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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5167/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]1,
e
, C.F. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]10 sc. A,
entrambi elettivamente domiciliati in Genova (GE), Via R. Ceccardi n. 4/17, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Marchese, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 01/08/2025, le parti hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 06/05/2000 a Pavia (PV), alle condizioni ivi concordate;
Rilevato che all'udienza del 28/10/2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato le condizioni concordate, formalizzando in tale sede reciproci trasferimenti immobiliari, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
▪ i coniugi si sono sposati con matrimonio celebrato a Pavia (PV) in data 06/05/2000;
▪ il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pavia (PV) (N.
28 Parte I Serie Anno 2000), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo;
▪ dall'unione coniugale sono nate tre figlie, nata a [...] in data [...], Per_1
nata a [...] in data [...] e a Genova (GE) in data 08/06/2007; Per_2 Per_3
▪ i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale del 13/07/2021 omologato dal Tribunale di Genova in data 10/09/2021 e da allora hanno vissuto separati senza che mai sia intervenuta alcuna riconciliazione;
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed aderenti al superiore interesse delle figlie maggiorenni;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 06/05/2000 in Pavia
(PV) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al N. 28 Parte I Serie Anno
2000 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- entrambi i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento della figlia (nata a [...]
Genova il 08/06/2007), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, secondo le rispettive possibilità e con riferimento alle spese straordinarie a quest'ultima relative, così come da verbale del Tribunale Ordinario di Genova, Sezione IV Civile del 15 settembre 2016, conosciuto dai coniugi ed, in questa sede, integralmente richiamato, i medesimi si impegnano a provvedere di volta in volta, secondo le disponibilità del momento sempre nel pieno interesse della loro terzo genita.
- La ex casa coniugale ovvero l'immobile, sito in Genova, Via Barchetta 18/1, di proprietà dei coniugi in ragione della metà ciascuno, già assegnato in sede di separazione consensuale al Sig. , distinto al NCEU, Sez. BOL, foglio 18, particella 234, sub 16, cat. Parte_1
A/4, cl. 4, r.c. € 464,81, con Den. Variaz. 28.5.2002, Pratica n.178181, in atti dal 28.5.2002,
Fusione-Diversa Distribuzione degli spazi interni (n. 4916.1/2002) su due piani, confinanti:
- il piano secondo, con appartamento numero interno 3, con Via Barchetta, con proprietà fratelli e/o loro aventi causa, con cortile e con vano scale;
CP_1
- il piano primo, con Via Barchetta e altre proprietà.
Il suddetto appartamento viene come di seguito trasferito:
- la Signora cede senza corresponsione di denaro al signor , Parte_2 Parte_1
che acquista, la quota di 1/2 in piena proprietà dell'immobile sopra descritto;
- i ricorrenti rinunciano espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale;
- La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali (All. B) sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
- La parte cessionaria, per quanto a sua personale conoscenza, prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
- Si dà, altresì atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
- Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel
D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.
- Al riguardo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal tecnico abilitato, Geom. in data Persona_4
14.4.2025, che viene qui allegato (All. C).
- Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c.
- La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte cessionaria ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia del tecnico Arch. allegata in atti. Persona_5
- Il trasferimento come qui effettuato è esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, anche in riferimento alla prole in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbia ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporterà la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
- Il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi, anche se attuato senza corresponsione di controprestazione, a carattere oneroso e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Le Parti assumono espressamente l'onere della trascrizione presso la Conservatoria competente del titolo del presente trasferimento immobiliare manlevando la Cancelleria del
Tribunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, anche di natura economica e fiscale e/o comunque connessa alla trascrizione e voltura del titolo del presente trasferimento immobiliare, e si impegnano a provvedere al deposito entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della sentenza presso la Cancelleria di copia della relativa nota di trascrizione e della visura catastale aggiornata.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pavia (PV) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]1,
e
, C.F. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]10 sc. A,
entrambi elettivamente domiciliati in Genova (GE), Via R. Ceccardi n. 4/17, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Marchese, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 01/08/2025, le parti hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 06/05/2000 a Pavia (PV), alle condizioni ivi concordate;
Rilevato che all'udienza del 28/10/2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato le condizioni concordate, formalizzando in tale sede reciproci trasferimenti immobiliari, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
▪ i coniugi si sono sposati con matrimonio celebrato a Pavia (PV) in data 06/05/2000;
▪ il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pavia (PV) (N.
28 Parte I Serie Anno 2000), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo;
▪ dall'unione coniugale sono nate tre figlie, nata a [...] in data [...], Per_1
nata a [...] in data [...] e a Genova (GE) in data 08/06/2007; Per_2 Per_3
▪ i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale del 13/07/2021 omologato dal Tribunale di Genova in data 10/09/2021 e da allora hanno vissuto separati senza che mai sia intervenuta alcuna riconciliazione;
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed aderenti al superiore interesse delle figlie maggiorenni;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 06/05/2000 in Pavia
(PV) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al N. 28 Parte I Serie Anno
2000 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- entrambi i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento della figlia (nata a [...]
Genova il 08/06/2007), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, secondo le rispettive possibilità e con riferimento alle spese straordinarie a quest'ultima relative, così come da verbale del Tribunale Ordinario di Genova, Sezione IV Civile del 15 settembre 2016, conosciuto dai coniugi ed, in questa sede, integralmente richiamato, i medesimi si impegnano a provvedere di volta in volta, secondo le disponibilità del momento sempre nel pieno interesse della loro terzo genita.
- La ex casa coniugale ovvero l'immobile, sito in Genova, Via Barchetta 18/1, di proprietà dei coniugi in ragione della metà ciascuno, già assegnato in sede di separazione consensuale al Sig. , distinto al NCEU, Sez. BOL, foglio 18, particella 234, sub 16, cat. Parte_1
A/4, cl. 4, r.c. € 464,81, con Den. Variaz. 28.5.2002, Pratica n.178181, in atti dal 28.5.2002,
Fusione-Diversa Distribuzione degli spazi interni (n. 4916.1/2002) su due piani, confinanti:
- il piano secondo, con appartamento numero interno 3, con Via Barchetta, con proprietà fratelli e/o loro aventi causa, con cortile e con vano scale;
CP_1
- il piano primo, con Via Barchetta e altre proprietà.
Il suddetto appartamento viene come di seguito trasferito:
- la Signora cede senza corresponsione di denaro al signor , Parte_2 Parte_1
che acquista, la quota di 1/2 in piena proprietà dell'immobile sopra descritto;
- i ricorrenti rinunciano espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale;
- La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali (All. B) sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
- La parte cessionaria, per quanto a sua personale conoscenza, prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
- Si dà, altresì atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
- Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel
D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.
- Al riguardo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal tecnico abilitato, Geom. in data Persona_4
14.4.2025, che viene qui allegato (All. C).
- Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c.
- La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte cessionaria ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia del tecnico Arch. allegata in atti. Persona_5
- Il trasferimento come qui effettuato è esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, anche in riferimento alla prole in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbia ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporterà la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
- Il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi, anche se attuato senza corresponsione di controprestazione, a carattere oneroso e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Le Parti assumono espressamente l'onere della trascrizione presso la Conservatoria competente del titolo del presente trasferimento immobiliare manlevando la Cancelleria del
Tribunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, anche di natura economica e fiscale e/o comunque connessa alla trascrizione e voltura del titolo del presente trasferimento immobiliare, e si impegnano a provvedere al deposito entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della sentenza presso la Cancelleria di copia della relativa nota di trascrizione e della visura catastale aggiornata.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pavia (PV) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino