe le parti, e dunque anche dal coniuge, la cui buona fede e affidamento incolpevole risultano lesi.
La Corte di legittimità, con la pronuncia cardine, a Sezioni Unite, del 06/12/1985, n. 6128, richiamata in più occasioni (tra le più recenti Cass. 28.03.2001, n. 4457; Cass. 30.05.2003, n.
8764; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1822; Cass. 07/12/2005, n. 27078), ed al cui principio, ad oggi, si sono attenuti i giudici di merito (Corte di Appello di Lecce n. 7/2018) ed anche questa
Corte (Corte di appello di Trieste R.G. 108/2024), ha chiarito che la non delibabilità della sentenza, nell'ipotesi in cui la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione non sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero non sia stata da questo effettivamente conosciuta o ignorata esclusivamente per sua negligenza, è superata qualora la domanda di riconoscimento sia proposta congiuntamente da entrambi le parti in causa.
Argomenta la Suprema Corte, infatti, che “il principio della buona fede e del legittimo affidamento incolpevole, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità̀ del soggetto ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà̀ del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, e pertanto “il suindicato ostacolo alla delibazione (contrarietà all'ordine pubblico) non può essere ravvisato, quando il coniuge (che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della corte d'appello, ovvero non vi si opponga”. In altri termini, la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole non può operare contro la volontà di colui a favore del quale detta tutela è predisposta;
f) non rileva poi la circostanza che i coniugi, come risulta dalla decisione canonica, abbiano convissuto per oltre tre anni dalla celebrazione delle nozze. Benché anche tale circostanza integri una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizio genetico del
“matrimonio-atto”, questa deve essere sollevata dalle parti trattandosi di eccezione in senso stretto, opponibile quindi da un coniuge alla domanda proposta dall'altro: essa, dunque, non può essere sollevata né dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione, né può essere rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità (Cass. S.U. n.
16379 del 2014 e successive).
Nel caso, “la proposizione di un ricorso congiunto, volto a ottenere il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciata dal tribunale ecclesiastico, esclude l'interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza. Si tratta infatti di un'eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente alla disponibilità della parte che vuole farla valere e con la prevalenza da dare alla consapevole concorde manifestazione di volontà delle parti” (ex multis, Cass. civ., sez. I, sent., 27/01/2015, n. 1495);
g) non è, infine, di ostacolo alla declaratoria di esecutività̀ della sentenza di nullità̀ emessa dal
Tribunale Ecclesiastico la circostanza che essa sia stata pronunciata successivamente alla separazione consensuale intervenuta tra le parti con accordo, avente la stessa efficacia della sentenza, concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rivignano Teor in data
6.10.2016, come risulta dall'annotazione contenuta nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato, poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudicato di separazione e quello di divorzio non impediscono la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità. Con la precisazione che, mentre con riferimento alla sentenza di divorzio, è da ritenersi pacifico che la sentenza di nullità non sia in grado di travolgere gli effetti di carattere economico-patrimoniale di quest'ultima (Cass. S.U. 31.03.2021, n. 9004), la più recente giurisprudenza ritiene che nell'ipotesi di giudicato di separazione, la dichiarazione ecclesiastica di nullità del matrimonio, con il travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell'assegno di mantenimento, fa venire meno le statuizioni economiche – peraltro nel caso, per stessa ammissione delle parti in ricorso, non esistenti - apparendo irragionevole
- così dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio dell'intangibilità del giudicato
- che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono”(Cass. civ. sez. I, ord. 11/05/2018, n. 11553).
Considerata l'esclusione posta dal per la disponibilità alla prole, che ha Controparte_1 portato alla nullità̀ del consenso matrimoniale, il Tribunale Ecclesiastico ha ritenuto opportuno apporre a quest'ultimo un divieto ad accedere a nuove nozze senza l'autorizzazione del competente Ordinario.
3. Va pertanto dichiarata, per le superiori ragioni, l'efficacia della sentenza e vanno ordinati gli adempimenti conseguenti.
Nulla per le spese del giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, così provvede:
1) dichiara efficace nell'ordinamento italiano la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale
Triveneto pronunciata in data 26 agosto 2024, decretata definitivamente esecutiva dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica in data 20.05.2025, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio celebrato in Driolassa, frazione del Comune di Rivignano Teor (UD) il giorno
8.08.2009, tra e , e trascritto nei registri di matrimonio del Parte_1 Controparte_1 predetto Comune di Rivignano Teor, al numero 1, P. 2, Serie A, Uff.
2 - anno 2009; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivignano Teor (UD) di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni conseguenti alla pronuncia.
Trieste, 16 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto