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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1119/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. GAROFALO ANNE MARIE e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA CARITA' 32
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.to FAVAROLO ALDO CP_1
elettivamente domiciliata in PORTICI VIA C. COLOMBO 48
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.04.2024, impugnava la sentenza n. 2232/2024 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Napoli il 25/03/2024, con cui era stato solo parzialmente accolto il ricorso proposto avverso licenziamento del 22.09.2022, intimatogli dalla Il recesso CP_1
faceva seguito al provvedimento del 10/08/2022 con il quale la parte datoriale aveva contestato al dipendente i seguenti fatti: “in data 10/8/2022, alle ore 11,34, il super visore di zona Sig.
la raggiungeva in via Diaz nei pressi dell'incrocio con il Viale Leonardo da Parte_2
Vinci. Le chiedeva, come solito fare, se ci fossero stati problemi della zona assegnata.
Improvvisamente inveì contro il sig. accusandolo di essere stato la causa del Pt_2
trasferimento provvisorio nel cantiere di Castellamare di Stabia. Il Sig. cercava invano Pt_2
1 di spiegarle che non era a conoscenza del trasferimento ma nonostante ciò continuava ad inveire contro lo stesso cercando di impossessarsi dello smartphone per gettarlo a terra. Non riuscendo ad afferrare lo smartphone, lei iniziò ad utilizzare atteggiamenti corporei offensivi con le mani. Difatti ha spezzato la collana che il Sig. indossava ed ha strappato gli Pt_2
occhiali che il Sig. indossava strappandoli dal viso. A seguito di ciò, il Sig. ha Pt_2 Pt_2
riportato una ferita superficiale al naso, certificata dal referto medico ospedaliero rilasciata in occasione della medicazione”.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, sul presupposto della sproporzione della sanzione espulsiva, dichiarava risolto il rapporto, condannando la società al pagamento dell'indennità risarcitoria di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a complessivi euro
22.902,12 oltre accessori.
L'appellante affidava il gravame a tre motivi: a) il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le prove, pervenendo all'erroneo convincimento circa la sussistenza degli addebiti;
b) la sentenza sarebbe errata laddove non accoglie l'eccezione di inadempimento relativa alla violazione dell'art. 4 Legge 300/70; c) sarebbe, altresì, errata nella parte in cui interpreta erroneamente le norme del CCNL applicato, che non puniscono con il licenziamento per giusta causa i fatti addebitati al ricorrente.
Per tali motivi, concludeva per la parziale riforma della sentenza impugnata.
Ricostituito il contraddittorio, si costituiva la società che, ritenendo infondati i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto.
Trattata la causa con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
1. Il I motivo d'appello è incentrato sul malgoverno istruttorio del giudizio che avrebbe indotto il giudice a ritenere erroneamente sussistenti i fatti addebitati.
In particolare, ad avviso dell'appellante, dagli atti del processo (ndr. file audio), ignorati dal giudicante, emergerebbe "l'ingiustizia subita dal ricorrente il 10/8/2022, allorquando mentre era intento a svolgere le sue mansioni, veniva avvicinato dal che, senza averne titolo, Pt_2 effettuava un'abusiva attività di controllo audio-video della sua prestazione lavorativa, provocando il ricorrente"; la registrazione audio dimostrerebbe l'insussistenza dei fatti addebitati, in quanto attesterebbe che, in realtà, nessun diverbio litigioso seguito dalle via di fatto si era verificato nel giorno incriminato. Piuttosto, il si sarebbe limitato ad Pt_1
2 invitare il a non effettuare le riprese illegittime e a tentare di sottrargli il telefono Pt_2 cellulare con cui stava compiendo l'azione vietata.
Aggiunge l'appellante che il giudice avrebbe, altresì, errato nel motivare l'accertamento dei fatti oggetto di addebito sulla base della deposizione del teste , che invece sarebbe Pt_2
inattendibile.
1.1. Il motivo di gravame è infondato.
Infatti, il compendio probatorio ha chiaramente confermato la sussistenza dei fatti addebitati, ricorrendo la prova sia del diverbio che delle successive vie di fatto;
ciò basta ad escludere la fondatezza del motivo di gravame, a prescindere dalla circostanza che effettivamente il Pt_2
stesse facendo una ripresa illegittima al ricorrente con il cellulare o che, invece, come racconta la società, stesse solo svolgendo le proprie abituali mansioni, impiegando a tal fine il cellulare.
Innanzitutto, già nel corso del procedimento disciplinare, in sede di audizione orale è stato ammesso dallo stesso un contatto fisico tra se stesso ed il collega , avendo Pt_1 Pt_2
dichiarato di aver "sospinto" il che non desisteva dalle riprese. Pt_2
In sede di libero interrogatorio, il ha ammesso di aver avuto un diverbio con il , Pt_1 Pt_2
relativo all'utilizzo del telefono per filmare la sua persona e, poi, di aver tentato di bloccare la mano del . In dettaglio, ha dichiarato: "Il si rivolse a me e mi disse Pt_1 Pt_2 testualmente: “ Ma non hai visto che c'è il ticket scaduto sulla macchina?”. Preciso che avevo incontrato il in ambito lavorativo una prima e unica volta qualche mese prima e lo Pt_2
avevo visto fare il controllo degli impianti elettronici e dei palmari in dotazione a noi ausiliari.
Proprio perché ritenevo che fosse quella la sua mansione, io mi risentii delle sue parole perché pensai che non aveva alcun titolo per dirmi quelle cose. Ho pertanto cercato di impedirgli di fare la ripresa video, cercando di bloccargli la mano e oscurare il telefonino. Preciso che non ho neanche toccato il signor . Gli dissi in dialetto “vavattenne” proprio perché volevo Pt_2
evitare la registrazione. "
Per quanto il ricorrente abbia cercato di evidenziare di non aver “toccato” il , è chiaro Pt_2
che il tentativo di bloccare la mano del abbia necessariamente comportato un contatto Pt_1
fisico di tipo oppositivo tra i due mentre si contendevano il cellulare. Del resto, non può trascurarsi che – nell'immediatezza dei fatti, in sede di audizione orale, il aveva Pt_1 ammesso di aver spinto l'altro.
Non c'è dubbio, inoltre, che il riferito risentimento provato dal abbia animato il Pt_1
discorso che, tenendo conto del contesto in cui si è svolto, non può certo dirsi colloquiale, quanto piuttosto acceso.
3 Conferma dell'esattezza di tale ricostruzione si trae dalla prova testimoniale.
Il teste ha dichiarato: "ho visto dal marciapiede opposto al mio che il Testimone_1
ricorrente stava discutendo vivacemente con un ragazzo di circa una trentina di anni che non conosco. Ho visto che il ricorrente spingeva questo ragazzo con le braccia e che il ragazzo aveva in mano un telefonino e mi sembrava che stesse facendo una foto o una ripresa.".
Infine, il teste ha confermato anche l'aggressione al volto, così dichiarando: "Il Pt_2
ricorrente cercò di strapparmi il telefono di mano mentre io cercavo di calmarlo e di capire che cosa volesse, e gli chiedevo di spiegarsi meglio precisando che non sapevo nulla delle vicende di trasferimento. Riuscii a mettere il telefono in tasca ma il ricorrente continuò ad attaccarmi e mi colpì al viso con un colpo e pertanto andai anche al pronto soccorso per farmi refertare. "
Ebbene, i fatti complessivamente emersi corrispondono a quelli addebitati ovvero al diverbio e all'utilizzo di “atteggiamenti corporei con le mani” nei confronti del Tuorto.
Quindi, a prescindere dall'intensità più o meno grave del contatto fisico tra i due e dalle esatte modalità con cui si è realizzato nonché dalle ragioni scatenanti, è certo che esso vi è stato e che sia scaturito da un diverbio tra i due soggetti interessati. Tali fatti costituiscono il nucleo essenziale della condotta di disvalore addebitata nella lettera di contestazione.
Se, poi, a tale aggressione sia o meno seguita la rottura della catenina del o l'escoriazione Pt_2 al viso del predetto non è aspetto rilevante ai fini della sussistenza dell'addebito, trattandosi di elementi accessori e secondari rispetto al fatto principale contestato, non idonei a privarlo di antigiuridicità (quand'anche li si volesse ritenere indimostrati per l'inattendibilità del teste
). Pt_2
In ogni caso, le risultanze processuali depongono per la sussistenza anche di tali fatti: in primo luogo, è verosimile che, nel tentativo di afferrare il cellulare, si sia spezzata la catenina del e si sia graffiato in viso, senza che il avesse effettivamente intenzione di Pt_2 Pt_1
provocargli tali danni;
inoltre, a suggellare documentalmente l'esistenza dell'aggressione v'è il referto medico di pronto soccorso relativo alla persona del che sconfessa la doglianza Pt_1 di inattendibilità del teste. L'obiezione mossa dall'appellante alla rilevanza probatoria del certificato – relativa al fatto che l'accesso al presidio sanitario risulta avvenuto solo alle ore
13.36 del giorno dell'accaduto sicchè sarebbe stato finalizzato solo all'instaurazione del procedimento disciplinare – è completamente irrilevante. Il fine (eventualmente strumentale) del ricorso al pronto soccorso non incide sul contenuto del certificato medico che contiene pur sempre una diagnosi, frutto dell'osservazione clinica dei sanitari, assistita da pubblica fede, che
4 comprova il graffio sul viso del ovvero una lesione perfettamente compatibile con il Pt_2
tentativo (ammesso dallo stesso ) di strappargli dalle mani il cellulare. Pt_1
2. Con il II motivo d'appello, il ripropone l'eccezione di inadempimento già respinta Pt_1
in I grado. Secondo l'appellante l'esistenza documentata ( e trascurata dal giudice di prime cure) delle abusive riprese audio-video in suo danno dimostrerebbe come i fatti addebitati siano stati determinati dall'inadempimento datoriale. Questo escluderebbe la rilevanza disciplinare degli stessi.
In particolare, la avrebbe violato gli obblighi posti a suo carico dall'art. 4 dello Statuto CP_1 dei Lavoratori, secondo il quale: “E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”nonché dall'art. 3 dello Statuto dei Lavoratori che impone al datore di lavoro di comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Il motivo è infondato.
Nessuna ragione fattuale integrante un inadempimento imputabile al datore di lavoro, infatti, avrebbe potuto legittimare il dipendente ad aggredire verbalmente e poi con le mani un collega.
L'illegittimità delle riprese video effettuate dal con il proprio cellulare (quand'anche Pt_2
provata) mai avrebbe potuto giustificare una reazione violenta al fine di sottrarsi alle riprese.
Del tutto inappropriato è il richiamo all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc secondo cui la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede.
Ebbene, laddove pure si volesse ritenere che la TMP avesse consentito, in spregio ai divieti di legge, al di eseguire illegittime riprese della prestazione del , non ricorre nella Pt_2 Pt_1 fattispecie l'ipotesi di una "controprestazione" omessa dal dipendente a causa dell'inadempimento datoriale.
E' solo nell'ambito del sinallagma contrattuale che può invocarsi l'istituto in esame;
nella specie, invece, non si discute di rifiuto del di esecuzione di una prestazione prevista in Pt_1
contratto, ma di reazione arbitraria, violenta ed aggressiva nei confronti di un collega.
3. Con il III motivo di gravame, si sostiene la contraddittorietà della sentenza impugnata e l'erroneità della tutela applicata, in quanto "pur affermando che la sanzione espulsiva è illegittima non ha poi ordinato la reintegra nel posto di lavoro. Nel caso del è lo Pt_1
stesso Giudice di primo grado a qualificare la condotta posta in essere dal ricorrente non meritevole di licenziamento, salvo poi non ordinare la reintegra, sebbene neanche ricorra la fattispecie legittimante il recesso prevista dal CCNL".
5 Il motivo - che in parte si fonda sull'insussistenza in concreto della fattispecie tipizzata di licenziamento del "diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale" e, in parte, sull'automatismo tra l'accertamento dell'insussistenza della giusta causa e l'applicazione della tutela reintegratoria - è del tutto errato.
Quanto al primo aspetto, va rilevato che il giudice di prime cure ha escluso la sussistenza della giusta causa ex art. 2119 cc, ritenendo la condotta del non di tale gravità da spezzare Pt_1
l'elemento fiduciario.
Non per questo, può asserirsi che allora la condotta addebitata sia necessariamente assoggettabile a sanzione conservativa. Difatti, la fattispecie concreta non è sussumibile tra quelle tipizzate per le quali il CCNL ha previsto le sole sanzioni conservative, tant'è che neanche in appello viene dedotto quale norma pattizia sarebbe chiamata a disciplinarla.
3.1. Circa la tutela apprestabile secondo il d. lgs. 81/2015 (nel quale pacificamente ricade il rapporto in esame) nei casi in cui il licenziamento sia illegittimo per insussistenza della giusta causa - così venendo all'esame della seconda parte del motivo di gravame - pare ignorare l'appellante la chiara motivazione espressa dal giudice di I cure circa il regime di tutela previsto dal legislatore, di cui correttamente è stata fatta applicazione nel caso di specie.
L'articolazione delle tutele di cui al d. lgs. 81/2015, nel suo impianto generale, richiama quella già intrapresa dalla legge nr. 92 del 2012 di modifica dell'art. 18 della legge nr. 300 del 1970, anche nella sua logica di ritenere la reintegrazione come residuale rispetto alla tutela indennitaria (Cass. nr. 19732 del 2018; Cass. nr. 30323 del 2017; Cass. nr. 14021 del 2016;
Cass. SS.UU. nr . 30985 del 2017)
Tuttavia la formulazione dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. nr. 23 del 2015 non è perfettamente coincidente con quella di cui all'art. 18, comma 4, della legge nr. 300 del 1970 che, invece, riconosce la sanzione della reintegrazione, sia pure nella forma cd. «attenuata», nei casi in cui
«Il giudice [...] accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa [...]».
In particolare, in un caso, la reintegrazione è collegata all'insussistenza del «fatto materiale contestato» (D.Lgs. nr. 23 del 2015), nell'altro, all'insussistenza del «fatto contestato» (art. 18 cit.).
La giurisprudenza di legittimità, in questi anni, ha elaborato una nozione di insussistenza del
«fatto contestato» che, come efficacemente sintetizzato nella sentenza nr. 10019 del 2016,
«comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma
6 anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente».
Nella pronuncia nr. 13178 del 2017, la Suprema Corte, nel fare il punto sulla interpretazione del comma 4 dell'art. 18 cit., ha ricostruito in termini di continuità le pronunce rese al riguardo, evidenziando come il principio affermato da Cass. nr.23669 del 6 novembre 2014 sia «stato ripreso, sviluppandone l'effetto applicativo, da Cass. 13.10.2015 nr. 20540, Cass. 20.9.2016 nr. 18418 e Cass. 12.5.2016 nr. 10019, secondo cui l'insussistenza del fatto contestato comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore e da Cass. 13.10.2015 nr. 20545, che ha chiarito come ogniqualvolta il fatto contestato presupponga anche un elemento non materiale (come la gravità del danno) allora tale elemento diventa anch'esso parte integrante del "fatto materiale" come tale soggetto ad accertamento, sicché anche in tale ipotesi l'eventuale carenza determina la tutela reintegratoria»
Le medesime conclusioni possono confermarsi anche in relazione alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 23 del 2015. Invero al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso. (Cass. 12174/19; Cass. n. 30469/2023)
Ciò chiarito, va rilevato che per quanto detto ai punti 1 e 2 della presente sentenza, nel caso devoluto a questa Corte, deve ritenersi accertata da un punto di vista fenomenologico la sussistenza della condotta materiale addebita al ed anche la sua rilevanza disciplinare. Pt_1
Da ciò va tratta la conseguenza della impossibilità di applicazione della tutela reintegratoria.
Ciò che residua è solo una valutazione di proporzionalità che è del tutto estranea - per espressa esclusione testuale dell'art 3 d. lgs. 23/2015 - all'ipotesi, oggetto di reintegra, di insussistenza del fatto. E' corretta, allora, la tutela applicata dal giudice di prime cure che, verificata la sproporzione della sanzione, ha concluso per il riconoscimento dell'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità. Punto sul quale la società non ha proposto appello incidentale.
4. Le spese del grado si compensano attesa la complessa evoluzione giurisprudenziale in ordine alla discussa nozione di insussistenza del fatto ai fini della tutela applicabile.
PQM
La Corte così decide:
7 -rigetta l'appello;
-compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 24/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Raffaella Genovese
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