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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/12/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. –
3) dott.ssa Alessia Annunziata - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1171 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Carmine Giannattasio presso il cui studio elettivamente domicilia;
ricorrente
E
( rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Giuseppe Di Marco presso il cui studio elettivamente domicilia;
resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
interventore ex lege
CONCLUSIONI Per parte ricorrente come da nota di trattazione scritta depositata in atti “La difesa della ricorrente sig.ra , si riporta alle deduzioni e difese sin qui Parte_1 svolte e, in ossequio all'ordinanza giudiziale del 16.2.25, deposita copia della sentenza n. 518/2023 resa in via definitiva nel giudizio di separazione coniugi rg.
1045/2019. L'Avv. Carmine Giannattasio conclude, in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi di prova sin qui richiesti dalla sig.ra , Parte_1 previa revoca di ogni contraria ordinanza giudiziale e, nel merito, per l'accoglimento delle conclusioni sin qui rassegnate da parte ricorrente, previo rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e difesa”. Per parte resistente come da nota depositata in atti “In via istruttoria e previa revoca o modifica del provvedimento del 16/02/2025, ammettere i mezzi istruttori così come richiesti con le proprie memorie secondo e terzo termine e in particolare affinché l'On.le Tribunale Voglia disporre accertamenti della Polizia Tributaria e/o la nomina di un C.T.U. per accertare la effettiva consistenza patrimoniale e reddituale della sig.ra
[...]
, così come richiesta con la memoria secondo termine e, di conseguenza, Parte_1 rimettere la causa sul ruolo. 2) Nel merito, poi, accogliere integralmente le conclusioni così come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 10/02/2022 che qui si abbiano per integralmente trascritte, con vittoria di spese e compensi professionali ex D. M. n. 55/2014, oltre al 15% per spese forfettarie, CNA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.09.2021 l'odierna ricorrente la GN
[...]
adiva l'intestato Tribunale esponendo quanto segue: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 11.05.2013 con il sig. dalla cui CP_1 unione nasceva una bambina in data 6.2.2014; che in data Persona_1
2019 veniva iscritto giudizio di separazione giudiziale fra le odierne parti in causa, nel corso del quale veniva emessa sentenza non definitiva nr. 188/2021 sul solo status;
che sono pertanto sussistenti le condizioni di legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo cessata ogni convivenza fra i coniugi;
che quanto alle statuizioni accessorie sussiste il proprio diritto al riconoscimento di un assegno divorzile per le ragioni ampiamente esposte in atti ed in particolare data le condizioni di salute della GN che pochi mesi Pt_1 dopo il matrimonio e durante la gravidanza veniva colpita da emorragia celebrale e ricoverata di urgenza con diagnosi di “astrocitoma anaplastico” con l'esigenza di sottoporsi ad un intervento chirurgico;
che nonostante il quadro clinico la ricorrente decideva di portare a termine la gravidanza posticipando le cure a dopo il parto dando alla luce la figlia;
che ella è tra l'altro stata ritenuta Persona_1 portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 1992 nr. 104 con inabilità al lavoro parti al 100% ; che il sig. è invece CP_1 occupato con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio superiore ad €. 1.500,00 mensili, circostanza che conferma il divario patrimoniale esistente fra le parti in causa;
che quanto all'assegno di mantenimento per la figlia insisteva per la conferma dello stesso nella misura di €. 300,00 mensili oltre al pagamento delle spese straordinarie oltre all'affido condiviso della stessa e con richiesta di posticipare la permanenza notturna presso il padre, dati i rapporti sporadici, ad un momento in cui la loro frequentazione sarà divenuta più stabile. Tanto premesso, concludeva affinchè l'intestato Tribunale accogliesse le conclusioni come rassegnate in ricorso: “1) pronunciare con sentenza non definitiva sullo status la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato, in data 11 maggio 2013 a Capaccio, fra e trascritto al Parte_1 CP_1
Comune di Capaccio nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, N. 16, P.
2, S. A, Vol. 2, Uff. 2, anno 2013; disponendo, ex art. 10 legge 1970 n. 898, che la sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura del
Cancelliere del Tribunale, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capaccio (SA) in cui il matrimonio è stato trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
2) disporre che la figlia minore resti affidata ad entrambi i Persona_1 genitori e che gli stessi provvedano all'educazione ed all'istruzione della medesima attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa, con elezione di domicilio e di residenza stabile della minore presso l'immobile ove risiede la sig.ra , posta in Casal Velino alla Via Parte_1
Verduzio 19; 3) disporre che il padre, sig. , possa tenere con se la CP_1 figlia ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e Persona_1 coordinamento con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. In caso di eventuale disaccordo tra i coniugi voglia il
Tribunale stabilire comunque i periodi di seguito indicati da riconoscere quale contenuto minimo del diritto di visita: a) il padre potrà tenere con se la figlia per due giorni infrasettimanali, di preferenza il Mercoledì ed il Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 b) un fine settimana alternato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del sabato e dalle ore 10.00 alle ore 19.00 della domenica;
c) salvo diverso accordo fra i genitori, la figlia minore festeggerà il suo compleanno, qualora non Persona_1 sia possibile festeggiarlo con entrambi i genitori in un luogo neutro, con il padre a pranzo e con la madre a cena. La vigilia di Natale con uno e Natale con l'altro, così come il 31 dicembre con uno ed il 1° gennaio con l'altro nonché, sempre ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Inoltre la figlia trascorrerà anche in parziale deroga a quanto sopra stabilito Persona_1 in ordine ai giorni della settimana, con la madre il giorno in cui ricorre il compleanno e l'onomastico della stessa nonché la festa della mamma;
con il padre quello in cui ricorre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo nonché la festa del papà; d) infine, il padre potrà tenere con se la figlia minore per 15 giorni anche non consecutivi – dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di ciascun giorno - nel periodo estivo e cioè fra luglio ed agosto. Tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio. Nell'ipotesi poi che la minore fosse ammalata, il padre potràfarle visita presso l'abitazione assegnata alla sig.ra ; 4) Parte_1 porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 [...]
l'assegno mensile di divorzio in misura non inferiore ad € 300,00 Parte_1 mensili 5) porre a carico del sig. un contributo mensile di CP_1 mantenimento a favore della figlia per un ammontare non inferiore Persona_1 ad € 300,00 mensili;
6) porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere CP_1 per intero alle spese straordinarie della minore come specificate e Persona_1 distinte nel ricorso introduttivo 7) condannare il sig. al pagamento CP_1 delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, in data 8.11.2021 si costituiva il sig.
il quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, insisteva per la infondatezza di qualsiasi richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della GN nonché Pt_1 contestava quanto esposto ex adverso circa un suo disinteresse verso la famiglia essendosi sempre dedicato al lavoro in quanto unica fonte di sostentamento;
esponeva che i propri redditi, unitamente alle spese mensili da affrontare gli impedivano l'esborso dell'assegno divorzile nonché chiedeva la rideterminazione del quantum per la figlia, atteso che per come dichiarato dalla stessa ricorrente in sede di separazione giudiziale ella aveva superato la intolleranza alla caseina con riduzione delle spese da sostenersi. Esponeva, inoltre, che nonostante la sussistenza di un calendario di visita adottato in sede Presidenziale nel giudizio di separazione, egli non riusciva a vedere con costanza la minore stante il comportamento ostativo tenuto dalla madre. Tanto premesso, concludeva affinchè
l'intestato Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, considerato che entrambi sono autonomi economicamente.2) Dichiarare che la figlia minore Persona_1
è affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso), e che gli stessi provvederanno
[...] all'educazione e all'istruzione della medesima attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa, con elezione di domicilio e di residenza stabile della minore presso la casa coniugale, che viene assegnata alla sig.ra , posta in Casal Velino (SA) alla via Verduzio n. 19, anche Parte_1 in considerazione del fatto che è di Sua esclusiva proprietà.3) Disporre che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, informandosi reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative alla figlia e che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza siano assunte di comune accordo 4) Disporre che il padre, sig. , potrà tenere CP_1 con sé la figlia ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e Persona_1 coordinamento con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. In caso di eventuale disaccordo tra i coniugi Voglia il
Tribunale stabilire, comunque, i periodi di seguito indicati da riconoscere quale contenuto minimo del diritto di visita: a) il padre potrà tenere con se la figlia per tre giorni infrasettimanali, di preferenza il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì, dalle ore
18,00 alle ore 20,30; b) un fine settimana alternato, dall'uscita della scuola o, nel periodo di chiusura della scuola, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
c) Salvo diverso accordo tra i coniugi, la figlia minore , poi, Persona_1 festeggerà il Suo compleanno, qualora non sia possibile festeggiarlo con entrambi i genitori in un “luogo neutro”, ad anni alterni, con uno dei genitori e poi con l'altro. La vigilia di Natale con uno e Natale con l'altro, così come il 31 dicembre con uno e il 1° gennaio con l'altro, nonché, sempre ad anni alterni, dal sabato Santo alla domenica di Pasqua dalle ore 9,00 del sabato Santo alle ore 18,00 della domenica con uno dei genitori, mentre con l'altro trascorrerà dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua alle ore 21,00 del martedì successivo al lunedì dell'Angelo. Inoltre, la figlia Per_1 trascorrerà, anche in parziale deroga a quanto sopra stabilito in ordine ai giorni
[...] della settimana, con la madre il giorno in cui ricorre il compleanno e l'onomastico della stessa, nonché la festa della mamma;
con il padre quello in cui ricorre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo, nonché la festa del papà; d) Infine, il padre e la madre potranno tenere con sé la figlia minore per quindici (15) giorni consecutivi nel periodo estivo e, cioè, tra luglio ed agosto. Tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio. Nell'ipotesi, poi, che la minore fosse ammalata, il padre potrà fargli visita presso l'abitazione assegnata alla sig.ra ; e) negli eventuali periodi di assenza della madre Parte_1 per visite a familiari fuori sede o per viaggi, qualora la minore non vada con la madre, dimorerà a casa del padre. 5) Assegnare la casa coniugale, sita in Casal Velino (SA) alla via Verduzio n. 19, unitamente al mobilio che l'arreda, alla Sig.ra Parte_1
, la quale vi rimarrà a vivere con la figlia . 6) Disporre, a carico
[...] Persona_1 del Sig. , un contributo di mantenimento a favore della figlia CP_1 Per_1
per un ammontare non superiore a €uro 250,00 mensili. 7) Disporre che le spese
[...] straordinarie, comprese quelle mediche specialistiche, scolastiche e per vacanze, graveranno per il 50% sul sig. e per l'altro 50% sulla sig.ra CP_1 Pt_1
. 8) Dichiarare che entrambi i coniugi si danno il reciproco consenso al Parte_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per
l'espatrio, oltre all'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio della figlia minore . 9) Persona_1
Ordinare ai coniugi di far mantenere buoni rapporti fra la figlia minore
[...]
ed i nonni paterni e materni.10) Disporre che ciascun coniuge ha Persona_1
l'obbligo di comunicare all'altro, nell'interesse della figlia minorenne, il proprio recapito telefonico in caso di cambiamento, nonché i propri eventuali spostamenti in altra località quando hanno con sé la figlia minore.11) Vittoria di spese e compensi professionali ex D. M. n. 55/2014, oltre al 15% per spese forfettarie, CNA ed IVA come per legge”.
Celebrata la udienza presidenziale in data 8.2.2022 ed esperito il tentativo di conciliazione fra le parti, il Presidente quanto alle statuizioni provvisorie ed urgenti confermava il contributo di €. 300,00 mensili per il mantenimento della figlia minore, oltre all'obbligo di contribuzione nella misura del 50 % alle spese straordinarie, mentre quanto al contributo al mantenimento della ricorrente rideterminava l'importo dovuto in €. 150,00 mensili. Delegava, infine, i SS territorialmente competenti ad un monitoraggio sui rapporti fra i coniugi e la minore e fissava udienza dinanzi al giudice relatore.
Veniva, quindi, nelle more emessa sentenza sul solo status , concessi i termini di cui all'art. 183, co VI c.p.c. e, su richiesta concorde delle parti, veniva fissata udienza in presenza al fine di tentare la conciliazione della lite. Fallito il tentativo di un bonario componimento e rigettate le richieste istruttorie, veniva disposto un monitoraggio dei SS territorialmente competenti sollecitando una relazione in ordine ai rapporti genitori e figlia e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento reso in data 9.5.2025 sulle conclusioni rassegnate la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi solo sulle questioni di carattere accessorio.
Sempre in rito, il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza resa in 11.6.2024 quanto al rigetto delle richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti, attesa la inammissibilità della prova come articolata in quanto vertente su circostanze o incontestate o affette da eccessiva genericità o su cui in ogni caso i testi non potrebbero essere chiamati a riferire.
Anche la richiesta di CTU contabile per la ricostruzione del patrimonio della ricorrente appare, per come articolata e in assenza di allegazioni specifiche, eccessivamente esplorativa.
Deve, quindi, indagarsi il merito della presente controversia.
2. Sull'affido e collocamento della minore (n. 6.2.2014); Persona_1
Ai fini che occupano giova premettere che in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n.
16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). Gli stessi giudici hanno, inoltre, precisato che:” Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario ( cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 1777 dell'8.02.2012) e che
“Sussiste specifica controindicazione,e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”
( cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., per quanto si va ad esporre, il Collegio ritiene che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido condiviso sia conforme all'interesse della minore, del resto come richiesto da entrambi i genitori.
Va inoltre confermata la residenza privilegiata presso la madre anche in ragione della situazione consolidatasi dall'epoca della separazione e stante la richiesta avanzata anche dal padre sul punto.
In ordine al calendario di visita, deve darsi atto che il sig. ha dedotto delle CP_1 difficoltà nell'esercizio per le resistenze manifestate dalla minore a pernottare presso il padre e ad allontanarsi dalla madre.
A seguito delle suddette allegazioni veniva disposta la comparizione personale delle parti dinanzi al GI, in occasione della cui udienza il sig. riferiva, “vedo mia CP_1 figlia con una certa frequenza sempre in presenza della madre perché da sola con me non ci sta. ADR non è che non abbiamo un rapporto, mia figlia con me fa tutto e abbiamo tempo di qualità. ADR credo che mia figlia non venga a casa mia da sola per non ferire la madre ma lei ci sta con me e passiamo del tempo insieme anche piacevole” (cfr verbale del 13.3.2024). Anche i SS territorialmente competenti, invitati a relazionare a seguito della suddetta udienza da parte del GI, hanno chiarito che i rapporti per come dichiarati dallo stesso sig. sono molto migliorati , rispetto ai periodi iniziali in cui CP_1 aveva difficoltà a incontrare la figlia. “Ad oggi non è così i genitori sono ben organizzati e i rapporti sono più sereni” (cfr. relazione in atti depositata in data
29.10.2024).
Alla luce di tali risultanze si ritiene che non vi è la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio tramite CTU psicologica, non emergendo, anche dalle risultanze aggiornate dei SS territorialmente competenti, un pregiudizio per la minore né vengono allegate in maniera puntuale aspetti che necessitano di approfondimento anche in ordine alla idoneità genitoriale.
Del resto, non può tacersi che il sig. pur allegando asserite condotte CP_1 pregiudizievoli poste in essere dalla GN asserendo che secondo lui la Pt_1 minore mostra resistenze ad incontrarlo da solo “per non far dispiacere la madre”, nulla ha specificato sul punto né in sede di audizione né dinanzi ai SS, addivenendo finanche ad una recente definizione bonaria della controversia nel giudizio di separazione con la controparte.
Ad ogni buon conto si ritiene di dover regolamentare il calendario di visita tenendo in considerazione le problematiche emerse in sede istruttoria e al fine di garantire una progressiva autonomia negli incontri fra padre e figlia. A parziale modifica e integrazione dell'ordinanza presidenziale ancora in vigore fra le parti (cfr. ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione e allegata al nr. 3 del ricorso introduttivo) il Collegio dispone che gli incontri fra padre e figlia avvengano in un luogo neutro di gradimento di (pub, pizzeria, cinema etc), ove Persona_1 quest'ultima verrà condotta dalla madre , la quale si impegnerà ad allontanarsi durante la durata degli incontri, con l'auspicio che il miglioramento già registrato dai SS nella recente relazione conducano ad una progressiva implementazione.
3.Sull'assegno di mantenimento per la minore
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento di , Persona_1 soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c. - norma applicabile anche in materia di divorzio.
Il resistente insiste per una riduzione del contributo determinato in sede di separazione atteso che, per quanto dedotto dalla stessa controparte, Persona_1 avrebbe superato l'intolleranza alla caseina e quindi risulterebbero ridotte le spese per la sua alimentazione trattandosi di condizione che richiedeva l'acquisto di prodotti specifici.
L'assunto non convince atteso che tale aspetto, per quanto non oggetto di contestazione, deve necessariamente parametrarsi alla età della bambina e degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, che risultano inevitabilmente incrementate unitamente alle sue esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all' epoca della separazione consensuale.
In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre ed essendo ridotte le occasioni di incontro fra padre e figlia, per come riferito dallo stesso resistente, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Ne consegue che il Tribunale ritiene congrua la somma già fissata in sede presidenziale pari ad €. 300,00 mensili.
Va, altresì, posto a carico del sig . l'obbligo di corrispondere, nella CP_1 misura del 50%, alla GN , le spese mediche, non coperte Parte_2 dal S.S.N. e quelle d'istruzione per i figli, purché documentate. Non vi è luogo per la richiesta di una diversa ripartizione non emergendo una disparità dei redditi tale da giustificare la deroga al criterio ordinario .
4.Sull'assegno divorzile in favore della ricorrente
L'aspetto su cui vi è maggiore contrasto è sicuramente la debenza o meno dell'assegno divorzile in favore della GN . Parte_1
La ricorrente, sin dal suo ricorso introduttivo, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore nella stessa misura di quello di mantenimento, ovvero, per la somma di €. 300,00.
Per contro, il resistente sin dalle proprie primigenie difese si è opposto fermamente a tale richiesta deducendo l'assenza di una effettiva sperequazione fra i propri redditi e quelli della moglie, essendo ella proprietaria dell'immobile adibito ad ex casa coniugale ed essendo titolare unitamente ai propri genitori di alcuni titoli.
Con ordinanza del 21 febbraio 2022, il Presidente del Tribunale ha accordato il chiesto assegno divorzile sebbene operando una decurtazione nella misura di €.
150,00 in luogo di €. 300,00.
Orbene, va premesso che, secondo quanto statuito nella nota sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, il giudizio deve essere espresso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare (in tal senso, l'assegno è volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica, bensì il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate) ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi (in tal senso, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi), in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Ebbene, la valutazione che il Collegio è chiamato a svolgere involge, preliminarmente, la comparazione tra il reddito degli ex coniugi, per poi procedersi, solamente ove se ne ravvisi lo squilibrio, alla verifica di quello che è stato il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno degli ex coniugi, in ragione della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto (Cass. n. 13458/2021).
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che quando è accertata la disparità economica tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo e, altresì, la condizione del richiedente di mancanza di mezzi adeguati a garantirne un'esistenza libera e dignitosa, e la oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro per le condizioni di età e personali, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via esclusiva e prevalente sul criterio assistenziale, senza valutare il profilo perequativo o compensativo (Cass. n. 18681/2020). Difatti, quella assistenziale è la prima funzione svolta dall'assegno divorzile e, quindi, questo va parametrato con la necessaria elasticità e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno, in modo da garantirgli un'esistenza economicamente dignitosa (cfr. Cass. n. 25537/2021).
Al riguardo, il giudice deve verificare in concreto l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente (cfr. Cass. n. 13420/2023).
Pertanto, il giudice non è tenuto prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della l. n. 898 del 1970, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni (Cass. nn. 4091/2018, 26672/2022).
Applicando le coordinate suddette alla fattispecie al presente vaglio, l'assegno divorzile va riconosciuto, nella misura stabilita in sede presidenziale per l'importo di €. 150,00.
Invero, dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente è stata ritenuta nel mese di marzo 2017 portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 1992 nr 104, per la grave patologia che l'ha colpita durante la gravidanza che ne comporta l'esigenza di sottoporsi a frequenti trattamenti di riabilitazione (documentati in atti tramite certificazioni anche antecedenti all'introduzione del presente giudizio) e controlli.
Ella risulta, quindi, percettrice di assegno di invalidità nella misura di €. 601,38 non risultando ella percettrice di ulteriori rendite. Del resto, il resistente non contesta l'inoccupazione della controparte sebbene deduce la circostanza che ella risulterebbe percettrice anche di un importo a titolo di indennità di accompagnamento, circostanza priva di qualsiasi riscontro atteso che sono assolutamente diversi i presupposti per il relativo riconoscimento.
Anche la circostanza dedotta dalla difesa resistente per cui la GN è Pt_1 titolare dell'immobile in cui ella risiede è priva di rilievo se si considera che trattasi di abitazione adibita a casa familiare e quindi non fonte di reddito. Né può assumere maggior rilievo l'ulteriore elemento dedotto riguardo alle capacità patrimoniali della famiglia di origine della stessa e che ella è figlia unica, atteso che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ai fini della revoca dell'assegno divorzile non è sufficiente l'aumento del patrimonio a seguito dell'eredità ricevuta se l'ex moglie a maggior ragione se trattasi di circostanza solo potenziale.
Dal suo canto, il sig. percepisce un reddito mensile pari a circa 1.500 CP_1
€. (cfr. dichiarazione dei redditi in atti) e rispetto all'epoca della separazione non deduce né allega un peggioramento della propria situazione patrimoniale.
Non è, quindi, possibile ritenere superato lo squilibrio economico che ha caratterizzato il rapporto coniugale e che si è protratto anche successivamente alla pronuncia di separazione del 2021.
Peraltro, è pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che la GN Pt_1 in seguito alla separazione non ha potuto svolgere alcuna attività lavorativa a causa della sua condizione fisica più che precaria (cfr. in atti la copiosa documentazione medica), al punto da vedersi riconosciuta una pensione di invalidità sociale anche alla attualità (cfr. ultimo cedolino esibito del gennaio 2025).
Ebbene, va rilevato che tale condizione è già di per sé, in base ai principi della S.C. sopra citati, sufficiente a integrare una prevalente componente assistenziale ai fini dell'assegno divorzile senza neanche indagare quella compensativo-perequativa – tenuto conto che non vi sono elementi per ritenere che la situazione migliori in futuro.
Ritiene, quindi, il Collegio che se, da un lato, vada confermato l'an dell'assegno divorzile, dall'altro lo stesso vada anche confermato nella misura ridotta stabilita in sede presidenziale pari ad €. 150,00 alla luce dei redditi percepiti dalle parti,
l'aumento dell'assegno di invalidità pacificamente percepito dalla GN Pt_1 rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale in sede di separazione, nonché la durata breve del matrimonio (solo sei anni) circostanza che deve necessariamente considerarsi nella quantificazione.
5. Sulle spese di lite
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e delle più che particolari ragioni della decisione e della soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre con regolamentazione del calendario di visita come in parte motiva;
2) Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla CP_1 GN , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici
Istat;
3) Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, CP_1 nella misura del 50%, alla sig.ra le spese Parte_1 mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle d'istruzione per il figlio, purché documentate;
4) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di assegno di divorzio avanzata dalla GN e, per l'effetto, pone a Parte_1 carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile
[...] di € 150,00.). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
5) Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. –
3) dott.ssa Alessia Annunziata - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1171 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Carmine Giannattasio presso il cui studio elettivamente domicilia;
ricorrente
E
( rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Giuseppe Di Marco presso il cui studio elettivamente domicilia;
resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
interventore ex lege
CONCLUSIONI Per parte ricorrente come da nota di trattazione scritta depositata in atti “La difesa della ricorrente sig.ra , si riporta alle deduzioni e difese sin qui Parte_1 svolte e, in ossequio all'ordinanza giudiziale del 16.2.25, deposita copia della sentenza n. 518/2023 resa in via definitiva nel giudizio di separazione coniugi rg.
1045/2019. L'Avv. Carmine Giannattasio conclude, in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi di prova sin qui richiesti dalla sig.ra , Parte_1 previa revoca di ogni contraria ordinanza giudiziale e, nel merito, per l'accoglimento delle conclusioni sin qui rassegnate da parte ricorrente, previo rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e difesa”. Per parte resistente come da nota depositata in atti “In via istruttoria e previa revoca o modifica del provvedimento del 16/02/2025, ammettere i mezzi istruttori così come richiesti con le proprie memorie secondo e terzo termine e in particolare affinché l'On.le Tribunale Voglia disporre accertamenti della Polizia Tributaria e/o la nomina di un C.T.U. per accertare la effettiva consistenza patrimoniale e reddituale della sig.ra
[...]
, così come richiesta con la memoria secondo termine e, di conseguenza, Parte_1 rimettere la causa sul ruolo. 2) Nel merito, poi, accogliere integralmente le conclusioni così come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 10/02/2022 che qui si abbiano per integralmente trascritte, con vittoria di spese e compensi professionali ex D. M. n. 55/2014, oltre al 15% per spese forfettarie, CNA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.09.2021 l'odierna ricorrente la GN
[...]
adiva l'intestato Tribunale esponendo quanto segue: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 11.05.2013 con il sig. dalla cui CP_1 unione nasceva una bambina in data 6.2.2014; che in data Persona_1
2019 veniva iscritto giudizio di separazione giudiziale fra le odierne parti in causa, nel corso del quale veniva emessa sentenza non definitiva nr. 188/2021 sul solo status;
che sono pertanto sussistenti le condizioni di legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo cessata ogni convivenza fra i coniugi;
che quanto alle statuizioni accessorie sussiste il proprio diritto al riconoscimento di un assegno divorzile per le ragioni ampiamente esposte in atti ed in particolare data le condizioni di salute della GN che pochi mesi Pt_1 dopo il matrimonio e durante la gravidanza veniva colpita da emorragia celebrale e ricoverata di urgenza con diagnosi di “astrocitoma anaplastico” con l'esigenza di sottoporsi ad un intervento chirurgico;
che nonostante il quadro clinico la ricorrente decideva di portare a termine la gravidanza posticipando le cure a dopo il parto dando alla luce la figlia;
che ella è tra l'altro stata ritenuta Persona_1 portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 1992 nr. 104 con inabilità al lavoro parti al 100% ; che il sig. è invece CP_1 occupato con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio superiore ad €. 1.500,00 mensili, circostanza che conferma il divario patrimoniale esistente fra le parti in causa;
che quanto all'assegno di mantenimento per la figlia insisteva per la conferma dello stesso nella misura di €. 300,00 mensili oltre al pagamento delle spese straordinarie oltre all'affido condiviso della stessa e con richiesta di posticipare la permanenza notturna presso il padre, dati i rapporti sporadici, ad un momento in cui la loro frequentazione sarà divenuta più stabile. Tanto premesso, concludeva affinchè l'intestato Tribunale accogliesse le conclusioni come rassegnate in ricorso: “1) pronunciare con sentenza non definitiva sullo status la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato, in data 11 maggio 2013 a Capaccio, fra e trascritto al Parte_1 CP_1
Comune di Capaccio nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, N. 16, P.
2, S. A, Vol. 2, Uff. 2, anno 2013; disponendo, ex art. 10 legge 1970 n. 898, che la sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura del
Cancelliere del Tribunale, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capaccio (SA) in cui il matrimonio è stato trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
2) disporre che la figlia minore resti affidata ad entrambi i Persona_1 genitori e che gli stessi provvedano all'educazione ed all'istruzione della medesima attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa, con elezione di domicilio e di residenza stabile della minore presso l'immobile ove risiede la sig.ra , posta in Casal Velino alla Via Parte_1
Verduzio 19; 3) disporre che il padre, sig. , possa tenere con se la CP_1 figlia ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e Persona_1 coordinamento con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. In caso di eventuale disaccordo tra i coniugi voglia il
Tribunale stabilire comunque i periodi di seguito indicati da riconoscere quale contenuto minimo del diritto di visita: a) il padre potrà tenere con se la figlia per due giorni infrasettimanali, di preferenza il Mercoledì ed il Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 b) un fine settimana alternato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del sabato e dalle ore 10.00 alle ore 19.00 della domenica;
c) salvo diverso accordo fra i genitori, la figlia minore festeggerà il suo compleanno, qualora non Persona_1 sia possibile festeggiarlo con entrambi i genitori in un luogo neutro, con il padre a pranzo e con la madre a cena. La vigilia di Natale con uno e Natale con l'altro, così come il 31 dicembre con uno ed il 1° gennaio con l'altro nonché, sempre ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Inoltre la figlia trascorrerà anche in parziale deroga a quanto sopra stabilito Persona_1 in ordine ai giorni della settimana, con la madre il giorno in cui ricorre il compleanno e l'onomastico della stessa nonché la festa della mamma;
con il padre quello in cui ricorre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo nonché la festa del papà; d) infine, il padre potrà tenere con se la figlia minore per 15 giorni anche non consecutivi – dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di ciascun giorno - nel periodo estivo e cioè fra luglio ed agosto. Tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio. Nell'ipotesi poi che la minore fosse ammalata, il padre potràfarle visita presso l'abitazione assegnata alla sig.ra ; 4) Parte_1 porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 [...]
l'assegno mensile di divorzio in misura non inferiore ad € 300,00 Parte_1 mensili 5) porre a carico del sig. un contributo mensile di CP_1 mantenimento a favore della figlia per un ammontare non inferiore Persona_1 ad € 300,00 mensili;
6) porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere CP_1 per intero alle spese straordinarie della minore come specificate e Persona_1 distinte nel ricorso introduttivo 7) condannare il sig. al pagamento CP_1 delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, in data 8.11.2021 si costituiva il sig.
il quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, insisteva per la infondatezza di qualsiasi richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della GN nonché Pt_1 contestava quanto esposto ex adverso circa un suo disinteresse verso la famiglia essendosi sempre dedicato al lavoro in quanto unica fonte di sostentamento;
esponeva che i propri redditi, unitamente alle spese mensili da affrontare gli impedivano l'esborso dell'assegno divorzile nonché chiedeva la rideterminazione del quantum per la figlia, atteso che per come dichiarato dalla stessa ricorrente in sede di separazione giudiziale ella aveva superato la intolleranza alla caseina con riduzione delle spese da sostenersi. Esponeva, inoltre, che nonostante la sussistenza di un calendario di visita adottato in sede Presidenziale nel giudizio di separazione, egli non riusciva a vedere con costanza la minore stante il comportamento ostativo tenuto dalla madre. Tanto premesso, concludeva affinchè
l'intestato Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, considerato che entrambi sono autonomi economicamente.2) Dichiarare che la figlia minore Persona_1
è affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso), e che gli stessi provvederanno
[...] all'educazione e all'istruzione della medesima attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa, con elezione di domicilio e di residenza stabile della minore presso la casa coniugale, che viene assegnata alla sig.ra , posta in Casal Velino (SA) alla via Verduzio n. 19, anche Parte_1 in considerazione del fatto che è di Sua esclusiva proprietà.3) Disporre che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, informandosi reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative alla figlia e che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza siano assunte di comune accordo 4) Disporre che il padre, sig. , potrà tenere CP_1 con sé la figlia ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e Persona_1 coordinamento con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. In caso di eventuale disaccordo tra i coniugi Voglia il
Tribunale stabilire, comunque, i periodi di seguito indicati da riconoscere quale contenuto minimo del diritto di visita: a) il padre potrà tenere con se la figlia per tre giorni infrasettimanali, di preferenza il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì, dalle ore
18,00 alle ore 20,30; b) un fine settimana alternato, dall'uscita della scuola o, nel periodo di chiusura della scuola, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
c) Salvo diverso accordo tra i coniugi, la figlia minore , poi, Persona_1 festeggerà il Suo compleanno, qualora non sia possibile festeggiarlo con entrambi i genitori in un “luogo neutro”, ad anni alterni, con uno dei genitori e poi con l'altro. La vigilia di Natale con uno e Natale con l'altro, così come il 31 dicembre con uno e il 1° gennaio con l'altro, nonché, sempre ad anni alterni, dal sabato Santo alla domenica di Pasqua dalle ore 9,00 del sabato Santo alle ore 18,00 della domenica con uno dei genitori, mentre con l'altro trascorrerà dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua alle ore 21,00 del martedì successivo al lunedì dell'Angelo. Inoltre, la figlia Per_1 trascorrerà, anche in parziale deroga a quanto sopra stabilito in ordine ai giorni
[...] della settimana, con la madre il giorno in cui ricorre il compleanno e l'onomastico della stessa, nonché la festa della mamma;
con il padre quello in cui ricorre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo, nonché la festa del papà; d) Infine, il padre e la madre potranno tenere con sé la figlia minore per quindici (15) giorni consecutivi nel periodo estivo e, cioè, tra luglio ed agosto. Tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio. Nell'ipotesi, poi, che la minore fosse ammalata, il padre potrà fargli visita presso l'abitazione assegnata alla sig.ra ; e) negli eventuali periodi di assenza della madre Parte_1 per visite a familiari fuori sede o per viaggi, qualora la minore non vada con la madre, dimorerà a casa del padre. 5) Assegnare la casa coniugale, sita in Casal Velino (SA) alla via Verduzio n. 19, unitamente al mobilio che l'arreda, alla Sig.ra Parte_1
, la quale vi rimarrà a vivere con la figlia . 6) Disporre, a carico
[...] Persona_1 del Sig. , un contributo di mantenimento a favore della figlia CP_1 Per_1
per un ammontare non superiore a €uro 250,00 mensili. 7) Disporre che le spese
[...] straordinarie, comprese quelle mediche specialistiche, scolastiche e per vacanze, graveranno per il 50% sul sig. e per l'altro 50% sulla sig.ra CP_1 Pt_1
. 8) Dichiarare che entrambi i coniugi si danno il reciproco consenso al Parte_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per
l'espatrio, oltre all'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio della figlia minore . 9) Persona_1
Ordinare ai coniugi di far mantenere buoni rapporti fra la figlia minore
[...]
ed i nonni paterni e materni.10) Disporre che ciascun coniuge ha Persona_1
l'obbligo di comunicare all'altro, nell'interesse della figlia minorenne, il proprio recapito telefonico in caso di cambiamento, nonché i propri eventuali spostamenti in altra località quando hanno con sé la figlia minore.11) Vittoria di spese e compensi professionali ex D. M. n. 55/2014, oltre al 15% per spese forfettarie, CNA ed IVA come per legge”.
Celebrata la udienza presidenziale in data 8.2.2022 ed esperito il tentativo di conciliazione fra le parti, il Presidente quanto alle statuizioni provvisorie ed urgenti confermava il contributo di €. 300,00 mensili per il mantenimento della figlia minore, oltre all'obbligo di contribuzione nella misura del 50 % alle spese straordinarie, mentre quanto al contributo al mantenimento della ricorrente rideterminava l'importo dovuto in €. 150,00 mensili. Delegava, infine, i SS territorialmente competenti ad un monitoraggio sui rapporti fra i coniugi e la minore e fissava udienza dinanzi al giudice relatore.
Veniva, quindi, nelle more emessa sentenza sul solo status , concessi i termini di cui all'art. 183, co VI c.p.c. e, su richiesta concorde delle parti, veniva fissata udienza in presenza al fine di tentare la conciliazione della lite. Fallito il tentativo di un bonario componimento e rigettate le richieste istruttorie, veniva disposto un monitoraggio dei SS territorialmente competenti sollecitando una relazione in ordine ai rapporti genitori e figlia e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento reso in data 9.5.2025 sulle conclusioni rassegnate la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi solo sulle questioni di carattere accessorio.
Sempre in rito, il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza resa in 11.6.2024 quanto al rigetto delle richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti, attesa la inammissibilità della prova come articolata in quanto vertente su circostanze o incontestate o affette da eccessiva genericità o su cui in ogni caso i testi non potrebbero essere chiamati a riferire.
Anche la richiesta di CTU contabile per la ricostruzione del patrimonio della ricorrente appare, per come articolata e in assenza di allegazioni specifiche, eccessivamente esplorativa.
Deve, quindi, indagarsi il merito della presente controversia.
2. Sull'affido e collocamento della minore (n. 6.2.2014); Persona_1
Ai fini che occupano giova premettere che in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n.
16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). Gli stessi giudici hanno, inoltre, precisato che:” Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario ( cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 1777 dell'8.02.2012) e che
“Sussiste specifica controindicazione,e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”
( cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., per quanto si va ad esporre, il Collegio ritiene che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido condiviso sia conforme all'interesse della minore, del resto come richiesto da entrambi i genitori.
Va inoltre confermata la residenza privilegiata presso la madre anche in ragione della situazione consolidatasi dall'epoca della separazione e stante la richiesta avanzata anche dal padre sul punto.
In ordine al calendario di visita, deve darsi atto che il sig. ha dedotto delle CP_1 difficoltà nell'esercizio per le resistenze manifestate dalla minore a pernottare presso il padre e ad allontanarsi dalla madre.
A seguito delle suddette allegazioni veniva disposta la comparizione personale delle parti dinanzi al GI, in occasione della cui udienza il sig. riferiva, “vedo mia CP_1 figlia con una certa frequenza sempre in presenza della madre perché da sola con me non ci sta. ADR non è che non abbiamo un rapporto, mia figlia con me fa tutto e abbiamo tempo di qualità. ADR credo che mia figlia non venga a casa mia da sola per non ferire la madre ma lei ci sta con me e passiamo del tempo insieme anche piacevole” (cfr verbale del 13.3.2024). Anche i SS territorialmente competenti, invitati a relazionare a seguito della suddetta udienza da parte del GI, hanno chiarito che i rapporti per come dichiarati dallo stesso sig. sono molto migliorati , rispetto ai periodi iniziali in cui CP_1 aveva difficoltà a incontrare la figlia. “Ad oggi non è così i genitori sono ben organizzati e i rapporti sono più sereni” (cfr. relazione in atti depositata in data
29.10.2024).
Alla luce di tali risultanze si ritiene che non vi è la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio tramite CTU psicologica, non emergendo, anche dalle risultanze aggiornate dei SS territorialmente competenti, un pregiudizio per la minore né vengono allegate in maniera puntuale aspetti che necessitano di approfondimento anche in ordine alla idoneità genitoriale.
Del resto, non può tacersi che il sig. pur allegando asserite condotte CP_1 pregiudizievoli poste in essere dalla GN asserendo che secondo lui la Pt_1 minore mostra resistenze ad incontrarlo da solo “per non far dispiacere la madre”, nulla ha specificato sul punto né in sede di audizione né dinanzi ai SS, addivenendo finanche ad una recente definizione bonaria della controversia nel giudizio di separazione con la controparte.
Ad ogni buon conto si ritiene di dover regolamentare il calendario di visita tenendo in considerazione le problematiche emerse in sede istruttoria e al fine di garantire una progressiva autonomia negli incontri fra padre e figlia. A parziale modifica e integrazione dell'ordinanza presidenziale ancora in vigore fra le parti (cfr. ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione e allegata al nr. 3 del ricorso introduttivo) il Collegio dispone che gli incontri fra padre e figlia avvengano in un luogo neutro di gradimento di (pub, pizzeria, cinema etc), ove Persona_1 quest'ultima verrà condotta dalla madre , la quale si impegnerà ad allontanarsi durante la durata degli incontri, con l'auspicio che il miglioramento già registrato dai SS nella recente relazione conducano ad una progressiva implementazione.
3.Sull'assegno di mantenimento per la minore
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento di , Persona_1 soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c. - norma applicabile anche in materia di divorzio.
Il resistente insiste per una riduzione del contributo determinato in sede di separazione atteso che, per quanto dedotto dalla stessa controparte, Persona_1 avrebbe superato l'intolleranza alla caseina e quindi risulterebbero ridotte le spese per la sua alimentazione trattandosi di condizione che richiedeva l'acquisto di prodotti specifici.
L'assunto non convince atteso che tale aspetto, per quanto non oggetto di contestazione, deve necessariamente parametrarsi alla età della bambina e degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, che risultano inevitabilmente incrementate unitamente alle sue esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all' epoca della separazione consensuale.
In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre ed essendo ridotte le occasioni di incontro fra padre e figlia, per come riferito dallo stesso resistente, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Ne consegue che il Tribunale ritiene congrua la somma già fissata in sede presidenziale pari ad €. 300,00 mensili.
Va, altresì, posto a carico del sig . l'obbligo di corrispondere, nella CP_1 misura del 50%, alla GN , le spese mediche, non coperte Parte_2 dal S.S.N. e quelle d'istruzione per i figli, purché documentate. Non vi è luogo per la richiesta di una diversa ripartizione non emergendo una disparità dei redditi tale da giustificare la deroga al criterio ordinario .
4.Sull'assegno divorzile in favore della ricorrente
L'aspetto su cui vi è maggiore contrasto è sicuramente la debenza o meno dell'assegno divorzile in favore della GN . Parte_1
La ricorrente, sin dal suo ricorso introduttivo, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore nella stessa misura di quello di mantenimento, ovvero, per la somma di €. 300,00.
Per contro, il resistente sin dalle proprie primigenie difese si è opposto fermamente a tale richiesta deducendo l'assenza di una effettiva sperequazione fra i propri redditi e quelli della moglie, essendo ella proprietaria dell'immobile adibito ad ex casa coniugale ed essendo titolare unitamente ai propri genitori di alcuni titoli.
Con ordinanza del 21 febbraio 2022, il Presidente del Tribunale ha accordato il chiesto assegno divorzile sebbene operando una decurtazione nella misura di €.
150,00 in luogo di €. 300,00.
Orbene, va premesso che, secondo quanto statuito nella nota sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, il giudizio deve essere espresso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare (in tal senso, l'assegno è volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica, bensì il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate) ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi (in tal senso, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi), in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Ebbene, la valutazione che il Collegio è chiamato a svolgere involge, preliminarmente, la comparazione tra il reddito degli ex coniugi, per poi procedersi, solamente ove se ne ravvisi lo squilibrio, alla verifica di quello che è stato il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno degli ex coniugi, in ragione della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto (Cass. n. 13458/2021).
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che quando è accertata la disparità economica tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo e, altresì, la condizione del richiedente di mancanza di mezzi adeguati a garantirne un'esistenza libera e dignitosa, e la oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro per le condizioni di età e personali, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via esclusiva e prevalente sul criterio assistenziale, senza valutare il profilo perequativo o compensativo (Cass. n. 18681/2020). Difatti, quella assistenziale è la prima funzione svolta dall'assegno divorzile e, quindi, questo va parametrato con la necessaria elasticità e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno, in modo da garantirgli un'esistenza economicamente dignitosa (cfr. Cass. n. 25537/2021).
Al riguardo, il giudice deve verificare in concreto l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente (cfr. Cass. n. 13420/2023).
Pertanto, il giudice non è tenuto prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della l. n. 898 del 1970, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni (Cass. nn. 4091/2018, 26672/2022).
Applicando le coordinate suddette alla fattispecie al presente vaglio, l'assegno divorzile va riconosciuto, nella misura stabilita in sede presidenziale per l'importo di €. 150,00.
Invero, dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente è stata ritenuta nel mese di marzo 2017 portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 1992 nr 104, per la grave patologia che l'ha colpita durante la gravidanza che ne comporta l'esigenza di sottoporsi a frequenti trattamenti di riabilitazione (documentati in atti tramite certificazioni anche antecedenti all'introduzione del presente giudizio) e controlli.
Ella risulta, quindi, percettrice di assegno di invalidità nella misura di €. 601,38 non risultando ella percettrice di ulteriori rendite. Del resto, il resistente non contesta l'inoccupazione della controparte sebbene deduce la circostanza che ella risulterebbe percettrice anche di un importo a titolo di indennità di accompagnamento, circostanza priva di qualsiasi riscontro atteso che sono assolutamente diversi i presupposti per il relativo riconoscimento.
Anche la circostanza dedotta dalla difesa resistente per cui la GN è Pt_1 titolare dell'immobile in cui ella risiede è priva di rilievo se si considera che trattasi di abitazione adibita a casa familiare e quindi non fonte di reddito. Né può assumere maggior rilievo l'ulteriore elemento dedotto riguardo alle capacità patrimoniali della famiglia di origine della stessa e che ella è figlia unica, atteso che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ai fini della revoca dell'assegno divorzile non è sufficiente l'aumento del patrimonio a seguito dell'eredità ricevuta se l'ex moglie a maggior ragione se trattasi di circostanza solo potenziale.
Dal suo canto, il sig. percepisce un reddito mensile pari a circa 1.500 CP_1
€. (cfr. dichiarazione dei redditi in atti) e rispetto all'epoca della separazione non deduce né allega un peggioramento della propria situazione patrimoniale.
Non è, quindi, possibile ritenere superato lo squilibrio economico che ha caratterizzato il rapporto coniugale e che si è protratto anche successivamente alla pronuncia di separazione del 2021.
Peraltro, è pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che la GN Pt_1 in seguito alla separazione non ha potuto svolgere alcuna attività lavorativa a causa della sua condizione fisica più che precaria (cfr. in atti la copiosa documentazione medica), al punto da vedersi riconosciuta una pensione di invalidità sociale anche alla attualità (cfr. ultimo cedolino esibito del gennaio 2025).
Ebbene, va rilevato che tale condizione è già di per sé, in base ai principi della S.C. sopra citati, sufficiente a integrare una prevalente componente assistenziale ai fini dell'assegno divorzile senza neanche indagare quella compensativo-perequativa – tenuto conto che non vi sono elementi per ritenere che la situazione migliori in futuro.
Ritiene, quindi, il Collegio che se, da un lato, vada confermato l'an dell'assegno divorzile, dall'altro lo stesso vada anche confermato nella misura ridotta stabilita in sede presidenziale pari ad €. 150,00 alla luce dei redditi percepiti dalle parti,
l'aumento dell'assegno di invalidità pacificamente percepito dalla GN Pt_1 rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale in sede di separazione, nonché la durata breve del matrimonio (solo sei anni) circostanza che deve necessariamente considerarsi nella quantificazione.
5. Sulle spese di lite
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e delle più che particolari ragioni della decisione e della soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre con regolamentazione del calendario di visita come in parte motiva;
2) Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla CP_1 GN , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici
Istat;
3) Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, CP_1 nella misura del 50%, alla sig.ra le spese Parte_1 mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle d'istruzione per il figlio, purché documentate;
4) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di assegno di divorzio avanzata dalla GN e, per l'effetto, pone a Parte_1 carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile
[...] di € 150,00.). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
5) Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni