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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4211/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1301 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5870/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente agiva contro il Comune di Salerno, per lo sgravio parziale dell'Avviso di Accertamento -
Provvedimento n. 1301 del 14-03-2025, avente ad oggetto Imposta Municipale Propria I.M.U. 2022, di totali euro 2.049,00, e precisamente per: euro 1.478,00 per differenza di imposta IMU;
euro 443.40 per IMU sanzioni;
euro 119,44 per IMU interessi;
euro 7,83 per spese di notifica;
euro 0,33 per arrotondamenti.
Premetteva, in fatto, che In data 9-05-2025 le veniva notificato, dall'Ufficio Tributi del Comune di Salerno,
l'avviso di accertamento, provvedimento n. 1301 del 14-03-2025, prot. n. 0070587 del 21-03-2025, relativo all'imposta IMU per l'anno 2022, per la seguente unità immobiliare: abitazione sita in Salerno in Indirizzo_1
, piano 7°, Dati catastali_1 che l'immobile in questione, di Indirizzo_1, piano 7°, Dati catastali_1 le perveniva, in comproprietà con la sorella Nominativo_1 , con atto di donazione per notar dott. Nominativo_2
del 29-03-1996 – Repertorio n. 53667 – Raccolta n. 21266, con il quale il padre, Nominativo_3, donava la nuda proprietà alle figlie, riservandosi il diritto di usufrutto in suo favore e, alla sua morte, in favore del coniuge signora Nominativo_6; che la medesima volontà, con il medesimo atto, veniva disposta in favore del figlio Nominativo_4, sull'abitazione sita in Salerno in Indirizzo_1, piano 7°, Dati catastali_2 che, successivamente, con atto di donazione per notar dott.ssa Nominativo_5 del 12-11-2015 – Repertorio n. 1701, Raccolta n. 1229, Nom3 modificando le sue precedenti volontà, donava, rinunciandovi, i diritti di usufrutto che si era riservato sugli immobili donati con l'atto del 29-03-1996, tra i quali anche l'abitazione donata alle figlie Ric1 e Nom1, di cui all'Daticat1 e l'abitazione donata al figlio Nom4, di cui all'Daticat2 di Indirizzo_1
, e sulle quali i donatari, contestualmente, costituivano diritto di abitazione in favore dei genitori Nominativo_3 e Nominativo_6 (rif. art. 2 – pagg. 7 e 8 dell'atto del 12-11-2015); che, di fatto, però, il diritto di abitazione - oggi solo in capo alla Nominativo_6, essendo il coniuge Nominativo_3 deceduto nel febbraio dell'anno 2019 - costituito inizialmente su entrambe le unità immobiliari Daticat1_e_2
si consolidava, esclusivamente sull'appartamento di cui all'Daticat1 di proprietà delle germane Ric1 e Nom1, e non anche su quello di proprietà del fratello Nom4 che restava nella sua piena disponibilità, versando lo stesso regolarmente l'IMU poiché, da questi, considerata unità immobiliare a disposizione;
che prova di ciò erano le ricevute di pagamento IMU 2022, dal medesimo effettuato con aliquota piena, per l'annualità oggetto dell'accertamento de quo, in data 15-06-2022 e 15-12-2022; che ella, allo scopo di vedersi riconoscere il costituito diritto di abitazione in favore della madre sulla propria unità immobiliare Daticat1 con il conseguenziale annullamento dell'atto di accertamento impugnato, sottoponeva all'attenzione dell'ufficio impositore un atto di autotutela, depositato in data 24-06-2025 con protocollo 148872; che, con risposta dell'1-7-2025, l'Ufficio, "senza la dovuta considerazione dei fatti", confermava l'avviso di accertamento in oggetto, ritenendo l'istanza non accoglibile, per insufficienza di elementi probatori, così concludendo: “… Alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, in attesa di ulteriore documentazione (utenze di acqua, luce gas ecc.), utile ad accertare l'effettivo utilizzo degli immobili de quibus, …”; che, per quanto atteneva alle utenze domestiche richiamate dall'ufficio, chiaramente attive, esse risultavano ancora tutte intestate a Nominativo_3, marito deceduto nel febbraio 2019, non avendo la vedova, signora Nominativo_6, proceduto alle dovute volture;
utenze, comunque, tutte attive e tutte riferite all'Dati catastali_1 riferita alle figlie Ricorrente_1 e Nominativo_1, nude proprietarie, come desumibile dalle copie delle fatture dell'utenza idrica attiva, con evidenza dell'interno cui la fornitura si riferisce che, nel caso specifico, era l'Daticat1 così com'era desumibile anche dalla fattura di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della ditta Società_1, per intervento eseguito nell'Daticat1
che, d'altronde, per quanto riguardava l'unità immobiliare Daticat2 di proprietà del germano Nom4 anch'essa oggetto di costituzione di diritto di abitazione con il più volte richiamato rogito del 12-11-2015, nessuna utenza domestica risultava in essa attivata e all'uopo si riservava di produrre le dovute attestazioni;
insomma, che la dimora abituale della Nominativo_6 era a tutt'oggi, come attestato anche dall'allegato certificato di residenza, l'unità immobiliare sita in Salerno in Indirizzo_1, piano 7°, Dati catastali_1
la ricorrente, alla luce di quanto riportato e documentato, sosteneva, pertanto, che "non può l'Ufficio negare l'esistenza di un diritto, legittimamente costituito, poiché è di tutta evidenza che è lDaticat1 abitabile, unica abitazione servita dalle utenze necessarie, diversamente dall'Daticat2 unità immobiliare senza utenze e quindi non vivibile, oltre alla circostanza, non trascurabile, del regolare pagamento dell'IMU da parte di Nominativo_4 che, benché nudo proprietario, lo ha sempre considerato immobile a disposizione, essendosi il diritto di abitazione in favore della madre, consolidato esclusivamente sull'abitazione di cui all'Daticat1 e, per completezza di esposizione, riportava che "in maniera del tutto irrituale, la comproprietaria Nominativo_1
versava, per la sua quota, l'IMU 2022 sulla unità immobiliare in questione, pur essendo non dovuta per le esposte considerazioni, importo che, certamente, ricorrendone le condizioni di legge, sarà oggetto di richiesta di rimborso"; in definitiva, contestava "il diritto del Comune di Salerno di richiedere il pagamento dell'importo come da avviso di accertamento impugnato, perché determinato in maniera del tutto illegittima e arbitraria, non avendo tenuto (l'ente) in debita considerazione il diritto di abitazione costituito dalla ricorrente in favore della madre".
Si costituiva in giudizio il Comune di Salerno, che controdeduceva al gravame, nel modo seguente: "La ricorrente – dopo una complessa ricostruzione delle vicende giuridiche che hanno interessato, tra gli altri, il cespite di cui si tratta, in precedenza nella titolarità del padre, sig. Nominativo_3, deceduto nel febbraio del 2019 – ha intrapreso la presente azione, ritenendo in tutto illegittimo l'avviso di accertamento, non avendo l'Ufficio applicato il beneficio (esenzione dall'imposta) a favore della madre, Nominativo_6 titolare del diritto di abitazione come costituito con atto a rogito del notar Nominativo_5 in data 12/11/2015. La richiesta di controparte, per quanto conseguente ad atti pubblici e sebbene accompagnata da ulteriore documentazione, non è stata accolta dall'Ufficio IMU che ha confermato la legittimità della pretesa (nota dell'1/07/2025, già acquisita al fascicolo digitale). In particolare, l'Ufficio ha evidenziato come dall'atto notarile prodotto (in sede di autotutela) da controparte risulta che il diritto di abitazione della Sig.ra Nominativo_6 è stato costituito non solo sull'immobile oggetto dell'avviso opposto Daticat1 ma anche sull'immobile Dati catastali_2 rendendo impossibile l'individuazione dell'abitazione principale e di conseguenza l'applicazione dell'agevolazione, dato che il diritto di abitazione non può essere concesso su due unità abitative. La stessa incertezza si evince, invero, dal certificato di residenza, prodotto dalla ricorrente, dove il riferimento allDaticat1-2 appare confermare, più che disconoscere, il riferimento a due interni invece che ad uno solo. A ciò si aggiungano le seguenti considerazioni: 1) né controparte né alcuno dei germani hanno portato a conoscenza dell'Ufficio la costituzione del diritto di abitazione in capo alla sig.ra Nominativo_6, il che avrebbe consentito all'Ente di avviare le dovute verifiche sull'individuazione dell'immobile effettivamente occupato ed abitato dalla predetta;
2) la produzione di una sola ricevuta (intestata al de cuius
Nominativo_3 e relativa alla sola utenza idrica ed alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento, non danno certezza che la sig.ra Nominativo_6 abbia effettivamente abitato l'Daticat1 nell'anno oggetto di imposizione (trattasi di ricevute relative ad anni 2022 e 2024); 3) non risulta prodotta la dichiarazione di occupazione a fini TARI (che potrebbe essere utile al fine di individuare l'immobile di effettiva occupazione)".
Il Comune di Salerno contestava, pertanto, "quanto affermato dalla ricorrente laddove assume - in maniera apodittica, senza fornire prova oggettiva - che “… Di fatto, però, il diritto di abitazione - oggi solo in capo alla Nominativo_6, essendo il coniuge Nominativo_3 deceduto nel febbraio dell'anno 2019 - costituito inizialmente su entrambe le unità immobiliari Daticat1_e_2), si consolidasse esclusivamente sull'appartamento di cui all'Daticat1 di proprietà delle germane Ric1 e Nom1, e non anche su quello di proprietà del fratello Nom4 che restava nella sua piena disponibilità, versandoci regolarmente l'IMU poiché, da questi, considerata unità immobiliare a disposizione ...”. Invero, la circostanza che il diritto di abitazione si sia consolidato sull'appartamento di cui Daticat1 è solo affermata, ma non provata, non avendo alcun valore probatorio né la ricevuta di una sola utenza (non si comprende il motivo per cui non risultano prodotte più ricevute, relative all'anno di riferimento, a più periodi nel corso dell'anno ed anche ad altre utenze) né il fatto che l'altro germano, Nominativo_4 corrisponda l'imposta sull'altra unità immobiliare, dal momento il versamento dell'imposta - nelle varie annualità ed anche da parte dell'altra comproprietaria - implicitamente comporta il riconoscimento della debenza del tributo in oggetto.
Seguiva il deposito di memorie illustrative, per la ricorrente, la quale osservava: "Con le proprie controdeduzioni il Comune di Salerno, senza nulla argomentare, si limita a controdedurre “per il rigetto del ricorso ed impregiudicata ogni ulteriore attività difensiva dell'Ente resistente, che si riserva fin da ora di produrre successive memorie illustrative anche all'esito della disamina dell'eventuale documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente”; e depositava una “Attestazione rilasciata dal
Società_2”, con la quale si attestava che per l'unità immobiliare identificata con lDaticat2
non risultano contratti di fornitura del servizio idrico intestati alla (ricorrente) Nominativo_6 e che, viceversa, per l'unità immobiliare, identificata con l'Daticat1 immobile effettivamente utilizzato dalla ricorrente (rectius: dalla Nominativo_6) come dimora abituale, risulta allaccio alla rete idrica con il PDP 1506511674021908 intestato alla medesima (ricorrente) Nominativo_6. Pertanto, a maggior riprova di quanto sostenuto in ricorso, la signora Nominativo_6 non poteva utilizzare come sua dimora l'unità immobiliare identificata con l'Daticat2 non avendo la stessa unità nessuna utenza attiva. La sua prima abitazione e dimora abituale, e, quindi esente dall'imposta IMU, era a tutt'oggi l'unità immobiliare identificata con l'Daticat1
. Precisava "che il documento allegato alla presente, alla data di notifica del ricorso al Comune di Salerno del 05-07-2025, non era ancora disponibile, essendo stato rilasciato solo in data 28-07-2025".
All'udienza del 24.11.2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Con l'ultima produzione documentale in giudizio, costituita dalla “Attestazione rilasciata dal Società_2”, del 28.07.2025, con la quale si attestava che per l'unità immobiliare identificata con l'Daticat2, non risultano contratti di fornitura del servizio idrico intestati a Nominativo_6
, mentre per l'unità immobiliare, identificata con l'Daticat1, effettivamente utilizzata dalla Nominativo_6 come dimora abituale, risulta allaccio alla rete idrica con il PDP 1506511674021908 intestato alla medesima Nominativo_6, parte ricorrente ha indubbiamente sanato il deficit probatorio che, posto in risalto dal Comune di Salerno nelle proprie difese, aveva inizialmente portato, l'ente, a disconoscere la qualificazione dell'appartamento, di cui all'Daticat1 di proprietà delle germane Ric1 e Nominativo_1, come dimora abituale della madre Nominativo_6.
Nè la produzione tardiva di detto documento può comportarne l'inutilizzabilità in giudizio, posto che lo stesso non risultava materialmente formato, all'atto della notifica a controparte dell'atto introduttivo del giudizio, con conseguente rimessione in termini della ricorrente, ai fini del suo deposito nel fascicolo processuale.
In definitiva, una volta ritenuta adeguatamente ed ulteriormente provata, in modo dirimente - mercé il documento, da ultimo depositato - la suddetta circostanza fattuale (vale a dire che "è lDaticat1 abitabile, unica abitazione servita dalle utenze necessarie, diversamente dall'Daticat2, unità immobiliare senza utenze e quindi non vivibile, oltre alla circostanza, non trascurabile, del regolare pagamento dell'IMU da parte di Nom4 che, benché nudo proprietario, lo ha sempre considerato immobile a disposizione, essendosi il diritto di abitazione in favore della madre, consolidato esclusivamente sull'abitazione di cui all'Daticat1"), ed in assenza, per di più, di ulteriori controdeduzioni, al riguardo, da parte del resistente
Comune (sicché la soluzione prescelta s'impone, anche in virtù del principio di non contestazione, pacificamente applicabile anche al processo tributario), deve concludersi, nel senso dell'illegittimità della mancata applicazione, da parte dell'Ufficio, del beneficio (esenzione dall'imposta) a favore della madre, Nominativo_6 titolare del diritto di abitazione, come costituito con atto a rogito del notar Nominativo_5 in data 12/11/2015, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO E, PER L' EFFETTO, ANNULLA L' ATTO
IMPUGNATO. CONDANNA IL COMUNE DI SALERNO AL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA
RICORRENTE DI SPESE E COMPENSI DI LITE CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI EURO 400,00 OLTRE
ACCESSORI COME PER LEGGE E RESTITUZIONE CUT.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4211/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1301 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5870/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente agiva contro il Comune di Salerno, per lo sgravio parziale dell'Avviso di Accertamento -
Provvedimento n. 1301 del 14-03-2025, avente ad oggetto Imposta Municipale Propria I.M.U. 2022, di totali euro 2.049,00, e precisamente per: euro 1.478,00 per differenza di imposta IMU;
euro 443.40 per IMU sanzioni;
euro 119,44 per IMU interessi;
euro 7,83 per spese di notifica;
euro 0,33 per arrotondamenti.
Premetteva, in fatto, che In data 9-05-2025 le veniva notificato, dall'Ufficio Tributi del Comune di Salerno,
l'avviso di accertamento, provvedimento n. 1301 del 14-03-2025, prot. n. 0070587 del 21-03-2025, relativo all'imposta IMU per l'anno 2022, per la seguente unità immobiliare: abitazione sita in Salerno in Indirizzo_1
, piano 7°, Dati catastali_1 che l'immobile in questione, di Indirizzo_1, piano 7°, Dati catastali_1 le perveniva, in comproprietà con la sorella Nominativo_1 , con atto di donazione per notar dott. Nominativo_2
del 29-03-1996 – Repertorio n. 53667 – Raccolta n. 21266, con il quale il padre, Nominativo_3, donava la nuda proprietà alle figlie, riservandosi il diritto di usufrutto in suo favore e, alla sua morte, in favore del coniuge signora Nominativo_6; che la medesima volontà, con il medesimo atto, veniva disposta in favore del figlio Nominativo_4, sull'abitazione sita in Salerno in Indirizzo_1, piano 7°, Dati catastali_2 che, successivamente, con atto di donazione per notar dott.ssa Nominativo_5 del 12-11-2015 – Repertorio n. 1701, Raccolta n. 1229, Nom3 modificando le sue precedenti volontà, donava, rinunciandovi, i diritti di usufrutto che si era riservato sugli immobili donati con l'atto del 29-03-1996, tra i quali anche l'abitazione donata alle figlie Ric1 e Nom1, di cui all'Daticat1 e l'abitazione donata al figlio Nom4, di cui all'Daticat2 di Indirizzo_1
, e sulle quali i donatari, contestualmente, costituivano diritto di abitazione in favore dei genitori Nominativo_3 e Nominativo_6 (rif. art. 2 – pagg. 7 e 8 dell'atto del 12-11-2015); che, di fatto, però, il diritto di abitazione - oggi solo in capo alla Nominativo_6, essendo il coniuge Nominativo_3 deceduto nel febbraio dell'anno 2019 - costituito inizialmente su entrambe le unità immobiliari Daticat1_e_2
si consolidava, esclusivamente sull'appartamento di cui all'Daticat1 di proprietà delle germane Ric1 e Nom1, e non anche su quello di proprietà del fratello Nom4 che restava nella sua piena disponibilità, versando lo stesso regolarmente l'IMU poiché, da questi, considerata unità immobiliare a disposizione;
che prova di ciò erano le ricevute di pagamento IMU 2022, dal medesimo effettuato con aliquota piena, per l'annualità oggetto dell'accertamento de quo, in data 15-06-2022 e 15-12-2022; che ella, allo scopo di vedersi riconoscere il costituito diritto di abitazione in favore della madre sulla propria unità immobiliare Daticat1 con il conseguenziale annullamento dell'atto di accertamento impugnato, sottoponeva all'attenzione dell'ufficio impositore un atto di autotutela, depositato in data 24-06-2025 con protocollo 148872; che, con risposta dell'1-7-2025, l'Ufficio, "senza la dovuta considerazione dei fatti", confermava l'avviso di accertamento in oggetto, ritenendo l'istanza non accoglibile, per insufficienza di elementi probatori, così concludendo: “… Alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, in attesa di ulteriore documentazione (utenze di acqua, luce gas ecc.), utile ad accertare l'effettivo utilizzo degli immobili de quibus, …”; che, per quanto atteneva alle utenze domestiche richiamate dall'ufficio, chiaramente attive, esse risultavano ancora tutte intestate a Nominativo_3, marito deceduto nel febbraio 2019, non avendo la vedova, signora Nominativo_6, proceduto alle dovute volture;
utenze, comunque, tutte attive e tutte riferite all'Dati catastali_1 riferita alle figlie Ricorrente_1 e Nominativo_1, nude proprietarie, come desumibile dalle copie delle fatture dell'utenza idrica attiva, con evidenza dell'interno cui la fornitura si riferisce che, nel caso specifico, era l'Daticat1 così com'era desumibile anche dalla fattura di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della ditta Società_1, per intervento eseguito nell'Daticat1
che, d'altronde, per quanto riguardava l'unità immobiliare Daticat2 di proprietà del germano Nom4 anch'essa oggetto di costituzione di diritto di abitazione con il più volte richiamato rogito del 12-11-2015, nessuna utenza domestica risultava in essa attivata e all'uopo si riservava di produrre le dovute attestazioni;
insomma, che la dimora abituale della Nominativo_6 era a tutt'oggi, come attestato anche dall'allegato certificato di residenza, l'unità immobiliare sita in Salerno in Indirizzo_1, piano 7°, Dati catastali_1
la ricorrente, alla luce di quanto riportato e documentato, sosteneva, pertanto, che "non può l'Ufficio negare l'esistenza di un diritto, legittimamente costituito, poiché è di tutta evidenza che è lDaticat1 abitabile, unica abitazione servita dalle utenze necessarie, diversamente dall'Daticat2 unità immobiliare senza utenze e quindi non vivibile, oltre alla circostanza, non trascurabile, del regolare pagamento dell'IMU da parte di Nominativo_4 che, benché nudo proprietario, lo ha sempre considerato immobile a disposizione, essendosi il diritto di abitazione in favore della madre, consolidato esclusivamente sull'abitazione di cui all'Daticat1 e, per completezza di esposizione, riportava che "in maniera del tutto irrituale, la comproprietaria Nominativo_1
versava, per la sua quota, l'IMU 2022 sulla unità immobiliare in questione, pur essendo non dovuta per le esposte considerazioni, importo che, certamente, ricorrendone le condizioni di legge, sarà oggetto di richiesta di rimborso"; in definitiva, contestava "il diritto del Comune di Salerno di richiedere il pagamento dell'importo come da avviso di accertamento impugnato, perché determinato in maniera del tutto illegittima e arbitraria, non avendo tenuto (l'ente) in debita considerazione il diritto di abitazione costituito dalla ricorrente in favore della madre".
Si costituiva in giudizio il Comune di Salerno, che controdeduceva al gravame, nel modo seguente: "La ricorrente – dopo una complessa ricostruzione delle vicende giuridiche che hanno interessato, tra gli altri, il cespite di cui si tratta, in precedenza nella titolarità del padre, sig. Nominativo_3, deceduto nel febbraio del 2019 – ha intrapreso la presente azione, ritenendo in tutto illegittimo l'avviso di accertamento, non avendo l'Ufficio applicato il beneficio (esenzione dall'imposta) a favore della madre, Nominativo_6 titolare del diritto di abitazione come costituito con atto a rogito del notar Nominativo_5 in data 12/11/2015. La richiesta di controparte, per quanto conseguente ad atti pubblici e sebbene accompagnata da ulteriore documentazione, non è stata accolta dall'Ufficio IMU che ha confermato la legittimità della pretesa (nota dell'1/07/2025, già acquisita al fascicolo digitale). In particolare, l'Ufficio ha evidenziato come dall'atto notarile prodotto (in sede di autotutela) da controparte risulta che il diritto di abitazione della Sig.ra Nominativo_6 è stato costituito non solo sull'immobile oggetto dell'avviso opposto Daticat1 ma anche sull'immobile Dati catastali_2 rendendo impossibile l'individuazione dell'abitazione principale e di conseguenza l'applicazione dell'agevolazione, dato che il diritto di abitazione non può essere concesso su due unità abitative. La stessa incertezza si evince, invero, dal certificato di residenza, prodotto dalla ricorrente, dove il riferimento allDaticat1-2 appare confermare, più che disconoscere, il riferimento a due interni invece che ad uno solo. A ciò si aggiungano le seguenti considerazioni: 1) né controparte né alcuno dei germani hanno portato a conoscenza dell'Ufficio la costituzione del diritto di abitazione in capo alla sig.ra Nominativo_6, il che avrebbe consentito all'Ente di avviare le dovute verifiche sull'individuazione dell'immobile effettivamente occupato ed abitato dalla predetta;
2) la produzione di una sola ricevuta (intestata al de cuius
Nominativo_3 e relativa alla sola utenza idrica ed alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento, non danno certezza che la sig.ra Nominativo_6 abbia effettivamente abitato l'Daticat1 nell'anno oggetto di imposizione (trattasi di ricevute relative ad anni 2022 e 2024); 3) non risulta prodotta la dichiarazione di occupazione a fini TARI (che potrebbe essere utile al fine di individuare l'immobile di effettiva occupazione)".
Il Comune di Salerno contestava, pertanto, "quanto affermato dalla ricorrente laddove assume - in maniera apodittica, senza fornire prova oggettiva - che “… Di fatto, però, il diritto di abitazione - oggi solo in capo alla Nominativo_6, essendo il coniuge Nominativo_3 deceduto nel febbraio dell'anno 2019 - costituito inizialmente su entrambe le unità immobiliari Daticat1_e_2), si consolidasse esclusivamente sull'appartamento di cui all'Daticat1 di proprietà delle germane Ric1 e Nom1, e non anche su quello di proprietà del fratello Nom4 che restava nella sua piena disponibilità, versandoci regolarmente l'IMU poiché, da questi, considerata unità immobiliare a disposizione ...”. Invero, la circostanza che il diritto di abitazione si sia consolidato sull'appartamento di cui Daticat1 è solo affermata, ma non provata, non avendo alcun valore probatorio né la ricevuta di una sola utenza (non si comprende il motivo per cui non risultano prodotte più ricevute, relative all'anno di riferimento, a più periodi nel corso dell'anno ed anche ad altre utenze) né il fatto che l'altro germano, Nominativo_4 corrisponda l'imposta sull'altra unità immobiliare, dal momento il versamento dell'imposta - nelle varie annualità ed anche da parte dell'altra comproprietaria - implicitamente comporta il riconoscimento della debenza del tributo in oggetto.
Seguiva il deposito di memorie illustrative, per la ricorrente, la quale osservava: "Con le proprie controdeduzioni il Comune di Salerno, senza nulla argomentare, si limita a controdedurre “per il rigetto del ricorso ed impregiudicata ogni ulteriore attività difensiva dell'Ente resistente, che si riserva fin da ora di produrre successive memorie illustrative anche all'esito della disamina dell'eventuale documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente”; e depositava una “Attestazione rilasciata dal
Società_2”, con la quale si attestava che per l'unità immobiliare identificata con lDaticat2
non risultano contratti di fornitura del servizio idrico intestati alla (ricorrente) Nominativo_6 e che, viceversa, per l'unità immobiliare, identificata con l'Daticat1 immobile effettivamente utilizzato dalla ricorrente (rectius: dalla Nominativo_6) come dimora abituale, risulta allaccio alla rete idrica con il PDP 1506511674021908 intestato alla medesima (ricorrente) Nominativo_6. Pertanto, a maggior riprova di quanto sostenuto in ricorso, la signora Nominativo_6 non poteva utilizzare come sua dimora l'unità immobiliare identificata con l'Daticat2 non avendo la stessa unità nessuna utenza attiva. La sua prima abitazione e dimora abituale, e, quindi esente dall'imposta IMU, era a tutt'oggi l'unità immobiliare identificata con l'Daticat1
. Precisava "che il documento allegato alla presente, alla data di notifica del ricorso al Comune di Salerno del 05-07-2025, non era ancora disponibile, essendo stato rilasciato solo in data 28-07-2025".
All'udienza del 24.11.2025, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Con l'ultima produzione documentale in giudizio, costituita dalla “Attestazione rilasciata dal Società_2”, del 28.07.2025, con la quale si attestava che per l'unità immobiliare identificata con l'Daticat2, non risultano contratti di fornitura del servizio idrico intestati a Nominativo_6
, mentre per l'unità immobiliare, identificata con l'Daticat1, effettivamente utilizzata dalla Nominativo_6 come dimora abituale, risulta allaccio alla rete idrica con il PDP 1506511674021908 intestato alla medesima Nominativo_6, parte ricorrente ha indubbiamente sanato il deficit probatorio che, posto in risalto dal Comune di Salerno nelle proprie difese, aveva inizialmente portato, l'ente, a disconoscere la qualificazione dell'appartamento, di cui all'Daticat1 di proprietà delle germane Ric1 e Nominativo_1, come dimora abituale della madre Nominativo_6.
Nè la produzione tardiva di detto documento può comportarne l'inutilizzabilità in giudizio, posto che lo stesso non risultava materialmente formato, all'atto della notifica a controparte dell'atto introduttivo del giudizio, con conseguente rimessione in termini della ricorrente, ai fini del suo deposito nel fascicolo processuale.
In definitiva, una volta ritenuta adeguatamente ed ulteriormente provata, in modo dirimente - mercé il documento, da ultimo depositato - la suddetta circostanza fattuale (vale a dire che "è lDaticat1 abitabile, unica abitazione servita dalle utenze necessarie, diversamente dall'Daticat2, unità immobiliare senza utenze e quindi non vivibile, oltre alla circostanza, non trascurabile, del regolare pagamento dell'IMU da parte di Nom4 che, benché nudo proprietario, lo ha sempre considerato immobile a disposizione, essendosi il diritto di abitazione in favore della madre, consolidato esclusivamente sull'abitazione di cui all'Daticat1"), ed in assenza, per di più, di ulteriori controdeduzioni, al riguardo, da parte del resistente
Comune (sicché la soluzione prescelta s'impone, anche in virtù del principio di non contestazione, pacificamente applicabile anche al processo tributario), deve concludersi, nel senso dell'illegittimità della mancata applicazione, da parte dell'Ufficio, del beneficio (esenzione dall'imposta) a favore della madre, Nominativo_6 titolare del diritto di abitazione, come costituito con atto a rogito del notar Nominativo_5 in data 12/11/2015, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO E, PER L' EFFETTO, ANNULLA L' ATTO
IMPUGNATO. CONDANNA IL COMUNE DI SALERNO AL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA
RICORRENTE DI SPESE E COMPENSI DI LITE CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI EURO 400,00 OLTRE
ACCESSORI COME PER LEGGE E RESTITUZIONE CUT.