Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04911/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4911 del 2022, proposto da OL EF, rappresentata e difesa dall’Avv. Gioacchino Celotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. 16961 del 19 maggio 2022 del Responsabile del Settore I del Comune di Forio, Arch. Marco Raia, notificato il 27 giugno 2022, con il quale è stato ordinato alla ricorrente e al Geom. Nicola Fiorentino, “ad ognuno per quanto di competenza”, di “provvedere alla revoca della variazione d’intestazione della particella n. 1127, foglio 16, operata illegittimamente e a procedere ad ulteriore nuova variazione, a proprie spese, per la corretta intestazione della predetta particella al Comune di Forio”;
- di ogni altro atto comunque connesso, preordinato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Forio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa LE ET NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 26 settembre 2022 e depositato il successivo 24 ottobre, la ricorrente - dedotta la titolarità dell’attività di bar ristorante in Forio (NA) alla via Soprascaro, con insegna “Ristorante da Filippo il Saturnino” (licenza di pubblico esercizio dell’8 agosto 1979 n. 131 rilasciata dal Comune di Forio alla precedente titolare e successivamente volturata) – deduceva che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 15 dell’11 gennaio 1985, il Comune aveva determinato la sdemanializzazione l’alienazione (al corrispettivo stabilito al prezzo di mercato) alla sig.ra FR CH, sua dante causa, della porzione di suolo, pari a mq 39, su cui insiste la sala del ristorante e ricadente nella particella n. 1127, fin dal 1992 non più identificata come strada;
- in esito al suo subentro nel ramo d’azienda (atto di cessione del 03 aprile 1997, repertorio n. 60616/22979), era quindi subentrata nella titolarità e nel possesso anche della porzione di suolo di cui sopra;
- per l’effetto, a mezzo di tecnico all’uopo incaricato (Geom. Nicola Fiorentino) aveva proceduto all’accatastamento dell’unità immobiliare, riportata al foglio 16, p.lla 1127, sub. 1, corrispondente alla porzione adibita a sala del ristorante prospiciente la pubblica via; più precisamente, all’accatastamento dell’unità previo frazionamento dalla particella 1127 della porzione occupata dalla limitrofa scala pubblica;
- con nota prot. 16961 del 19 maggio 2022 (notificata il 27 giugno 2022) il Comune di Forio, sulla scorta della nota prot. n. 9301 del 16.03.2022 (con la quale si dava atto dell’intervenuta variazione della intestazione catastale in favore della OL EF della particella 1127, foglio 16), ritenuta la proprietà pubblica del suolo di cui alla particella 1127, le aveva ordinato, unitamente al tecnico responsabile, di procedere alla revoca “della variazione di intestazione della particella n.1127, foglio 16, operata illegittimamente e a procedere a ulteriore nuova variazione, a proprie spese, per la corretta intestazione della propria particella al Comune di Forio”.
2.- Tanto premesso in fatto, la ricorrente – premessa la giurisdizione di questo giudice amministrativo (posto che “la ricorrente agisce per sentire dichiarare solo in via incidentale che il bene in questione non appartiene al Comune di Forio”) - impugnava quest’ultimo atto, articolando, a sostegno del gravame, due distinte censure, con cui, in sintesi, lamentava l’illegittimità dell’ordine impartito, in quanto fondato sul presupposto, ritenuto errato, dell’appartenenza della particella 1127 ( rectius della porzione di suolo su cui insiste la sala del ristorante), al patrimonio pubblico, smentita dal contenuto della delibera di Giunta Comunale n. 15 dell’11 gennaio 1985 e dal fatto che, tra l’altro, negli anni, il Comune non avesse richiesto, tra l’altro, alcuna indennità per la presunta occupazione abusiva di suolo pubblico.
3.- Si costituiva in giudizio il Comune di Forio (9 novembre 2022). Il 14 ed il 15 ottobre 2025 le parti depositavano documenti; la ricorrente, in particolare, depositava il provvedimento con cui il Comune di Forio aveva disposto la revoca dell’ordine impartito con la nota prot. 16961 del 19 maggio 2022 nei confronti del tecnico.
4. – In vista dell’udienza pubblica, le parti depositavano memorie (16 – 24 ottobre 2025) e repliche (4 novembre 2025), il Comune di Forio eccependo la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
5. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
6. – Oggetto dell’odierno contendere è l’ordine (di cui alla nota prot. 16961 del 19 maggio 2022) con cui il Comune di Forio, preso atto della variazione nell’intestazione catastale operata dalla ricorrente (in suo favore ed a mezzo del proprio tecnico di fiducia) relativamente alla particella 1127, foglio 16, ritenuta di proprietà comunale ed abusivamente occupata, ha intimato la revoca della variazione ed “ad ulteriore nuova variazione […] per la corretta intestazione della detta particella al Comune di Forio”. In questi termini sinteticamente circoscritto il thema decidendum, in via pregiudiziale ed assorbente e conformemente all’eccezione formulata dalla resistente Amministrazione comunale nelle proprie difese del 24 ottobre 2025, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando l’odierna controversia nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario. Per quanto, infatti, il gravame abbia formalmente ad oggetto l’annullamento della nota comunale dianzi ed in epigrafe meglio specificata, il petitum sostanziale (unico parametro rilevante ai fini dell’individuazione del giudice munito della giurisdizione sulla controversia) verte, chiaramente ed in via principale, all’accertamento del diritto di proprietà della porzione della particella 1127 su cui insiste la “sala” del ristorante “Il Saturnino”, controversa tra le parti, che ne rivendicano, ciascuna, la titolarità (la ricorrente richiamando, in proposito, la “sdemanializzazione” del 1985 e l’omesso esercizio del potestà dominicale in capo al Comune). Lo stesso ordine di cui alla nota impugnata, peraltro, basato sul presupposto dell’occupazione sostanzialmente sine titulo del suolo pubblico, non costituisce, all’evidenza, espressione di potestà autoritativa, ma esercizio delle facoltà connesse al diritto dominicale che il Comune, che si ritiene proprietario, valuta come leso dalla variazione catastale operata dalla ricorrente; e “secondo l’indirizzo unanime [della Corte di Cassazione], deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie, quali ne siano le eventuali diverse formulazioni, che abbiano ad oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto soggettivo -il diritto di proprietà- dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico, con la conseguenza che anche in questo settore il riparto di giurisdizione si determina non già in base agli eventuali vizi degli atti adottati dall’amministrazione ed alle pronunce richieste su di essi (annullamento piuttosto che disapplicazione) bensì in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente tra privato e P.A. (Sez. U, n. 26906 del 23/12/2016; cfr. anche Sez. U, n. 25316 del 12/12/2016 e Sez. U, n. 4127 del 15/03/2012)” (Cass Civ., sez. VI, Ordinanza 28 marzo 2017, n. 8030; in senso conforme, idem, 23/12/2016, n.26900, n. 26903; in senso conforme e derivato, vd. anche T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, Sentenza, 28/01/2013, n. 244, per cui: “La cognizione delle domande di accertamento […] di proprietà pubblica, proposte nei confronti della P.A., avendo tali domande per oggetto, quali ne siano le pur diverse formulazioni, la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto soggettivo - il diritto di proprietà – dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico, spettano al Giudice Ordinario”).
7. – Sulla scorta delle argomentazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la stessa potrà essere riassunta nei termini di cui all’articolo 11 del codice del processo amministrativo.
7.1. - Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per appartenere la controversia all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale essa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
AN TA, Presidente
LE ET NI, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE ET NI | AN TA |
IL SEGRETARIO